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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
Tutele per il lavoro autonomo e lavoro subordinato "agile"

Il disegno di legge C. 4135 , di iniziativa governativa, esaminato in sede referente dalla XI Commissione, contiene norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

 
Il contenuto del provvedimento
06/03/2017

Il disegno di legge C.4135, di iniziativa governativa, contiene norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016.

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura al Senato (AS 2233), che ha approvato numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge.

ll disegno di legge si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo.

Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.

 

Per quanto concerne la tutela del lavoro autonomo, si estende innanzitutto la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A. (di cui al decreto legislativo n. 231/2002) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi; si qualificano alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente; si estende ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all'art. 9 della legge 192/1998) relativa all'abuso di dipendenza economica; si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.

Il provvedimento prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (ad esempio certificazioni o autentiche) alle professioni organizzate in ordini e collegi; la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; la terza (introdotta nel corso dell'esame in Commissione), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota contributiva; la quarta, infine, riguarda riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Attraverso una disposizione introdotta nel corso dell'esame in Commissione si riconosce la DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cd. Jobs Act), a decorrere dal 1° luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.

Infine, si prevede l'ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all'indennità di malattia; l'introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l'impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.

 

Per quanto concerne il lavoro dipendente, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, si introduce il lavoro agile, configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, applicabile anche al settore pubblico. La prestazione, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, eventualmente prevedendo l'utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, viene definita mediante accordo scritto tra le parti. L'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di recesso di entrambe le parti. Il lavoratore ha in ogni caso diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e la medesima copertura assicurativa contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.