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Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Sviluppo economico e politiche energetiche
La legge annuale sulla concorrenza

La legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017.

 
Finalità
02/08/2017

Il provvedimento in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell'Autorità del luglio 2014 che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il provvedimento interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Si ricorda che il Governo ha presentato il disegno di legge in esame in data 3 aprile 2015. L'Assemblea della Camera lo ha approvato, con significative modificazioni, in data 7 ottobre 2015. Nel corso dell'esame in Senato, la X Commissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame in data 2 agosto 2016. Il Governo, in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo -  le modifiche apportate dalla X Commissione. L'Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017. Il disegno di legge è tornato all'esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X per l'esame in sede referente in data 8 maggio 2017. Le Commissioni hanno concluso l'esame il 22 giugno, approvando ulteriori modifiche al testo.

 
Le assicurazioni nella legge sulla concorrenza n. 124 del 2017
  • 1 focus
  • 2 risorse web
08/09/2017

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017, articolo 1, commi 2-40) reca molteplici norme in materia di assicurazioni. Si segnalano le principali innovazioni, rimandando per informazioni ulteriori all'approfondimento.

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (RC Auto) sono stati previsti sconti obbligatori sul prezzo della polizza che non possono essere inferiori a una percentuale determinata dall'IVASS. Danno luogo allo sconto: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico (nuovo art. 132-ter del CAP). L'IVASS deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità che non abbiano provocato sinistri con responsabilità negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. I costi di installazione delle scatole nere sono a carico dell'impresa di assicurazione.

In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (art. 135 del CAP).

Il Governo deve emanare tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori (ancora non emanate). L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (articoli 138 e 139 del CAP).

La violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (art. 201 del CAP).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro (comma 28).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto l'IVASS deve procedere alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora esso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi (comma 30). Tale revisione non è stata per il momento effettuata.

L'archivio informatico integrato dell'IVASS è connesso con ulteriori archivi: casellario giudiziale, carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio può essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).

Focus
Documenti e risorse WEB
 
Comunicazioni
02/08/2017

Con riguardo al settore delle comunicazioni si prevede (comma 41) di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.

Si prevede che:

  • le spese di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti e commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e siano comunicati in via generale all'Agcom;
  • le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione e sia garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche;
  • nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto;
  • i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi ed è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

Il comma 43 incrementa  la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.

Il comma 44, introdotto in seconda lettura al Senato, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati. Tale disposizione fissava alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati, prevedendo che la chiamata fosse consentita solo qualora l'abbonato prestasse un consenso esplicito.

Viene inoltre istituito (commi 45 e 46) il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e con successivo decreto MISE saranno determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.

 

Si prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (comma 47).

I commi 48-54 intendono favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico. Si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (comma 48). Per evitare situazioni di insolvenza, si prevede (comma 49) che l'utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento sia  messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi 50-53 consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di erogazioni liberali definendone le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

Si prevede (comma 55), che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di istituzione e gestione del c.d. registro delle opposizioni, cioè il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere - che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (comma 56).

 
Cultura
02/08/2017

Durante l'esame al Senato sono state introdotte alcune disposizioni riguardanti la cultura e i diritti connessi.

In particolare:

  • il comma 57 reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto aogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato;
  • il comma 172 intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone;

  • Il comma 176 è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione". La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni.

    Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale.

    Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.

    Infine, ulteriori previsioni riguardano l'esercizio del commercio di cose antiche o usate;

  • il comma 177 riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito "passaporto" per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Non è invece più presente l'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e presente nell'A.S. 2085-A (art. 21), recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che una nuova disciplina in materia - che riguarda i settori della produzione, distribuzione, programmazione ed esercizio cinematografico - è stata dettata dall'art. 31 della L. 220/2016, approvata dopo che l'esame in sede referente dell'A.S. 2085 era terminato.
 
Servizi postali
02/08/2017

Con riguardo ai servizi postali è soppressa, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Contestualmente si prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada (commi 58-59).

 
Energia
02/08/2017

Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia.

Come è noto, infatti,  nel testo del disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di "maggior tutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, in prima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato. Un'ulteriore significativa modifica è stata approvata nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X.

In particolare determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato),  la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60).

E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61). Nel corso dell'esame in Senato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019 (invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire la fornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Nel corso dell'esame alla Camera è stato soppresso il riferimento ai clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste per aree territoriali.

Le modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge  l'AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime della Maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell' AEEGSI. (commi 67-71).

A  tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali:

  • procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità, tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66);
  • modalità  stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (comma 75) ;
  • erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 76-78) ;
  • diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato maxibollette, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80)
  • misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il MiSE di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 81-85);
  • norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 86);
  • disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 87 a 89).

 

Tra le ulteriori disposizioni che rilevano nel settore dell'energia si segnalano:

 

  • misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica (commi 90 e 91);
  • specifiche misure per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interne d'utenza" (comma 92);
  • disposizioni volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio ( commi da 94 a 98).

 

Diverse misure interessano poi la distribuzione dei carburanti (commi da 99 a 120), con particolare riguardo a :

  • l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti;
  • la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; le conseguenze derivanti nell'ipotesi in cui il titolare dell'impianto incompatibile non si impegni all'adeguamento completo dell'impianto;
  • la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e, con indicazione della destinazione dei proventi delle sanzioni stesse;
  • la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data - nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
  • l'attribuzione  agli enti territoriali (regioni e comuni) della verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa.
  • l'applicazione di procedure semplificate di dismissione agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
  • la fissazione delle modalità con le quali si procede alla dismissione, nel senso di prevedere la bonifica del sito. La specificazione concernente l'obbligo di bonifica che vige in ogni caso e non solo nel caso di accertata contaminazione è stata introdotta nel corso dell'esame alla Camera (seconda lettura).

 

 

 

 

 
Ambiente
02/08/2017

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte alcune disposizioni in materia di rifiuti ed edilizia. 

 

Sistemi autonomi alternativi per la gestione degli imballaggi (commi 121-122)

E' stata modificata la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio, dettata dall'art. 221, comma 5 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). In particolare, si sospende l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI, a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo, che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. La normativa vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del "sistema autonomo". 

Il CONAI  viene inoltre escluso dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA.

Determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei  rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (comma 123)

Viene previsto che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche in attesa della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. Si modifica in particolare l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto legislativo medesimo, e le relative modalità di verifica, è demandata all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di Coordinamento (CdC) e dell'ISPRA, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.

Raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (commi 124-125) 

Si stabilisce che un decreto del Ministero dell'ambiente definisca, le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (disciplinato dall'art. 212 del Codice dell'ambientedi modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti per lo svolgimento di tali attività.

Sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, il comma 1-bis dell'articolo 188 del Codice dell'ambiente, inserito dall'art. 30, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), obbliga il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, alla consegna dei medesimi rifiuti unicamente alle imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. Il medesimo comma 1-bis prevede, altresì, che alla raccolta e al trasporto di detti rifiuti non si applichi il regime semplificato, di cui all'articolo 266, comma 5, del  Codice dell'ambiente, previsto in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. In sostanza, i soggetti abilitati alla raccolta e al trasporto in forma ambulante di tali materiali dovranno adempiere agli obblighi previsti in via ordinaria con riguardo al catasto dei rifiuti, al registro di carico e scarico, al trasporto dei rifiuti, nonché all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Atti per l'aggiornamento catastale (commi 173-174)

Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

 
Servizi professionali
02/08/2017

Con riguardo ai servizi professionali:

  • nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposta sezione dell'albo degli avvocati. E', inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa;  che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale) (comma 142);
  • in relazione al preventivo della prestazione professionale resa dall'avvocato, il d.d.l. concorrenza impone al professionista di comunicare tale previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo l'attuale riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente;
  • in relazione alla professionale notarile si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituto d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria - anziché facoltativa - la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio (commi 143-145). Infine, il Senato ha inserito alcune disposizioni relative alla disciplina degli archivi notarili, volte essenzialmente alla riduzione del loro numero (commi 146-148);
  • con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).
  • Infine, con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato sono state soppresse le disposizioni, già approvate dalla Camera, relative alle semplificazioni nelle procedure ereditarie, alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata e alla sottoscrizione digitale di taluni atti.

 
Servizi bancari
02/08/2017

In materia di servizi bancari, i commi 131 e 132, modificati durante l'esame parlamentare, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

I commi 133-135 prevedono, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.

Il comma 136modificato durante l'esame parlamentare, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In luogo di obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), si prevede che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Tali prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito. Viene disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

Nel corso dell'esame parlamentare (commi 137-141) è stata introdotta una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono specificate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.

 
Servizi turistico ricettivi
02/08/2017

Per ciò che concerne i servizi turistico-ricettivi, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, è stata introdotta la norma, non modificata dal Senato, che sancisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche. Si prevede, in particolare la nullità di qualsiasi patto con il quale l'impresa turistico ricettiva si obbliga a non praticare, alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto (comma 167).

 
Sanità
02/08/2017

I commi da 154 a 157 - in parte inseriti in sede referente al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera presso le commisioni riunite VI e X è stato esplicitato chiaramente che, nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, di cui all'articolo 2 della legge 409/1985, siano erogate esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge 409/1985. Inoltre, con una modifica al comma 156 è stato reso da facoltativo ad obbligatorio lo svolgimento della funzione di direttore responsabile dei servizi odontoiatrici in una sola struttura facente capo a società operanti nel settore odontoiatrico.

Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, i commi da 158 a 164

  • consentono l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
  • rimuovono il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società;
  • pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente;
  • sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie;
  • consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio;
  • stabiliscono l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica, confermano il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimono il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili;
  • permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;
  • modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni;
  • consentono la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.

Infine, in caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 - inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale. Il comma 166 consente, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti.

 
Trasporti
02/08/2017

Con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, il comma 168 prevede l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.

A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i commi 169 e 170 prevedono  l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di adeguare le proprie carte di servizio a tali nuove disposizioni

Per quanto riguarda i servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente, il comma 171 prevede che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli con i quali si possono effettuare tali servizi.

I commi 180-183, delegano poi il Governo ad adottare entro dodici mesi un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo le procedure per l'adozione delle norme nonchè i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  funzione complementare e integrativa degli autoservizi pubblici non di linea rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono con applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti

e) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.

 

Il comma 184 interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori.

 

I commi 185-188 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini,  la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.

I commi 189-193 prevedono  misure per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio. Il comma 189 prevede a tale fine l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno definite entro dodici mesi le modalità di attuazione di tale Sistema, assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti (comma 190), nonché gli standard e i protocolli di comunicazione di trasmissione dei dati.