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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Contabilità e strumenti di controllo della finanza pubblica
La sorveglianza sugli squilibri macroeconomici

Mediante appositi regolamenti compresi nel six pack, è stata introdotta una procedura per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici che include meccanismi di allerta e di sanzione ricalcati su quelli del Patto di stabilità.

 
Parte preventiva della sorveglianza sugli squilibri macroeconomici
05/02/2018
La procedura si articola in una parte preventiva ed in una correttiva.
Meccanismo di allerta

Ogni anno la Commissione prepara una relazione - presentata congiuntamente all'Analisi annuale della crescita - con la quale avvia il meccanismo di allerta, volto alla individuazione precoce degli squilibri macroeconomici (definiti come "ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione").

L'analisi viene effettuata sulla base di una griglia (scoreboard) di indicatori macroeconomici, per ciascuno dei quali sono previste soglie minime e massime il superamento delle quali segnala un potenziale squilibrio.

II Consiglio (e per i profili relativi ai Paesi dell'eurozona anche l'Eurogruppo) esamina e sottopone a valutazione globale la relazione nell'ambito della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche.

Esame approfondito

La Commissione, tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo, in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente, prepara un esame approfondito per ogni Stato che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. 

Misure preventive

Qualora la Commissione, sulla base dell'esame approfondito ritenga che uno Stato presenti squilibri, ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo, aprendo la procedura per l'adozione di misure preventive.

A tale scopo, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, e sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, può rivolgere allo Stato in questione le necessarie raccomandazioni, informandone il Parlamento europeo. 

 
Procedura per gli squilibri eccessivi
05/02/2018

La procedura si apre qualora, in esito all'esame approfondito, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi e si articola nella fasi seguenti:

  • il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare una raccomandazione in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato in questione l'adozione di misure correttive. La raccomandazione precisa il termine entro cui lo Stato interessato deve presentare un piano d'azione correttivo;
  • lo Stato interessato presenta, entro il termine sopra indicato, il piano d'azione correttivo che dispone le misure specifiche attuate o che intende attuare;
  • il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo entro due mesi dalla sua presentazione e, qualora lo consideri soddisfacente, lo approva, su raccomandazione della Commissione, adottando una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza;
  • ove le misure adottate o previste nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione siano invece ritenuti non sufficienti, il Consiglio adotta, su raccomandazione della Commissione, una raccomandazione in cui chiede allo Stato interessato di presentare, di norma entro due mesi, un nuovo piano correttivo, esaminato secondo la stessa procedura sopra richiamata;
  • sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta, entro il termine stabilito nella raccomandazione, se lo Stato interessato ha adottato le misure raccomandate. Qualora ritenga che tali misure non siano state assunte, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione:

- adotta una decisione, secondo le regole della maggioranza inversa (che prevede che il Consiglio possa respingere la proposta della Commissione a maggioranza qualificata degli Stati membri dell'eurozona, senza tener cn del voto dello Stato interessato), in cui dichiara l'inadempienza. Lo Stato interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio per porre ai voti la decisione;

- adotta una raccomandazione, sempre a maggioranza inversa, che fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive;

  • se il Consiglio ritiene che siano state adottate le misure correttive raccomandate, la procedura è sospesa, e il monitoraggio prosegue secondo il calendario stabilito dalle raccomandazioni del Consiglio;
  • il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni assunte non appena ritiene che lo Stato interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati.
 
Applicazione delle sanzioni per squilibri macroeconomici
05/02/2018

Il regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi stabilisce un sistema di sanzioni applicabile agli Stati che non abbiano adottato le misure correttive previste e la cui inadempienza sia stata accertata con decisione del Consiglio secondo la procedura sopra descritta.

In tal caso, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può imporre, con apposita decisione, la costituzione di un deposito fruttifero.

Inoltre, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare una decisione che impone allo Stato interessato il pagamento di un'ammenda annuale se:

  • il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali giudica insufficiente il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato interessato, o
  • il Consiglio adotta due decisioni successive nell'ambito della medesima procedura nelle quali constata l'inosservanza delle proprie raccomandazioni relative a misure correttive. In tal caso, la sanzione è irrogata mediante conversione del deposito fruttifero in un'ammenda annuale.

Le decisioni relative alla costituzione del deposito o all'irrogazione delle ammende si considerano adottate dal Consiglio secondo le regole della maggioranza inversa.

L'ammontare del deposito fruttifero o dell'ammenda annuale è pari allo 0,1% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato interessato.

Ove il Consiglio accerti, nello stesso anno in cui sono stati costituiti il deposito o irrogata l'ammenda, che lo Stato interessato ha adottato le misure correttive, i relativi importi sono restituiti allo Stato stesso pro rata temporis.

 
Esiti della procedura per squilibri eccessivi a partire dal 2012
05/02/2018

 A partire dall'introduzione della procedura per gli squlibri macroeconomici (2012) la Commissione ha sempre ritenuto necessario procedere all'indagine approfondita nei riguardi di alcuni Paesi membri dell'UE (tra cui l'Italia). In tutti i casi, tuttavia, non si è dato corso alle fasi successive della procedura per squilibri macroeconomici, dal momento che, anche laddove gli squilibri macroeconomici erano valutati come eccessivi, sono stati ritenuti soddisfacenti gli impegni assunti dagli Stati con i rispettivi piani correttivi.