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DL 146/2015 Sciopero nel settore culturale

Il decreto-legge n. 146/2015  (A.C. 3315-A), all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge n.146/1990) anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura.

 
Il decreto legge n.146/2015 sugli scioperi nel settore culturale
19/10/2015

Il decreto-legge n. 146/2015  (A.C. 3315-A) è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge n.146/1990) anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura.

A tal fine il decreto-legge integra l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n.146/1990, specificando che in relazione alla "tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico", rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo "i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali", ma anche l'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato:

  • l'introduzione dell'articolo 01, il quale stabilisce che "in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
  • la limitazione dell'ambito applicativo del provvedimento alle sole strutture appartenenti a soggetti pubblici (mediante il richiamo al solo comma 3 dell'articolo 101, del decreto legislativo n.42/2004);
  • la specificazione che l'apertura al pubblico deve essere "regolamentata";
  • la specificazione che tra le strutture coinvolte rientrino anche gli "istituti" della cultura (ossia quelle "strutture permanenti" - come biblioteche ed archivi - non riconducibili all'espressione "musei e altri luoghi della cultura" prevista nel testo del decreto-legge);
  • l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, la Commissione di garanzia dell´attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le parti sociali a procedere, in tempi rapidi, alla sottoscrizione di un accordo finalizzato a individuare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle materie oggetto del decreto, fissando un termine di sessanta giorni, decorrenti dal 24 settembre 2015, entro il quale le parti dovranno sottoporre il testo dell'accordo alla Commissione stessa, avvertendo che, in mancanza di soluzioni concordate entro tale termine, essa potrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia.

Per una descrizione del quadro normativo in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di beni culturali (limitatamente a quanto in questa sede rileva) si rinvia all'apposita sezione del dossier.