Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Unione europea e governance economica
Unione europea: questioni istituzionali
Legge europea 2017

Nella seduta dell'8 novembre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, la legge europea 2017 (legge 20 novembre 2017, n. 167) con 247 sì, 72 no e 44 astenuti.

 
La legge europea
06/03/2018

La legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. "EU Pilot", lo strumento di pre-contenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione).

Si ricorda che, in attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state precedentemente approvate quattro leggi europee:

- legge europea 2013 (6 agosto 2013, n. 97);

- legge europea 2013-bis (30 ottobre 2014, n. 161);

- legge europea 2014 (29 luglio 2015, n. 115);

- legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).

 
Contenuto
06/03/2018

La legge europea 2017 (C. 4505-B) si compone di 30 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento interno, introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017 ed approvato con modifiche il successivo 20 luglio. Durante l'esame presso il Senato, conclusosi lo scorso 10 ottobre, erano stati modificati gli articoli 12 e 16. Il testo è stato quindi trasmesso nuovamente alla Camera che lo ha approvato definitivamente senza modifiche.

  Il contenuto iniziale del disegno di legge prevedeva 14 articoli, volti a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi di pre-contenzioso (EU-Pilot), a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 2 direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

Il provvedimento reca disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 4); giustizia e sicurezza (articoli 5 e 6); fiscalità (articoli da 7 a 10); lavoro (articolo 11); tutela della salute (articoli da 12 a 15); tutela dell'ambiente (articoli da 16 a 18); energia e fonti rinnovabili (articoli da 19 a 21); altre disposizioni (articoli da 22 a 30).

Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia. L'intervento adegua la normativa nazionale alla direttiva 98/5/UE, sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (cd. avvocati stabiliti).

L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari - in presenza dei presupposti di legittimità ivi enunciati - per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Attribuisce inoltre alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso nonché l'individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018 , di redigere le ricette dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene previsto per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati.

L'articolo 4 introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. internet aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea. Si tratta in particolare (articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche) delle sanzioni, nell'ambito delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, necessarie ad attuare efficacemente le nuove norme del regolamento roaming, per le quali l'ordinamento italiano non prevede attualmente sanzioni specifiche. L'intervento è finalizzato a risolvere la procedura EU Pilot 8925/16/CNECT, con la quale si chiedevano chiarimenti sulla efficacia dissuasiva della legislazione nazionale per le violazioni delle norme europee da parte di alcuni operatori di telefonia mobile, segnalate alla Commissione europea.

Il Capo II (articoli 5 e 6) contiene disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

L'articolo 5 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di "negazionismo", prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il "negazionismo" ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive. L'intervento mira a sanare il caso EU Pilot 8184/15/JUST, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) relative all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), modificando altresì alcuni dei criteri per l'accesso al fondo per l'indennizzo, fissati agli articoli 12, 13, e 14 della citata legge. A tal fine, sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012) e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. La disposizione si propone di completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/UE, per quanto riguarda l'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina, anche al fine di definire la procedura di infrazione n. 2011/4147.

Il Capo III (articoli da 7 a 10) contiene disposizioni in materia di fiscalità.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina dei rimborsi IVA al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, con cui la Commissione europea contesta all'Italia il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 183, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/UE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 8 modifica la vigente disciplina per la presentazione della domanda di restituzione dell'IVA non dovuta. A tal fine, si prevede che essa, in via ordinaria, sia presentata nel termine di due anni dal versamento della medesima imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a pena di decadenza. Si consente tuttavia il superamento del termine, nel caso in cui sia applicata un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria. Le norme in esame sono finalizzate a porre fine al caso EU Pilot 9164/17TAXU.

L'articolo 9 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie,al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/UE.

L'articolo 10 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Vengono estese le seguenti misure agevolative: credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997); concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997); esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997); regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR). E' demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni. Le coperture finanziarie degli oneri previsti sono pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, relativa alla compatibilità con il diritto dell'UE delle disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

Il Capo IV (articolo 11) contiene disposizioni in materia di lavoro.

L'articolo 11 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico". La disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL.

Il Capo V (articoli da 12 a 15) contiene disposizioni in materia di salute.

L'articolo 12, modificato dall'Assemblea del Senato, riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevedendo disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/UEE del Consiglio.

Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5 che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie. Il soppresso comma 5 contemplava, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

L'articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di: allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); la proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona; tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/UE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008); adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10% al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25% al 2%. Obiettivo della direttiva, oggetto del recepimento, è dunque quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione ed a quella internazionale. L'articolo è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129 avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento nel termine (22 dicembre 2016).

L'articolo 13 attiene all'organizzazione della banca dati degli equidi, per adeguarla alle normative europee sopraggiunte. Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi. Per il comma 3, alla data del decreto è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200 .

L'articolo 14 chiarisce che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, per un periodo non superiore a tre mesi. L'intervento legislativo è attuato mediante una novella alle disposizioni sanitarie di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 71/2015, che consentono la proroga della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio. La disposizione in esame stabilisce che il certificato medico rimane in vigore fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, a condizione che il periodo in questione non superi i tre mesi. E' prevista infine una clausola di salvaguardia degli oneri a carico della finanza pubblica per l'attuazione. La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 8443/16/MOVE, avrebbe rilevato una serie di carenze nell'attuazione della direttiva 2008/106/UE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova disposizione inserisce l'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del 2011 , che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento 1272/2008. Più precisamente, il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all'articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. L'illecito amministrativo trova applicazione "salvo che il fatto costituisca reato" (clausola di riserva penale).

Il Capo VI (articoli da 16 a 18) contiene disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolo 16, modificato dall'Assemblea del Senato, integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo in esame è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 195/2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Dalle disposizioni dell'articolo non derivano effetti su quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

L'articolo 18 modifica in più punti le norme che, nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni: 1) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del Codice; 2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice; 3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice; 4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

Il Capo VII (articoli da 19 a 21) contiene disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili.

L'articolo 19 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica. L'articolo contiene (comma 1) una disposizione di carattere generale che destina automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure previste ai commi successivi, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'oggetto principale dell'articolo (commi 2-5) è tuttavia la modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Inoltre l'articolo interviene (commi 6 e 7) sull'ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l'approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.

L'articolo 20 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Al comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un nuovo testo, in base alle quali l'incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di cui tuttavia si anticipano alcuni elementi; inoltre, la lettera a) stabilisce che la diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala. Nella disposizione si puntualizza altresì che l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell'impianto in esercizio. La lettera b), modifica il comma 4, lettera c) dell'articolo 24 del citato decreto legislativo. La novità ha ad oggetto le procedure d'asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE (Gestore Servizi Energetici). Queste procedure, finora relative ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d'impianto, per effetto della novella riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

L'articolo 21 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale. La disposizoine demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, definendone i requisiti e i parametri. La finalità è quella di consentire la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea. Viene inoltre demandata alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure in materia di obiettivi comuni per la decarbonizzazione. Si stabilisce, anche in relazione a tale previsione, il vincolo che i provvedimenti dell'Autorità assicurino l'invarianza del gettito tributario e la clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo VII (articoli da 22 a 30) contiene altre disposizioni.

L'articolo 22 apporta modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) inserisce la lettera e-bis) del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. "direttive deleganti"). Inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 "per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici".

L'articolo 23 reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

L'articolo 24 fissa in settantadue mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE, novellando a tal fine la legge n. 145 del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'articolo 26 individua nell'ENAC (Ente nazionale dell'Aviazione civile), l'Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014. Viene fatta salva la competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli aspetti relativi alla certificazione e alla sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale.

L'articolo 27 estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 novella il codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) onde prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati e che possa autorizzare il riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici.

L'articolo 29 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali un contributo aggiuntivo di 1,4 milioni di euro, a decorrere dal 2018. Esso è inteso ad "assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante", nonché a svolgere gli accresciuti compiti derivanti dalla cooperazione fra autorità di protezione di dati entro l'Unione europea.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per I'articolo 6 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 7 (disposizioni in materia di rimborsi IVA), l'articolo 8 (modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta), l'articolo 10 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE), l'articolo 11 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera), e l'articolo 29 (disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali).