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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Diritto di famiglia

La XVII legislatura si è caratterizzata per: l'emanazione di un decreto legislativo che, portando a compimento un percorso riformatore avviato nella scorsa legislatura, elimina ogni differenza di status tra figli legittimi e naturali; l'approvazione della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e della legge che riduce i tempi per la proposizione della domanda di divorzio.

 
Riforma della filiazione e tutela dei minori
  • 1 rimando
08/03/2018

Come meglio descritto nell'apposito "tema dell'attività parlamentare", le politiche di tutela dei minori in XVII legislatura appaiono caratterizzate dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2013 che, in attuazione della legge delega n. 219 del 2012, approvata nella precedente legislatura, persegue l'obiettivo di superare ogni residua distinzione presente nell'ordinamento tra figli legittimi e figli naturali. Nel corso della legislatura è stata approvata anche la legge n. 173 del 2015, che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare (cd. affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori, riconoscendo alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nella successiva adozione, se dovesse essere dichiarato lo stato di abbandono del minore. Non hanno, invece, concluso l'iter legislativo due provvedimenti, già approvati dalla  Camera, volti a disciplinare la possibile attribuzione del cognome materno ai figli ed a disciplinare le modalità attraverso le quali garantire il diritto dei figli abbandonati alla nascita a conoscere le proprie origini, contemperandolo con il diritto della madre di mantenere l'anonimato.

Vedi anche
 
Unioni civili e convivenze di fatto
08/03/2018

Nella XVII legislatura sul versante dei diritti civili e del diritto di famiglia si segnala la legge n. 76 del 2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. In attuazione della riforma è poi intervenuto il Governo con l'emanazione di un atto regolamentare e di tre decreti legislativi, attraverso i quali sono state dettate disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile, disposizioni di coordinamento in materia penale e di riordino delle relative norme di diritto internazionale privato.

Le unioni civili

La legge n. 76 del 2016 ha disciplinato l'unione civile tra persone dello stesso sesso - considerata "formazione sociale" ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione - e costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.

Sono disciplinati dalla legge i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 143 del codice civile per il matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà). Oltre all'applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell'unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

In relazione alla successione, si applicherà ai partner dell'unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Con l'eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente, e di quelle della legge sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

 Quanto allo scioglimento dell'unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sono, poi, applicabili alle stesse unioni civili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

 La legge dà seguito alle indicazioni della Corte costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

La presenza di specifiche cause impeditive individuate dalla legge è causa di nullità dell'unione civile. Il vincolo giuridico derivante dall'unione è, in particolare, equiparato a quello derivante dal matrimonio per un ulteriore aspetto: tra le citate cause impeditive è indicata - oltre la sussistenza di un vincolo matrimoniale - anche la sussistenza di una precedente unione civile omosessuale.

La legge n. 76 del 2016 ha inoltre delegato il Governo all'adozione – entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, volti a:

  • adeguare alla nuova disciplina le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 5 del 2017 che integra con riferimenti all'unione civile numerose disposizioni del DPR n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile) e introduce, in particolare, un corposo titolo autonomo dedicato alle modalità di costituzione dell'unione civile; interviene inoltre, con finalità di coordinamento, su altri provvedimenti relativi allo stato civile e all'anagrafe;
  • modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 7 del 2017, che reca modifiche alle disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995;
  • apportare modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. In attuazione di questa delega il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 6 del 2017, che reca disposizioni in materia penale e processuale penale, di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Le convivenze di fatto

In base alla legge n. 76 del 2016, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerate conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sono estese ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali). Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; della facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.

I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali. La legge specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.

Il contratto di convivenza si risolve: in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essere affermato da un giudice ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex art. 438 c.c.). Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal codice civile) nonché la durata dell'obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza.

 
Divorzio
  • 1 dossier
08/03/2018

Nel corso della XVII legislatura sono intervenuti sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio (legge n. 898 del 1970) due provvedimenti legislativi: la legge n. 55 del 2015, relativa al c.d. divorzio breve, che anticipa il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio e quello dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni, e il decreto-legge n. 132 del 2014, che disciplina la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

La legge sul divorzio breve

La legge n. 55 del 2015 modifica la legge sullo scioglimento del matrimonio (legge n. 898 del 1970), in modo da:

  • anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
  • anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
  • stabilire una disciplina transitoria.

La legge riduce in primo luogo il periodo che deve necessariamente intercorrere tra separazione e divorzio. Se la legge del 1970 - a seguito della novella della introdotta dalla legge n. 74 del 1987 - prevedeva che ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni dovessero essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, la riforma:

  • nelle separazioni giudiziali:

- riduce da 3 anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;

- fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

  • nelle separazioni consensuali:

- riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

- riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;

- fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

La legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. In precedenza, lo scioglimento della comunione si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La riforma:

  • nella separazione giudiziale, anticipa lo scioglimento della comunione legale al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, anticipa lo scioglimento alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

La legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Le semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio

Nel corso della legislatura sono state anche adottate misure acceleratorie, proprio con riguardo al procedimento in materia di divorzio e di separazione: la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

In particolare, il decreto-legge n. 132 del 2014 ha previsto due modalità che semplificano i procedimenti di separazione e scioglimento degli effetti del matrimonio ovvero le condizioni di separazione o di divorzio, entrambi adottabili solo in presenza di accordo tra i coniugi.

Il primo prevede il ricorso ad una particolare forma di negoziazione assistita da avvocati, consentita anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni, autorizza l'accordo raggiunto solo in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al PM presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.

Oltre che davanti ad avvocati, viene, inoltre, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco analogo accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12). La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo: il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé non prima dei successivi 30 giorni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Dossier
 
Provvedimenti che non hanno concluso l'iter
08/03/2018

Ha interrotto l'iter parlamentare, per la scadenza della legislatura, la proposta di legge A.C. 4605, volta a modificare la disciplina in materia di assegno di divorzio dopo che una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 11504/2017), ha ritenuto superato, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Corte ha ritenuto infatti che - per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) - va individuato un "parametro diverso" cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.

La proposta di legge interveniva sull'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) e prevedeva che, con la sentenza di divorzio, il tribunale disponesse l'attribuzione di un assegno allo scopo di compensare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio.