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Istruzione, cultura e informazione
Commissione: VII Cultura
Cultura, spettacolo, sport
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e del CIP

Il 13 luglio 2017 la VII Commissione della Camera ha concluso l'esame in sede referente dell'A.C. 3960, già approvato dal Senato, apportandovi alcune modifiche (A.C. 3960-A). Il testo reca la disciplina dei limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché dei rispettivi Federazioni sportive, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva. In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre.

L'Assemblea ha concluso l'esame del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione, il 19 settembre 2017. Lo stesso è tornato all'esame del Senato (A.S. 361-B).

 
Premessa
05/10/2017

Il 13 luglio 2017 la VII Commissione della Camera ha concluso l'esame in sede referente dell'A.C. 3960, già approvato dal Senato, apportandovi alcune modifiche (A.C. 3960-A). Il testo, senza ulteriori modificazioni, è stato approvato dall'Assemblea il 19 settembre 2017 ed è ora nuovamente all'esame del Senato (A.S. 361-B).

La proposta di legge definisce i limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.

In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre.

 
Disposizioni riguardanti il CONI
05/10/2017

Rispetto alla legislazione vigente, l'art. 1 conferma che gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi.

Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO).

Le stesse previsioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

I commi 1 e 3 dell'art. 6 dispongono che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea.

Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica.

 
Disposizioni riguardanti le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva
05/10/2017

Rispetto alla legislazione vigente, l'art. 2, nel confermare che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, dispone che ciò avviene promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, inoltre, che gli stessi organi restano in carica 4 anni.

Innovando, dispone, invece, che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).

Inoltre, dispone che, qualora gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI fissa i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, stabilendo una riduzione del numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque non superiore a 5.

Ove le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.

Tutta la disciplina indicata si applica anche agli Enti di promozione sportiva, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

 

L'art. 6, co. 2, dispone che, entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, nonché gli Enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle nuove previsioni.

Il co. 4 dello stesso art. 6 stabilisce, in via transitoria, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.

 
Disposizioni riguardanti il CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica
  • 3 dossier
05/10/2017

Rispetto alla legislazione vigente, l'art. 3 aumenta a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale. La stessa disciplina si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

 

L'art. 4, nel confermare che gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, dispone che ciò avviene promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, inoltre, che gli stessi restano in carica 4 anni.

Innovando, dispone, invece, che gli stessi soggetti non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie).

Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga – mutatis mutandis – a quella sopra illustrata e dispone che la disciplina prevista si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche.

 

I co. 5, 6 e 7 dell'art. 6 dispongono che:

  • entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea;
  • entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni;
  • i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il previsto limite di tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.
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