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Difesa e Forze armate
Difesa e Forze armate
Limitazioni al conferimento di incarichi nel settore della difesa: A.C. 2428

La Commissione difesa della Camera ha approvato, in sede legislativa, nella seduta del 4 marzo 2015, la proposta di legge A.C. 2428 che reca talune limitazioni all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. Il provvedimento è sato quindi trasmesso al Senato.

 
Il contenuto della proposta di legge A.C. 2428
10/03/2015

 

Attraverso l'inserimento di due nuovi articoli nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la proposta di legge in esame fissa il principio generale in base al quale il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, e durante il servizio, negli ultimi quindici anni, è stato impiegato, indipendentemente dal grado rivestito, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili all'individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, non può,ricoprire cariche, o esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, ovvero assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.

Per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma; le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi; le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma; le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi.

Da un punto di vista temporale le limitazioni previste dalla proposta di legge in esame operano nel triennio successivo alla data di collocamento in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria del richiamato personale militare.

Le limitazioni in esama si applicano altresì al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

La proposta di legge in esame prevede, inoltre, specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni ed individua, altresì, l'autorità competente alla relativa applicazione.

Nello specifico, al personale militare che abbia assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole si applica:

  1. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;
  2. la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

Spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-bis e vigilare sul rispetto del divieto ivi previsto.

Nel caso di accertamento della violazione l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3, di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

Un'apposita disposizione disciplina poi il regime sanzionatorio applicabile alle società, alle imprese e agli enti operanti nel settore della difesa che non abbiano dato seguito ai provvedimenti disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al riguardo, nei confronti delle società, delle imprese o degli enti che non abbiano dato seguito all'ordine disposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico conferito in violazione delle nuove disposizioni previste dalla proposta di legge in esame, l'Autorità provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

 
Le limitazioni al conferimento di incarichi nelle indagini conoscitive sui sistemi d'arma
  • 1 dossier
10/03/2015

In relazione allla limitazione prevista dalla proposta di legge in esame si segnala che la tematica relativa al conferimento di incarichi in società operanti nel settore della difesa da parte di personale militare collocato in congedo è stata, in particolare, affrontata nel corso delle due indagini conoscitive sui sistemi d'arma condotte dalla Commissione difesa della Camera nella XVI legislatura ed in quella attualmente in corso di svolgimento. Nel documento conclusivo approvato nella scorsa legislatura la Commissione difesa rilevava come "considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del procurement militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio". Nella medesima direzione anche il documento approvato dalla Commissione difesa nella legislatura attualmente in corso nella parte in cui si osserva che "l'assenza nel nostro Paese di un organismo di controllo sulla qualità degli investimenti ne circoscrive le valutazioni all'interno di un circuito chiuso, rappresentato dai vertici industriali e dai vertici militari, che dovrebbe invece essere integrato da un livello ulteriore caratterizzato da responsabilità di tipo politico, a tutto vantaggio della qualità e quantità degli investimenti stessi, così come è emerso nel corso dei lavori. L'autoreferenzialità, peraltro, è accentuata dal fenomeno ricorrente costituito dalla presenza di figure apicali del mondo militare che vanno ad assumere posizioni di rilievo al vertice delle industrie della difesa". Si conclude quindi sottolineando la necessità che si introduca "nel processo decisionale, un soggetto autonomo, credibile, con capacità di controllo sulla spesa militare per i sistemi d'arma, la loro implementazione e il loro ammodernamento. Un organo di alto profilo tecnico in grado di rapportarsi direttamente con il Parlamento garantendogli la disponibilità di informazioni significative ed esaurienti. Così come dovrebbero essere disciplinate con legge le condizioni da imporre per limitare il passaggio dai vertici militari a quelli delle industrie della difesa, come emerge anche da analoghi approfondimenti istruttori svolti dalla Commissione nella precedente legislatura".

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