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Temi dell'attività parlamentare

Unione europea e governance economica
Commissione: XIV Unione Europea
Unione europea: questioni istituzionali
Legge di delegazione europea 2014

Nella seduta del 2 luglio la Camera ha approvato in via definitiva - senza modificazioni al disegno di legge già approvato dal Senato - la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

 
La legge di delegazione europea
06/03/2018

La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.

 
Il contenuto della legge di delegazione europea 2014
06/03/2018

La legge di delegazione europea 2014 (C. 3123) consta di 21 articoli ed è corredata da due allegati.

Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 59 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici, cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, con riferimento a 12 direttive, 6 regolamenti e 3 decisioni quadro.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione, con le modalità previste dalla legge n. 234/2012, delle direttive europee elencate negli allegati A e B, che contengono rispettivamente 1 e 57 direttive. Sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B, nonché quelli di attuazione delle direttive contenute nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali.

L'articolo 2 prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE, che introduce una disciplina per il risarcimento del danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza.

L' articolo 3 conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro due anni, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 4 e 5 recano specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 1024/2013 in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e per il recepimento della direttiva 2013/50/UE sulla negoziazione di strumenti finanziari.

L'articolo 6 contiene una specifica disposizione di delega della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. L'articolo reca inoltre princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1. Lo schema di decreto legislativo è adottato in regime di invarianza finanziaria e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Gli articoli da 7 a 11 contengono i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al recepimento delle seguenti direttive in materia finanziaria: direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, direttiva 2014/59/UE sul risanamento degli enti creditizi e delle imprese investimento, direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, direttiva 2014/91/UE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM e la direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni penali per abusi di mercato. Inoltre gli articoli 9 e 11 autorizzano il Governo, nell'attuazione delle deleghe previste, ad adeguare la normativa nazionale ai regolamenti UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

L'articolo 12 delega il Governo  ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (c.d. regolamento CSD) e a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC (over the counter, ossia fuori dai mercati regolamentati).

L'articolo 13 contiene la delega al Governo ad adottare norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento UE n. 1286/2014  relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Gli articoli da 14 a 17 recano i principi e criteri direttivi relativi alle deleghe relative al recepimento dei seguenti atto: direttiva 2014/52/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati; direttiva 2013/51/Euratom sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti; direttiva 2013/35/UE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici e la direttiva 2014/63/UE concernente il miele.

L'articolo 18 contiene una delega al Governo per l'attuazione di sette decisioni quadro in materia di giustizia penale: 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni, 2003/577/GAI relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, 2005/214/GAI in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/947/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale in vista della conseguente attività di sorveglianza, 2009/299/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, 2009/829/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, 2009/948/GAI sulla risoluzione dei conflitti nell'esercizio della giurisdizione penale.

Gli articoli da 19 a 21 recano tre specifiche deleghe per l'attuazione delle decisioni quadro: 2009/315/GAI sugli scambi di informazioni del casellario giudiziario, 2009/316/GAI sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari - ECRIS e 2008/675/GAI sulla considerazione delle decisioni di condanna in nuovi procedimenti penali, specificando per ciascuna i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.

Su 6 direttive inserite nel disegno di legge di delegazione europea 2014 risultano pendenti procedure di infrazione per mancato recepimento: direttiva 2012/25/UE in materia di trapianti (procedura n. 2014/0287 - parere motivato), direttiva 2013/54/UE concernente gli obblighi derivanti dalla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (procedura n. 2015/0202 - messa in mora), direttiva 2014/51/UE  sui poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni  e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (procedura n. 2015/0200 - messa in mora), direttiva 2014/58/UE sull'istituzione di un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici (procedura n. 2015/0201 - messa in mora), direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento degli enti creditizi e imprese di investimento (procedura n. 2015/0066 - parere motivato), direttiva 2014/68/UE concernente le attrezzature a pressione (procedura n. 2015/0145 - messa in mora).

Alla data del 18 gennaio 2018, sulla base delle deleghe conferite dalla legge n. 114/2015,  sono stati recepite 43 direttive e 10 decisioni quadro ed è stata adeguata la normativa nazionale a 6 regolamenti europei.

 
Le modifiche apportate in sede parlamentare
  • 2 dossier
  • 1 norma
06/03/2018

Nel corso dell'esame parlamentare, il testo originariamente presentato dal Governo (S. 1758) è stato modificato e ampliato in modo significativo con riguardo agli articoli, che sono passati da 11 a 21, alle direttive da recepire (da 41 a 59) ai regolamenti (da 4 a 6) e alle decisioni quadro (da 6 a 10).

Inoltre, sono state inoltre apportate numerose modifiche al numero di direttive e di atti legislativi dell'Unione europea da recepire o da attuare con delega legislativa.
  In particolare:

- è stata inserita nell'allegato A la direttiva 2014/111/UE sull'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici;

- sono state inserite 18 nuove direttive nell'allegato B;

- è stata spostata dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua;

- è stata disposta con specifica delega contenuta all'articolo 6, e corredata di principi e criteri direttivi, l'attuazione della direttiva 2014/40/UE sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; la direttiva è stata pertanto soppressa nell'allegato B;

- è stata soppressa nell'allegato B la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze per i diritti su opere musicali per uso online;

- infine, sono stati inseriti 2 regolamenti (UE) e 4 decisioni quadro.

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