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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Politiche di coesione territoriale
D.L. 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Il decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, dispone interventi urgenti al fine di dare impulso alla crescita dei territori del Mezzogiorno. Nella seduta del 26 luglio il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge, apportandovi numerose modifiche ed integrazioni e trasmettendolo indi alla Camera, che lo ha approvato senza ulteriori modifiche martedì 1°agosto (A.C.4601). La legge 3 agosto 2017 di conversione  del decreto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2017.

 
Le finalità dell'intervento
21/08/2017

Il decreto legge n. 91 del 2017 reca un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. Il provvedimento, che interviene a pochi mesi di distanza da un intervento – costituito dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 – che, rivolto alla coesione sociale e territoriale, faceva anche esso specifico riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, reca misure destinate specificamente alle imprese, prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini che gli investimenti, istituisce zone economiche speciali ed interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro. Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale, al recupero dei terreni e delle aree in stato di abbandono ed al tema del risanamento ambientale Nel corso dell'esame presso il Senato, oltre ad alcune modifiche alle norme contenute nel testo del decreto-legge, sono state introdotte numerose nuove disposizioni, con riguardo, tra le altre, alle risorse per le province e città metropolitane, ad alcuni interventi riferiti al tema delle infrastrutture ed alle norme destinate alle zone colpite dai recenti eventi sismici, anche per accelerare la soluzione delle situazioni di emergenza e la ricostruzione.

 
Il contenuto del provvedimento
21/08/2017

L'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e sono altresì stati introdotti i requisiti, per i beneficiari, di non aver fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, del divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché, infine del non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento che per tutta la durata del rimborso dello stesso).

Il finanziamento consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.

Inoltre, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno con l'articolo 2si estende la suddetta misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile. L'articolo interviene altresì sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi. Sempre nel settore agricolo, con l'articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero xylosandrus compactus) che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.

L'articolo 3 reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto, ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni,terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni – vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni - che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad includere nelle agevolazioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.

L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.

L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. Con l'articolo in esame si dispone che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento

Gli articoli 4 e 5 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com'è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. A tal fine vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l'istituzione – affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale. Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione – o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale – ed da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture. Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti (articolo 4). Si prevedono poi procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che per le imprese già operanti ovvero per le nuove che si insediano nelle ZES riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. A tali agevolazioni si aggiungono poi benefici fiscali, rivolti in particolare alle imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES: queste potranno utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno- acquisiti entro il 31 dicembre 2020 - nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato nel corso dell'esame al Senato rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento (articolo 5).

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo di alcuni strumenti previsti nell'ambito delle politiche di coesione, costituiti in particolare dai Patti per lo sviluppo. L'articolo semplifica ed accelera le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con riguardo in particolare al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione titolare dell'iniziativa di investimento, nonché allo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo tra l'altro il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di governo.

L'articolo 6-bis reca una norma volta ad incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali nell'ambito del territorio di riferimento. A tal fine prevede che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali sopradette, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato - purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni - nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili.

Con l'articolo 6-ter si dettano disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011, intervenendo sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture.

Con l'articolo 7 di dettano disposizioni volte a valorizzare i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con la finalità di promuovere, favorendo l'utilizzo dei CIS, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee: a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto uno specifico Contratto istituzionale  per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019, in cui si prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 373/2003 anche in assenza di taluni dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. L'articolo prevede infatti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto legge (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Presso il Senato all'articolo in esame sono state aggiunte alcune disposizioni, con una delle quali si prevede che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA; con altra norma si interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica; è stato infine aggiunta una norma (e modificata conseguentemente la rubrica dell'articolo) con cui si dispone l'esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina dettata dall'articolo 11-ter del D.Lgs. n.118/2011 (recante la normativa sull'armonizzazione contabile di Regioni ed enti locali) in tema di definizione di ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale e di definizione di ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal D.L. 91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014. L'articolo, in sostanza, interviene sulle suddette disposizioni in ragione della circostanza – evidenziata nella relazione che accompagna il decreto legge in esame – che le stesse presentano profili di criticità tali da compromettere il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti a livello nazionale e, in particolare, nei territori del Mezzogiorno.

In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), e demandando altresì al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione; dispone inoltre l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quanto già previsto le informazioni sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili. Infine, conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l'apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n.2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatori all'articolo 261 del Codice dell'ambiente.

Quanto all'articolo 9-ter, esso reca disposizioni per favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le Regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità suddette (valore che dovrà corrispondere alla differenza tra tali risorse ed i correlati impegni). Conseguentemente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse suddette.

Con riguardo all'articolo 9-quater, lo stesso interviene sull'articolo 48 del D.L. n. 50 del 2017, modificandone il comma 7 al fine di prevedere che - in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale - nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. Dispone altresì che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.

L'articolo 9-quinquies abroga una disposizione dell'art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale che aveva a sua volta abrogato, con decorrenza dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, diverse disposizioni normative concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del personale dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani). Pertanto, a seguito della soppressione della norma abrogativa, le citate disposizioni normative - per le quali, peraltro, non si era ancora verificato l'effetto abrogativo - restano in vigore.

Con la finalità di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-sexies stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento o i contratti di affitto e locazione che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in presenza di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.

Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 reca uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017-2018 al fine dello svolgimento di programmi -per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in raccordo con le regioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima, estendendo a nuove situazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'erogazione dell'indennità giornaliera prevista per il settore.

Quanto all'articolo 10-bis, con lo stesso si interviene in ordine ad una misura (art.8 del decreto-legge n.66/2014) in cui si prevede che ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo presso i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, previsti nella normativa regionale, non rilevano per il triennio 2015/2017 ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel suddetto decreto-legge. Con l'articolo 10-bis tale norma è prorogata fino a tutto il 2019.

Con l'articolo 10-ter si mira a migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua), disponendo tra l'altro che l'Agenzia medesima predisponga entro il 31 dicembre 2017 un piano industriale triennale, volto a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività; al termine del predetto triennio, il Ministero della difesa verificherà sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia, eventualmente individuando individua le unità produttive per le quali procedere alla liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale da individuare con appositi provvedimenti, interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, CONI e di altri enti sportivi operanti nel territorio interessato, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. È stato inoltre disposto, nel corso dell'esame presso il Senato, un contributo di 500mila per il 2017 e di 750mila euro per il 2018 agli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11-bis provvede a prolungare all'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n.189/2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, ridistribuendo   a tal fine fino al 2018 le risorse stanziate dal decreto-legge medesimo ed, inoltre, estendendo all'a.s. 2017/2018 la possibilità (attualmente prevista per il solo a.s. 2016/2017), per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare alla normativa in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi.

L'articolo 11-ter prevede che le risorse - revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti - relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. In tal senso viene pertanto modificato l'articolo1, comma 165, della legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione.

Con l'articolo 11-quater si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicata nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa anche seguito alla sentenza della Corte costituzionale n 104/2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 49/2012 nella materia in questione. Oltre a stabilire la disciplina operante per il 2017 l'articolo delinea inoltre quella applicabile dal 2018, individuando i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente: criteri che attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Si stabilisce altresì che il decreto ministeriale con il quale si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente – che ha validità triennale – dovrà determinare anche la percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard medesimo. Con disposizioni inserita presso il Senato si è inoltre concesso c all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario di € 4 mln per il 2017 e, a decorrere dal 2018, un contributo ordinario di € 250.000 annui, a copertura degli oneri riferibili agli oneri per i docenti dei corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali, nonché per taluni insegnamenti di perfezionamento.

Con l'articolo 12-bis si dettano disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento, specificando che rientrano tra i fondi statali medesimi le quote destinate agli atenei diverse alcune quote elencate dell'articolo , in quanto – viene precisato - già ricomprese nella quota relativa alla citata L. 590/1982.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscateo che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Tra le modifiche inserite presso il Senato si sono specificate le modalità operative attraverso cui, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno riguardare le ulteriori finalità previste dalla norma ed, inoltre, si è offerto un chiarimento sulla destinazione delle risorse medesime, precisandosi che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano destinate – tenuto conto dei previsti investimenti ambientali - al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria.

Con l'articolo 13-bis si modifica una norma attinente alla disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli - Coroglio (recata dal decreto-legge n.133 del 2014), con lo scopo di conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del Soggetto Attuatore della curatela fallimentare ivi in corso, anche al fine di superare alcune possibili problematiche sollevate in un contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato.

Con l'articolo 13-ter si interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dell'amianto (in relazione alla nota questione della patologia absesto-correlata) La norma dispone che per tali categorie di lavoratori - come previste dall'articolo 1, comma 117, della legge n.190/2014, che estende agli stessi i benefici di maggiorazione dell'anzianità contributiva consentiti dalla legislazione vigente in materia – il periodo di applicabilità dei benefici in questione ai fini del conseguimento al trattamento di pensione, ora previsto per il quadriennio 2015-2018, sia prolungato anche agli anni 2019 e 2020, provvedendo nel contempo ad incrementare conseguentemente le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento, che, si rammenta, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%. Nel corso dell'esame presso il Senato il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori due mesi (al 30 settembre 2018), adeguando conseguentemente le risorse da porre a copertura del maggior onere che ne deriva.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

Si interviene poi, con l'articolo 15-bis, sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali recata dall'articolo 52 della legge n.62/1953, eliminandone una disposizione di tale articolo ed inserendo una nuova norma mediante cui si prevede che la Commissione medesima può svolgere attività conoscitiva ed altresì procedere alla consultazione e di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.

L'articolo 15-ter sospende, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, talune sanzioni previste nella disciplina del sistema statistico nazionale in relazione, precisa espressamente l'articolo in esame, della gravosità degli adempimenti che ne derivano a nei confronti dei comuni di minori dimensioni demografiche.

L'articolo 15-quaterdisapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici. A tal fine esso modifica per i comuni in questione la norma, costituita dall'art. 1, comma 462-ter, della legge n. 232 del 2016, in cui si stabilisce che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle Province delle Regioni a statuto ordinario (e quindi, a seguito dell'articolo in commento anche degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici), conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza di alcune condizioni (il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al 2012 o ad anni precedenti, ovvero le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014).

Con l'articolo 15-quinquies, oltre a disporsi l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 già autorizzato dal decreto-legge n.50/2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, si autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane, da ripartire entro il 10 settembre 2017 con D.M., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Prevede inoltre a tal fine che ciascun Presidente di provincia attesti – sulla base della corrispondente documentazione nel bilancio dell'ente - la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente con riguardo alle funzioni fondamentali.

L'articolo15-sexies consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di poter concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio. A tal fine dispone che la comunicazione dei saldi obiettivo agli enti locali e degli elementi informativi alla Ragioneria generale dello Stato debba avvenire entro il 30 settembre L'obiettivo è di favorire gli investimenti degli enti territoriali, consentendo loro di avvantaggiarsi di spazi di patto messi a disposizioni da altri enti territoriali, appartenenti alla stessa Regione, che non li utilizzerebbero comunque.

Con l'articolo 15-septies si interviene sulla disciplina relativa alle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi ed all'istituzione un apposito fondo previsti dal decreto-legge n.166 del 1989: in proposito l'articolo pone in capo ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti nel programma la gestione dei contenziosi connessi a tali interventi e ogni onere derivante dagli stessi a valere sulle risorse del fondo istituito dal decreto-legge n. 166/1989 suddetto.

L'articolo 15-octies detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari. La norma, oltre a meglio precisare la nozione di "necessità aggiuntiva" nell'ambito scolastico prevista dall'articolo 18-bis del D.L. 189/2016, provvede ad estendere l'arco temporale entro il quale le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - proseguono l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, sostituendo l'attuale riferimento al 31 agosto 2017 con quello alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro, fino comunque non oltre il 31 dicembre 2017, anche al fine di consentire il regolare avvio nell'a.s. 2017/2018.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni volte al contrasto della marginalità sociale ed a favorire l'integrazione, costituite rispettivamente da: misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti , nonché da misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione. Le aree in esame vengono individuate in quelle di Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta). A tale scopo si incrementa di 150 milioni annui per il 2018 il Fondo istituito per l'attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. La norma dispone infine una soglia massima di erogazione pari a 700 euro per ogni richiedente accolto nei centri del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati o a 500 euro per ogni migrante presente in altre strutture, ferma restando la disponibilità del Fondo.

In tema di infrastrutture e trasporti interviene l'articolo 16-bis, che assegna alla società Strada dei Parchi un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi simici del 2009 e del 2016-2017.

L'articolo 16-ter ha la finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni con esso viene autorizzata, anche stanziando le necessarie risorse, la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

Con l'articolo16-quater si dispone che le risorse già previste a legislazione vigente ma che, a seguito dell'attività di project review svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, risultano non più necessarie per gli originari progetti di completamento della tratta, possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese connessa con l'itinerario della tratta medesima.

L'articolo 16-quinquies prevede l'istituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Esso inoltre modifica alcune norme in materia di servizi automobilistici interregionali, confermando il termine del 31 gennaio 2018 per l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e disponendo che per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, in ordine delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Con l'articolo 16-sexies si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l'avvio di interventi di immediata riparazione. Si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

Vengono quindi modificate, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni che - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a consentire l'anticipazione di risorse Si modifica poi la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità,  delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea: Si provvede altresì a prorogare al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 16-septies interviene sulla disciplina che regola l'assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, dettata dall'articolo 43-bis del decreto-legge n.50/2017. Tale norma, volta a favorire l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, assegna agli enti locali in questione spazi finanziari in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti. L'articolo 16-bis amplia le possibilità di utilizzo degli spazi finanziari suddetti aggiungendovi anche gli investimenti volti al miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione.

Con l'articolo 16-octies si interviene sull'articolo 1, comma 665, della legge n.190/2014, con il quale si è attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza. Con l'articolo in esame si ricomprendono nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabilendosi inoltre che il contribuente che abbia presentato un'istanza di rimborso non idonea e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza medesima. Vengono poi previste le procedure da seguire per rispettare il limite delle risorse disponibili per i rimborsi in questione.

L'articolo 16-novies dispone un'autorizzazione di spesa pari a 350mila euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.

L'articolo 16-decies attiene alle tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso. Dispone pertanto che a decorrere dal 2018, un nuovo decreto del MiPAAF dovrà includerle, a richiesta, nel riparto delle quote aggiuntive assegnate all'Italia.