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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Modifiche al procedimento elettorale

Nel corso della XVII legislatura sono state oggetto di esame alla Camera dei deputati disposizioni volte a modificare alcuni aspetti del procedimento elettorale e riguardanti, in particolare, le sale e gli uffici elettorali nonché la possibilità per coloro che si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, di esercitare - nei referendum (e nell'elezione del Parlamento europeo) - il diritto di voto nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale; il testo approvato alla Camera non ha tuttavia concluso l'iter al Senato prima della fine della legslatura.

 
Disposizioni in materia di procedimento elettorale
  • 3 dossier
23/02/2017

Il 16 febbraio 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato (apportandovi diverse modifiche) la proposta di legge di iniziativa parlamentare che introduce, in primo luogo, alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche ad alcuni aspetti del procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. 

A tal fine il testo  modifica diverse disposizioni relative a:

• urne e cabine elettorali;

• composizione degli uffici elettorali di sezione (i c.d. seggi elettorali), compresi i rappresentanti di lista;

• trasmissione dei plichi elettorali e ampiezza dei seggi elettorali;

• assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

In secondo luogo, viene data la possibilità di votare - per i referendum popolari e per le elezioni europee  - anche a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella di residenza e - per tutte le elezioni - a coloro che sono impegnati nei soccorsi in occasione di calamità naturali.

Un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, nello specifico le urne e le cabine, e i locali sede di seggio:

• le urne elettorali devono essere in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non anche l'identificazione delle stess. La proposta di legge reca la copertura finanziaria della disposizione relativa alle urne semitrasparenti autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2017;

• le cabine elettorali devono essere chiuse su tre lati, e il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, deve essere rivolto verso il muro e la loro altezza deve garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore

• nella sala di elezione deve essere garantita la chiusura delle porte e finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali, oltre di quelle vicine ai tavoli riservati agli scrutatori come previsto attualmente.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto riguarda il presidente tra le innovazioni apportate è in particolare introdotto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono inoltre espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l'incarico di presidente, attualmente non disciplinati unitariamente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

E' oggetto di modifica la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale (compreso il presidente) attraverso l'introduzione di due ulteriori cause ostative. La prima riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione per i soli candidati). Tale nuova causa di esclusione è limitata alle funzioni di presidente e di segretario (e non anche di scrutatore).

La seconda causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione; delitti di cui all'articolo 416-bis (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste nonché i delitti di cui all'articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso). Inoltre, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato colposo.

Anche la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata, attraverso diverse novelle alla legge 95/1989 che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, che si applicano a tutte le tipologie di elezioni. In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è in particolare ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo.

Le ulteriori modifiche in materia di scrutatori operate dalla disposizione in esame sono le seguenti:

- anticipo del termine (da 2 a 10 giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione elettorale procede al sorteggio degli scrutatori;

- riserva dei posti di scrutatore a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale;

- formazione on line degli scrutatori sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale le cui modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.

Le altre modificazioni definite dalla proposta di legge sono così articolate:

- sono aumentate le dimensioni minime delle sezioni elettorali (da 500 a 700 elettori);

- è posto il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati.

Infine, come già detto, con la proposta di legge si consente - per i referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e costituzionali (art. 138 cost.) - il voto nel comune di domicilio anzichè in quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi (lavoro, studio o cure mediche), si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

La stessa disposizione si applica anche alle elezioni europee, purché l'elettore dichiari di esercitare il diritto di voto in una regione rientrante tra quelle della circoscrizione di appartenenza.

Infine, si prevede la possibilità per tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso in occasione di calamità naturali di votare (in tutte le consultazioni elettorali e referendum) nel comune in cui operano.

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