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Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
La legge sulla Commissione di garanzia sui partiti politici

La legge 27 ottobre 2015, n. 175, ha introdotto disposizioni per garantire la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

 
Il contenuto della legge
  • 1 dossier
02/11/2015

La legge 27 ottobre 2015, n. 175 dispone quanto segue:

  • integra di 7 unità il personale della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96), con la finalità di assicurarne la piena operatività, tenuto conto delle richieste in tal senso formulate dal presidente di tale Commissione affinchè possano essere svolte tutte le verifiche di conformità richieste dalla legge;
  • introduce una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La verifica si applicherà ai rendiconti successivi al 2014;
  • prevede, di conseguenza, che le relazioni ai Presidenti delle Camere relative agli anni 2013 e 2014 tengano conto della predetta disposizione e che in particolare la relazione sul giudizio di regolarità e conformità a legge di rendiconti 2013 sia resa entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento;
  • interviene sull'applicazione ai partiti politici dei benefici derivanti dagli ammortizzatori sociali, specificando che essa operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria e nei confronti dei partiti non iscritti al registro nazionale dei partiti politici.

Le disposizioni previste dalla legge con riguardo alla Commissione di garanzia sono state introdotte con la finalità di assicurare, in particolare, piena funzionalità alla stessa, tenendo conto di quanto rappresentato dal Presidente di tale organismo con riferimento all'attività svolta in relazione agli anni 2013 e 2014.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale, collocato fuori ruolo:

  • cinque unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione;
  • due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.

Anche i magistrati componenti la Commissione, per la durata del relativo incarico, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione).

L'articolo 1, comma 2 prevede che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione  verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse (art. 9, comma 5, primo periodo, L. 96/2012)  si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014 (escludendo dunque gli esercizi 2013 e 2014). Di conseguenza, la relazione della Commissione sul giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti relativi agli esercizi  2013 e 2014 viene effettuata senza tener conto della predetta verifica. Inoltre, per il solo esercizio 2013, si prevede che la relazione (che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015) sia resa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 1, comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 1, con una disposione di interpretazione autentica, precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria) e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. 149/2013 (le cui disposizioni vengono comunque ribadite), operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria.

Lo stesso comma, inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo D.L. 149/2013, sopprime, con efficacia retroattiva, l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti al registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali.

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