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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Finanza regionale e locale
D.L. 16/2014: Finanza locale, Enti territoriali e Roma capitale

Il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, oltre a riproporre alcune disposizioni dei due precedenti decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione, reca disposizioni in materia di imposte locali (Tari e Tasi), nonché norme di carattere finanziario concernenti gli enti territoriali, tra cui Roma capitale. Ulteriori misure concernono lo svolgimento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le scuole.

 
Imposte locali
  • 1 rimando
06/05/2014

TASI

Per finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Con le modifiche apportate al provvedimento in sede referente è stato precisato che le detrazioni così introdotte dai Comuni possono generare carichi di imposta anche inferiori rispetto a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.

Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per cui l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.

Sono dichiarati esenti dalla TASI:

  • gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili già esenti dall'ICI e cioè: stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.; i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;
  • per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, sono esentati anche i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Sono invece assoggettate a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

Modalità di pagamento, accertamento e riscossione di TASI e TARI

 Le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando la possibilità di usare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. E' eliminata la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali è attribuito il servizio per l'IMU.

Per il pagamento della TARI restano possibili le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Sono esentati dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Durante l'esame in sede referente è stato precisato che:

  •  i termini di pagamento per la Tari sono stabiliti dal comune prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi;
  • il pagamento della Tari potrà essere effettuato anche tramite bollettino postale;
  • la Tasi deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
  • per il primo anno di applicazione, il pagamento della Tasi sulla "prima casa" avverrà di norma in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, a meno che non vi sia la tempestiva pubblicazione sul sito informatico del MEF (entro il 31 maggio 2014) della deliberazione comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta.
  • è consentito il pagamento della Tari e della Tasi in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
  • il versamento della prima rata Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre.
  • per il 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base Tasi, pari all'1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.
Vedi anche
 
Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo
06/05/2014

Il decreto-legge differisce i termini per definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (cd. rottamazione delle cartelle) indicati dai commi 620 e 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

In particolare, durante l'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite V e VI, il termine per il pagamento (già posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo 2014) è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2014. La riscossione dei relativi carichi è sospesa sino al 15 giugno 2014. Sono stati inoltre differiti i termini per la trasmissione agli enti creditori, da parte dell'agente della riscossione, degli elenchi dei debitori che hanno aderito alla definizione agevolata, nonché i termini per l'invio a coloro che hanno aderito alla definizione agevolata della comunicazione dell'avvenuta estinzione del debito.

 
Web tax
06/05/2014

Il provvedimento elimina l'obbligo, previsto dalla legge di stabilità 2014, per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

 
Riequilibrio finanziario degli enti locali
06/05/2014

Un primo intervento è volto a risolvere le criticità finanziarie di alcuni enti locali, aumentando le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine, oltre a sospendersi le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente che abbia proposto ricorso avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, si consente per il 2014, agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni (elevati a centoventi nel corso dell'esame in Commissione) dalla decisione della Corte. In pendenza di tale termine, e fino alla conclusione della conseguente procedura, sono altresì sospese le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto. Un secondo intervento, introdotto in sede referente, riformula una disposizione recata dalla legge di stabilità 2014, concernente anch'essa la procedura di riequilibrio finanziario: con la riformulazione si prevede, per il 2014, che gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal Consiglio comunale possano, anziché dichiarare il dissesto, riproporre al Consiglio la procedura di riequilibrio (entro i successivi centoventi giorni) a condizione che l'ente non sia strutturalmente deficitario.

Vengono inoltre integrate le vigenti disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, introducendo una deroga per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati che consentano di raggiungere il riequilibrio entro tre esercizi finanziari; nel corso dell'esame in Commissione è stato precisato che tale deroga si applica soltanto se la riduzione suddetta sia pari almeno al venti per cento.

 
Altre misure di carattere finanziario per gli enti territoriali
06/05/2014

Il provvedimento affronta inoltre varie questioni concernenti la finanza locale, tra cui in particolare: la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente necessari per le finalità istituzionali delle amministrazioni; l'introduzione, operata in sede referente, di una facoltà di scioglimento fiscalmente agevolato di società controllate dalle amministrazioni locali, ovvero di alienazione delle partecipazioni nelle società medesime, a condizione, quest'ultima, che avvenga con procedura di evidenza pubblica entro dodici mesi dalla conversione del decreto-legge in esame e con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014; la previsione di alcuni meccanismi di aiuto all'impiego per il personale in esubero delle società partecipate che risulti privo di occupazione dopo l'espletamento di procedure di mobilità verso altre società; l'introduzione di una procedura per il riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa: procedura nella quale si dispone che regioni ed enti locali devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di specifici piani di riorganizzazione; la facoltà per gli enti locali, al fine di favorirne gli investimenti per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente; l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, di un importo a titolo di anticipo (pari al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013) su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogarsi entro il 15 marzo 2014; la modifica della disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, e rideterminando termini per la predisposizione e pubblicazione della relazione, assegnando agli enti più tempo per i necessari adempimenti; viene infine precisato, mediante una modifica apportata in Commissione, che il contributo straordinario decennale alle fusioni dei comuni decorra dall'anno in cui avviene la fusione.

Alcune disposizioni, inoltre, sono di specifico interesse delle province, concernendo le modalità di riparto del Fondo di riequilibrio provinciale per il 2014 nonché la determinazione, per complessivi 1,2 miliardi nel 2014, delle riduzioni delle risorse provinciali per effetto della spending review, con esclusione della provincia de L'Aquila. Il medesimo territorio è oggetto altresì di una norma di tutela, volta ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Disposizioni di favore concernono anche i comuni di Venezia e Chioggia, per i quali viene limitata per il 2014 l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, in particolare escludendo l'applicazione del divieto di assunzioni di personale e limitando la riduzione delle risorse ad essi assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

 
Roma capitale
  • 1 dossier
06/05/2014

Il decreto-legge interviene poi sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e di predisporre nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M. Sul piano sono intervenute numerose modifiche nel corso dell'esame in Commissione, tra cui in particolare la previsione che le azioni amministrative previste nel piano, oltre a quanto già disposto nel testo del decreto-legge, debbano: operare la ricognizione di tutte le società controllate/partecipate dal Comune, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché i rispettivi emolumenti; responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legandone le indennità agli obiettivi di bilancio; introdurre gli strumenti del distacco e della mobilità interaziendale per il riequilibrio delle società partecipate in perdita. Inoltre in sede referente è stata disposta la finalizzazione di risorse già iscritte nel bilancio dello Stato, per complessivi 22,5 milioni per il biennio 2014-2015, al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale.

La norma inoltre, riproponendo parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, interviene altresì in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, introducendo alcune modifiche alla norme previste nella materia dalla legge finanziaria 2010, con le quali: si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché alcune somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; si prevede poi, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione. E' stato inoltre precisato in Commissione che le partite debitorie suddette possono comprendere anche taluni oneri per procedure di indennizzi relativi a specifici procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.

Dossier
 
Trasporti
06/05/2014

In materia di trasporti il provvedimento reca diversi interventi che: prevedono il pagamento diretto a Trenitalia S.p.a. delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria interessata dai contratti di servizio nazionale e, nel contempo, consentono a Trenitalia la riduzione del servizio, fermi restando i servizi minimi essenziali, in caso di mancato completamento del trasferimento delle competenze alla regione Valle d'Aosta entro il 31 luglio 2014; autorizzano il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale; prevedono fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. Inoltre, con una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte delle commissioni Bilancio e Finanze, si è prorogata la vigenza del contratto di programma parte investimenti 2007-2011 tra Stato e il Gestore della rete ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.), stabilendo però che il nuovo contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 debba essere approvato definitivamente entro il 30 giugno 2014.

 
Istituti scolastici
06/05/2014

Al fine di prevenire alcune di difficoltà di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, il decreto-legge proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni medesime per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013. Proroga altresì dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.