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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Contabilità e strumenti di controllo della finanza pubblica
La legge di contabilità e finanza pubblica

La legge di contabilità e di finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196) ha inteso razionalizzare e potenziare il complesso delle regole e delle procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, aggiornandolo alla luce delle novità emerse in tema di governance economica europea e del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali derivante dall'attuazione del federalismo fiscale. La  legge medesima è stata poi signifiactivamente modificata dalla legge  4 agosto 2016 n.163, con riguardo in particolare al ciclo ed ai documenti di bilancio

 
Le finalità della nuova disciplina contabile
  • 2 dossier,
  • 2 risorse web
22/09/2016

La legge 31 dicembre 2009 n. 196, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, e successivamente modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, reca una articolata riforma della contabilità e della finanza pubblica, che persegue molteplici finalità. Da una parte, definisce strumenti più funzionali al perseguimento dei vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinando al contempo le attività di programmazione, monitoraggio e controllo della spesa.

Dall'altra, adegua la disciplina contabile all'assetto dei rapporti economici e finanziari tra Stato ed enti territoriali delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, per una ulteriore attuazione, sul versante degli strumenti e delle procedure finanziarie, del principio - già sancito nella legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (legge 42/2009) - del concorso dei diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La legge estende il perimetro delle norme quadro di contabilità - rispetto a quanto in precedenza previsto dalla abrogata legge 468/1978 - al complesso delle amministrazioni pubbliche, sia intervenendo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni, sia dettando nuove norme in ordine alla procedure di definizione degli obiettivi di finanza pubblica. In tale prospettiva, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le disposizioni recate dalla legge - che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Viene inoltre stabilito il principio della programmazione finanziaria su base triennale, sia in termini di programmazione delle politiche, degli obiettivi e delle risorse, sia in termini di attuazione delle manovre di finanza pubblica, rispetto all'orizzonte annuale delle desisioni di bilancio adottato in passato, ciò in coerenza con la programmazione di medio periodo adotata in sede europea e con l'esigenza di conferire alle amministrazioni maggiore certezza nella pianificazione delle risorse disponibili.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Ciclo di bilancio e strumenti della programmazione
  • 1 risorsa web
  • 1 rimando
22/09/2016

Il ciclo di bilancio e gli strumenti della programmazione sono rideterminati nella nuova legge di contabilità nei contenuti e nelle procedure di formazione tenendo conto del ruolo dei diversi livelli istituzionali nel perseguimento degli obiettivi finanziari, anche attraverso la previsione di una apposita delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili, attuata con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Sugli strumenti e sulla tempistica della programmazione ha peraltro inciso l'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del c.d. "Semestre europeo", avviato a partire dal gennaio 2011, il coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

La necessità di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea ha pertanto determinato un intervento legislativo modificativo della disciplina dei contenuti degli strumenti di bilancio e del ciclo della programmazione economico finanziaria nazionale delineati dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In questa prospettiva la legge n. 39/2011 ha introdotto una serie di modifiche alla legge n. 196/2009 volte ad assicurare la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea.

Gli strumenti della programmazione di bilancio così delineati dalla legge di contabilità sono:

  • il Documento di economia e finanza (DEF), presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 10 aprile, espone il quadro della programmazione economico finanziaria su base almeno triennale, recando al suo interno lo schema di Programma di stabilità e lo schema del Programma Nazionale di riforma, documenti da presentare alle Istituzioni comunitarie entro il 30 aprile;
  • la Nota di aggiornamento al DEF, presentata annualmente alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno;
  • il disegno di legge  di bilancio, che a seguito delle modifiche operate dalla legge n.163/2016   costituisce  l'unico provvedimento di bilancio, ricomprensivo sia disegno di legge di stabilità che del disegno di legge di bilancio. Esso si articola in due sezioni  la prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio. Il (nuovo) disegno di legge di bilancio va presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 20 ottobre;
  • il Documento programmatico di bilancio (DPB) per l'anno successivo, riassuntivo dei contenuti della manovra predisposta con il disegno legge di bilancio ;
  • il disegno di legge di assestamento, presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 30 giugno;
  • i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, che possono essere presentati dal Governo entro il mese di gennaio;

Per quanto concerne, in particolare, lo strumento di attuazione della politica di bilancio - ossia il (nuovo) disegno di legge di bilancio, che reca la manovra triennale di finanza pubblica -esso ha contenuto sostanziale, in qualità di strumento di politica economica, anche nella fase di allocazione delle risorse ed in quella gestionale.

Documenti e risorse WEB
Vedi anche
 
L'attuazione delle deleghe della legge di contabilità
  • 1 focus,
  • 3 dossier
22/09/2016

La legge n. 196/2009 rinvia alla legislazione delegata la disciplina di alcuni aspetti contabili.

Con il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 circa l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali (art. 2).

Hanno già avuto attuazione anche le deleghe (art. 49) per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile (D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123) e (art. 30, co. 8) per la razionalizzazione, trasparenza, efficienza delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche (D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 e D.Lgs. 29 dicembre n. 229).

Con il D.Lgs 12 maggio 2016, n. 90 è stata attuata la delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse (art. 40), e con il D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 è stata attuata la delega per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato (art. 42).

I rispettivi schemi di decreto legislativo (A.G. 264 e A.G. 265) sono stati esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti, come richiesto dalla norma. Su tali schemi di decreto legislativo la Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 12 aprile 2016. Nella seduta del 13 aprile la 5a Commissione del Senato ha espresso i pareri non ostativi con osservazioni e condizioni su entrambi gli schemi (parere sull'atto 264, parere sull'atto 265).

Deve ancora essere attuata la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria (art. 50). Il termine per l'attuazione di tale delega, che inizialmente scadeva il 1° gennaio 2014, è stato prorogato al 31 dicembre 2017, ad opera dell'articolo 17 della legge n.163/2016 già citata. 



Focus
Dossier
 
L'adeguamento al nuovo articolo 81 della Costituzione
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  • 2 rimandi
22/09/2016

Sul contenuto della legge di bilancio e della legge di stabilità, si ricorda che è intervenuta la legge "rinforzata " n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio del bilancio, la quale reca, al Capo VI, le norme relative al bilancio dello Stato, definendo sia il principio dell'equilibrio, sia il contenuto proprio della legge di bilancio, in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, recata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. In particolare, in conformità a quanto disposto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, la legge n. 243 disciplina i contenuti della legge di bilancio, prevedendo, sostanzialmente, l'unificazione in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) dei contenuti della attuale legge di stabilità e legge di bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale n. 196 del 2009. Le modalità di attuazione della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio sono rinviate alla legislazione ordinaria. Tali disposizioni sul contenuto della legge di bilancio (articolo 15 della legge n. 243/2012) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'unificazione delle legge di bilancio in un unico provvedimento è stato operato dalla legge 4 agosto 2016, n.163, che oltre dare attuazione a quanto prescritto dall'articolo 15 sopradetto, ha altresì operato altre significative modifiche alla legge di contabiitàe finanza pubblica n.196 del 2009.

La legge di contabilità n. 196 introduce, altresì innovazioni per il monitoraggio dei conti ed il sistema dei controlli, anche a posteriori, della qualità e della correttezza della gestione, nonché in ordine alle modalità di copertura finanziaria delle leggi.

Il rafforzamento degli strumenti per il monitoraggio e il controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica e per la diffusione del metodo della misurazione e della valutazione dei risultati delle politiche pubbliche, viene in particolare perseguito anche attraverso la previsione, a regime, di un processo di "spending review" - da realizzarsi anche attraverso la costituzione di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa pubblica – e di una specifica delega al Governo per il potenziamento dei controlli di ragioneria e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche del programma di analisi e valutazione della spesa. Tale delega è stata attuata con il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, mentre specifiche norme in materia di revisione della spesa sono state poi adottate con il decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, che ha definito l'avvio di un ciclo di spending review finalizzato alla riduzione della spesa primaria delle amministrazioni statali.

La nuova legge di contabilità introduce, inoltre, norme volte favorire l'esercizio delle attività di controllo parlamentare, prevedendo, tra l'altro, l'accesso da parte delle due Camere - sulla base di apposite intese - alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, si prevede l'altresì adozione, da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, di apposite intese volte a promuovere attività congiunte nonché l'integrazione delle attività delle strutture di supporto tecnico dei due rami del Parlamento. Inoltre, le Camere possono stipulare apposite convenzioni con l'ISTAT per l'acquisizione di dati ed elaborazioni considerate necessarie per l'esame dei documenti di finanza pubblica.

Va segnalato infine che la legge "rinforzata" n.243 del 2012 sopradetta è stata poi modificata dalla legge 12 agosto 2016, n.164, con riguardo in particolare agli articoli da 9 a 12 della stessa, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

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