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Temi dell'attività parlamentare

Affari esteri
Politica estera e questioni globali
La riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo ed ha adeguato la normativa italiana ai nuovi principi ed orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle grandi problematiche dell'aiuto allo sviluppo negli ultimi venti anni. La riforma ha sancito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", modificando in questa prospettiva la denominazione stessa del Ministero degli Affari esteri, che ha assunto la nuova denominazione di "Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)".

 
I contenuti della legge n. 125 del 2014
19/03/2018

La legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014, indica quali obiettivi della cooperazione lo sradicamento della povertà, la riduzione delle disuguaglianze; l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, compresa l'eguaglianza di genere e le pari opportunità, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione.

In base alla nuova legge, le attività di cooperazione pubblica allo sviluppo si articolano in:

  1.  iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali;
  2.  partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo sia all'esecuzione e alla gestione di tali  programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo;
  3. iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite l'Agenzia;
  4. iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati;
  5. iniziative attuate da regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (partenariato territoriale);
  6. interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo;
  7. contributi ad iniziative della società civile.

Tra i punti qualificanti della nuova disciplina merita segnalare quanto segue:

  • al MAECI viene conferita (art. 11) una regia di carattere politico del sistema di cooperazione, plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo; il MAECI inoltre, nell'espletamento della sua funzione, è affiancato  dal Parlamento e da attori non istituzionali;
  • si persegue l'obiettivo di "fare sistema" promuovendo la coerenza tra le politiche e le iniziative di cooperazione e coinvolgendo tutte le risorse disponibili per esservi investite;
  • la cooperazione allo sviluppo diviene parte qualificante della politica estera italiana, chiamata ad informare maggiormente le proprie relazioni bi- e multi- laterali al quadro complessivo di uno sviluppo globale condiviso;
  • viene perseguita la coerenza tra i diversi obiettivi della politica italiana di cooperazione allo sviluppo attraverso l'armonizzazione sia dei progetti di cooperazione con i diritti umani, sia dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con lo sviluppo di paesi e popolazioni interessati dall'attività italiana di cooperazione;
  • il Parlamento esercita poteri di indirizzo e controllo che espleta tramite i pareri delle Commissioni competenti, e che riguardano la programmazione contenuta nel Documento triennale e si estendono anche agli schemi di regolamento per lo Statuto della nuova Agenzia italiana per la cooperazione internazionale e per il riordino della struttura del Ministero.

    La legge prevede (art. 12) l'adozione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno. Il Documento, tenuto conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente, deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo; deve esplicitare altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei ed internazionali ed alle istituzioni finanziarie multilaterali.

Sul primo documento triennale, relativo al periodo 2015-2017, la Commissione Affari esteri della Camera - a differenza dell'omologa Commissione del Senato - non ha reso il parere (si veda in proposito la seduta del 23 luglio 2015).
Il 30 maggio 2017, in esito ad un articolato dibattito, la Commissione ha espresso parere favorevole sullo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. In particolare, il documento triennale 2016-2018 definisce un approccio strategico che mette l'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile al centro delle politiche e delle strategie di sviluppo, rilancia e rafforza la cooperazione italiana allo sviluppo, consolida sia la partecipazione italiana ad iniziative di partenariato, sia il ruolo dell'Italia in ambito UE, diffonde know-how e capacity building e coinvolge il settore privato nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Quanto alla dimensione dell'APS italiano nel 2015, nella relazione 2015 si legge che le risorse ammontano a 3.599,59 milioni di euro con un rapporto APS/RNL pari allo 0,22%.

Il valore dell'APS netto italiano (in milioni di euro), nel periodo 2007-2015 in rapporto percentuale al Reddito Nazionale Lordo (RNL) viene esposto nella tabella seguente:

Il 23 gennaio 2018 è stato pubblicato sul sito del MAECI il documento di programmazione triennale 2017-2019 che sarà sottoposto al parere della Commissione esteri all'inizio della XVIII Legislatura.

Con riferimento alle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, l'articolo 14 prevede che lo stato di previsione del MAECI sia corredato di un Allegato che indichi analiticamente per Ministero tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento anche parziale di politiche di APS. E' inoltre previsto che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dal MAECI e contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti nell'anno precedente, oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

La legge 125/2014 ha istituito (art. 15) il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo - CICS, attribuendogli il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Con l'art. 16 la legge ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, coinvolti nella cooperazione internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle principali reti di organizzazione della società civile e di aiuto umanitario e delle università. Il Consiglio, i cui membri si riuniscono a titolo gratuito, rappresenta uno strumento permanente di partecipazione e proposta chiamato ad esprimere pareri su tutti i profili attinenti la cooperazione allo sviluppo.

La partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo è favorita anche dalla Convocazione, ogni tre anni, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una Conferenza pubblica nazionale. La prima Conferenza, intitolata "Novità e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana" si è svolta a Roma il 24-25 gennaio 2018.

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'art. 17 della legge 125/2014, in quanto braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione svolge le pertinenti attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'Agenzia, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione.  L'AICS gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto i condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonchè in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale.

Operativa da gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato presso i Governi locali le sue - attuali - 20 sedi all'estero. 

Come previsto dalla Convenzione stipulata tra MAECI ed AICS in vigore dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sul livello di conseguimento dei risultati al Ministro degli esteri alla fine di ogni anno solare: la prima edizione della relazione annuale è stata pertanto redatta alla fine del 2016.

 

La legge 125/2014 (art. 21) ha istituito presso il MAECI il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, al quale è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia di valore superiore a 2 milioni di euro, fermo restando che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato, tra il resto, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento e delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27 della legge); per tale ultima funzione una modifica apportata all'articolo 21 della legge 125/2014 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 283 della legge 205/2017)

prevede la partecipazione alle riunioni anche del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia.Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il braccio finanziario della cooperazione è rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) cui la legge (art. 22) ha assegnato il ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo nonché di Banca di sviluppo. CDP nel sistema italiano della cooperazione pubblica allo sviluppo è lo strumento per utilizzare, oltre alle risorse su cui la cooperazione poteva contare in passato (fondi a dono e i crediti di cui al fondo rotativo di cui alla legge 227/77), anche risorse proprie che CDP, in coordinamento con il MAECI, può concedere a Stati, Banche pubbliche, Istituzioni internazionali o per cofinanziare soggetti pubblici o privati. CDP assume, pertanto, nel sistema della cooperazione italiana il ruolo di gestore del Fondo Rotativo (prima esercitato da Artigiancassa); di assistenza tecnica alla DGCS e all'AICS per la strutturazione dei finanziamenti e, infine, di investitore di risorse proprie in iniziative di cooperazione.

I soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono (art. 23):

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e altri soggetti operanti senza fini di lucro puntualmente individuati (art. 26);

d) soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai principi della legge, agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale ed alle clausole ambientali, e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.