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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: VIII Ambiente
Ambiente, territorio e protezione civile
Disposizioni in materia di aree protette

La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge quadro n. 394 del 1991. Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente e dell'esame delll'Assemblea della Camera, che ha approvato il provvedimento nella seduta del 20 giugno 2017. Il testo passa ora all'esame del Senato.

 
Principi generali
21/06/2017

La proposta di legge interviene sui principi generali della legge quadro. In particolare, l'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, al fine di introdurre la classificazione delle aree marine protette, disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca inoltre misure per le aree protette inserite nella rete "Natura 2000" e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA; si prevede che le aree esterne a quelle del dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, nonché delle zone di protezione speciale - ricadenti interamente o parzialmente all'interno di un parco o di una riserva - possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette (sulla base di una modifica approvata dall'Assemblea).

E' altresì disciplinata l'istituzione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette (articolo 1-bis); per il finanziamento del piano 2018-2020, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziata a valere sulla quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di competenza del Ministero dell'ambiente (sulla base di una modifica approvata dall'Assemblea). 

L'articolo 2 prevede la possibilità di destinare il gettito del contributo di sbarco a interventi nelle aree protette. Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato inserito l'articolo 2-ter, che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette.

E' previsto, altresì, che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari (art. 3).

Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato infine inserito l'articolo 2.1, in base al quale le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per una serie di obiettivi, tra i quali rientrano: il restauro conservativo dei centri storici e degli edifici di particolare valore storico e culturale; l'agriturismo; il recupero e la valorizzazione dei nuclei abitati rurali; il mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici; la copertura della rete di telefonia mobile e ADSL; il sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni.

 
Disposizioni riguardanti i parchi nazionali
21/06/2017

La proposta di legge interviene sulla disciplina vigente riguardante i parchi nazionali.

In particolare, l'articolo 4 modifica la procedura di nomina del Presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, la  nomina e la composizione del Consiglio direttivo, nonché l'istituzione del Revisore unico dei conti. Nel corso dell'esame in Assemblea, in recepimento di una condizione formulata nel parere della Commissione bilancio, è stata soppressa una disposizione inserita dalla Commissione, che prevedeva (comma 7) che il divieto di attribuire incarichi e consulenze a soggetti in quiescenza (di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012) non si applicasse agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette, e che, al fine di assicurare la funzionalità degli stessi enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato D.L. 95/2012 restassero efficaci fino alla loro naturale scadenza. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che, sulla base di una modifica approvata in sede referente, è nominato da parte del Presidente e non più del Consiglio direttivo (come prevedeva il testo del Senato).

Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato inserito l'articolo 4-bis, che integra la composizione della Comunità del parco aggiungendo i Presidenti delle unioni montane dei comuni.

La proposta di legge interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, anche al fine di estendere la competenza alle aree contigue al parco (art. 5). A seguito di una disposizione inserita dalla Commissione di merito, si prevede l'inserimento, tra le attività vietate, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve - come è stato precisato a seguito di una modifica approvata dall'Assemblea - le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti. L'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, anche al fine di ampliarne i contenuti. Tra le disposizioni approvate in sede referente, si specifica che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.Nel corso dell'esame in Assemblea, sono state inserite ulteriori disposizioni volte a prevedere l'organizzazione di corsi di formazione per il rilascio del titolo di guida del parco e la formazione delle risorse che, nel territorio dei parchi, svolgono attività di guida.

L'articolo 6 modifica la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco e, a seguito di una modifica approvata in sede referente su cui è nuovamente intervenuta l'Assemblea, introduce una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, al fine di delimitarne l'ambito, considerato che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica"nel parco", anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente.

L'articolo 8 integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente parco al fine di individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato previsto che talune disposizioni concernenti il versamento di somme non si applicano agli impianti di produzioni energetiche di proprietà dei comuni del parco e alle società da essi controllate, alle amministrazioni separate di usi civici, nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti. A seguito di una modifica approvata dall'Assemblea della Camera, è stata altresì inserita una disposizione volta a prevedere il versamento di somme da parte dei titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio delle aree protette.

Si prevede la redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili (art. 9).

Si prevede la disapplicazione di alcuni limiti di spesa, previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette e si modifica la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco(art. 9-bis).

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree, e che tale attività viene svolta dal medesimo Ministero mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche. Nel corso dell'esame in Assemblea è stato aggiunto un comma volto a precisare che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della L. 394/1991.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente.

Specifiche disposizioni riguardano singoli parchi, allo scopo di istituire i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (art. 19), precisare che, per il Parco nazionale dello Stelvio, si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio (art. 20), nonché modificare la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa) (art. 23).

Da ultimo, si stabilisce, per gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente, allo scopo di allineare le relative scadenze (art. 28-bis).

 
Disposizioni riguardanti le aree marine protette
21/06/2017

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, prevede la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché individua le zone in cui è possibile istituire le aree e regola l'uso del demanio marittimo nelle aree medesime.

Nel corso dell'esame in Assemblea è stato precisato che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme dell'art. 10 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

L'articolo 11 modifica alcuni aspetti gestionali delle aree marine concernenti l'individuazione dell'ente gestore, il regolamento di organizzazione (la cui approvazione viene affidata al Ministro dell'ambiente, che vi provvede con apposito decreto), il piano di gestione, la zonazione delle aree, le attività vietate, nonché le attività di sorveglianza.

Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato precisato che, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, lo stesso sia approvato di concerto con il Ministero della difesa.

Nel corso del medesimo esame sono state espunte, dal novero delle attività vietate, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

L'articolo 12 disciplina il programma triennale per le aree marine protette , nonché ulteriori profili riguardanti la gestione delle aree, tra cui i contributi statali ad esse destinate, il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, la riscossione dei proventi delle sanzioni, il silenzio-assenso nelle procedure autorizzatorie.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede la soppressione delle commissioni di riserva. A tal fine, nel corso dell'esame in Assemblea, sono state indicate alcune abrogazioni (commi terzo, quinto e sesto dell'art. 28 della L. 979/1982; comma 339 dell'art. 2 della L. 244/2007), onde eliminare ogni riferimento a tali organi dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esame in Assemblea è stata inoltre introdotta una disposizione volta a modificare gli stanziamenti, e le relative coperture, finalizzati al potenziamento delle aree marine protette. Il nuovo testo del comma 5 prevede infatti uno stanziamento nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, utilizzando una quota dei proventi, di competenza del Ministero dell'ambiente, delle aste delle quote di CO2.

L'articolo 21 prevede che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché provvede alla ridenominazione di alcune aree marine di reperimento (Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento).

 
Disposizioni riguardanti le aree protette regionali
21/06/2017

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina.

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

 
Ulteriori disposizioni
21/06/2017

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo,

L'articolo 17  modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introducendo obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.

L'articolo 17-bis (che prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, ricadenti all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, fossero affidate all'ente gestore del medesimo parco) è stato soppresso nel corso dell'esame in Assemblea.

L'articolo 19-bis affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica.

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (L. 394/91), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, attribuendo all'ente parco nazionale (munito, secondo quanto precisato nel corso dell'esame in Assemblea, di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica) la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, prevedendo che esso coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette. Nel corso dell'esame in Assemblea è stato precisato che tali nuove funzioni dovranno essere attribuite con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà appositamente modificare il decreto istitutivo del citato Comitato. 

L'articolo 25-bis affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale, e a tal fine, nonché per divulgare le attività svolte e i risultati conseguiti, prevede la convocazione della Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia" entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare, entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).  Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati integrati i criteri di delega al fine di disporre che l'attivazione prioritaria del sistema di PSE deve essere previsto anche nei casi (contemplati dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-octies, della L. 394/1991) introdotti dall'art. 8 della proposta di legge, in cui si prevede in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Un ulteriore criterio di delega, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riguarda la possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata, di concorrere, in veste di finanziatori e/o intermediari, alla realizzazione di sistemi di PSE.