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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Informazione e Comunicazioni
Gli interventi di sostegno all'editoria

Nel corso della XVII legislatura è stato istituito, innanzitutto, per il triennio 2014-2016, un "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria".

In seguito, con un ampio intervento di riforma, è stato istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, ed è stata ridefinita la disciplina per l'erogazione dei contributi diretti.

Inoltre, sono stati previsti incentivi agli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e a sostegno delle imprese editrici di nuova costituzione.

Specifiche disposizioni, concernenti anche agevolazioni fiscali, sono intervenute, infine, con riferimento a libri ed altri prodotti editoriali. Esse, in alcuni casi, hanno anticipato orientamenti in corso di maturazione nell'ambito dell'Unione europea.

 
Premessa
01/02/2018

L'art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) aveva disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, "con riferimento alla gestione 2013" e la revisione del DPR 223/2010, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Aveva anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Le modifiche al DPR 223/2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale. Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.

 
Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria nel triennio 2014-2016
  • 1 dossier
01/02/2018

Nella vigenza della disciplina transitoria introdotta dal D.L. 63/2012, un primo intervento registrato nella XVII legislatura è stato rappresentato dall'istituzione per il triennio 2014-2016, con l'art. 1, co. 261, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", con la dotazione di € 50 mln per il 2014, € 40 mln per il 2015, € 30 mln per il 2016.

Il Fondo è stato destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Le risorse dovevano essere ripartite annualmente con DPCM.

Per il 2014 è intervenuto il DPCM 30 settembre 2014.

Le risorse effettivamente ripartite con il decreto, a seguito di alcuni accantonamenti, nonché di quanto disposto dall'art. 1-bis del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – che, nel rifinanziare l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, ha posto i relativi oneri a carico della dotazione del Fondo straordinario – sono state pari ad € 20.918.394.

Per il 2015 è intervenuto il DPCM 10 novembre 2015.

Le risorse effettivamente ripartite con il decreto sono state pari ad € 6.500.000,00, anche in tal caso per effetto, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 1-bis del D.L. 90/2014.

 

Per il 2016 il decreto non risulta intervenuto.

Dossier
 
La riforma del sistema di contribuzione all'editoria
  • 1 focus,
  • 6 dossier
01/02/2018

Un intervento di più ampio respiro è stato operato, nella seconda parte della XVII legislatura, con la L. 198/2016 che ha previsto, in particolare l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e ha delegato il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria (oltre che all'emittenza radiofonica e televisiva locale), al contempo recando alcune disposizioni precettive.

1) Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

L'art. 1 della L. 198/2016 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, che ha sostituito, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui l'art. 1, co. 160, lett. b), della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.

 

Al Fondo affluiscono:

a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;

c) quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI, fino a un importo massimo – a seguito delle modifiche apportate dall'art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – di € 100 mln per il 2016 e di € 125 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

d) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

 

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

Per il 2017 è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2017, che ha stabilito la ripartizione delle risorse tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico, complessivamente ammontanti a € 182.300.977, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della L. 198/2016, come modificate a seguito dell'art. 1, co. 230, della L. 232/2016 e dell'art. 53-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), nonché dell'art. 57-bis dello stesso D.L., che hanno stabilito che alle risorse del Fondo si attinge per la copertura degli oneri relativi, rispettivamente, all'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e agli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il DPCM che ripartisce annualmente le risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico può anche prevedere che una determinata percentuale del Fondo è destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti devono essere stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Il DPCM relativo al 2017 non ha esercitato tale possibilità.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

Per il 2017 è intervenuto il DPCM 27 novembre 2017, che ha ripartito le risorse spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pari complessivamente a € 114.429.960.

Nei limiti delle risorse del Fondo è prevista l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le previgenti riduzioni tariffarie previste per imprese editrici, imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale, imprese di radioffusione televisiva a carattere locale. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del contributo devono essere definiti con un regolamento di delegificazione. Tale regolamento non risulta essere ancora intervenuto.

2) Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici

L'art. 2, co. 1-2 , lett. da a) a g), della L. 198/2016 ha delegato il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa.

L'art. 3 ha recato, invece, disposizioni applicabili a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, riguardanti, fra l'altro, il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa, l'erogazione del contributo in due rate, i tempi e le modalità di presentazione delle domande, l'introduzione della definizione di testata, nonché quella di quotidiano on line.

In particolare, l'art. 3, co. 4, lett. b), ha stabilito che il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione; la lett. c) ha previsto che per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica: regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; che produca principalmente informazione; che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

In attuazione della delega è intervenuto il d.lgs. 70/2017, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018.

Il d.lgs. ha disposto, anzitutto, – ribadendo il principio introdotto dall'art. 2, co. 62, della L. 191/2009, e poi ripreso anche da altre disposizioni successivamente intervenute –, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Con riguardo alla revisione della disciplina in materia di contributi diretti alle imprese editrici, la L. 198/2016 ha previsto innanzitutto la ridefinizione della platea dei beneficiari, stabilendo quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come:

  • cooperative giornalistiche;
  • enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
  • limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

  • imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
  • imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
  • associazioni dei consumatori;
  • imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

  • organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);
  • periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

2.1) Cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro

 

Con riguardo ai requisiti, la L. 198/2016 ha previsto, in particolare, la riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata. Ulteriori requisiti hanno riguardato il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo), l'obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti e di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

 

Al riguardo, il d.lgs. 70/2017 ha previsto requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, con particolare riferimento alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e, per tutte le categorie indicate, ha confermato la necessità di edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, in esclusiva o in parallelo con l'edizione in formato cartaceo.

Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, i criteri direttivi recati dalla L. 198/2016 hanno riguardato: la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30% delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali), la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui.

Il d.lgs. 70/2017 ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute, modificando, però, i criteri per la quantificazione del rimborso dei costi. In particolare, ha previsto tre scaglioni basati sul numero di copie vendute. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite massimo del rimborso che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in € 2.500.000.

Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a € 3.500.000.

Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo complessivo di € 3.500.000.

A ciò, il d.lgs. 70/2017 ha aggiunto eventuali, ulteriori, quote "premiali" ed eventuali riduzioni del contributo.

In particolare, ha previsto:
  1. un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni;
  2. una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1% del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3%;
  3. un rimborso pari al 5% dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
  4. una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo di € 240.000 annui nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.

Il contributo complessivamente erogabile non può comunque essere superiore al 50% dei ricavi dell'impresa.

Ha, poi, previsto criteri di calcolo specifici per l'edizione esclusivamente in formato digitale.

Con riferimento al procedimento di liquidazione dei contributi, i criteri direttivi fissati dalla L. 198/2016 hanno riguardato la definizione di regole di liquidazione quanto più possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione.

I tratti salienti della disciplina definita dal d.lgs. 70/2017 sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in due rate – delle quali, la prima, a titolo di anticipo, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, è pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente – e dall'anticipo del termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2.2) Minoranze linguistiche, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, associazioni dei consumatori, editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti

 

Relativamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, la principale novità recata dal d.lgs. 70/2017 è costituita dal riferimento a tutte le minoranze linguistiche riconosciute dall'art. 2 della L. 482/1999 (popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione che possano beneficiare dei contributi anche le imprese che editano periodici.

Per tali imprese, nonché per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le associazioni dei consumatori, l'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, sono stati previsti requisiti specifici di accesso e di calcolo del contributo.

In particolare, con riferimento al sostegno alla stampa italiana all'estero, possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano:
  1. quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
  2. periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili.

Per accedere ai contributi, i periodici devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
  • trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Per le testate edite all'estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana.

2.3) Le modalità per la concessione dei contributi

 

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 70/2017, le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre sono state definite con due diversi DPCM 28 luglio 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2017.

Le disposizioni del DPCM recante "Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici" si applicano a cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, e alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche. L'altro DPCM reca "Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti".

Qui alcune FAQ relative all'applicazione del d.lgs. 70/2017 pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Focus
Dossier
 
Incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e sostegno alle imprese editrici di nuova costituzione
  • 6 dossier
01/02/2018

I principi e criteri direttivi relativi alla delega recata dall'art. 2, co. 1 e 2, lett. h), i) ed n), della L. 198/2016riguardavano l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, l'assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il termine per l'esercizio della delega è scaduto senza che il decreto legislativo previsto venisse adottato.

 

Per alcuni di tali ambiti, però, è successivamente intervenuto l'art. 57-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che – come modificato dall'art. 4, co. 1, del D.L. 148/2017 (L. 172/2017) – ha previsto, anzitutto, l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative, ed è concesso per il 2018 nel limite massimo di € 62,5 mln.

In via di prima applicazione, è stabilita in € 20 mln la quota dello stanziamento relativo al 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% quelli di analoga natura effettuati nel corrispondente periodo del 2016.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, che non è ancora intervenuto.

 

Inoltre, è stata prevista l'emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

I relativi finanziamenti sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione tra gli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dossier
 
Ulteriori disposizioni riguardanti libri e altri prodotti editoriali
  • 1 focus,
  • 6 dossier
01/02/2018

All'inizio della XVII legislatura l'art. 4, co. 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha modificato la L. 128/2011 (c.d. "legge sul prezzo del libro"), stabilendo che le previsioni sugli sconti massimi non si applicano ai libri venduti a scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, e prevedendo che, per i libri venduti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, lo sconto non può essere superiore al 15% (a fronte del previgente 20%).

A sua volta, l'art. 9 del D.L. 145/2013 (L. 9/2014) aveva previsto la possibilità di attivare un credito di imposta per gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, riguardante l'acquisto di libri di lettura, anche digitali, da parte degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Agli studenti i dirigenti scolastici dovevano rilasciare un buono utilizzabile per ottenere uno sconto del 19% sull'acquisto dei libri indicati presso gli esercizi commerciali che intendessero utilizzare il credito d'imposta.

Le modalità attuative dovevano essere definite con un decreto interministeriale che, tuttavia, non è intervenuto.

L'art. 1, co. 667, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto, invece, un regime IVA agevolato per i c.d. e-book, la cui tassazione è passata dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta). Il regime agevolato è stato, successivamente esteso a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online con l'art. 1, co. 637, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). In particolare, quest'ultimo ha precisato che sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Si è trattato di interventi che hanno anticipato orientamenti poi maturati nell'ambito dell'Unione europea.

In materia, è, infatti, attualmente all'esame delle Istituzioni europee una proposta di direttiva del Consiglio dell'UE che modifica la direttiva 2006/112/UE relativamente al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto da applicare a libri, giornali e periodici (COM(2016)758).

Nella stessa si evidenzia che "In linea con le conclusioni del Consiglio e con l'impegno assunto nel piano d'azione del 2016 sull'IVA, la Commissione propone di accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA che essi applicano attualmente alle pubblicazioni stampate, incluse le aliquote ridotte, le aliquote super ridotte e le aliquote zero".

Da ultimo, l'art. 1, co. 318, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha istituito nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a € 4 mln, di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche.

Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, deve essere ripartito annualmente secondo le modalità che saranno stabilite con un decreto interministeriale (Mibact-MEF-MIUR), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

In argomento si ricorda che, poco dopo l'avvio della XVII legislatura, la VII Commissione della Camera aveva avviato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, l'esame in sede referente dell'A.C. 1504, al quale era stato poi abbinato l'A.C. 2267. Nella seduta dell'8 luglio 2015, era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, recante "Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura".
L'esame del testo unificato non è giunto a compimento entro la fine della legislatura.

 

Infine, l'art. 1, co. 319-321, della stessa L. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal 2018, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

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