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Legge di delegazione europea 2015

Nella seduta del 28 luglio 2016 il Senato ha approvato in via definitiva - senza modificazioni al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati - la legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

 
La legge di delegazione europea
06/03/2018

La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.

 
Il contenuto della legge di delegazione europea 2015
06/03/2018

La legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) consta di 21 articoli ed è corredata da due allegati.

La legge contiene disposizioni per il recepimento di 16 direttive europee. Per 14 delle 16 direttive il recepimento è previsto attraverso delega legislativa, mentre per 2 direttive l'attuazione è autorizzata in via regolamentare.

Inoltre, il provvedimento reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, e per il recepimento di una raccomandazione CERS e di una decisione quadro.

Tra le 16 direttive da recepire una è stata adottata nel 2009, una nel 2011, 3 nel 2014 e 11 nel 2015.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono disposizioni per il conferimento della delega legislativa al Governo. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano le direttive europee inserite negli allegati A e B, cherecano gli elenchi delle direttive da recepire con decreto legislativo ed in cui sono inserite, rispettivamente, 2 e 9 direttive. I termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di delega sono fissati in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 2 conferisce invece al Governo la delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012.

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.1143/2014, in materia di specie esotiche invasive, è disciplinato dall'articolo 3, che stabilisce, inparticolare, che le autorità competenti alla prevenzione e alla gestione delle specie sono individuate nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, e nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), quale ente specifico di supporto al Ministero.

L'articolo 4 reca i principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2015/720 (allegato B), relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

In tema di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, con specifico riguardo alla rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto e all'apparato sanzionatorio, l'articolo 5 delega il Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici, ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea in materia, rappresentata principalmente dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti), e dalla direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/637 (allegato B) riguardante la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi. Le disposizioni dell'articolo sono finalizzate ad accrescere la portata della tutela consolare da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti.

L'articolo 7 reca la delega per il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e di esportazione di materiali proliferanti, ferma restando la disciplina di cui alla legge n. 185 del 1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

   Sono considerati prodotti e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari; si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.

Tra i principi e criteri direttivi specifici di delega, si prevede l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (nonchè ai regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014 che lo modificano), che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Si prescrive inoltre l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e al successivo regolamento di esecuzione (UE) n.1352/2011.  

In materia di normazione europea, l'articolo 8 prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di adeguare l'ordinamento interno alla nuova disciplina sovranazionale, ed il recepimento della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

   La normazione europea concerne le specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. Essa può riguardare svariati elementi come le diverse categorie o le diverse dimensioni di un particolare prodotto o le specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali. Tale apparato regolatorio è adottato, a livello europeo, dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione.

L'articolo 9 delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (e che abroga la direttiva 89/106/UEE del Consiglio). I principi e criteri specifici di delega prevedono, principalmente: la costituzione di un comitato di coordinamento e di un organismo di valutazione tecnica, nazionali; l'identificazione del punto di contatto nazionale e dell'autorità notificante; la fissazione di tariffe e la previsione di sanzioni.

L'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali è prevista dall'articolo 10, che contiene una disposizione di delega, corredata da principi e criteri direttivi specifici.

   Il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) è un organismo incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010, al fine di rafforzare i meccanismi europei di vigilanza, per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

Con la raccomandazione del 22 dicembre 2011, il CERS ha disposto la creazione - a livello nazionale - di un Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Gli articoli da 11 a 15 recano disposizioni di delega per l'attuazione di regolamenti europei e per il recepimento di direttive in materia di finanza e credito.

Con l'articolo 11 il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. A tale scopo l'articolo enuncia specifici princìpi e criteri direttivi che: individuano la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quali autorità competenti,  con compiti di indirizzo e vigilanza; mirano alla razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio in tema di servizi di pagamento al dettaglio; incentivano la definizione efficiente delle commissioni interbancarie sulle carte di debito, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione. 

All'articolo 12 sono stati stabiliti principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2015/2366  relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

L'articolo 13 interviene, tramite delega al Governo, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760, in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

Gli ELTIF (European Long Term Investment Funds) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Attraverso modificazioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si dovranno individuare le autorità nazionali competenti ad autorizzare i fondi di investimento europei a lungo termine, ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del regolamento; alle medesime autorità nazionali saranno attribuiti compiti di vigilanza, nonchéassegnati poteri di indagine e sanzionatori.

Vengono altresì definiti dall'articolo 14 specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/92/UE (allegato B) sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, il Governo è delegato ad estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal Testo Unico Bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva.

Infine, l'articolo 15 introduce numerosi principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (allegato B) - "quarta direttiva antiriciclaggio" - che intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio,e per l'adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2015/847, che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Gli articoli 16 e 17 recano pincipi e criteri direttivi per il recempimento di due direttive in materia ambientale contenute nell'allegato B: la  direttiva (UE)2015/1513 relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e la direttiva (UE)2015/2193 sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'articolo 18 autorizza il Governo, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, a recepire  in via regolamentare la direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

L'articolo 19 conferisce al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

In materia di cultura l'articolo 20 fissa principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE (allegato B) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

L'articolo 21, infine,  autorizza il Governo al recepimento in via regolamentare della direttiva (UE)2015/2203 sulle caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana.

La legge di delegazione europea 2015 prevede altresì il recepimento di ulteriori direttive - inserite agli allegati A e B - per le quali non sono previsti principi e criteri specifici di delega.

Nell'allegato A - contenente le direttive da attuare con decreto legislativo, non sottoposto a parere parlamentare - sono contenute:

  • la direttiva (CE) 2009/156 recante norme di polizia sanitaria relative ai movimenti e alla importazione di equidi in provenienza dai paesi terzi, che potrà essere recepita con decreto legislativo senza necessità di parere parlamentare;
  • la direttiva (UE) 2015/565, relativa all'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo.Essa modifica la direttiva 2006/86/UE, che disciplina alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

Nell'allegato B le due direttive per le quali l'articolato non dispone specifici principi e criteri direttivi sono:

  • la direttiva (UE) 2015/652 stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/UE; in particolare, la direttiva reca misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. 
  • la direttiva (UE)2015/2376 relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Alla data del 5 marzo 2018, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, sono stati emanati 12 decreti legislativi per il recepimento di 10 direttive; sono stati inoltre emanati un decreto legislativo per l'attuazione di una decisione quadro e 3 decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale a 3 regolamenti europei. Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/90/UE, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri nel dicembre 2017, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.