Camera dei deputati

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Temi dell'attività parlamentare

Codice di condotta dei deputati e regolamentazione dell'attività di lobbying

Nel 2016 la Giunta per il regolamento della Camera ha approvato il Codice di condotta dei deputati e la Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi. Al Senato, nelle modifiche al Regolamento approvate dall'Assemblea il 21 dicembre 2017, è stato previsto che spetta al Consiglio di Presidenza l'adozione di un Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali gli stessi devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare.

 
Codice di condotta dei deputati
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26/01/2018

Nella seduta del 12 aprile 2016, la Giunta per il regolamento della Camera ha approvato il Codice di condotta dei deputati, che reca le norme di comportamento dei membri della Camera dei deputati, informate ai valori di correttezza e imparzialità e le procedure per garantire il rispetto di tali norme.

Il provvedimento si fonda sul principio che l'esercizio delle funzioni di deputato deve essere svolto con disciplina ed onore e in rappresentanza della Nazione. I deputati non devono ottenere nessun vantaggio finanziario dalla propria attività parlamentare e in caso di conflitto di interessi, devono porre in atto ogni mezzo per rimuoverlo.

Ciascun deputato deve presentare una comunicazione al Presidente della Camera relativa alle cariche e agli uffici ricoperti alla data di presentazione della candidatura, alle attività imprenditoriali o professionali svolte e a ogni attività di lavoro autonomo o impiego privato.

Con una separata comunicazione devono dichiarare la propria situazione patrimoniale all'inizio e alla fine del mandato, secondo quanto disposto dalla legge 441/1982. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti ricevuti.

E' posto il divieto per il deputato di accettare doni di valore superiore a euro 250.

Le dichiarazioni dei deputato relative a interessi finanziari, finanziamenti ricevuti e cariche ricoperte sono pubblicate sul sito internet della Camera.

Si prevede l'istituzione, presso l'Ufficio di Presidenza della Camera, del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati che fornisce pareri sull'interpretazione e attuazione delle disposizioni del Codice, su richiesta del singolo deputato o del Presidente della Camera. Il Comitato è stato costituito il 18 maggio 2016.

Le sanzioni sono costituite dall'annuncio in Assemblea e dalla pubblicazione sul sito internet della Camera dei casi di mancato rispetto del codice.

Al Senato – a seguito delle modifiche approvate dall'Assemblea con delibera del 21 dicembre 2017 "Riforma organica del Regolamento del Senato" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.15 del 19-01-2018 - è previsto espressamente nel Regolamento parlamentare (art. 12, co. 2-bis) che spetta al Consiglio di Presidenza l'adozione di un Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali gli stessi devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare (Doc. II, n. 29 e abb).

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Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi
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26/01/2018

Pochi giorni dopo l'adozione del Codice di condotta dei deputati, la Giunta per il regolamento della Camera, il 26 aprile 2016, ha approvato un provvedimento di Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

I due atti hanno origine da due proposte di modifica del Regolamento finalizzate all'adozione di un codice etico dei parlamentari, il cui esame presso  la Giunta per il regolamento è iniziato il 7 luglio 2015 (doc. II, n. 2, Binetti e doc. II, n. 11, Nicoletti). 

Nella seduta del 10 marzo 2016 il relatore ha sottoposto alla Giunta una proposta di codice di condotta e una proposta di disciplina delle attività di lobbying, precisando che questo aspetto, a suo avviso, è inscindibilmente legato al primo.

Successivamente, il relatore ha presentato una nuova formulazione sia del codice di condotta, sia della regolamentazione dell'attività di lobbying, che sono state discusse dalla Giunta nella seduta del 23 marzo 2016, per arrivare all'approvazione definitiva nella seduta del 26 aprile 2016.

In particolare,il provvedimento prevede:

  • l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Camera, di un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di relazione istituzionale nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi;
  • l'iscrizione nel registro di chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi leciti;
  • l'obbligo da parte degli iscritti al registro di presentare una relazione a cadenza annuale alla Camera che dia conto dei contatti posti in essere, degli obiettivi conseguiti e dei soggetti interessati;
  • l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni consistenti nella sospensione o cancellazione dal registro.

Nel febbraio 2017 è stato materialmente istituito il "Registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera", con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017.

E' possibile richiedere l'iscrizione al Registro attraverso una apposita sezione del sito della Camera.

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Le proposte di legge sull'attività di lobbying
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26/01/2018

Nella XVII legislatura la Commissione Affari costituzionali del Senato ha esaminato alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza interessi (A.S. 281 e abb.).  I progetti di legge prevedevano la sottoposizione dell'attività di lobbying a forme di verifica e controllo da parte di autorità diverse, quali il CNEL (A.S. 281 e A.S. 1194), l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (A.S. 358), la Presidenza del Consiglio dei ministri (A.S. 643 e A.S. 1522), l'Autorità antritrust (A.S. 1497), l'Autorità anticorruzione (A.S. 992,  A.S. 1632 e 1782). La proposta di legge A.S. 806 prevedeva l'istituzione di una commissione parlamentare di controllo ad hoc. Per un confronto tra le diverse soluzioni normative individuate si veda il testo a fronte tra le proposte di legge. La Commissione ha svolto una serie di audizioni informali a febbraio e ha pubblicato i documenti acquisiti da associazioni ed esperti.

L'8 aprile 2015, la Commissione aveva adottato l'A.S. 1522 quale testo base per il seguito dell'esame.

In particolare il testo base:

  • definiva alcuni principi generali dell'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici quali quelli di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte (art. 1);
  • istituiva presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, e ne disciplina le modalità di funzionamento (artt. 3 e 4);
  • prevedeva l'obbligo di adozione da parte dei rappresentanti di interessi di un codice di condotta e di un regolamento interno, depositati presso il Comitato, che ne valuta l'idoneità (art. 5);
  • istituiva presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile ai soli iscritti al registro in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali le finalità del provvedimenti e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento (art. 7);
  • definiva i requisiti per l'iscrizione al registro, i diritti degli iscritti al Registro (tra cui il diritto di accesso alla banca dati) e l'obbligo di predisporre una relazione periodica sulle attività svolte, indicando in dettaglio i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti (artt. 6, 8 e 9).
  • prevedeva l'obbligo per i decisori pubblici di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta e di comunicare al comitato la propria  situazione amministrativa (art. 10);
  • disponeva una serie di incompatibilità tra l'attività di rappresentanza di interessi, tra cui quella con la professione di giornalista e con gli incarichi di amministrazione e direzione di società a partecipazione pubblica totale o di controllo (art. 11).

Il progetto di legge escludeva dalla nuova disciplina l'azione svolta dagli enti pubblici, anche territoriali, e dai partiti politici, nonché da quella svolta, nell'ambito dei processi di concertazione, dalle rappresentanze sindacali o imprenditoriali (art. 12).

La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta e il mancato deposito della relazione erano sanzionati con la censura oppure la sospensione o con la cancellazione dal Registro, mentre lo svolgimento di attività di lobbying in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro (art. 13).

L'8 giugno 2016 si è svolta l'ultima seduta sulla proposta di legge. L'iter non è proseguito prima della fine della legislatura.

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