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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Istruzione
Interventi per l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole

Nella XVII legislatura le misure adottate in materia di edilizia scolastica sono state finalizzate a sottolineare l'importanza del tema, anche attraverso la ridefinizione degli strumenti di governance e l'istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. In particolare, è stata introdotta una programmazione unica triennale, è stata costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e sono state attribuite nuove competenze all'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica.

Inoltre, sono state attivate numerose nuove linee di finanziamento.

In materia, la VII Commissione della Camera ha anche svolto una indagine conoscitiva, dalla quale, in particolare, è emerso che gli investimenti, nel periodo 2014-2017, sono stati pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro.

 
Il riparto delle competenze in materia di edilizia scolastica
02/03/2018

Nell'articolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

 

Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, l'art. 3 della L. 23/1996 ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

 
L'istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
02/03/2018

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 159, ultimo periodo, della L. 107/2015 il DM 366/2015 ha istituito, dal 2016, per il 22 novembre di ogni anno (data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo "Darwin" di Rivoli), la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

 
Gli strumenti di governance
  • 1 dossier
02/03/2018
  1. La programmazione unica triennale

 

La programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.

A tale determinazione il D.I. è pervenuto avendo preso atto che i piani triennali regionali di edilizia scolastica relativi al triennio 2013-2015 – ai cui interventi potevano essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013 e che sarebbero dovuti essere adottati sulla base dell'intesa intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) – non erano stati attuati.

 

Conseguentemente, il D.I. 23 gennaio 2015 ha proceduto alla definizione di tempi certi per la trasmissione dei piani regionali (oltre che di ulteriori criteri – rispetto a quelli definiti con l'intesa del 1° agosto 2013 – per l'assegnazione delle risorse).

In particolare, l'art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015 – come modificato, quanto ai termini, dal D.I. 27 aprile 2015 – ha stabilito che le regioni dovevano trasmettere al MIUR, entro il 30 aprile 2015, i piani regionali relativi al triennio 2015-2017, redatti sulla base delle richieste degli enti locali. I piani erano soggetti a conferma circa l'attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 (e che poteva comunque trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili).

La programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto, in particolare, che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 rappresentava il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, doveva essere aggiornata annualmente, ed era utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese – fra le altre – quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, quelle di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/21013 (L. 98/2013) e quelle del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio.

 

Da ultimo, l'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017, nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni – ha disposto che, a decorrere dal 2018, sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a tali Poli.

 

Il 23 novembre 2017 è stato raggiunto l'accordo in Conferenza unificata sullo schema di decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) relativo alla predisposizione della programmazione triennale 2018-2020. E', conseguentemente, intervenuto il DI 3 gennaio 2018, il cui art. 2 ha stabilito che le regioni devono trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DI) i piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali (gli aggiornamenti per il 2019 e il 2020 dovranno pervenire entro termini che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Il MIUR deve trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale (da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili), da predisporre entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni. Qui ulteriori approfondimenti.

 

  1. La Struttura di missione

 

Con DPCM 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La Struttura di missione – inizialmente istituita fino al 30 aprile 2016 – è stata prorogata, con modificazioni, con DPCM 11 aprile 2016, fino alla scadenza del mandato del Governo (allora) in carica, ed è stata confermata, a decorrere dal 27 gennaio 2017 e fino alla scadenza del Governo (ora) in carica, con DPCM 25 gennaio 2017.
 

Tra i compiti della Struttura, anche l'implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, prevista dall'art. 7 della L. 23/1996 quale strumento conoscitivo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi.

 

  1. L'Anagrafe dell'edilizia scolastica

 

L'art. 1, co. 137, della L. 107/2015 ha disposto che il MIUR garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Quest'ultima è stata resa accessibile nell'agosto 2015. Qui il comunicato stampa del MIUR.

In base all'Accordo in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 - con il quale era stata definita l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi fra le diverse articolazioni della Anagrafe - il Sistema prevede due componenti: una centrale (SNAES), che garantisce al MIUR le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo, e un'altra, distribuita in "nodi regionali" (ARES), che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica.
Da ultimo, il 10 novembre 2016 è stato raggiunto, in Conferenza unificata, un nuovo Accordo che ha modificato l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe, in particolare prevedendo che il MIUR deve realizzare un sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale – superando quindi il riversamento periodico degli stessi, – e realizzare una interazione fra la banca dati dell'edilizia scolastica e l'anagrafe degli studenti, mentre comuni, province e città metropolitane si impegnano a garantire un aggiornamento costante dei dati nell'ARES.

 

  1. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica

 

L'art. 1, co. 159, della L. 107/2015 ha attribuito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il MIUR dall'art. 6 della L. 23/1996, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza (che si sono aggiunti ai compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e ai compiti di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi).

Ha disposto, inoltre, che all'Osservatorio partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio, e che, su specifiche tematiche, è consentita la partecipazione anche delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

L'integrazione della composizione dell'Osservatorio e l'ampliamento delle funzioni ad esso attribuite sono stati disciplinati con DM 762 del 30 settembre 2015.

 

  1. La Task Force Edilizia Scolastica

 

Nel 2014, l'Agenzia per la coesione territoriale ha avviato un'attività di presidio ed affiancamento agli enti locali beneficiari di risorse destinate all'edilizia scolastica ed ha a tal fine istituto una specifica Task Force Edilizia Scolastica (TFES) con il compito di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate a tre regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania e Sicilia).

Successivamente, il progetto è stato esteso a Basilicata, Lazio, Lombardia e Puglia. L'attività di questa struttura tecnica è regolata da intese istituzionali: un Protocollo d'intesa, siglato il 23 marzo 2015 tra Agenzia per la Coesione territoriale e Struttura di missione, teso ad accelerare la realizzazione degli interventi; l'altro, siglato il 21 giugno 2016 tra Agenzia per la Coesione territoriale, Struttura di missione, MIUR, MIT e regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, finalizzato ad avviare un programma di collaborazione istituzionale mediante il presidio dei singoli interventi e l'affiancamento della TFES agli enti attuatori.

 

Qui la relazione della TFES al 31 dicembre 2016.
Dossier
 
I principali interventi
  • 1 risorsa web
02/03/2018
  1. Gli interventi da finanziare con i mutui BEI

 

L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato, per quanto qui più interessa, dall'art. 1, co. 176, della L. 107/2015 – ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d'intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993.

A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016. La tabella E della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha, poi, disposto un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019.

Le modalità attuative sono state stabilite con il D.I. 23 gennaio 2015, che ha integrato i criteri per l'attribuzione delle risorse già definiti con l'intesa intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012).

 

E', poi, intervenuto l'art. 7, co. 11, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), che ha differito (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine (previsto dall'art. 2, co. 5, del D.I. 23 gennaio 2015) per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, ovvero, a condizione che i relativi bandi di gara fossero stati pubblicati entro il 29 febbraio 2016, al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori fossero andate deserte o avessero previsto l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione, e al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Con DM 16 marzo 2015 il MIUR ha ripartito il contributo di € 40 mln dal 2015 e fino al 2044 a carico dello Stato che le regioni hanno potuto utilizzare per sottoscrivere mutui con la Banca europea degli investimenti e con D.I. 1 settembre 2015 le regioni sono state autorizzate all'utilizzo dello stesso.Con DM 5 agosto 2016, n. 620 il MIUR ha ripartito l'ulteriore contributo di € 9.999.999,99 dal 2016 al 2044, il cui utilizzo è stato autorizzato con D.I. n. 390/2017. Con DM 7 dicembre 2016, n. 968 il MIUR ha, infine, autorizzato gli enti locali alla stipula, entro il 30 giugno 2017, dei contratti di appalto.
Qui ulteriori approfondimenti.

 

  1. Scuole sicure

 

All'inizio della legislatura, l'art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013(L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.
Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.
Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, è stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 1143, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.
Con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione, di € 22.961.466,94 mln derivanti da economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln.

 

Per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013, l'art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta interministeriale, di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con delibera 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all'art. 18, co. 8-ter–8-quinquies, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln –, ha assegnato al MIUR 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie già approvate dalle regioni.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti. Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall'art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

 

Infine, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti da ulteriori economie accertate.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 317, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto l'adozione di un DPCM per l'individuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL.

E', dunque, intervenuto il DPCM 23 dicembre 2015 che, come evidenziato nel comunicato presente sul sito del Governo del 27 gennaio 2016, ha destinato € 665 mln a interventi di edilizia scolastica.

In base al medesimo comunicato, gli interventi riguardavano il completamento di nuovi edifici i cui lavori fossero già in corso, progetti immediatamente cantierabili di nuove costruzioni, o la messa a norma di edifici esistenti.
 

Con riguardo alle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (art. 32-bis del D.L. 269/2003-L. 326/2003) specificatamente destinate dall'art. 2, co. 276, della L. 244/2007 ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2008, l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto che i termini e le modalità di individuazione degli interventi sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

In attuazione, è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2015, che ha altresì ripartito tra le regioni le risorse relative alle annualità 2014 e 2015.
In seguito, con DM 943 del 23 dicembre 2015 sono stati assegnati agli enti locali, complessivamente, € 37,5 mln, destinati a 50 interventi.
Ulteriori € 2,1 mln, destinati a 4 interventi, sono stati assegnati con DM 30 gennaio 2017.
Con DM 511 del 20 luglio 2017 sono state ripartite fra le regioni le risorse relative alle annualità 2016 e 2017, pari complessivamente a € 26,4 mln (invece di € 40 mln) a seguito di un taglio disposto dal MEF, pari a € 13,6 mln.

 

  1. Indagini diagnostiche e verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici

 

L'art. 1, co. 177-179, della L. 107/2015 ha previsto lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

E', quindi, intervenuto il DM 594 del 7 agosto 2015, che, ripartendo le risorse per regioni e province, ha previsto l'indizione di una procedura di selezione pubblica nazionale.
Con DM 933 del 10 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari delle risorse.
Con DM 1 settembre 2017 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria.
 

L'art. 41 D.L. 50/2017 (L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse del Fondo sono destinate, fra l'altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico (di cui all'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017-L. 45/2017), e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

 

  1. Scuole innovative

 

L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

In particolare, a tal fine, ha previsto l'utilizzo delle risorse – pari a complessivi € 300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

Ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, dovevano essere ripartite le risorse tra le regioni e essere individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse – pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con DM 593 del 7 agosto 2015.
Con DM 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato.

Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti vincitori.

 

In seguito, con Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018, l'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta avanzata dalla Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la possibilità di affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti vincitori del concorso di idee, con procedura negoziata, con obbligo di invitare almeno cinque operatori (secondo le previsioni dell'art. 36, co. 2, lett. b), del codice degli appalti), prevedendo l'invito del primo o dei primi tre classificati dello stesso concorso di idee.
Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato che, nell'ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata alla chiara esplicitazione nel bando di tale previsione e alla chiara indicazione nello stesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti. Nel caso in cui anche una sola di queste due condizioni non sia soddisfatta – come nella fattispecie in esame –, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione deve avvenire con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l'idea vincitrice del concorso.

 

Nel frattempo, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, nelle aree interne del Paese, secondo le modalità ivi previste, l'art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che l'INAIL destina complessivi € 50 mln. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

 

Nello stesso filone, l'art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che l'INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni.

In attuazione, è intervenuto il DPCM 27 ottobre 2017 che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

Successivamente, però, con sentenza 71/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. 85 citato nella parte in cui non prevede che il DPCM con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La sentenza ha, poi, evidenziato che la particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».

 
  1. Poli per l'infanzia

 

L'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017, nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

La relativa disciplina è analoga, mutatis mutandis, a quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017.

 

  1. Il Fondo Kyoto per il miglioramento dell'efficienza energetica

 

L'art. 9 del D.L. 91/2014 (L. 116/2014) ha previsto uno stanziamento di € 350 mln per il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica negli edifici scolastici, a valere sul Fondo rotativo istituito dall'art. 1, co. 1110, della L. 296/2006 per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Con D.I. 14 aprile 2015 sono stati individuati e disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti. Successivamente, con DM 22 febbraio 2016 sono state riprogrammate le risorse non assegnate. Da ultimo, il DM 27 giugno 2017 ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti.
Qui approfondimenti.

 

  1. Alluvione in Sardegna

 

L'art. 1, co. 152, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di € 5 mln nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Le risorse sono state assegnate con D.M. 468 del 6 luglio 2015.

 

  1. La prevenzione incendi nelle scuole

 

L'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l'art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento alla normativa doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'interno ivi previsto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con DM 12 maggio 2016.

Da ultimo, l'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si fosse già proceduto.

Documenti e risorse WEB
 
Le ulteriori fonti di finanziamento
  • 1 risorsa web
02/03/2018
  1. Il Fondo infrastrutture

 

L'art. 1, co. 140, della L. 232/2016(L. di bilancio 2017), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e di prevenzione del rischio sismico.

In seguito, l'art. 25, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto che una specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 è attribuita dal MIUR alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica (contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al MIUR e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

A sua volta, il co. 2-bis dello stesso art. 25 ha disposto un incremento di € 15 mln per il 2017 delle risorse destinate a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica.

In attuazione dell'art. 1, co. 140, della L. 232/2016, il DPCM 21 luglio 2017 ha dunque previsto che al MIUR sono attribuite risorse, per quanto qui interessa, per interventi di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (€ 48,2 mln nel 2017, € 103,7 mln nel 2018, € 133,7 mln nel 2019, € 55,9 mln dal 2020 al 2032) e di prevenzione del rischio sismico (€ 242,7 mln nel 2017, € 271,0 mln nel 2018, € 259,0 mln nel 2019, € 200 dal 2020 al 2032).
La ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al MIUR con il DPCM 21 luglio 2017, per un importo complessivo pari ad € 1.058.255.963 per il triennio 2017-2019, è stata operata con DM 929/2017. Con successivo DM 1007/2017 le stesse sono state assegnate agli enti locali (qui un comunicato di rettifica).
Le risorse destinate dal D.L. 50/2017 a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, pari complessivamente a € 321,1 mln  (€ 79 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020), sono state invece ripartite con DM 607/2017. Con successiva nota 1562 del 12 febbraio 2018 il MIUR ha, poi, inviato a province e città metropolitane le linee guida per l'accesso al finanziamento, prevedendo, in particolare, che il termine per procedere all'aggiudicazione è di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione del DM 607/2017  nella Gazzetta ufficiale e, dunque, è fissato al 13 maggio 2019.
 

Da ultimo, l'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse.

Il 22 febbraio 2018 il Consiglio dei Ministri, ripartendo il Fondo per il 2018, ha destinato € 2,9 mld per l'edilizia scolastica. In base al comunicato stampa presente sul sito del MIUR, i fondi saranno destinati all'adeguamento antisismico e antincendio delle scuole e alla messa in sicurezza degli istituti con criticità rilevate da indagini diagnostiche.

 

  1. Le risorse del PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"

 

Nell'ambito del PON (Programma operativo nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei) relativo alla programmazione 2014-2020, l'Obiettivo 10.7 – Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici – è declinato, tra l'altro, nell'Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.

In attuazione, il MIUR, con Avviso 35226 del 16 agosto 2017, ha avviato la procedura per la presentazione, da parte degli enti locali proprietari di edifici scolastici nelle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico L'Avviso mette a disposizione circa € 350 mln. Le domande potevano essere presentate fino al 12 febbraio 2018.

Qui approfondimenti.
 
  1. L'otto per mille dell'IRPEF

 

L'art. 1, co. 206, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha introdotto tra le finalità cui può essere destinato l'8 per mille del gettito IRPEF gli interventi straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

E', conseguentemente, intervenuto il DPR 172/2014.

 

  1.  Lo School bonus

 

L'art. 1, co. 145-150, della L. 107/2015 – come modificato dall'art. 1, co. 231, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – ha disposto che, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (che comprende anche le scuole paritarie) per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti (nonché per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti), alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite con D.I. 8 aprile 2016. Le stesse somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni anno sul fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il D.I.

Successivamente, in deroga a tali previsioni, l'art. 1, co. 620, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha disposto che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili. Le scuole paritarie beneficiarie devono comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, devono versarne il 10% al fondo perequativo.

 

  1. L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica dai limiti di spesa degli enti locali

 

L'art. 48, co. 1, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 122 mln per ciascun anno.

I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione sono stati individuati con DPCM 24 dicembre 2014.

In seguito, l'art. 1, co. 467, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto l'esclusione dal computo del saldo finanziario di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016, delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 50 mln per ciascun anno.

Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione sono stati individuati con DPCM 17 luglio 2015.

 

Per il 2016, inoltre, l'art. 1, co. 713, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha escluso dal saldo di competenza fra le entrate finali e le spese finali le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione operava nel limite massimo di € 480 mln.

Infatti, in base all'art. 1, co. 707-713 e 719-734, della L. 208/2015, dal 1° gennaio 2016, il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che si applica a tutti i comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono stati definiti con DPCM 27 aprile 2016. Qui il dettaglio.
Con DPCM 30 settembre 2016 sono poi stati riassegnati € 39,4 mln oggetto di rinuncia da parte degli enti beneficiari secondo quanto stabilito dal DPCM 27 aprile 2016.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 485, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – come modificato dall'art. 1, co. 874, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha previsto l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari per il 2017 nel limite complessivo di € 300 mln e, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di € 400 mln, per interventi di edilizia scolastica.

I criteri di priorità e le modalità procedurali per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali, individuati dall'art. 1, co. 486-489, della L. 232/2016, sono stati poi modificati dall'art. 25, co. 2-ter, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che ha ampliato il novero dei comuni possibili beneficiari e ha semplificato alcune fasi procedurali della disciplina di concessione.

Gli spazi finanziari per il 2017 sono stati definitivamente assegnati dal MEF con DM 26 aprile 2017.
Documenti e risorse WEB
 
L'indagine conoscitiva
02/03/2018

All'inizio della XVII legislatura, il 4 luglio 2013, la VII Commissione della Camera ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Il Documento conclusivo dell'indagine è stato approvato il 2 agosto 2017.

Esso evidenzia, in particolare, che il totale delle risorse destinate all'edilizia scolastica nel periodo 2014-2017 è stato pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro. E' peraltro emersa l'opportunità di rafforzare una programmazione strutturata sul piano sia finanziario, sia degli interventi materiali.
 
La relazione alle Camere
02/03/2018

L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che, annualmente, i Ministri competenti devono predisporre una relazione da trasmettere alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi, richiedendo elementi informativi agli enti territoriali competenti.

La previsione, tuttavia, nel corso della XVII legislatura, non ha avuto seguito.