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Temi dell'attività parlamentare

Difesa e Forze armate
Commissione: IV Difesa
Difesa e Forze armate
Disposizioni concernenti i militari fucilati durante la prima guerra mondiale

Giovedì 21 maggio la Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 2741 - A, volta a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare  italiano condannato alla pena capitale  nel corso della prima guerra mondiale. Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato.

 
La riabilitazione del personale militare condannato alla pena di morte durante la prima guerra mondiale
  • 3 dossier
19/05/2015

La proposta di legge A.C. 2741 - A, approvata  in prima lettura dalla Camera giovedì 21 maggio 2015, reca disposizioni volte a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare.Dal provvedimento di riabilitazione sono espressamente esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate. Il provvedimento reca, inoltre, ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti. 

 

Nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le fucilazioni disposte nei confronti di militari italiani. Varie erano le ragioni e le procedure della sanzione capitale. La bibliografia più accreditata ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della "decimazione".
In relazione alla prima di queste tre categorie secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.
Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo. Il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell'articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. Rispetto alle pene capitali irrogate da un tribunale militare con la partecipazione, l'apporto e la valutazione condivisa di tre persone, nell'ipotesi di esecuzione sommaria la morte del militare poteva essere deliberata sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.
Al riguardo si osserva che il 28 settembre del 1915 il Reparto disciplina, avanzamento e giustizia militare del Comando Supremo, con la circolare 3525, poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l'intervento di repressione di fronte all'apparire di gravi sintomi di "indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte". Al punto terzo delle circolare 3525 era scritto che "… il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari".      
Quasi tutte le legislazioni penali militari dell'epoca prevedevano in sostanza poteri analoghi per i superiori che si trovassero ad assistere a determinati reati.
Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che è avviato d'ufficio il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale. La medesima disposizione precisa che:
  1. la riabilitazione è disposta in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace.
L'art. 412 del c.p.m.p. prevede che: "Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.
A sua volta, l'art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. L'art. 179 precisa poi le condizioni per la riabilitazione, l'art. 180 le ipotesi di revoca della sentenza di riabilitazione e l'art. 181 la riabilitazione nel caso di condanna all'estero.
Inoltre, in base all'art. 683 c.p.p.: il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato: nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 c.p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

La motivazione della deroga si giustifica in considerazione del fatto  che in base alla normativa vigente la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 cpmp può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la "riabilitazione" secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'art. 179 cp può a sua volta essere concessa solo ove "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta " successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza in materia è solo con la "riabilitazione militare" che è possibile riacquistare lo "status di onore militare" perduto a seguito della sentenza di condanna (così Cass. 15/10/90, Rea).         

2. la riabilitazione è limitata alle condanne alla pena capitale riguardanti i reati previsti nei capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

Per quanto attiene, invece, al procedimento per la riabilitazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per cui ricorrano i presupposti di cui al comma 1.

A sua volta il successivo comma 3 dispone in merito agli effetti della riabilitazione specificando che a seguito di tale provvedimento, a seguito di autonoma valutazione del Tribunale  di sorveglianza, sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

Ai sensi del comma 4, dal provvedimento di riabilitazione  sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.

A sua volta l'articolo 2 prevede:

  1. di inserire nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, i nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto del sopra richiamato articolo 40 del codice penale e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916.  Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare militare per la pubblicazione sull'albo comunale.
  2. di affiggere in un'ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica "rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi nostri caduti". A tal fine si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  bandisca uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
  3. di assicurare la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.

Ai sensi dell'articolo 3, al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, promuove la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.

Da ultimo, l'articolo 4 specifica che  dall'attuazione delle disposizioni della legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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