Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser
Documento

Doc. XVII-bis , n. 6

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

nella seduta del 21 giugno 2016

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
deliberata nella seduta del 4 dicembre 2013

SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

(Articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati)

Trasmesso alle Presidenze il 22 giugno 2016

Pag. 3

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

DOCUMENTO CONCLUSIVO

I N D I C E

Obiettivo dell'indagine Pag. 5
1. La recente evoluzione della normativa vigente: la Convenzione di Lanzarote » 6
2. Il fenomeno e la sua diffusione » 14
3. Il disagio minorile nel mondo della globalizzazione quale causa di ulteriore diffusione del fenomeno » 29
4. La crescita esponenziale del fenomeno favorita dall'utilizzo delle tecnologie digitali: web e social network » 41
5. Misure di prevenzione e contrasto » 47
Conclusioni » 53
Pag. 5

Obiettivo dell'indagine.

  La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 4 dicembre 2013, lo svolgimento di due indagini conoscitive: una sulla povertà e il disagio minorile, l'altra sulla prostituzione minorile, con la finalità di verificare, in quest'ultimo caso, la diffusione del fenomeno e conseguentemente aggiornare il quadro informativo acquisito attraverso analoga indagine svolta nella XVI legislatura (Doc. XVII-bis, n.7).
  La prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica e come tale origine di danni fisici e psichici assai gravi, talune volte irreversibili, è peraltro espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale. In particolare, destano preoccupazione, da un lato, la giovane età dei soggetti coinvolti, dall'altro, il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano tali forme di sfruttamento dei minori.
  L'indagine svolta dalla Commissione ha inteso in particolare approfondire il contesto sociologico di riferimento in cui il fenomeno si inquadra, attraverso una analisi delle cause – economiche, educative, sociali – che ne sono alla base, individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione, che potrebbero anche riprendere la proposta, contenuta nel documento conclusivo della precedente indagine, di promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione nazionale su questo tema, in collaborazione sia con gli organi istituzionalmente competenti, sia con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  Peraltro, dall'indagine svolta in materia di povertà e disagio minorile, è emerso che proprio tali situazioni sono nella maggior parte dei casi alla base della diffusione del fenomeno in esame, che, tuttavia, si sta propagando sempre più per motivi diversi – secondo quanto emerso dalle cronache recenti – anche tra le classi sociali più agiate (1).
  L'analisi è stata svolta acquisendo il contributo di tutti i soggetti che si occupano di tale problematica nei diversi settori di intervento: rappresentanti delle istituzioni, mondo dell'associazionismo e del volontariato.Pag. 6
  Si è poi ritenuto opportuno verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organismi preposti forme di monitoraggio sistematico, necessarie per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di tale forma di sfruttamento dei minorenni.
  La Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per porre in essere un'attività di prevenzione e di contrasto più incisiva del fenomeno, che veda coinvolti gli operatori scolastici, i mass media e tutte le altre istituzioni competenti.

1. La recente evoluzione della normativa vigente: la Convenzione di Lanzarote.

  Come ricordato dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso della sua audizione in Commissione (2) nel nostro Paese, la protezione dei minori era già adeguatamente presidiata dalla normativa penale succedutasi nel tempo, a partire dalla legge 15 febbraio del 1996, n.66, che ha introdotto norme contro la violenza sessuale, fino alle ultime innovazioni legislative in tema di pedofilia e pedopornografia, introdotte con la legge 6 febbraio 2006, n.38, relativa al contrasto della diffusione della pornografia tramite internet(3).
  Pertanto la Commissione ha ritenuto di approfondire la recente evoluzione della normativa vigente in materia, partendo dalle profonde innovazioni previste dalla legge n.172 del 2012 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote) (4), illustrate dal Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, nel corso della sua audizione (5). In particolare, si rileva come la citata legge abbia introdotto nuove e più incisive norme di contrasto del fenomeno, inasprendo le due fattispecie di reato previste dagli articoli 600-bis e 600-quinquies del codice penale, che prevedono, rispettivamente, il reato di prostituzione minorile e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (6).
  Si ricorda, infatti, che nell'ordinamento giuridico italiano la prostituzione non è penalmente sanzionata, pur costituendo reato l'induzione, il favoreggiamento, o lo sfruttamento della prostituzione.Pag. 7
  L'articolo 600-bis del codice penale punisce innanzitutto colui che recluta e induce alla prostituzione un minorenne o ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione, o colui che comunque trae in altro modo un qualche profitto dalla prostituzione minorile. Per tali condotte delittuose è prevista la pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici, oltre ad una multa da 15 mila a 150 mila euro.
  Il medesimo articolo 600-bis prevede, inoltre, al comma 2, anche la punibilità del cliente. In particolare, viene punito chi compie atti sessuali con un minorenne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro, di altra utilità o anche solo della loro promessa. La pena minima prevista per tale reato è di un anno (7). Al riguardo, si fa presente che prima delle modifiche introdotte dalla legge n.172 del 2012 il minimo della pena edittale era di sei mesi. La modifica al codice penale ha quindi comportato un significativo innalzamento di pena per quanto riguarda la punibilità del cliente sino ad un massimo di 3 anni di reclusione, oltre la multa da 1.500 a 6.000 euro. È stata altresì eliminata la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto.
  Occorre tenere sempre presente che il reato di prostituzione minorile in senso stretto riguarda il caso in cui un rapporto sessuale dietro corrispettivo sia consumato con il consenso o con l'accordo del minore. Se il dato della consensualità manca, possono ricorrere altre fattispecie di reato, che trovano la loro specificità nella violenza, nella minaccia e nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psicologica proprie del minore. Nella maggior parte dei casi ricorrono condotte abusanti contro la stessa vittima o perpetrate dallo stesso autore, che possono integrare una pluralità di reati in danno dei minori.
  Si ricorda inoltre che, qualora gli atti sessuali siano compiuti con un minore di anni 14 non è configurabile il reato di prostituzione minorile, bensì il più grave reato di violenza sessuale, punibile con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, ai sensi degli articoli 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-bis (violenza sessuale) del codice penale (8).
  Quanto al reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies c.p.), si ricorda che esso punisce con la pena da sei a dodici anni di reclusione e con la multa da 15.000 euro a 154.000 euro circa, colui che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o, comunque, comprendenti tali attività. In sostanza, costituisce reato organizzare viaggi che prevedono che il turista commetterà, anche all'estero, il reato di cui all'articolo 600-bis c.p., comma 2, cioè il reato del cliente che ha rapporti sessuali con un minorenne.
  Le figure di reato previste nel nostro ordinamento costituiscono fattispecie di reato di tipo doloso, cioè per la loro punibilità è necessario che l'azione delittuosa sia stata consapevole e volontaria, Pag. 8ai fini della punibilità del soggetto agente. Al riguardo si specifica che per i due tipi di reato indicati, cioè quello della prostituzione minorile e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, è espressamente escluso per legge il cosiddetto «patteggiamento allargato». È invece previsto il cosiddetto patteggiamento semplice, di fatto concretamente applicabile soltanto al reato di prostituzione minorile commesso dal cliente.
  Invece, per il reato di prostituzione minorile, come già detto, il patteggiamento allargato è espressamente escluso per legge – insieme ad altri reati ritenuti particolarmente gravi dal legislatore – mentre il patteggiamento semplice è tendenzialmente escluso, considerato che la pena prevista per tale reato è troppo elevata per potervi accedere. Per gli stessi motivi è tendenzialmente escluso sia il patteggiamento semplice che quello allargato anche per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, considerato che la pena minima prevista è di sei anni di reclusione. Ulteriori norme applicabili ai reati in esame, anch'esse introdotte dalla citata legge attuativa della Convenzione di Lanzarote dispongono, anche in caso di patteggiamento, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, ma anche del denaro e degli altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza e che siano di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato. Le modifiche introdotte hanno altresì previsto, all'articolo 600-septies, quali pene accessorie, anche in caso di patteggiamento, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (o perpetua per condanne ad almeno cinque anni); l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (9).
  Si segnala che la legge n.172 del 2012 ha altresì previsto che i benefici penitenziari (permessi premio, lavori all'esterno del carcere, misure alternative alla detenzione) possano essere concessi ai condannati per i reati richiamati solo se collaborano con la giustizia. Le modifiche introdotte hanno anche stabilito che la condanna per i reati di cui all'articolo 600-bis, comma 2, e 609-quinquies (oltre che per altri reati analoghi) comporta, dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno, l'applicazione di alcune misure di sicurezza personali volte, da un lato, ad evitare il contatto con soggetti di minore età, e, dall'altro, a tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sui propri spostamenti.
 Tra le principali innovazioni previste dalla Convenzione di Lanzarote recepite nel nostro ordinamento si ricorda il raddoppio dei termini di prescrizione (10) di alcune ipotesi di reato tra cui, ai fini della presente indagine, rilevano in particolare i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile anche «virtuale» (art. 600-ter e art. Pag. 9600-quater), detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale, impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies), tratta di persone (art. 601); violenza sessuale semplice e di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.).
 Tra le altre modifiche al codice penale introdotte dalla legge n.172 del 2012, si segnala la previsione della nuova fattispecie di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis)(11).
  La nuova figura di reato punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti: prostituzione minorile; pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali; turismo sessuale; violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne (12).
  In base al secondo comma dell'articolo 414-bis, la stessa pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) si applica anche a chiunque pubblicamente faccia l'apologia dei suddetti delitti. Infine, il terzo comma esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.
  Ulteriore innovazione rispetto alla previgente normativa è costituita dalla modifica al delitto di associazione a delinquere (13) per cui, in relazione a determinati reati quali: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale in danno di minorenne; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo in danno di minorenne; adescamento di minorenne (articolo 609-undecies), i partecipanti all'associazione a delinquere sono soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell'associazione sono soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.
  Si sottolinea al riguardo come le predette sanzioni siano applicabili sin dal momento del semplice costituirsi dell'associazione, anche se i suddetti reati non siano poi effettivamente consumati; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato concretamente commesso.
  Di rilievo appare anche la modifica relativa alle circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo (art. 576 c.p.). Su tale disposizione, prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote era intervenuto anche il decreto-legge n.11 del 2009 che commina l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti Pag. 10sessuali con minorenne e di violenza sessuale di gruppo. A tali fattispecie l'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge n.172 del 2012 aggiunge le seguenti: maltrattamenti contro familiari e conviventi; prostituzione minorile; pornografia minorile.
  Per quanto attiene all'ignoranza dell'età della persona offesa, si ricorda come il testo dell'articolo 609-sexies c.p. in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n.172 del 2012 prevedeva che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non potesse invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa riguardava, dunque, solo alcuni delitti commessi in danno dei minori degli anni 14. La legge n.172 del 2012 ha modificato tale disciplina prevedendo, da un lato che, in caso di commissione di uno dei delitti previsti nella sezione relativa ai delitti contro la personalità individuale (14) in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salva l'eccezione dell'ignoranza inevitabile (art. 602-quater) (15); e, dall'altro, modificando nella sezione II relativa ai delitti contro la libertà personale il testo dell'articolo 609-sexies con l'inserimento nella disposizione del richiamo al delitto di adescamento di minorenne, e innalzando l'età della persona offesa, la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni e prevedendo comunque l'eccezione della ignoranza inevitabile.
  Riguardo alle modifiche introdotte al codice penale, si segnala altresì il nuovo delitto di adescamento di minorenni, tra i delitti contro la libertà personale, con l'introduzione ex novo dell'articolo 609-undecies, fattispecie volta ad anticipare la soglia della punibilità e che sanziona un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore. Si prevede in particolare che «chiunque allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo, adesca un minore di anni sedici, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. «Per adescamento – recita la norma – si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
  Un'ulteriore modifica di rilievo riguarda il reato di pornografia minorile (art. 600-ter), relativamente al quale la legge, oltre a ridurre leggermente l'entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare, la novella all'articolo 600-ter sostituisce il primo comma della norma, aggiungendo alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e aggiungendo al Pag. 11concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento. Si prevede inoltre la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.
  La riforma aggiunge anche due nuovi commi alla norma in esame introducendo nell'ordinamento, con il primo, una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni. Per tale ipotesi è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro, che si applica anche a chi fa commercio di tale materiale.
  Il secondo comma della disposizione, riprendendo l'articolo 20, par. 2, della Convenzione, definisce il concetto di pornografia minorile con cui si intende «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».
  Infine, sembra opportuno soffermarsi brevemente sulle modifiche introdotte ai delitti di violenza sessuale che, di riflesso, riguardano anche i reati di prostituzione minorile. In particolare, le novelle riferite ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale intervengono sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater c.p., inserendo fra i possibili autori del delitto: qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia); e/o qualunque persona convivente con il minore.
  Per il delitto di corruzione di minorenne, l'articolo 609-quinquies, integralmente novellato, stabilisce un aumento di pena (reclusione da 1 a 5 anni) e un ampliamento della condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata al minore da rapporti particolari: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore, si dispone un aumento della pena fino alla metà.
  La legge di riforma novella anche l'articolo 609-decies del codice penale relativo alla comunicazione al Tribunale per i minorenni di tali reati, inserendo il delitto di adescamento di minorenni fra i delitti che comportano l'obbligo per il pubblico ministero di avvisare il Tribunale per i minorenni e ampliando le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale. In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, purché abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori; siano iscritte in un apposito elenco e ricevano il consenso del minorenne. Peraltro, anche la presenza di tali soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.Pag. 12
  Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, la legge n.172 del 2012 stabilisce una serie di misure a tutela dei minorenni coinvolti, prevedendo che, nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, se la polizia giudiziaria o il PM o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, debbano farlo con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il PM a nominare l'esperto. È prevista, altresì, la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per assumere la testimonianza del minorenne o della persona offesa che nel frattempo sia divenuta maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi tassative previste dal Codice per l'incidente probatorio.
  Inoltre, al minorenne vittima di delitti di sfruttamento sessuale è assicurata la gratuità della difesa, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente (D.P.R. n.115/2002). Dunque, indipendentemente dal reddito, la persona offesa ha la garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa.
  Ulteriore tutela è prevista dalla norma che, novellando l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserisce tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne (16).
  Ulteriori innovazioni alla normativa vigente sono state introdotte con il recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2011 (17), che ha portato a compimento il percorso di riforma in materia di prostituzione minorile, con pochi residuali interventi normativi nell'ordinamento interno, atteso che – come rilevato dal Ministro della Giustizia nel suo intervento in Commissione – «il quadro complessivo era sufficientemente presidiato e completo».
  Infatti, la disciplina di diritto interno dettava già un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale. Sembra comunque opportuno segnalare che l'articolo 1 del decreto di recepimento della predetta direttiva introduce una serie di circostanze aggravanti per i delitti in danno dei minori, ivi compresi quelli di prostituzione minorile in senso stretto. Si prevede un aumento di pena fino ad un terzo se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere o al fine di agevolarne l'attività, ovvero se è commesso con violenze gravi o se ha cagionato al minore un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte.
  I reati, ad esclusione della violenza sessuale, per la quale sussiste un autonomo delitto di violenza sessuale di gruppo, sono aggravati anche nel caso di commissione da parte di più persone riunite. Le pene per tali delitti sono aumentate fino alla metà nei casi in cui gli atti siano stati compiuti con l'utilizzo di mezzi finalizzati a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La circostanza Pag. 13in esame, che non trova riscontro nel contenuto della direttiva di recepimento, ma è il frutto di un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, trova la sua ragion d'essere nell'utilizzo di mezzi che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche e che possono consistere anche nell'utilizzo di dati appartenenti a soggetti del tutto estranei o inesistenti.
  Lo scopo di quest'aggravante è, evidentemente, quello di contrastare più efficacemente il ricorso da parte degli autori dei reati a sistemi che, impedendo il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettono seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose.
  Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, l'articolo 4 del decreto in esame, che interpolava l'articolo 266 dello stesso codice, aggiunge il delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.) all'elenco dei reati per i quali è possibile ricorrere alle intercettazioni di conversazioni telefoniche, di comunicazioni tra presenti e del flusso di comunicazione relativo a sistemi informatici e telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.
  Va considerato, infatti, che allo stato attuale l'approccio con il minore avviene per lo più attraverso contatti di carattere telematico o telefonico. Tali comportamenti sono particolarmente insidiosi e pericolosi, perché attraverso la schermatura della rete producono di fatto un'interazione diretta tra autore e vittima, favorendo una comunicazione di livello paritario tra soggetti che in realtà non lo sono (18).
  Altra novità è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n.39 del 2011 che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.
  Infine, la direttiva richiamata, all'articolo 10, comma 3, prevede che gli Stati membri adottino anche le misure necessarie per assicurare che le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui sopra o di eventuali misure interdittive all'esercizio delle attività che comportino contatti con minori, siano trasmesse agli altri Stati membri, al fine di evitare che un soggetto gravato da condanne definitive per questi reati possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea per lavorare con i minori in altro Paese.
  In tema di normativa comunitaria, si ricorda anche la direttiva europea 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reati violenti, con specifiche previsioni di tutela e di risarcimento in favore delle vittime di reati sessuali, e in particolare dei minori, recepita parzialmente nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.204 del 2007.
  Da ultimo, si fa presente come la legge n.77 del 2013 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Pag. 14Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) prevede, all'articolo 26, specifiche misure di protezione e di supporto per i bambini testimoni di ogni forma di violenza e stabilisce il supporto di consulenze psicosociali adatte all'età dei soggetti coinvolti. Al fine di proteggere ulteriormente i minori, la Convenzione, all'articolo 31, prevede che gli Stati adottino specifiche misure legislative al fine di evitare che gli autori di atti di violenza pregressa utilizzino il loro diritto di visita ai figli per reiterare comportamenti violenti.

2. La complessità del fenomeno e la sua diffusione.

  La prostituzione minorile nell'attuale epoca digitale è apparsa sin dalle prime audizioni svolte in tutta la sua complessità. Infatti, tale reato è strettamente legato ai nuovi strumenti di incontro e di comunicazione utilizzati dai giovanissimi e dagli adolescenti. Si pensi alla facilità e alla rapidità delle comunicazioni che avvengono via chat e social network e quindi utilizzando lo strumento informatico, accessibile oggi a tutti i ragazzi, anche tramite la semplice connessione internet via cellulare (19).
  Il reato di prostituzione minorile appare, quindi, strettamente connesso ad altri reati commessi via web, tra cui ricordiamo: la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la pornografia virtuale (art. 600-quater), l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
  La complessità del fenomeno deve essere intesa anche quale complessità della rete criminale attraverso cui tale tipologia di reato si consuma e si diffonde. Di tali reti fanno parte nella maggior parte dei casi anche i minori stessi, utilizzati nel reclutamento di altri minori, sia di sesso maschile che femminile. È stato, infatti, sottolineato dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, come i reati legati alla prostituzione minorile vedano spesso, quali autori, gli stessi minorenni, a dimostrazione del fatto che lo specifico circuito criminale è estremamente complesso, «nutrendosi di vittime che nello stesso tempo o negli stessi contesti di degrado diventano carnefici nei confronti di coetanei più fragili o di bambini».
  Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno occorre preliminarmente ricordare quali sono gli organismi preposti per legge al monitoraggio dei relativi dati. Al riguardo si richiama la legge n.38 del 2006 recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet», che ha istituito l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tale Piano è stato predisposto per gli anni 2015-2017 ed è allo Pag. 15stato attuale in attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri (20).
  A tale organismo è altresì attribuito il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la creazione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. L'Osservatorio ha anche il compito di promuovere studi e ricerche, nonché redigere una relazione tecnico-scientifica annuale delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento (21).
  Si ricorda poi che la legge n.172 del 2012, all'articolo 3, ha designato il Ministero dell'Interno quale autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (22). A tale ultimo proposito si fa presente tuttavia che la Commissione ha ritenuto di audire i rappresentanti del Ministero della Giustizia al fine di acquisire i dati relativi ai procedimenti penali per tali tipologie di reati.
  Per quanto riguarda le statistiche nazionali sulla diffusione della prostituzione minorile complessivamente intesi, il Ministro della Giustizia, nel corso della sua audizione in Commissione, ha fornito alcuni dati riguardanti i procedimenti iscritti, definiti e pendenti in primo grado dinanzi al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare e al Tribunale, nonché le sentenze passate in giudicato in relazione ad alcune tipologie di reati maggiormente significativi per rappresentare il fenomeno. I dati forniti sono relativi al periodo 2009-2013 e riguardano la commissione dei reati di prostituzione minorile, di atti sessuali con un minore in cambio di denaro e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (v. tabella 1).

Pag. 16

Pag. 17

  In relazione a tali dati, è stata evidenziata una rilevanza numerica molto limitata dei casi di atti sessuali con minori in cambio di denaro (articolo 600-bis, comma 2) e di quelli relativi al cosiddetto turismo sessuale, mentre è apparsa più significativa l'incidenza dei procedimenti per la vera e propria prostituzione minorile (articolo 600-bis, co. 1), che sono in tendenziale e progressivo aumento nel corso degli ultimi anni (23). I dati più recenti in possesso delle Procure della Repubblica che riguardano le iscrizioni per i reati sopra richiamati, registrano un incremento notevolissimo delle stesse proprio a partire dall'anno 2014 e tale aumento riguarda specificamente gli autori di nazionalità italiana.
  Sono stati forniti alla Commissione anche i dati relativi alle sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli articoli 600-bis, ter, quater, quinquies, octies, e 609-undecies del codice penale; alle sentenze di proscioglimento per i medesimi reati e alle sentenze di condanna per altri reati connessi a quelli poc'anzi richiamati (24) (v. tabelle nn. 2-3-4).

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

  Il Ministero della Giustizia ha anche elaborato dati concernenti gli anni 2012, 2013 e 2014, relativi ai reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, commessi da parte di imputati minorenni, dando conto del periodo di presa in carico da parte degli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) dei soggetti entrati nel circuito penale, distinti per nazionalità e sesso (v. tabelle nn.5 e 6). Al riguardo, nell'anno 2014 si evidenzia un aumento dei soggetti presi in carico dagli USSM, in prevalenza di nazionalità italiana e di sesso maschile, in controtendenza quindi rispetto a gli anni precedenti in cui si registrava una prevalenza di soggetti stranieri.

Pag. 22

  In linea generale, emerge un aumento di questa tipologia di reati se considerati nella loro totalità, anche se quanto allo specifico reato di prostituzione minorile si rileva una diminuzione sia dei soggetti presi in carico dagli USSM, sia del numero di reati commessi nell'ultimo anno di rilevazione (2014). Viceversa, sono in aumento i reati di sfruttamento della pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento dei minori.
  Dall'ultimo monitoraggio effettuato, relativo all'anno 2013, è risultato che 16 uffici del servizio sociale per i minorenni su 29 hanno preso in carico 157 nuovi casi di vittime segnalate dall'autorità giudiziaria, che può avvalersi dell'assistenza dei servizi minorili, dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (25), ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n.66 del 1996. Di tali 16 uffici, il 62 per cento si trova nell'Italia meridionale e insulare: in relazione ai 157 soggetti trattati, hanno avuto in carico 134 casi sul totale, pari all'85 per cento (v. tabella 7).

Pag. 23
  La concentrazione di vittime e segnalazioni pervenute agli uffici del servizio sociale dalle regioni meridionali e insulari fa presumere, peraltro, non solo che l'ampiezza del fenomeno sia legata strettamente al maggior disagio economico e sociale di questi territori, ma anche che i servizi sociali degli enti locali in queste aree geografiche siano carenti di personale, e che quindi l'autorità giudiziaria si rivolga più frequentemente agli uffici centrali del Ministero.
  Verosimilmente, oggi entrambe le componenti dell'aumento effettivo del fenomeno e di quello della capacità repressiva hanno avuto il loro peso nell'emersione di dati così rilevanti. È stato, comunque, evidenziato che l'aumento del numero di procedimenti non possa dirsi in questa fase solo conseguenza diretta dell'effettivo aumento delle condotte penalmente rilevanti, in quanto si è ancora in una fase temporale molto ravvicinata rispetto all'introduzione o, comunque, alla modifica dei reati, appunto per effetto del recepimento e dell'attuazione delle norme della Convenzione di Lanzarote. Può, quindi, ritenersi che i dati in aumento siano essenzialmente espressione della maggiore efficacia repressiva delle nuove fattispecie di reato, piuttosto che della crescita in sé del fenomeno.
  Peraltro, va tenuto presente che sull'aumento del numero dei procedimenti e del numero delle condanne influiscono anche fattori diversi dalla crescita dei reati. Infatti occorre valutare, da un lato, la necessità di un periodo di adattamento dei cittadini alle nuove norme – considerato che si tratta di reati relativamente nuovi per il nostro ordinamento – e conseguentemente, il minor numero di sentenze, specie quelle definitive, nei primi anni di vigenza delle nuove fattispecie di reato e un numero maggiore negli anni successivi.
  Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno nella regione Lazio, sono stati forniti i relativi dati nel corso dell'audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, che ha riferito come uno dei fenomeni più attenzionati dalla Procura sia proprio quello della prostituzione minorile, essendosi registrato un incremento costante delle notizie di reato riguardanti tale delitto, in senso ampio (26). Ci si riferisce quindi sia alla prostituzione minorile in senso stretto, ma anche al rapporto di prostituzione di un minore dietro corresponsione di un'utilità o di una somma di danaro, quindi al rapporto tra cliente adulto e minorenne che offre la prestazione sessuale. I dati comprendono anche l'induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, nonché l'organizzazione della prostituzione minorile.
  In particolare, nel 2010, sono stati iscritti 35 nuovi procedimenti penali; nel 2011, ne sono stati iscritti 53; nel 2012, c’è stato un calo a 31 iscrizioni e, successivamente, nel 2013, vi è stata una significativa impennata essendone stati iscritti ben 62; infine, nel 2014, ne sono stati iscritti addirittura 191. Il dato significativo è che tra il 2012 e il 2014 vi è stato un incremento nella iscrizione di nuove notizie di reato pari al 516 % e che, nel 2013, il numero degli indagati è stato di 38 cittadini italiani e 62 cittadini stranieri, mentre nel 2014 il trend si è invertito essendo stati 127 gli italiani indagati a fronte di 43 cittadini stranieri, quindi complessivamente vi sono stati 170 nuovi indagati.Pag. 24
  Secondo quanto riferito in audizione, la diffusione di tale fenomeno criminale interessa tutti i minorenni, sia ragazze che ragazzi. Per quanto riguarda la prostituzione minorile maschile, a quanto risulta nel distretto della Corte d'appello di Roma – perché la Procura della Repubblica di Roma copre sostanzialmente tutta la regione Lazio – le vittime minorenni di questa forma delittuosa sono prevalentemente cittadini stranieri.
  Al riguardo, come riferito dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo, nel corso della sua audizione, sono stati decisi casi esclusivamente di ragazzine minorenni rumene, sfruttate da connazionali minorenni, che però facevano capo a rumeni adulti che organizzavano il grosso traffico. Negli ultimi sei anni vi sono stati una decina di casi, sempre di soggetti della stessa nazionalità (27). Purtroppo, l'adesione della Romania all'Unione europea ha determinato un'ulteriore facilitazione per l'ingresso nel nostro paese di soggetti minorenni da sfruttare nel circuito della prostituzione minorile. Il Tribunale per i minorenni di Roma si è occupato prevalentemente di casi verificatisi in famiglie a categoria mista (italiano-rumena, rumeno-italiana) o solo rumena. Si tratta ovviamente di famiglie con gravi problematiche.
  Un ulteriore dato di rilievo relativamente ai casi di prostituzione minorile – emerso nelle audizioni svolte – è che è molto raro l'arresto in flagranza, mentre è frequente la richiesta di applicazione di misure cautelari che vengono quasi sempre concesse in considerazione dell'elevato rischio di reiterazione di tali condotte.
  Nel distretto di Corte d'Appello di Roma, quasi sempre le accuse e le imputazioni elevate nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di tali reati trovano una notevole conferma di fondatezza attraverso le sentenze emanate nel corso del giudizio. Quando le indagini sono complete ed esaurienti, il rito prescelto dagli imputati è quello abbreviato e le sentenze di condanna dei giudici confermano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
  L'unico elemento che crea qualche profilo di difficoltà e di riflessione sul piano della prova della responsabilità dell'imputato è quello dell'ignoranza dell'età della persona offesa. Si tratta di un elemento fondamentale nella valutazione della responsabilità penale, valutazione estremamente difficile, considerato che spesso i minori tentano di nascondere la loro minore età e ciò può condizionare in maniera rilevante lo svolgimento delle attività investigative, e quindi la possibilità di giungere ad una sentenza di condanna.
  Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, la Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni, Mario Zevola, che ha riferito anzitutto come la prostituzione minorile in Lombardia sia un fenomeno fondamentalmente sommerso, rispetto al quale è assolutamente limitata la possibilità di avere una visione attendibile, almeno sotto il profilo dell'entità (28). Tra gli elementi che inducono a ritenere il fenomeno più diffuso che nel passato vi sono il flusso migratorio, la crisi economica e quella dei valori che toccano soprattutto le famiglie più fragili, oltre che la Pag. 25maggiore precocità nelle esperienze sessuali dei giovani. In Lombardia il fenomeno emerso riguarda in particolare giovani ragazze straniere provenienti in prevalenza dalla Nigeria, dalla Romania o dall'Albania, oggetto di tratta e il più delle volte ridotte in schiavitù. Si tratta di giovani nella gran parte dei casi minacciate e quindi reticenti nel fornire informazioni sui soggetti che le sfruttano e sui componenti di tali organizzazioni. Molte di loro ricevono minacce rivolte anche nei confronti dei congiunti che vivono nel paese di origine. Molte altre, come le giovani nigeriane, vengono spaventate con azioni fondate su aspetti di superstizione, quali i riti voodoo.
  Rimane sommerso, invece, il fronte delle giovani o dei giovani che decidono liberamente di prostituirsi: in Lombardia non si hanno riscontri certi di vicende come quelle delle «parioline» di Roma. Al riguardo, l'unico caso analogo riferito alla Commissione è quello apparso in notizie stampa di qualche anno fa relative al fenomeno delle c.d. «ragazze doccia», cioè di giovani che si sarebbero concesse a scuola ai coetanei con la stessa frequenza con cui si fa la doccia. Il fenomeno sarebbe stato scoperto dall’équipe del direttore di un reparto di pediatria di un ospedale di Milano e avrebbe riguardato 7/8 ragazzine tra i 14 e i 16 anni, che si sarebbero «prostituite» con i compagni nei bagni di scuola, in cambio di oggetti. Si tratta, tuttavia, di notizie che non hanno avuto conseguenze di tipo giudiziario.
  Altro fenomeno segnalato in questo distretto è l'elevato numero di interruzioni di gravidanza per le minorenni, pari a circa l'80 per cento del totale, che vede coinvolte giovani sia italiane, sia straniere. Si riferisce, inoltre, di circa una decina di casi l'anno, di nascite da ragazze infra-sedicenni, circostanza che comprova un approccio molto precoce e disinvolto alla sessualità.
  Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno in Liguria, la Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio, nel corso della sua audizione ha innanzitutto premesso «che le statistiche giudiziarie in tema di prostituzione minorile non rendono l'idea del fenomeno nella sua complessità e nei suoi effettivi numeri» (29).
  I fascicoli aperti presso il Tribunale dei minori di Genova, all'interno dei quali sono emerse problematiche inerenti la mercificazione della fisicità minorile, sono numericamente contenuti, circa una decina negli ultimi due anni, e possono distinguersi in due categorie. La prima è quella dei fascicoli che hanno ad oggetto situazioni che coinvolgono minori già seguiti dai servizi – spesso anche noti al Tribunale – per problematiche psicosociali del minore stesso o del nucleo familiare di appartenenza; la seconda categoria, forse ancora più inquietante, è quella relativa a situazioni di minori, per i quali l'impatto con la sessualità ha costituito un fattore scatenante del fallimento di un percorso adottivo.
  In tutte e due le tipologie di situazioni, il coinvolgimento dei minori nel mondo della prostituzione ha rappresentato solo una faccia di un disagio molto più articolato, che riguarda tutti gli ambiti relazionali, familiari, sociali e, a volte, psicopatologici degli stessi. Si tratta, per lo più, di minori portatori di una multi, problematicità, caratterizzati dall'esposizione precoce ad esperienze traumatiche, dalla dipendenza Pag. 26da sostanze, da disturbi psichiatrici di particolare rilevanza, da percorsi adottivi particolarmente critici, per i quali la sessualità è divenuta una sorta di ansiolitico generale contro il male di vivere, «ovvero una sfida titanica, a causa di un'indifferenza sprezzante nei confronti di quegli stessi sentimenti che hanno deluso, tradito, fatto soffrire il ragazzo o la ragazza».
  L'altra tipologia di fascicoli in cui si è riscontrato il fenomeno della prostituzione minorile, come anticipato, è quella relativa ai fallimenti dei percorsi adottivi. Al riguardo è stato rilevato come nei percorsi adottivi, il momento più critico della prosecuzione della relazione genitori-figli si collochi, statisticamente, nella fase della vita della famiglia in cui il figlio è preadolescente o adolescente, ciò indipendentemente dal fatto che l'adozione sia avvenuta precocemente, tra 0 e 2 anni, ovvero in età scolare. «Nelle storie che hanno presentato la necessità di un'interruzione del percorso adottivo, che è un evento dolorosissimo per tutti i soggetti coinvolti, colpisce quanto il conflitto, in particolare tra la madre e la figlia adolescente, si sia spesso giocato sull'area del comportamento sessuale della figlia adolescente, talvolta anche con derive di aggressività e reciproca violenza».
  Nei casi riferiti i minori coinvolti sono stati collocati presso strutture di accoglienza di tipo comunitario dalle quali, tuttavia, sono riusciti a scappare in varie occasioni. È stato al riguardo sottolineato come spesso manchino criteri e parametri per stabilire se una determinata struttura può essere congrua rispetto al tipo di problema e al tipo di percorso che si vuole far intraprendere al minore, in quanto nella maggior parte dei casi la scelta fatta dal Tribunale, d'intesa con i servizi socio-sanitari, viene fatta esclusivamente sull'onda dell'emergenza e sulla base dei posti disponibili nelle strutture.
  Nel corso dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, è emerso innanzitutto come le comunità, da luogo di tutela, possano trasformarsi, in alcuni casi, in luoghi in cui vengono commessi ulteriori abusi a danno dei minori (30). Al riguardo, dal 2012 ad oggi, del tutto casualmente, la Procura ha scoperto quattro comunità abusive di minori stranieri, che funzionavano da anni – una addirittura dal 1992 – senza alcun controllo e nelle quali il sesso non protetto era una modalità di rapporto ordinaria, come è stato accertato documentalmente.
  Appare quindi necessario rendere effettivi i controlli ispettivi previsti, in modo da poter accertare l'esistenza di strutture che sono assolutamente abusive da un punto di vista edilizio, sanitario, educativo, scolastico, con un alto grado di rischio in materia di prevenzione degli incendi e nelle quali i minori anziché essere aiutati, vengono ulteriormente abusati.
  L'altro aspetto riguarda più precisamente la questione delle minori, soprattutto straniere non accompagnate, che vengono portate in Italia per prostituirsi. In merito, è stato sottolineato come nel distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta questo fenomeno sia stato estremamente evidente negli anni dal 1992 al 1996. Da allora, si è ridotto numericamente, anche se continuano ad esserci delle situazioni molto Pag. 27preoccupanti. Proprio all'inizio del 2015 sono state segnalate dal Gruppo Abele quattro sospette minorenni, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che si prostituivano a Torino e provincia.
  Con riferimento a tale fenomeno il primo problema che riguarda tutti i minorenni stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio, è l'accertamento della reale età anagrafica. In tale senso è stata sottoscritta una convenzione, fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, la Città della salute e della scienza di Torino, l'ASL TO2 e il Comune di Torino, che ha come oggetto l'attività rivolta all'accertamento dell'identità dei sedicenti minori e che è stata divulgata a tutte le forze dell'ordine. Si prevede che i presunti minori una volta portati in ospedale siano sottoposti non soltanto alla semplice radiografia del polso, ma anche ad una vera e propria visita del medico legale di guardia che, nel caso lo reputi necessario, può rivolgersi alla struttura pediatrica per ulteriori accertamenti e che l'anamnesi del minore, comprese le impronte dattiloscopiche, sia inserita in una banca dati (AFIS) che dovrebbe essere attivata a livello nazionale. In tal modo, qualora il minore fosse successivamente fermato con la semplice impronta, sarebbe possibile verificarne la minore età, senza dover ripetere ogni volta gli stessi accertamenti.
  Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, si è quindi soffermata sull'importanza dell'immediatezza in materia di prostituzione di minori stranieri non accompagnati: «occorre infatti intervenire il prima possibile per togliere dalla strada le minorenni, quando ancora non si sono ambientate. Se vengono portate via immediatamente, si è visto che si riesce in qualche modo a tutelarle; se invece passa del tempo, esse diventano le reginette della strada: guadagnano molto più delle «colleghe» anziane e quindi si radicano a tal punto sul territorio che è veramente molto difficile affrontarne il recupero». Inoltre, è stata anche maturata l'idea che queste ragazze non possano essere inserite – qualora accedano a programmi di recupero – in comunità normali: per esse è preferibile il collocamento nelle c.d. comunità di fuga dove per prima cosa alle ragazze viene tolto il cellulare per evitare che siano localizzate e minacciate dai loro sfruttatori. L'importante è che la ragazza non sia posta in carico agli stessi soggetti – generalmente si tratta dei gruppi di strada facenti capo alle varie associazioni operanti sul territorio – che hanno fatto la segnalazione alle forze dell'ordine.
  Infine, si segnala che nella bozza di Convenzione si vorrebbe inserire la previsione – nel caso in cui vi sia il sospetto che il minore sia anche vittima di tratta – di esami clinici a tutela della salute in quanto molti di essi vengono spinti ad avere rapporti non protetti per un maggiore guadagno ed in molti casi contraggono l'AIDS.
  La prostituzione minorile nelle regioni del Sud Italia è legata imprescindibilmente ai flussi migratori e si sostanzia nella cosiddetta prostituzione da «tratta», che riguarda ragazze straniere, soprattutto nigeriane e provenienti dall'Est europeo (Romania, Moldavia, Polonia e Albania).Pag. 28
  La situazione nella città di Napoli e delle quattro province di Avellino, Benevento, Caserta e della stessa Napoli è stata illustrata dal Presidente per il Tribunale per i minorenni di Napoli, Gustavo Sergio, che ha inviato alla Commissione una nota scritta, alla quale ha allegato il rapporto curato dalla cooperativa sociale Dedalus di Napoli sul fenomeno della tratta delle persone (31).
  Il fenomeno della prostituzione minorile da tratta in questo territorio riguarda, secondo quanto riferito, solo adolescenti, soprattutto della fascia di età 16-17 anni ed in parte coincide con i costumi degli stranieri coinvolti, molti dei quali appartengono a culture che comunque anticipano l'età della attività sessuale. Tra le donne vittime di tratta è in aumento il numero delle adolescenti (16-17 anni), soprattutto tra le nigeriane dislocate nella provincia di Napoli.
  La prostituzione da povertà, che riguarda italiani e stranieri, coinvolge anche soggetti minorenni. Secondo l'Ufficio Minori della Polizia Municipale di Napoli nell'arco di un anno sono stati segnalati solo una decina di ragazzi che si prostituivano, soprattutto di nazionalità rom/rumena, rari i casi di magrebini o sub-sahariani.
  La prostituzione minorile maschile, in realtà, si manifesta e si attiva in circuiti chiusi, quali i siti internet, i locali privati (saune, cinema a luci rosse) ovvero luoghi di accattonaggio (semafori, piazze centrali). Si tratta di soggetti da considerarsi vittime di azioni di sfruttamento perché accompagnati nel luogo di accattonaggio e/o di adescamento per lo più da familiari che vigilano sull'attività del minorenne, fino all'intermediazione dell'attività sessuale.
  La prostituzione maschile minorile rom/rumena ha avuto un successo di clientela tale da determinare l'estensione del fenomeno anche alla componente femminile non minorile del gruppo etnico. È stata accertata, infatti, l'esistenza di un commercio di schede telefoniche di utenze conosciute da un consistente "pacchetto" di clienti e per tale ragione vendute anche a più di 5000 euro ciascuna.
  Per quanto riguarda gli altri fenomeni di prostituzione femminile minorile italiana legati al consumismo ed all'accesso a beni per così dire di lusso diffusi dai media negli ultimi tempi, non si registrano allo stato evidenze di questo tipo nel territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.
  Sempre a Napoli, da circa tredici anni è attivo il progetto «Fuori tratta», finanziato dal dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comune di Napoli, nonché il progetto «La Gatta», realizzato dalla cooperativa Dedalus, dallo stesso Comune di Napoli e da altri soggetti pubblici e del privato sociale. Entrambi i progetti, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine, prevedono interventi integrati di repressione di tali reati e soccorso delle vittime.
  Nell'esperienza giudiziaria, in passato è emerso talvolta che minorenni avevano subito anche episodi di sfruttamento sessuale, ma le Pag. 29ragioni della segnalazione e del ricorso presentato al Tribunale dal Pubblico Ministero erano altre come: il maltrattamento in famiglia, l'abbandono, ovvero l'abuso sessuale, ma non la prostituzione in quanto tale.
  La situazione nella regione Puglia è stata riferita alla Commissione nel corso dell'audizione del Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna, che ha confermato come anche in questo territorio la prostituzione dei minori stranieri non accompagnati sia legata al fenomeno dei numerosi sbarchi di immigrati (32).
  Altra forma di prostituzione presente nella casistica giudiziaria è quella «da povertà», caratterizzata da contesti familiari particolarmente disagiati, soprattutto sotto il profilo economico, che, di fatto, comporta che sia la stessa famiglia ad instradare la giovane all'attività di prostituzione. In tali casi il Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura, interviene sulla responsabilità genitoriale con provvedimenti ablativi.
  Per la minore straniera che giunge in Italia con la promessa di una prospettiva lavorativa e che in realtà è destinata alla prostituzione, nel caso in cui riesca ad uscire dal circuito criminale che la controlla, la tappa obbligata è il ricovero presso una struttura di accoglienza, presso la quale la giovane riceve, a sua tutela, interventi di reinserimento e di recupero sociale.
  Il Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari ha anche riferito del «Progetto Giada», avviato presso l'ospedale pediatrico, che fornisce un calendario di turnazione per la reperibilità costante di psicologi ed esperti indispensabili per l'ascolto dei minori in condizioni di emergenza, subito dopo il fermo da parte delle forze di Polizia e l'accompagnamento nella struttura ospedaliera, per rendere effettiva la previsione normativa contenuta nella Convenzione di Lanzarote in materia di ascolto della vittima di abuso sessuale.
  Infine, è stata rilevata da un lato l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche; e, dall'altro, di dotare la Magistratura del potere ispettivo delle comunità di accoglienza non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti.

3. Il disagio minorile nel mondo della globalizzazione quale causa di ulteriore diffusione del fenomeno.

  Dati allarmanti riferiscono che molti ragazzi vivono la nuova realtà sociale della globalizzazione come il disagio di trovarsi soli davanti ad una vita virtuale – spesso estremamente diversa da quella reale – rappresentata in modo poco consono alla loro età, nella rete globale della comunicazione: avere in mano, attraverso il computer, e ormai anche attraverso il telefono, una connessione internet che mette immediatamente in contatto con tutta la rete, con un mondo che sessualizza molto la vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza, accresce la loro incapacità di comprendere con precisione quali sono i reali Pag. 30valori. Vi è stata in questi anni, secondo ECPAT – Italia Onlus «End Child Prostitution, Pornography and Trafficking», una banalizzazione della sessualità e il corpo è diventato un elemento di compravendita, un bene di scambio.
  Davanti ad una situazione di distorta, o mancata, educazione globale all'affettività, ad una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo e alla qualità delle relazioni, è importante che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano; ugualmente necessarie sono delle campagne informative che promuovano sani stili di vita, come proposto da Luigi Maccaro, coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus.
  Le situazioni di disagio minorile in cui si inquadra il fenomeno della prostituzione si possono riassumere in tre grandi filoni: ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica; altri che, pur non avendo problemi di natura economica, soffrono di carenze culturali, psicologiche o affettive; infine il crescente numero di ragazzi e ragazze provenienti da Paesi extracomunitari o dall'Europa orientale.
  Incide molto nella questione della prostituzione minorile anche lo sviluppo della tecnologia digitale e informatica, come si vedrà meglio nel paragrafo 4 di questo documento.
  Di fronte a tale fenomeno nei suoi vari aspetti, si nota spesso sia un'impreparazione del sistema scolastico, che l'inadeguatezza delle famiglie, quando presenti.
  Il Tribunale per i minorenni affronta la tematica della prostituzione minorile prevalentemente come esito quasi patologico di disfunzioni familiari o di un disagio adolescenziale e, nelle fasce sociali più disagiate, come una conseguenza quasi inevitabile di un substrato culturale debole.
  Tuttavia, è stato rilevato come quasi mai i tribunali per i minorenni abbiano segnalato all'attenzione delle varie associazioni dei minori per casi di prostituzione minorile, cosa che invece accade di frequente per i maltrattamenti, secondo quanto affermato da Ilaria Boiano, componente dell'Ufficio legale dell'Associazione «Differenza Donna» (33). Ciò è indicativo del fatto che non si considera questa forma di abuso e di sfruttamento dal punto di vista delle esigenze del sostegno che il minore dovrebbe ricevere.
  Relativamente ai minori italiani, il fenomeno della prostituzione coinvolge, da un lato, famiglie provenienti da quartieri e ambienti abbandonati, degradati, in cui prevale il disagio originato da difficoltà di tipo economico; dall'altra parte, vi sono coinvolte famiglie più o meno benestanti, con minorenni che si prostituiscono per poter accedere a beni voluttuari, di lusso e/o superflui (capi firmati, smartphone di ultima generazione, e così via), che i loro stessi genitori non ritengono opportuno mettergli a disposizione.Pag. 31
  Per la responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, Mirta Da Pra Pocchesia (34), bisognerebbe iniziare seriamente a porre l'attenzione sulle famiglie, sui genitori che, a volte inconsapevolmente, sostengono e incentivano certe condotte dell'apparire, del mettersi in mostra, senza forse rendersi conto del rischio di superare un limite da cui, per una minorenne, diventa estremamente difficile rientrare, in mancanza di un solido supporto.
  Per quanto riguarda i casi di povertà economica, come ricordato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile approvato dalla Commissione, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento della povertà delle famiglie, generalizzato, seppure con qualche variabile territoriale, in tutto il Paese (35).
  Secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia (36), le situazioni di disagio economico si accompagnano inevitabilmente a carenze culturali, e con le povertà in aumento è chiaro che ciò si verifica sempre più spesso: ci sono minorenni indotte a prostituirsi dalle loro famiglie in cambio della spesa. Vi è poi la prostituzione in senso proprio, cioè la mercificazione del proprio corpo in strada o in luoghi protetti. Si tratta di situazioni nelle quali l'assenza di un welfare, con interventi di sostegno e aiuto sociale ma anche economico, costituisce terreno fertile per la diffusione del fenomeno. Ciò riporta alla memoria episodi del passato, come le bidonville degli anni ’60 della periferia romana, dove l'attività di prostituzione di tredicenni e quattordicenni era purtroppo diffusissima.
  Andrebbe poi considerato un altro aspetto, quello delle famiglie che, quando non sono direttamente conniventi, vedendo i propri figli e le proprie figlie che hanno dei beni che il giorno prima non avevano, evitano tuttavia di porsi delle domande. Tali situazioni finiscono col costituire un alibi per il cliente del minorenne, che si considera quasi un supporto economico necessario per la famiglia disagiata dalla quale proviene il minore. Il cliente non solo sminuisce la gravità del reato commesso, ma addirittura si sente benefattore nei confronti della famiglia, come affermato dai rappresentanti dell'ECPAT-Italia Onlus (37).
  Quando si parla di prostituzione, il benefit economico deve essere tenuto sempre presente, si tratti di avere in cambio denaro, beni o servizi, come il paio di scarpe firmate o la ricarica telefonica. Il depotenziamento del welfare porta poi all'incremento della diffusione del fenomeno determinato da motivi di disagio economico e/o sociale.
  I giovanissimi hanno un costante bisogno di soldi e le famiglie non sempre possono o vogliono corrispondere le somme di cui loro vorrebbero disporre, per educarli alla gestione dell'economia di una famiglia. Ovviamente, con un iPad oppure 400-500 euro, un ragazzino o una ragazzina di quattordici anni d'un colpo si ritrovano una cifra Pag. 32che è l'equivalente per un adulto di molti stipendi mensili: 500 euro equivalgono a 5-6 mesi di paghette. Dunque, la ritrosia verso determinate condotte, che normalmente potrebbe essere molto più forte, diventa così molto più flebile. È oggi diminuita la capacità del minore di resistere alla tentazione di poter disporre di denaro facile; il rapporto «soldi in cambio di favori sessuali» non è più visto così negativamente come poteva essere venti o trenta anni fa. Adesso il ragazzino o la ragazzina sono molto interessati alla monetizzazione.
  A volte, come successo in alcuni recenti episodi di cronaca, interviene anche un elemento più o meno esplicito di ricatto (sextortion). Il minore che si è prostituito una volta viene fotografato e filmato, e tale elemento costituisce una potente arma psicologica nelle mani dell'induttore/cliente, che con qualche pretesto riesce addirittura ad entrare in contatto con la famiglia del ragazzino, inducendo in questi il timore di una rivelazione che in realtà, ove si verificasse, andrebbe a tutto svantaggio proprio del reo.
  Purtroppo, alcuni determinati atteggiamenti assunti dai colpevoli sono diretta conseguenza della modifica di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Fino a qualche tempo fa l'induttore, cioè il soggetto che pagando induceva una persona non altrimenti posta in vendita, a prostituirsi, era punito con la pena massima, cioè la pena dello sfruttatore. In seguito, però, le Sezioni unite della Cassazione hanno modificato completamente l'approccio della legge italiana, stabilendo che, per l'articolo 600-bis, la parte che riguarda lo sfruttamento e l'induzione riguarda solo il terzo che sfrutta o il terzo che induce e non anche il cliente (38).
  Oltre ad ambienti caratterizzati da disagio economico, si può constatare il fenomeno emergente della prostituzione minorile in situazioni caratterizzate da un certo benessere economico, a cui tuttavia si accompagna una grande povertà culturale. La prostituzione minorile, utilizzando anche strumenti tecnologici, vede adolescenti di ambo i sessi prostituirsi talvolta per noia, senza un'obiettiva necessità (obiettiva secondo le nostre categorie valoriali, ovviamente, però c’è da chiedersi quali siano le categorie valoriali che oggi stanno diffondendosi tra i giovani), quasi fosse una tappa della normale trasgressività adolescenziale.
  La prostituzione minorile è un fenomeno generale ad alta complessità economica, sociale, giuridica, educativa, ma anche culturale, in aumento non solo nel nostro Paese ma anche all'estero, legato a fattori di rischio che riguardano i minorenni e fortemente condizionato dagli elementi di contesto. Si sviluppa in modo maggiore nelle situazioni di marginalità ma, comunque, riguarda in buona parte anche contesti che si possono definire agiati.
  Per quanto concerne l'aspetto della povertà culturale, a parere della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo, è essenziale l'intervento di sostegno alla genitorialità e potenziamento di interventi pedagogici incisivi nelle scuole e nei punti di ritrovo; interventi che devono essere molto rapidi, perché c’è un altissimo rischio di contagio. Quando un minorenne che ha subìto sfruttamento sessuale viene allontanato dalla Pag. 33sua famiglia e inserito in una istituzione di riferimento (comunità o casa famiglia), spesso ripropone la vendita del proprio corpo in altro contesto, perché quella è la modalità di relazione all'interno della quale è cresciuto. Si è verificato il caso di un ragazzo, fratello di una sorellina venduta e per questo allontanato dalla famiglia insieme a tutte le sue sorelle, che, arrivato in casa famiglia, il giorno dopo ha cominciato a cercare di «vendere» le sorelle (39).
  Spesso si ha l'imitazione di un modello genitoriale fragile quanto ad autorevolezza, se non addirittura, come nel caso delle «baby squillo» dei Parioli, la collusione di uno o entrambi i genitori con la prostituzione della figlia minorenne. Questi ambienti di povertà culturale e benessere economico sono una fenomenologia recente sempre più emergente.
  Molti casi di prostituzione minorile determinati da noia o da disagio adolescenziale si verificano negli ambienti scolastici «perbene» tra coetanei, sebbene si tratti di un fenomeno di difficile quantificazione. Alcuni casi vengono allo scoperto, mentre la maggior parte sono nascosti dalle stesse famiglie che temono, in caso di rivelazione, danni ancora più gravi per se stesse e per i figli minori coinvolti: pertanto, molte situazioni restano ignote per difficoltà di rilevazione e per eterogeneità della fenomenologia.
  Il disagio dei minorenni, in cui si colloca anche il profilo della prostituzione minorile, non è quindi soltanto di tipo economico, essendovi specifiche esigenze psicologiche che la famiglia e il sistema educativo non riescono a supportare adeguatamente.
  Anche nei casi in cui non c’è uno scivolamento sotto la soglia di povertà, abbiamo visto molti episodi di cronaca che hanno coinvolto ragazzi, se non di classi privilegiate di reddito, comunque provenienti da famiglie con redditi medio-alti. Non hanno la necessità di doversi sfamare, ma c’è spesso il bisogno dell'acquisto di generi voluttuari, o perlomeno di aumentare il proprio tenore di vita già di per sé più che dignitoso.
  Da molte parti viene fatto notare un forte disagio avvertito pesantemente e drammaticamente oggi nel nostro Paese: c’è un grande bisogno di ascolto. Le famiglie, gli adulti, i ragazzi e le ragazze non hanno interlocutori che abbiano la pazienza, lo spazio, la competenza e il tempo di ascoltarli. C’è, quindi, la necessità di creare un'infrastruttura educativa di ascolto, perché probabilmente in essa sarebbe possibile affrontare molte delle problematiche esistenti, risolvendo anche molte delle criticità in atto. L'abbandono, la superficialità, la solitudine nella quale sono lasciati gli adulti, determina, a volte, non solamente la deriva ma anche la catastrofe all'interno della famiglia. Questa carenza di ascolto, per quello che riguarda il problema della prostituzione o, più generalmente, dell'abuso e della violenza sui minori, determina fondamentalmente anche un'incapacità di cogliere gli eventuali segnali premonitori.
  Occorre poi considerare il fenomeno emulativo come fattore di rischio in sé, perché la prostituzione minorile spesso viene associata all'acquisizione di benefit e di status; l'eccessiva attenzione dei mass media verso tali fatti di cronaca non fa altro che implementare il Pag. 34fenomeno emulativo, mentre sarebbe auspicabile capire come, anche attraverso campagne mediatiche, si possa superare l'etichettatura della prostituzione minorile come fenomeno di cronaca, invece che come realtà di vita di minorenni e famiglie.
  Come già rilevato, uno dei maggiori fattori di rischio è quello legato alla povertà, intesa nei suoi vari aspetti: quella materiale ma anche e soprattutto quella educativa e relazionale, aspetti sui quali sarebbe necessario intervenire preventivamente, perché tutto ciò che si fa dopo certamente può essere utile, ma non ha la stessa efficacia. Il profilo educativo rappresenta pertanto una vera emergenza.
  Le famiglie e la scuola sono in genere impreparate di fronte alle minacce che, da più parti e con canali sempre diversi e sofisticati, insidiano i bambini e i ragazzi che crescono. Ciò è drammaticamente testimoniato dai numeri di questi ultimi anni. Secondo Franco Taverna, coordinatore nazionale del settore accoglienza della Fondazione Exodus, il fenomeno della prostituzione minorile in Italia ha subìto un aumento vorticoso, vedendo moltiplicare fino a cinque volte il numero degli adolescenti coinvolti (40). Si rende necessario recuperare, dunque, questo deficit educativo sempre più presente tra i ragazzi, attraverso percorsi di prevenzione all'interno delle scuole, ma anche nei contesti di educazione non formali, con l'obiettivo di rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi ai quali sono esposti.
  Il servizio probabilmente più importante da mettere a disposizione di adolescenti, famiglie, scuole, agenzie e realtà educative è proprio quello di un luogo di ascolto. Deve essere un luogo facilmente accessibile, che non abbia dei filtri, alla portata di tutti, che usi un linguaggio e delle modalità di approccio semplici: un luogo, un telefono, un’e-mail che permettano un contatto immediato.
  Si rileva come, nella maggior parte dei casi, abusi e violenze si realizzino all'interno della famiglia. Peraltro, a volte si può anche sbagliare: siccome il fenomeno emerge dopo, all'inizio si prendono i genitori come alleati. A volte si avverte il disagio dei ragazzi e delle ragazze, ma viene esplicitato solo in una situazione di allontanamento dalla famiglia: problemi come anoressia e tossicodipendenza possono essere semplicemente una copertura, che regge finché il minore resta nella famiglia, che lo condiziona pesantemente
  Il disagio «di vivere» su cui si innesta la prostituzione minorile coinvolge oggi sempre più frequentemente anche ragazzini di sesso maschile, che mettono a disposizione il proprio corpo per pochi spiccioli. Questo attiene veramente ad una mancanza di educazione globale all'affettività, ad una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo, alla qualità delle relazioni.
  Il sesso non viene più visto come l'espressione forte di un sentimento, di un'affettività, di un trasporto, ma viene svincolato da tutto questo, bisogna quindi cercare di ricostruire questo legame per cercare di modificare, tamponare, ridurre e risolvere il problema. Se una compagna dice di aver guadagnato abbastanza per comprare il capo di abbigliamento firmato visto in vetrina, convince l'amica che anche lei potrebbe comprarselo prostituendosi due volte in un Pag. 35pomeriggio e l'amica, cominciando ad incassare 100, 200 euro, decide di farlo ancora.
  È importante, per i rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccaro, che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano, ma anche che ci siano delle campagne informative che promuovano tra i ragazzi alcuni stili di vita sani (41); anche con la pratica dello sport, che aiuta, secondo quanto affermato dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, competente anche per la Val d'Aosta, Stefano Scovazzo, a gestire la propria fisicità, con la conoscenza dei limiti del proprio corpo (42).
  È poi fondamentale la formazione alla genitorialità e il dialogo costante tra reti familiari che dovrebbero rappresentare non solo una priorità ma un vero e proprio investimento per il futuro dei giovani.
  Le radici della diffusione della prostituzione minorile non si situano però solo nella famiglia – che pure ha un'importanza capitale nell'educazione – perché oggi ragazze e ragazzi sfuggono facilmente al suo controllo. La scuola costituisce un altro ambito da approfondire.
  Sul versante scolastico, certamente il luogo d'ascolto è necessario ma, secondo Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, se nella scuola non c’è un progetto educativo che coinvolge tutti gli insegnanti e le famiglie, rischia di restare un momento isolato. Un progetto integrato nella scuola, che affronti il problema nel complesso, non solo con l'educazione al sentimento ma anche con l'educazione dei ragazzi al rispetto dell'altro, al rispetto di ogni compagno, sarebbe assolutamente indispensabile (43).
  Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione «Differenza Donna», raccomanda l'organizzazione di corsi di formazione specifici in materia di violenza di genere e sfruttamento sessuale, da rivolgere agli operatori scolastici e anche agli operatori della comunicazione e dell'informazione (44).
  L'attività di prevenzione è svolta dalle tradizionali agenzie educative, in particolar modo le famiglie e la scuola, affidandosi alle loro capacità e competenze. Proprio la capillare diffusione delle scuole e la supposta presenza delle famiglie dovrebbe generare un valido sistema protettivo, ma purtroppo proprio questo fatto costituisce, al contrario, l'anello debole della prevenzione nel nostro Paese.
  Il primo obiettivo è proprio quello di costruire una rete di rilevazione che non sia soltanto quella penalistica e dell'intervento giurisdizionale, anche in sede civile, ma che costituisca un aspetto culturale: ci sono metodologie scientifiche con le quali, facendo domande incrociate, è possibile rilevare fenomeni di questo tipo. L'inasprimento delle pene può avere un limitato valore dissuasivo e, forse, è un'indicazione significativa del valore o del disvalore che una società attribuisce a certi comportamenti, ma non si ritiene che il semplice inasprimento delle pene possa fornire grandi risultati.Pag. 36
  Gli interventi più efficaci per quanto riguarda la popolazione minorenne appartenente a fasce non svantaggiate riguardano l'educazione capillare nelle scuole e nei centri di aggregazione, utilizzando anche il web, tenuto conto che la piazza mediatica ha ormai sostituito quella fisica.
  Di fronte a tali problematiche si continua talvolta a parlare di separazione e divorzio come se ne fossero la causa principale, ma non è esattamente così. Di separazione e divorzio si parlerà sempre meno, sia perché la gente non si sposa più, sia perché si ricorre sempre più spesso alla negoziazione assistita ed agli strumenti alternativi di risoluzione. Il campo privilegiato degli interventi della giustizia civile saranno sempre di più le fragilità familiari, l'area del disagio e del pregiudizio minorile.
  Un elemento che sicuramente emerge è che spesso certi segnali, come i figli che rientrano a casa con oggetti di un certo valore, non sono avvertiti dalle famiglie. Molti auditi hanno evidenziato inoltre la mancanza di collegamento tra scuola e famiglia.
  In particolare, Yasmin Abo Loha, segretario generale di ECPAT-Italia Onlus (45), ha dichiarato che spesso alcuni campanelli d'allarme segnalati dalle scuole vengono ignorati dalle famiglie; oppure, al contrario, i ragazzi fanno segnalazioni agli insegnanti, e questi dicono di non parlarne ai genitori perché ci penseranno loro. Per questo, il discorso della prevenzione deve necessariamente passare dalla formazione: è vero che vanno sensibilizzati i ragazzi, educati ed eventualmente rieducati, ma sicuramente la formazione va fatta anche a chi è in contatto con i ragazzi, soprattutto gli insegnanti.
  Viene quindi suggerito un primo livello di misure che potrebbero essere promosse: in particolare l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, e che promuovano una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una campagna di questo genere sarebbe sicuramente auspicabile, in un contesto di totale isolamento e silenzio su tutto ciò che riguarda la sessualità.
  Certamente ci sono anche insufficienze nel garantire la celerità dell'intervento nelle situazioni di disagio e di pregiudizio. Manca, secondo Maria Giovanna Ruo, Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), tutto quello che in gergo viene chiamato «l'esecuzione in sede civile», per cui il minorenne viene allontanato dalla famiglia e inserito nella casa famiglia; viene quindi dato mandato ai servizi territoriali di preparare un progetto per il giudice ma, fra questa fase e quella del progetto, c’è un vuoto normativo nell'individuazione delle modalità con le quali questo progetto deve essere fatto, un vuoto su quali tempi, su chi debba vigilare, e così via (46).
  La Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni ha affermato che, nonostante determinate apparenze, e soprattutto nonostante quello che affermano spesso i clienti, il ruolo del minore è sempre e comunque passivo nella prostituzione: il Pag. 37minore non dovrebbe mai, a suo parere, essere considerato consenziente (47).
  Inoltre, sarebbe importantissimo fare l'analisi della reazione delle vittime, perché sempre di vittime si tratta, vittime di prostituzione organizzata che spesso chiedono di essere salvate, che sperano in un aiuto per poter uscire dal giro.
  Esiste però anche la tipologia del minore che non ha alcuna voglia di uscire dal giro, il minore – se possiamo usare questo termine – imprenditore di sé stesso. Un punto su cui riflettere in merito a questo tipo di comportamento è la scarsa o nulla percezione del reato da parte di tutte le componenti coinvolte, e in primo luogo del minore stesso.
  Esiste anche l'inizio per gioco, se lo possiamo definire così, per curiosità, per provare, laddove ha grande rilevanza il rapporto fra pari o supposti tali. Quello che venti o trent'anni fa poteva essere considerato disdicevole, oggi non lo è più: «noi lo facciamo tranquillamente, perché non lo fai anche tu ?». Quindi, l'abbattimento di controllo sociale e di freni inibitori, soprattutto nel rapporto fra pari, porta a voler sperimentare a volte questa esibizione di sé stessi.
  Vi sono, poi, i minori che decidono di intraprendere questa attività entrando nella prostituzione immediatamente, mentre altri vi arrivano attraverso diversi step successivi: prima il messaggino, la ricarica telefonica, poi la conoscenza diretta e l'ingresso in un «giro». Il grosso spartiacque, secondo i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, è il primo rapporto, ma una volta varcata quella soglia si perdono i freni inibitori ed è più semplice ripetere quello che è stato già fatto una prima volta (48).
  Circa l'analisi dell’offender, sempre per i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, occorre sfatare alcuni luoghi comuni. È ormai un dato di fatto, sia all'estero che nel nostro Paese: non esiste solo il maniaco molto avanti negli anni e molto abbiente; purtroppo si sta abbassando di molto l'età del sex offender che si rivolge a minori e non è necessario che disponga di somme enormi. Le tariffe per le quali si arriva a vendersi sono, purtroppo, accessibili a qualsiasi fascia di reddito (49).
  Un aspetto molto grave di tale situazione è che tutte queste ragazzine e questi ragazzini non sanno nulla sulle malattie sessualmente trasmissibili, non usano il profilattico perché lo ritengono superfluo, perché il cliente non vuole usarlo, perché così possono chiedere 10 euro in più per vendere il proprio corpo. Dell'AIDS ormai non si parla quasi più, i ragazzini non sanno che cosa sia, mentre quindici o vent'anni fa c'era un grande allarme sociale. Adesso una ragazzina non sa assolutamente come si trasmetta, quale sia il pericolo.
  Non si tratta però solo dell'AIDS: i distretti socio-sanitari hanno lanciato segnali di allarme per tante altre malattie a trasmissione sessuale, che si credeva fossero bene o male sparite.Pag. 38
  Le famiglie si trovano spesso sole, anche quando eventualmente trovano il coraggio di denunciare, di andare a bussare ed una caserma, ad un commissariato. L'approccio non sempre è quello adeguato, è molto soggettivo.
  Vediamo sempre più spesso che questi ragazzi non hanno più rispetto del proprio corpo, non viene loro insegnato, neanche in famiglia. Bisogna quindi cercare di rilanciare questo genere di valore, perché il suo decadimento sta realmente creando tutta una serie di danni.
  Ci sono ragazze che creano delle pagine Facebook in cui si vendono, si mostrano in foto disinibite, seminude. Spesso non sono loro ad averle create, come ricordato da Roberto Mirabile, Presidente, e Anna Maria Pilozzi, Vicepresidente della Onlus «La Caramella Buona», ma le loro amiche che, per fare uno sgarbo – si parla, quindi, di bullismo ad alti livelli – le creano appositamente per danneggiarle, postando foto e commenti a loro nome senza che ci siano dietro le dirette interessate. Si tratta di un fenomeno che si va sempre più estendendo (50).
  Un'annotazione è stata fatta dalla Onlus «La Caramella Buona» anche circa il ruolo crescente del consumo di sostanze, portate a volte dai clienti o a volte consumate dalle persone che, in quanto fragili, hanno bisogno di qualcosa per sostenersi: quello che una volta nella prostituzione veniva dato dall'alcol, oggi è fornito da altri tipi di sostanze (51).
  Rientra in questo fenomeno la fascia, da non dimenticare, delle e dei tossicodipendenti, che sebbene sembrino essere presenti con una percentuale non altissima – ma su cui sembrerebbe che i servizi per le tossicodipendenze pongano poca attenzione –, nella quale accade che soprattutto le ragazzine si prostituiscano per procurare il denaro per le dosi al fidanzato (così vengono usate due volte). Quindi, è un circolo chiuso e dunque, anche su questo, bisognerebbe avere un'attenzione particolare.
  La Polizia postale afferma che non bisogna demonizzare eccessivamente il web. Il fenomeno consistente nello scattarsi fotografie in atteggiamenti intimi tra di loro, in particolare tra le ragazze, è diventato sempre più frequente e massiccio, a prescindere dalla rivoluzione dei social media. Tutto ciò avveniva già qualche anno fa. Quello di oggi, invece, è un problema di «evoluzione» del costume; si è instaurato un rapporto tra i ragazzi e questi apparecchi, computer e simili, che ora tutti hanno in mano, che è estremamente nuovo e che dobbiamo cominciare a comprendere.
  È chiaro che quando ai ragazzi si offre lo strumento del social network per far girare, veicolare e muovere dati molto più velocemente, raggiungendo un numero enorme di destinatari, il fenomeno esplode. La precisazione serve ad evitare troppo semplici demonizzazioni del fenomeno dei social network, che sicuramente rivestono un ruolo serio per questi fenomeni, ma si tratta più che altro dello sviluppo di una realtà che esiste comunque, indipendentemente dai social media.Pag. 39
  Ma un problema rilevante, che costituisce uno dei più grossi ostacoli per la Polizia postale come per il mondo della scuola, è l'enorme importanza che a questi media attribuiscono non solo i ragazzi, ma anche i genitori.
  Oggi in Italia non è possibile dire che è vietato portare il cellulare a scuola. Da quanto dicono gli insegnanti, gli ostacoli più forti vengono proprio dai genitori. Pare che questi perdano il cordone ombelicale con i figli nel momento in cui dovessero entrare in classe senza avere con sé il cellulare. Introdurre qualche regola nell'utilizzo di tali strumenti potrebbe abituare i ragazzi a pensare che, appunto, esistono delle regole. Secondo Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, è un fenomeno su cui riflettere il fatto che la maggior parte dei contenuti pedopornografici siano diffusi all'interno delle scuole proprio con i cellulari (52).
  Allo stato attuale, nel nostro Paese, si prostituiscono sia minori immigrati che italiani, rom e minori stranieri non accompagnati, e in tutte le tipologie sono presenti minori tanto di genere maschile quanto di genere femminile.
  Rispetto agli stranieri, il quadro è ampio. Nell'ultima ricerca fatta dalla Caritas con il Gruppo Abele, nei focus territoriali e nelle unità di strada, emerge un aumento considerevole, anche se non tutte le minori si prostituiscono in strada (53). In alcuni territori, si parla di un aumento dal 6 al 15 per cento. Si tratta di ragazze fragili, frastornate, portate in Italia con la prospettiva di un lavoro, ma che nella maggior parte dei casi finiscono nei circuiti della prostituzione: in alcuni rari casi si riesce a recuperarle.
  Venendo alle nazionalità, queste sono diverse. In particolare, le ragazze nigeriane sono molto giovani e a volte vengono segnalate addirittura da quelle più grandi per evitarne la concorrenza e sono spaventate con i riti voodoo.
  Vi sono poi le albanesi che sono ritornate: è una percentuale ondivaga, ma comunque ben presente. Abbiamo poi rom e rumene. In merito, c’è da tenere conto di una recente ricerca fatta dalla Regione Veneto in cui si rileva il rischio che dall'accattonaggio si scivoli nella prostituzione, soprattutto d'inverno. Ai ragazzini, maschi e femmine, la prima volta si fanno piccoli regali; la volta successiva gli si dà da mangiare e poi con la scusa di farli stare al caldo vengono portati nelle case, perché si tratta comunque di bimbi abbandonati, in alcuni casi di minori stranieri che vivono nei cunicoli: «sembra impossibile, non siamo in Romania, però anche qui accade; intervengono poi pseudo-zii o pseudo-fidanzati che li sfruttano».
  L'aspetto del legame tra accattonaggio e prostituzione, oggi, include anche varie attività illegali, in cui i minori vengono usati proprio per la loro età, che li rende meno punibili, ma anche perché sono più svelti ed agili nel commettere piccoli furti.
  Un intervento veloce e preventivo, naturalmente, sarebbe un investimento molto importante non solo per loro ma per l'intera comunità. Dalle biografie di questi ragazzi, nonostante un'apparenza Pag. 40spesso strafottente, emergono fragilità, scarsa stima di sé, violenze subìte in famiglia o durante i viaggi.
  Le ragazze dell'Est scappano da situazioni di violenza e promiscuità, legate quasi sempre all'abuso di alcool: in tali casi sono in fuga proprio dalle loro famiglie. Un altro aspetto che riguarda soprattutto le ragazzine rumene è quello degli istituti, davanti ai quali si presentano gli emissari delle organizzazioni criminali, perché sanno che quello è un luogo privilegiato per il «reclutamento».
  Il circuito della prostituzione minorile attinge da sempre le proprie vittime in situazioni di disagio esistenziale: si cercano sempre più minorenni privi di educazione e di punti di riferimento, perché possono denunciare meno. Basti pensare a casi di ragazze madri che affermano che gli sfruttatori erano brave persone perché avevano comprato un triciclo per il bambino. Ciò dimostra fino a che livello riescano a circuire queste ragazze e il forte ascendente che hanno su di loro.
  Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati che si trovano in comunità di accoglienza, spesso succede che la famiglia di origine faccia pressione e chieda di mandare soldi. Dare un piccolo lavoro, come suggerito da Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, in modo che possano continuare a mandare qualcosa a casa, è fondamentale per non far loro subire anche questo tipo di pressione (54).
  Nell'attività di assistenza legale durante i processi penali per riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione, in fase di indagine si nota che spesso le minori straniere ricevono un basso grado di tutela. Solo di recente le associazioni ricevono richieste di intervento dalle commissioni territoriali per i richiedenti asilo e anche dai tutori di alcune minorenni straniere non accompagnate.
  Una volta riconosciuto il titolo di soggiorno e attivati gli istituti predisposti dalla legge, accade spesso che nessun'indagine sia avviata sulle modalità del loro reclutamento e trasferimento, ovvero sulle finalità della loro tratta sul nostro territorio. Ciò è grave perché, ancora una volta, non solo si prescinde da un accertamento dei fatti di reato, che evidentemente sono stati commessi nel nostro Paese, ma si privano di supporto le minori, lasciate da sole a gestire le conseguenze traumatiche delle violenze subite.
  Durante le indagini condotte contro i gruppi organizzati, per esempio di albanesi e rumeni, si riscontra che le minori identificate dalle forze dell'ordine durante le attività di controllo non sono immediatamente messe in protezione, ma sono spesso lasciate per considerevoli periodi di tempo alla mercé degli aguzzini per finalità investigative. Eventualmente sono controllate dal punto di vista delle intercettazioni telefoniche e sono quasi utilizzate per ricostruire i rapporti all'interno del gruppo sul quale si sta investigando.
  È accaduto anche che, invece di inviare le minori alle strutture specializzate, come i centri antiviolenza, le forze dell'ordine le abbiano condotte presso strutture ricettive di tipo alberghiero, lasciandole sole. È evidente che in molti di questi casi, ha ricordato Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione «Differenza Donna», Pag. 41nel giro di poche ore le ragazze siano state ricontattate dai loro sfruttatori e reimmesse nel circuito della prostituzione (55).

4. La crescita esponenziale del fenomeno favorita dall'utilizzo delle tecnologie digitali: web e social network.

  Lo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione ha indubbiamente favorito la diffusione di tutti i fenomeni connessi all'abuso sui minori: i nuovi social media, negli ultimi dieci anni, hanno prodotto una rivoluzione ulteriore nell'ambito della rivoluzione digitale rappresentata da internet.
  I social media hanno creato, infatti, un nuovo sistema di comunicazioni, di rapporti in cui sono pienamente coinvolti anche i giovanissimi, per i quali cellulari e computer sono gli strumenti ordinari di contatto con il resto del mondo. I ragazzi hanno oggi una dimestichezza generazionale con questi nuovi strumenti che impressiona e rende ancora più appetibili tali mezzi di comunicazione per porre in essere condotte rischiose, a volte anche solo per gioco.
  Gli sms, Whatsapp o strumenti analoghi, come Telegram – che consente una maggiore riservatezza e una minore tracciabilità – si prestano indubbiamente a facilitare moltissimo i contatti nei giri di prostituzione che coinvolgono soggetti minorenni.
  Ma quando si parla di strumenti digitali, non come semplice mezzo per comunicare, ma come strumento di diffusione della prostituzione, ci si intende riferire soprattutto all'aspetto dell'adescamento – anche con lusinghe o minacce – che avviene generalmente tramite i social network, come, per esempio, Facebook, che è da considerarsi ancora il più pericoloso, avendo le caratteristiche proprie di una nazione per numero di utenti e servizi, senza tuttavia disporre dei controlli tipici di uno Stato, come la dotazione di forze dell'ordine e una propria magistratura.
  In molti hanno confermato quanto questo fenomeno stia passando attraverso la rete. Ormai, molti ragazzi non navigano più solo su Facebook, perché pensano che sia permeabile alle istituzioni, sveli i loro segreti, solo perché anche questo social medium ha dovuto darsi delle norme di buon funzionamento. Esiste infatti tutta una serie di altri strumenti di comunicazione digitale che vanno sempre più diffondendosi tra i ragazzi. Ci si riferisce in particolare a: Twitter – un mondo chiuso per principio – che manda come messaggio quello per cui non si collabora con nessuno, cosa che esercita un fascino particolare sui più giovani; Instagram, specificamente basato sulla condivisione di immagini; Snapchat, un sistema in cui i messaggi vengono automaticamente cancellati dopo pochi secondi.
  Il tema dell'uso degli strumenti digitali nell'ambito della prostituzione minorile è stato affrontato in particolare nelle audizioni del Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, e dei rappresentanti della Onlus «La Caramella Buona» (56).Pag. 42
  In primo luogo, il Direttore della Polizia postale ha rilevato la necessità di individuare esattamente cosa si intende per prostituzione tramite l'uso di strumenti digitali. Infatti, non tutti gli episodi che vedono l'utilizzo di tali strumenti possono essere ricondotti tout court al mondo della prostituzione via web. Molti fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica e hanno portato a pensare a casi di prostituzione minorile attraverso internet, non sono esattamente configurabili come tali, ma sicuramente la rete ha rappresentato lo strumento che ha reso più facile e diffuso questo fenomeno. Sono spesso casi di prostituzione reale, ordinaria, che vedono sì un utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, ma come mezzo per realizzare meglio tali condotte criminose e, in sostanza, per facilitare i contatti tra gli interessati, vittime ed autori.
  Anche altri auditi hanno affrontato la tematica della prostituzione minorile via web, in modo più o meno approfondito, e alcuni magistrati hanno sottolineato, in particolare, la rilevanza della rete in tale contesto.
  Per il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, i nuovi social network, proprio per questa agevolazione dei contatti, hanno in effetti un ruolo assolutamente determinante nella prostituzione minorile: al riguardo, è stato evidenziato come la rete costituisca una delle modalità principali che favoriscono e consentono in moltissimi casi la consumazione dei reati connessi alla prostituzione, quindi sicuramente un aspetto importante da attenzionare (57).
  Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Mario Zevola, ha anch'egli rilevato la grande facilità di contatti attraverso gli strumenti tecnologici oggi disponibili: gli stessi cellulari consentono di connettersi alla rete e, anche se non si possiede uno smartphone, ci sarà sicuramente un compagno di scuola disposto a prestarlo. Si tratta di strumenti che agevolano sicuramente le relazioni interpersonali, comprese, ovviamente, quelle più pericolose (58).
  I casi più recenti di pedofilia e di abuso su minori nascono proprio dalla rete, che agevola enormemente l'adulto nell'entrare in contatto con il minore, spacciandosi lui stesso per tale, celando la propria reale identità, con una facilità incredibile rispetto ad un tempo, quando doveva appostarsi in luoghi all'aperto, davanti a una scuola o in un giardino pubblico per adescarlo. Solo in un secondo tempo, dal contatto virtuale si passa a quello reale.
  Su Facebook tutti, compresi i giovanissimi in cerca di clienti, hanno la possibilità di creare una pagina personale a mo’ di vetrina ed ognuno è libero di fare, scrivere e condividere ciò che vuole con chiunque: esistono addirittura pagine riguardanti neonati, dai contenuti terribilmente espliciti, che, nonostante le segnalazioni, non vengono rimosse, perché la valutazione di tali casi da parte degli amministratori del social è estremamente discrezionale e spesso inefficace, al punto che i responsabili si giustificano affermando che chi segue questo tipo di segnalazioni non conosce il significato di certi termini perché gergali.Pag. 43
  Nonostante ripetute insistenze, come segnalato dai rappresentanti della «Caramella Buona» Onlus, determinati contenuti non vengono rimossi, ovvero, pur essendo oscurati in tempi relativamente brevi, vengono immediatamente sostituiti da altri simili, pubblicati dagli stessi autori o da soggetti diversi.
  Ciò accade perché Facebook ha un ufficio in Italia con molti addetti commerciali, ma non ha nessuno che legga in italiano i contenuti delle pagine, dei gruppi, dei profili. I dirigenti europei hanno ammesso in una riunione che queste pagine vengono lette a Dublino o negli Stati Uniti, mentre i 12 milioni di utenti in Italia hanno solo addetti alla vendita pubblicitaria ed un risponditore automatico che dice: «Questi contenuti sono accettati dai nostri standard», oppure che non lo sono.
  L'associazione «La Caramella Buona» ha quindi denunciato Facebook per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.). In conseguenza di ciò, i dirigenti europei del network hanno voluto incontrare i rappresentanti dell'associazione, ma dall'incontro – come riferito in audizione – non è emerso nulla di concreto. Proposte come la registrazione a Facebook tramite carta d'identità sono impensabili per loro, perché taglierebbero fuori una buona fetta di utenza. Inoltre, nonostante milioni di italiani utilizzino Facebook, i responsabili si fanno scudo della normativa estera, quindi molte condotte penalmente rilevanti nel nostro ordinamento, a loro giudizio non sono da considerarsi tali: apologia, incitamento alla violenza, induzione alla prostituzione, istigazione a pratiche di pedofilia.
  Il mondo del web è gestito su base internazionale: purtroppo, le capacità d'intervento da parte dei singoli Stati, compresa l'Italia, sono ridottissime. Tutti i social network hanno sede in altri contesti, in altri territori, in altri Stati. Senza un'adeguata impostazione a livello sovranazionale, non è possibile arrivare a nulla, perché i contenuti devono eliminarli i gestori di Facebook, di Twitter o di altri siti che si trovano all'estero. C’è bisogno di promuovere iniziative di alto profilo, a livello di cooperazione tra Stati, creando meccanismi internazionali idonei ad affrontare in modo adeguato tale fenomeno.
  Quanto all'attività di controllo dei siti in generale, l'Italia ha una normativa all'avanguardia: siamo tra i pochi Paesi al mondo ad avere il sistema della black list. Quando si trovano siti con contenuti pedopornografici che sono all'estero e che non è possibile chiudere su richiesta al magistrato italiano, la polizia postale ha il potere di ordinare ai provider italiani che quel sito non sia raggiungibile e quindi visionabile nel nostro Paese.
  È chiaro però che il discorso è entrato in crisi con i social network. Un conto, infatti, è chiedere al provider di chiudere l'accesso ad un sito, altro è chiedere la chiusura di una certa pagina di Facebook. Tecnicamente, non è possibile: bisognerebbe chiudere l'accesso a Facebook, e questo è ovviamente fuori discussione.
  La nuova normativa in materia di prostituzione minorile, introdotta con il recepimento della Convenzione di Lanzarote, ha anticipato la punibilità al momento in cui vi è la semplice promessa del Pag. 44corrispettivo: basta la promessa di una utilità economica per l'atto sessuale e scatta la punibilità.
  Per interpretazione costante da parte della Cassazione (59), per tutto ciò che riguarda la rete nei rapporti in fatti di natura sessuale, i soggetti sono punibili anche a prescindere dal classico rapporto fisico, come ricorda il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni. È un'affermazione molto avanzata dovuta al riconoscimento della pervasiva pericolosità dei contatti on line, che ha fatto ritenere opportuno e giusto punire come fatto sessuale realizzato anche un'anticipazione, quindi le semplici intese, a condizione che avvengano in rete.
  Un aspetto importante, secondo il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, è che, nella quasi totalità dei casi, i minori finiscono doppiamente danneggiati da questi episodi di prostituzione via web. Oltre all'episodio in sé, al rapporto singolo che si instaura con il responsabile dell'induzione o sfruttamento della prostituzione, queste situazioni producono una grande quantità di immagini, video, tutti a sfondo sessuale, che entrano in un mercato e che generano una serie di altre fattispecie penali da perseguire quali, ad esempio, la detenzione, divulgazione, produzione e commercio di materiale pedopornografico. Al giorno d'oggi, inviare filmati, interi film o immagini pedopornografiche è di una facilità estrema, tant’è che la produzione che viene raccolta normalmente quando viene arrestato un pedofilo è mastodontica. Come hanno ricordato i rappresentanti di ECPAT–Italia Onlus, raramente nel computer di un indagato o di un arrestato per questi tipi di reati si trovano meno di 10 mila immagini e centinaia di filmati.
  I casi più frequenti – come riferito dai rappresentanti di Ecpat – Italia Onlus – sono quelli di maggiorenni che si fingono minorenni: il pedofilo o il potenziale cliente è frequentemente una persona adulta che tramite i social network si costruisce una falsa identità, si finge coetanea della vittima e rivela solo in seguito la propria età reale. C’è però anche l'adulto che fin da subito decide di rivelare la propria età e di mercificare lo scambio di immagini, spesso una prima tappa verso la prostituzione vera e propria (60).
  I casi aumentano progressivamente, come confermato dal Direttore della Polizia postale: da 129 in tutto il 2013, a oltre 100 nei primi sei mesi del 2014. Anche gli arresti e le denunce aumentano di anno in anno: 49 nel 2013 e 36 solo nei primi sei mesi del 2014.
  Per almeno un terzo dei casi di adescamento vi è stata l'evoluzione verso fenomeni di prostituzione reale: il semplice spacciarsi per minorenne da parte di un maggiorenne ha portato all'esplicitazione di chiari riferimenti di natura sessuale in rapporti con minori e quindi si è avuta la promessa di compensi.
  Per quello che riguarda la fascia d'età, il 60 per cento circa dei casi vede interessati ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oltre il 30 per cento, invece, riguarda minori dai 10 ai 13 anni, e un'esigua minoranza riguarda bambini sotto i 10 anni. Il timore è che ci si sposti verso fasce d'età ancora inferiori. Ciò è determinato anche dal fatto che Pag. 45diminuisce progressivamente l'età a partire dalla quale i minori hanno la disponibilità di un cellulare.
  Un dato oggettivo è che, nel 90 per cento dei casi, l'adescamento via web sfociato in fatti di prostituzione minorile è partito e si è sviluppato proprio attraverso l'utilizzo dei social network.
  Colpisce in modo particolare, secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), Silvana Mordeglia, la grande estensione della prostituzione minorile collegata alla rete, fenomeno che si sviluppa non solo, come verrebbe spontaneo pensare, in famiglie che per vari motivi possono essere considerate fragili e quindi facilmente predisposte a determinate situazioni, ma anche in famiglie apparentemente solide, che sembrerebbero poter rispondere bene alle necessità di crescita e di accudimento dei propri figli (61).
  Come osservato da Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni «Cammino», un elemento che può aiutare a dare un'idea del mondo in cui vivono questi ragazzi è che, nella quasi totalità dei casi, i compensi nei tristissimi episodi di prostituzione minorile via web come evoluzione di episodi di adescamento, sono regalie di modesto valore, come ricariche telefoniche e/o pagamento di spese di connessione al web. È così forte il legame con questo tipo di beni, per cui ciò che interessa di più è avere la possibilità di utilizzarli gratuitamente o di disporre dell'ultimo modello sul mercato. Non mancano però anche altre forme di compenso che a noi possono sembrare ugualmente «futili», come un trattamento alle unghie o l'estensione dei capelli.
  Quanto alle possibili misure di contrasto, le mere strategie di carattere repressivo risultano quasi totalmente inutili; per realizzare delle misure concrete, che possano essere d'aiuto, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna pensare ad iniziative di prevenzione. Ciò significa, innanzitutto, prestare maggiore attenzione ai momenti di formazione per i ragazzi. L'utilizzo consapevole del web deve entrare a far parte degli insegnamenti scolastici, e i giovani devono sapere quali sono i rischi legati all'utilizzo improprio della rete.
  Quella a cui si riesce ad arrivare è una parte limitata del mondo giovanile: in genere, si opera in maniera piuttosto sporadica e casuale, quando giunge qualche segnalazione dalle famiglie. Né sono pensabili, data l'ampiezza del mondo dei social media, operazioni di monitoraggio sistematico. Ciò non è più possibile, perché è talmente enorme la massa di comunicazioni e di flussi, che bisogna trovare altri indicatori, altri segnali che possano far emergere tali fenomeni.
  Quando la Polizia postale parla nelle scuole del sistema di monitoraggio di internet per scoprire questo genere di episodi, il dato di oggettiva validità è che si riceve, dopo qualche giorno, un elevatissimo numero di segnalazioni di casi di adescamento. Pertanto, si ritiene da più parti che l'informazione nelle scuole sia un percorso da seguire ed intensificare.
  In linea generale, è stato osservato come sia fondamentale la collaborazione tra Polizia postale, ambito socio–sanitario, scuola, Pag. 46famiglia, gruppi di auto e mutuo aiuto, in progetti di ampio respiro non solo contenutistico, ma anche temporale.
  Per Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, un aspetto particolarmente grave è la constatazione di come i minori comprino e vendano prestazioni sessuali tramite il web con grande leggerezza, senza rendersi conto del fatto che questo, all'inizio, comincia come un gioco, ma poi rischia di assumere caratteri più gravi, fino a diventare a volte un ricatto. Infine, diventa un consumo vero e proprio, il che ha delle ricadute molto pesanti sul loro sviluppo psicofisico. Pertanto, la tematica dell'utilizzo del web e dei suoi pericoli è un aspetto che bisognerebbe affrontare nelle scuole e negli ambiti educativi di ogni genere  (62).
  I nativi digitali, secondo Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, anche a 6/7 anni sanno utilizzare tutte le funzioni digitali ed arrivare ovunque. Sono ragazzi che apprendono informazioni da internet, seguono, rispondono, comunicano via chat, vanno nel mondo, hanno profili diversi e rispondono a persone senza scrupoli. Non possiamo impedire che il ragazzino vada su internet o dire ai genitori di non mettergli il computer nella stanza, perché egli utilizzerà il computer del compagno, pagherà per utilizzarlo negli internet point. Bisogna, invece, educare i ragazzi, sin da piccoli, al fatto che internet è un mezzo potente, da utilizzare in un certo modo: si tratta di una grande opportunità per tutti, ma deve essere utilizzata limitando i rischi, perché se si cade nelle reti sbagliate, si entra in situazioni di estremo pericolo, dalle quali è poi difficile uscire (63).
  Sono ormai numerosissime le segnalazioni ricevute dalle associazioni, e si tratta delle fattispecie più svariate: casi di pedopornografia, diffamazione, calunnia, estorsione, cyberstalking, adescamento, hacking dei profili, sostituzione di persona, violazione della privacy, prostituzione e molestie. Il target a maggior rischio è quello dei primi anni della scuola secondaria di secondo grado.
  A parere dei rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccaro, si avverte la necessità di un controllo su tutti i canali e le piattaforme comunicative: oggi la piazza non è solo quella fisica, ma è stata generalmente sostituita da quella virtuale di Facebook, dei vari blog e da tutte quelle del mondo variegato di internet. Servirebbe, dunque, una rete di persone e servizi in grado di accogliere, orientare, accompagnare minori e adulti; persone che siano in grado di offrire consulenze e informazioni a genitori e insegnanti, con una specifica capacità di educare, informare e responsabilizzare gli adolescenti all'utilizzo della rete e dei social network. Davanti alle nuove tecnologie il minore ha un ruolo attivo, un modo personale di pensare, sentire, comportarsi, ma soprattutto ha un ruolo decisionale nei tentativi di adescamento (64).
  Si nota che, anche in presenza di regole precise a livello internazionale rispetto alla rete ed a determinate caratteristiche del settore penale, è molto importante sistematizzare i dati a disposizione, anche Pag. 47attraverso i sistemi implementati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Appare altresì fondamentale attivarsi con l'Ordine dei giornalisti, perché gli strumenti mediatici possano essere utilizzati in modo produttivo. Riguardo a tali strumenti, come ha affermato la Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia, assume una certa rilevanza anche il «diritto all'oblio», essenziale rispetto a soggetti minorenni, che hanno diritto a non subire per sempre le conseguenze di errori commessi e subìti.
  Dinanzi a queste nuove tecnologie, molti genitori sono sprovvisti di competenze. Secondo una recente ricerca dell'associazione pediatri, il 50 per cento dei genitori non sa e non vuole sapere cosa i figli facciano con questi strumenti; l'altra metà non ne ha mai parlato, neppure informalmente, con i figli. Non c’è stata, quindi, neppure l'occasione di scambiare con essi opinioni su quello che può accadere loro nella rete.
  I più «aggiornati» tra i genitori, al massimo possono attivare dei filtri, che sono, però, facilmente aggirabili. D'altra parte, il filtro non sostituisce l'impegno educativo genitoriale. Non è delegando ad un filtro la prevenzione che si riesce a far fronte ai pericoli. Come ha ricordato tra gli altri Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, sarebbe importante agire su tutti e due i versanti: la scuola fin dove arriva, ma anche un'attenzione particolare alla genitorialità.

5. Misure di prevenzione e contrasto del fenomeno.

  Il fenomeno della prostituzione minorile, attingendo ad un tessuto sociale complesso e variegato e trovando il suo alimento nella criminalità ma anche nel disagio, necessita non soltanto di strumenti repressivi, ma anche di interventi di prevenzione e di tutela delle vittime.
  Come riferito dal Ministro della Giustizia Orlando nel corso della sua audizione, vi è la consapevolezza che gli strumenti di prevenzione e di sostegno alle vittime debbano essere ancora potenziati e migliorati. In particolare, sarebbe auspicabile la previsione di un maggiore sostegno alla genitorialità attraverso incontri di formazione e consulenze familiari, volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, per ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani e contrastare i reati commessi in ambito familiare. «Nella società globalizzata, sempre più complessa e in divenire, si richiede una competenza genitoriale più evoluta, che va quindi supportata nelle situazioni di maggior criticità».
  Sarebbe inoltre necessario prevedere: la diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine; la promozione di accordi e protocolli operativi per disciplinare le competenze di tutti gli operatori, tra cui gli uffici del servizio sociale per i minorenni; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione Pag. 48e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.
  Sarebbero anche auspicabili: una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile; l'incremento delle aule protette, anche attraverso il contributo delle associazioni del privato sociale, con le quali a livello nazionale e locale sono stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in molti Tribunali per i minorenni; l'istituzione degli elenchi delle associazioni di cui all'articolo 609-decies del codice penale presso i Tribunali, affinché le vittime possano avvalersi dell'assistenza affettiva e psicologica, nonché della tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.
  La Convenzione di Lanzarote delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce anche programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
  È stato anche rilevato dagli operatori giudiziari come – alla luce del considerevole incremento delle situazioni di prostituzione minorile informatizzata – sia necessario sicuramente implementare tutte le misure finalizzate alla tutela on line dei minori. Al riguardo, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, ha sottolineato l'importanza di attivare dei profili esca – come fatto dall'ospedale milanese Fatebenefratelli – attraverso i quali vengono intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li cercano. I soggetti minorenni vengono poi nel caso avviati a percorsi riabilitativi che l'ospedale mette in atto.
  Le problematiche richiamate, certamente non esaustive della complessità della questione, suggeriscono anche la necessità di garantire efficaci reti di supporto e di pensiero intorno alle famiglie adottive; mentre i continui tagli ai servizi socio-sanitari, la diminuzione del personale, in particolare di quello stabilmente assunto a favore di quello a contratto temporaneo, sta determinando una discontinuità di cura ed uno spreco di risorse professionali e di investimenti, nonché, fatto ancora più grave, un'interruzione pregiudizievole dei percorsi di sostegno e di cura dei minori coinvolti in tali vicende.
  «Trattandosi di minori, siamo sempre più consapevoli – come giudici – che occorre strutturare interventi integrali che costruiscano un percorso socio-educativo complessivo e non frammentato; interventi integrati, che mettano in campo metodologie e pratiche differenti, a partire dalla famiglia, passando per la presa in carico, per finire poi all'autonomizzazione; interventi sequenziali, da una fase soft, ad una fase di progressiva responsabilizzazione; in definitiva, interventi a geometria variabile, indirizzati a persone, per cui occorre Pag. 49strutturare percorsi, non necessariamente lineari, ma personalizzati, se non sempre omogenei, certamente mai omologati (65)».
  L'intervento pubblico deve essere sempre più sensibile ai bisogni, alle vulnerabilità e alle carenze di chi è esposto alle altrui e alle proprie fragilità, prima di tutto i figli, ma anche i genitori, i quali, vittime dei dissidi e delle conflittualità proprie e altrui, possono compromettere la loro funzione educativa. La condizione di vulnerabilità del nucleo familiare, dei suoi legami e dei suoi componenti, sollecita risposte attente, prudenti, rispettose del valore della persona e orientate non già all'esautorazione, bensì alla restaurazione e riqualificazione delle funzioni genitoriali.
  Come autorevolmente rilevato, le strategie chiave devono essere centrate sull'aiuto, sulla comprensione, sull'assistenza, sul sostegno, verso il recupero delle capacità e responsabilità individuali, rivolte ed includere i soggetti, sottolineando e valorizzandone le capacità ed abilità, piuttosto che comprimendole e reprimendole.
  Il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, ha rilevato, in merito agli eventuali interventi normativi, l'opportunità dell'estensione delle norme sull'ascolto del testimone vulnerabile, introdotte per la fase dell'incidente probatorio e del dibattimento, anche alla fase delle indagini preliminari, che è il momento fondamentale in cui il minore vittima di prostituzione minorile viene ascoltato. Vi è quindi la necessità di disposizioni processuali specifiche, che consentano di assumere la testimonianza del minore nella fase delle indagini preliminari con adeguate modalità di protezione (66).
  Un altro intervento legislativo importante a tutela dei minori è il potenziamento delle strutture di protezione e tutela sul territorio. «L'intervento repressivo ha un senso nei confronti dell'adulto responsabile di tali reati, ma ricordiamoci che non avremo fatto giustizia se non saremo capaci di aiutare il minore che arriva a compiere azioni così disdicevoli e autodistruttive anche sul piano psicologico (67)».
  Un elemento estremamente positivo, acquisito nel processo noto come «baby squillo», è che si è riusciti a indirizzare verso un percorso di recupero, riabilitazione e tutela la minore che maggiormente è stata coinvolta (i contatti avuti dagli adulti con queste minori nel giro di qualche mese hanno superato i 3.000) e che viveva in una condizione di elevato disagio personale. Purtroppo non sempre si riesce a far accedere tutti i minori vittime di tali reati a siffatti percorsi di tutela e questo è un handicap gravissimo, ma è fondamentale la protezione delle vittime attraverso il potenziamento delle strutture dei servizi sociali sul territorio e delle strutture di intervento (le associazioni sul territorio che danno accoglienza e assistenza anche psicologica a queste ragazze).
  È stata inoltre rilevata la necessità del potenziamento sia delle forze dell'ordine e della loro professionalità, sia delle strutture Pag. 50giudiziarie, affinché possano contrastare adeguatamente tali fenomeni criminali.
  In linea generale, appare opportuno evidenziare come le misure di prevenzione e di contrasto alla prostituzione minorile siano differenti a seconda del tipo di prostituzione che si vuole arginare. Infatti, gli interventi per contrastare la prostituzione da povertà sono probabilmente quelli più facili da mettere in campo, come riferito da tutti gli operatori del settore, sia magistrati, sia associazioni di volontariato sociale.
  I nuclei familiari che espongono i minori a tale abisso sono quelli tendenzialmente più agganciabili e seguiti dai servizi sociali: sono spesso multiproblematici, il che porta ad un contatto con la rete di sostegno sociale, che svolge la funzione di antenna del fenomeno, attivando gli interventi del caso, di sostegno prima e giudiziari poi, fino all'eventuale allontanamento del minore dal nucleo familiare (68).
  Ulteriore esigenza per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile è rappresentata da interventi seri, importanti e soprattutto efficaci sulla scuola, sulle strutture territoriali, sui centri di servizio sociale, sulle strutture sanitarie, che assicurino l'effettiva protezione a questi minori, interventi a tutela delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio.
  Il disagio familiare di tipo economico, di elevata conflittualità coniugale, si riflette, ovviamente, sui minori. È recentissimo l'arresto di due genitori e di un cittadino italiano piuttosto anziano che intratteneva rapporti di prostituzione con una dodicenne in cambio della spesa che portava a casa della minore. La minore, come riferito, al primo incontro con il magistrato ha chiesto piangendo di essere allontanata da casa perché voleva stare lontano dai suoi genitori (69).
  Diverso il caso del tema urgente, perché moderno, della prostituzione di minori incardinata all'interno di nuclei familiari non poveri, ma benestanti. In tale contesto la spinta prostitutiva non deriva dalla povertà, ma da altri molteplici fattori.
  Primo fra tutti il modello di donna bella, esile, ben vestita, ben truccata offerto dalla televisione e dai mezzi di comunicazione, modello al quale tutte le ragazzine vorrebbero assomigliare e che quindi tentano di emulare. In tali casi per avere gli oggetti dei propri desideri, quali ad esempio un cellulare ultimo modello, una borsa firmata, ovvero un capo di abbigliamento particolarmente costoso, le ragazzine di buona famiglia, anche tramite un semplice passaparola dell'amica, possono finire in giri di prostituzione che si radicano in quartieri residenziali con clienti maggiorenni, a volte anziani, nella maggior parte professionisti, di livello socio-economico medio-alto.
  In tali casi, le famiglie e la scuola non possono essere considerate le uniche responsabili perché le adolescenti spesso sfuggono al controllo di entrambe le autorità. Nonostante questo, tuttavia, gli interventi da attuare per contrastare tali situazioni devono provenire in primo luogo sia dalla famiglia, sia dalla scuola.Pag. 51
  Occorre che le famiglie e la scuola educhino i ragazzi all'affettività ed ai sentimenti, onde evitare che i minori considerino il sesso in modo del tutto sconnesso da essi. Altra necessità manifestata da più parti è «l'educazione al limite» sin dall'infanzia. «È necessario, anche se difficilissimo, perché in controtendenza rispetto a tutto quello che viene spacciato per moderno, far riscoprire ai giovani il valore salvifico del limite e, quindi, dell'autorità che impedisce il superamento del limite» (70).
  «Vendere il proprio corpo, non per drammatico bisogno, ma perché si fanno soldi, è superamento del limite, perché nessuno ha mai insegnato quel limite e il divieto di quel superamento. Il limite è che il corpo non si può vendere per soldi, perché non ha un valore esprimibile in denaro, perché permette l'esperienza del mondo e, come il mondo, non può essere in vendita. L'insegnamento dei limiti spetta ai genitori, al padre o alla madre».
  Nella società contemporanea il problema, in molti casi, è l'assenza delle famiglie. Anche se l'assenza sul tema della sessualità non sembra particolarmente grave, se confrontata con quella relativa al consumo degli alcolici e/o di sostanze stupefacenti o alla dipendenza dal gioco d'azzardo, che sta diventando un'emergenza sociale.
  Occorre agire sulla scuola secondo quanto emerso in tutte le audizioni svolte. In particolare, c’è chi suggerisce di costituire nelle scuole delle equipe specializzate di sostegno composte da esperti – psicologi, psichiatri, pediatri – che possano offrire sostegno ai ragazzi rispetto alle situazioni difficili: cyberbullismo(71), educazione all'uso dello strumento informatico, alla sessualità, educazione ai pericoli costituiti dal fumo, dall'alcool e dall'uso di sostanze.
  «Gli insegnanti devono essere in grado di suggerire che la fondazione del futuro si raggiunge con la coltivazione del limite, della fatica, dell'applicazione e del sacrificio, in uno sforzo teso all'acquisizione di un complessivo senso umano» (72).
  È necessaria inoltre una formazione ad hoc dei nuovi insegnanti, nel senso che essi devono essere in grado di comprendere le difficoltà dei ragazzi di oggi, dal momento che esiste un diffuso degrado morale e civile della società.
  L'altro aspetto importante per la famiglia è proprio una formazione alla genitorialità, perché questo è il mestiere più impegnativo in assoluto ma non vi è nessuno luogo in cui venga insegnato. Un investimento sulla formazione genitoriale e sulle reti tra famiglie dovrebbe essere tra le priorità di ogni Governo responsabile.
  Occorre investire e rendere più agevole l'accesso agli sportelli per i giovani ed ai consultori, pubblicizzandone adeguatamente l'esistenza.
  Per quanto attiene infine alla prospettata riforma della giustizia civile, che prevede l'abolizione del Tribunale per i minorenni e la Pag. 52conseguente istituzione di un unico Tribunale per la famiglia, tutti gli operatori specializzati nel settore minorile ne hanno contestato l'opportunità: si vuole evitare la dispersione della specializzazione acquisita da parte di soggetti ormai qualificati ad operare in un campo così delicato.
  Proprio perché è importantissima la specializzazione, alcuni hanno espresso l'opportunità che la Procura e in generale gli uffici giudiziari minorili, si vedano attribuita la competenza anche per i reati commessi a danno dei minori. Tale competenza allo stato attuale è attribuita alla Procura ordinaria. Se si riuscisse ad avere un'unica autorità giudiziaria specializzata e competente ad occuparsi della doppia faccia di un unico problema, ciò porterebbe sicuramente degli ottimi risultati (73).
  Per quanto attiene agli interventi da attuare nell'ambito della comunicazione, occorre anzitutto verificare il rapporto attuale tra la prostituzione minorile e i mass media. Come è stato rilevato da alcuni componenti la Commissione e da alcune associazioni di volontariato, spesso i mass media descrivono le giovani prostitute come minori avide, perché in cambio dell'atto di prostituzione comprano gioielli o vestiti e, di fatto, tendono a colpevolizzarle, cercando nel contempo una loro testimonianza in diretta televisiva – magari dopo il compimento della maggiore età – per fare audience(74).
  Peraltro, l'uso improprio dei media può avere delle conseguenze anche sui percorsi giudiziari delle vittime. Infatti i difensori degli adulti colpevoli di aver commesso atti sessuali con minorenni, utilizzano la descrizione del minore avido che adesca egli stesso l'adulto via internet o con altre modalità proprio nella strategia di difesa giudiziaria. Tanto che a volte si arriva a sentenze di condanna unicamente perché è incontrovertibile la questione della minore età.
  Si tratta di un problema particolarmente delicato, su cui sono intervenute sia la legge, sia la giurisprudenza. Peraltro, la stessa stampa ha avuto la sensibilità di codificare quello che deve essere il comportamento dei mass media nell'ipotesi in cui si tratti di minori, sia come autori, sia come vittime di reato, specialmente in tematiche così delicate.
  Al riguardo si ricorda la Carta di Treviso e il Testo unico sulla privacy(75), ovvero il nuovo codice deontologico dei giornalisti. Tuttavia, come riferito dagli organi della magistratura auditi, si assiste molto spesso a casi in cui la tutela della privacy del minore rimane più un obiettivo perfettibile che una realtà. Infatti, molto spesso si verificano casi di divulgazione non dei nomi ma di elementi tali che portano all'identificazione della vittima in modo molto agevole.

Pag. 53

Conclusioni.

  Le numerose audizioni svolte hanno consentito alla Commissione di acquisire un ampio ventaglio di elementi informativi e di valutazione in relazione alle questioni oggetto della indagine.
  Di particolare interesse sono state le testimonianze dei rappresentati delle istituzioni e delle associazioni da anni impegnati nella lotta al fenomeno. Preliminarmente, occorre chiarire che la prostituzione minorile presenta profili complessi assai differenti tra loro, laddove per complessità si deve intendere la molteplicità delle tipologie con cui si manifesta il fenomeno, nonché la complessità delle reti criminali che vi si muovono intorno. Anzitutto, esiste una prostituzione minorile che origina all'interno di famiglie fragili, con storie di vita familiari difficili: contesti familiari gravemente disagiati, in special modo sotto il profilo economico, ove spesso è la stessa famiglia ad instradare il minore verso la prostituzione.
  Accanto a queste realtà familiari se ne collocano altre, che pur essendo apparentemente consone alla necessità di crescita e di accudimento di minori, sotto diversi profili, in particolar modo legati agli aspetti di autorevolezza delle figure genitoriali, finiscono con l'essere, come testimoniato dalle cronache ricorrenti, realtà all'interno delle quali si origina un diverso tipo di prostituzione minorile. Tali casi sono caratterizzati da famiglie che spesso finiscono per il veicolare messaggi distorti legati per lo più all'apparire, contribuendo alla normalizzazione di alcune condotte dei minori caratterizzate da un interesse insano nei confronti del denaro, al punto da portare ad una percezione deformata dello scambio prestazioni sessuali/denaro, come anche emerso dalle diverse audizioni. In particolare, all'interno di queste realtà familiari possiamo collocare il fenomeno del sexting, cioè di tutta l'area della prostituzione minorile collegata alla Rete. A tal riguardo, la Commissione sottolinea come i nuovi social network spesso svolgano un ruolo determinante in relazione all'adescamento.
  C’è, infine, un terzo tipo di prostituzione, legata ai flussi migratori, ovvero la «prostituzione da tratta» che riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati portati in Italia con il solo fine di instradarli alla prostituzione, immigrati di aree collegate all'Unione europea, a Paesi africani o all'Europa orientale, ma anche rom, sinti e caminanti che finiscono con l'essere vittime di circuiti di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.
  Con riferimento a quest'ultimo tipo di prostituzione e quindi alle politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale, la Commissione sottolinea la necessità di potenziare l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta.
  In particolare, relativamente al fenomeno della prostituzione minorile che nasce all'interno di contesti familiari più agiati, ma caratterizzati per lo più da un'evidente povertà valoriale, nonché culturale, la Commissione sottolinea che, anche a fronte di questa tipologia di prostituzione minorile, non si possa assolutamente ritenere che ci sia una prostituzione minorile voluta, accettata dai Pag. 54minorenni: anche quando sembra che queste persone siano consenzienti e disponibili, in realtà non si può non parlare di abuso, trattandosi comunque di minori. A tal riguardo, si sottolinea come i minorenni, tutti, infatti, divengano fungibili, deprivati della loro soggettività e strumenti finalizzati a soddisfare i bisogni di clienti affetti da evidenti forme di devianza sessuale. Sono, dunque, oggetti. 
  E la mancata consapevolezza di tale aspetto, anche nella modalità con cui i media hanno veicolato i recenti fatti di cronaca, ha finito con il determinare, oltre che una diminuzione del grado di tutela dei minori, il cui status di vittima di reato è stato esso stesso negato, una sorta di normalizzazione del fenomeno. Normalizzazione che ha portato nella percezione comune ad un rafforzamento degli stereotipi discriminatori e dei pregiudizi contro le donne e i giovani, finanche in taluni operatori che di volta in volta intervengono.
  La Commissione stigmatizza, quindi, gli aspetti relativi alla percezione del minore sopra menzionati ed apprezza lo sforzo delle forze dell'ordine impegnate, come testimoniato dai diversi episodi di cronaca nell'ultimo biennio, a contrastare diversi giri di prostituzione su tutto il territorio nazionale. Accanto a quanto già evidenziato, la Commissione ritiene di dover sottolineare l'esistenza e il potenziamento nel tempo di un fenomeno ancora sottovalutato e poco stimato quale quello della prostituzione maschile, solo apparentemente meno diffusa. La prostituzione dei minori maschi appare un fenomeno in consolidamento, che presenta caratteristiche sui generis: rivolta a clienti italiani uomini, essa è esercitata da adolescenti o neomaggiorenni provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Moldova, e in misura inferiore dal Maghreb.
  Vi è, inoltre, un elemento emerso nel corso dalle diverse audizioni che la Commissione ritiene di evidenziare, ovvero il fatto che, come sottolineato dalle ricerche più recenti, un ulteriore fattore di rischio per i minori che si trovano a svolgere questa attività consiste nell'ignoranza e nella totale trascuratezza delle più elementari misure di tutela della salute.
  A tal proposito, la Commissione, pertanto, ritiene auspicabile la promozione di campagne di informazione sulla contraccezione, visto che a fronte del consenso da parte di molti minorenni ad offrire prestazioni, anche senza assumere adeguate precauzioni, consegue il rischio di un nuovo incremento del contagio di malattie, come la sindrome da immunodeficienza acquisita o di altre a trasmissione sessuale. Campagne da non intendersi volte solo alla platea dei minorenni vittime del fenomeno della prostituzione, in considerazione dei più recenti dati che testimoniano un'ampia diffusione delle predette malattie legata più in generale alla sessualità dei minori.
  A fronte di quanto esposto, appare di tutta evidenza come in Italia il fenomeno riguardi un largo numero di bambine e di giovani adolescenti di entrambi i sessi, sia italiani che stranieri. Considerate le complessità rilevate, appare assai difficoltoso avere delle stime realmente aderenti all'entità del fenomeno. Infatti, la prostituzione e lo sfruttamento sessuale minorile avvengono generalmente in una dimensione di occultamento e di difficile visibilità.Pag. 55
  Conseguentemente, in ragione della notevole misura di occultamento e sommerso che accompagna tale fenomeno, la Commissione ritiene necessario promuovere continue attività di ricerca su di esso e intensificare il sistema di monitoraggio e di reporting a livello nazionale in capo all'Osservatorio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, oltre ad elaborare il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, gestisce la banca dati all'interno della quale debbono confluire tutte le informazioni raccolte, al fine di acquisire elementi di conoscenza costantemente aggiornati, data la continua evoluzione del fenomeno. La Commissione, inoltre, raccomanda che il predetto monitoraggio, si svolga in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in particolare con le forze dell'ordine, con le strutture scolastiche e socio-sanitarie, nonché con le reti di genitori sensibili alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, la Commissione, a fronte della carenza di dati certi sopra evidenziata, auspica la promozione di campagne informative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica allo strumento della denuncia, mezzo che aiuterebbe ad avere anche maggiore contezza statistica del fenomeno.
  Sul punto la Commissione auspica l'approvazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, predisposto per gli anni 2015-2017 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Auspica inoltre che vengano puntualmente ogni anno trasmesse le relazioni tecniche scientifiche sulle attività svolte dal medesimo Osservatorio al fine di permettere al Presidente del Consiglio di riferire al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n.269 del 1998.
  In merito, invece, agli aspetti giuridici, la Commissione osserva come il nostro ordinamento si sia andato dotando, soprattutto negli ultimi anni, di numerosi e incisivi strumenti, specie sul piano del diritto penale, volti a reprimere, ma anche a prevenire condotte riprovevoli come quelle in esame, peraltro, senza trascurare il profilo dell'assistenza alle vittime. A tal riguardo, si evidenzia come particolarmente significative siano state le disposizioni introdotte con la legge 1o ottobre 2012, n.172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. La predetta legge ha modificato gli articoli 600-bis e 600-quinquies del codice penale inasprendo le pene e prevedendo, in aggiunta, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca del profitto del reato, del denaro e degli altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza. Inoltre, sia con la sentenza che con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, sono disposte le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e nelle strutture, anche private, frequentate da minori. Ulteriori garanzie sono disposte sul piano processuale dall'articolo 609-decies, che dispone, a tutela della vittima del reato, l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, mediante la Pag. 56presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi o associazioni di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati.
  Riguardo alle disposizioni normative sopra citate, la Commissione sottolinea, tuttavia, alcune criticità. In particolare, evidenzia come in materia di pena applicata su richiesta delle parti, mentre rimane espressamente escluso il ricorso al patteggiamento allargato sia per lo sfruttatore che per il cliente, il patteggiamento semplice, che non comporta la condanna alle spese processuali, non rimane escluso nei casi in cui ad essere punito sia il cliente, stante la previsione della pena della reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei.
  Pertanto, con riferimento al citato procedimento speciale, la Commissione reputa necessario un invito al Parlamento a rivedere la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, tenuto conto che la scelta di ricorrere a tale istituto per pene relative a gravi e riprovevoli reati come la prostituzione minorile non può essere condivisa.
  Facendo proprie le diverse osservazioni emerse nel corso delle audizioni, la Commissione raccomanda, inoltre, l'elaborazione e l'adozione di progetti volti ad implementare metodi per migliorare le strategie di rieducazione dell'autore del reato, soprattutto quando lo stesso è un minore di età. Inoltre, sarebbe auspicabile rivedere la disciplina del diritto all'oblio e proporre ai media e a tutti gli altri canali di comunicazione di sottoscrivere delle dichiarazioni di intenti volte a salvaguardare la privacy dei minori, siano essi autori del reato o vittime, nonché ipotizzare la previsione del divieto di invitare in trasmissioni televisive o radiofoniche ex vittime del reato di prostituzione minorile.
  Un ulteriore elemento di riflessione che la Commissione sottolinea è la difficoltà emersa in sede processuale in merito al massiccio utilizzo della scusante dell'ignoranza dell'età della persona offesa, aspetto questo che ha in numerosi casi condizionato l'andamento delle attività investigative e la possibilità, pertanto, di giungere ad una sentenza di condanna. A tal riguardo, la Commissione ritiene di dover sottolineare come quanto esposto appaia intimamente legato al fenomeno della scarsa percezione dello status di vittima di reato dei minorenni poc'anzi evidenziato.
  Inoltre, la Commissione evidenzia le criticità relative all'attività di assistenza legale nel corso dei processi penali in materia di riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione dei minori stranieri, che, nonostante le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio, spesso, come rilevato nel corso delle audizioni, finiscono con l'avere uno scarso grado di tutela.
  La Commissione ritiene, quindi, che per stroncare il fenomeno della prostituzione minorile occorra procedere lungo tre diverse direttrici; un approccio integrato, dunque, che operi oltre che sul piano del contrasto anche su quello della prevenzione e del sostegno.
  In relazione a quest'ultimo versante, il primo passo è sicuramente quello del supporto alle reti familiari direttamente colpite dal fenomeno; appare infatti di importanza strategica la creazione e lo Pag. 57sviluppo di veri e propri luoghi di ascolto, da mettere al servizio di adolescenti, famiglie, scuole e realtà educative. Luoghi facilmente accessibili, alla portata di tutti e dove si usi un approccio e un linguaggio semplice. A tal riguardo un potenziamento del servizio dei consultori familiari potrebbe risultare determinante, nonché funzionale allo scopo.
  La creazione dei predetti luoghi di ascolto garantirebbe, pertanto, un migliore sostegno alle realtà familiari, attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, al fine di ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani, una genitorialità che, a fronte dei continui mutamenti sociali, va quindi supportata nelle situazioni maggiormente critiche.
  Inoltre, la Commissione ritiene opportuna l'introduzione di disposizioni normative volte a garantire l'intervento e l'ausilio di esperti in psicologia dell'età dello sviluppo, nonché in neuropsichiatria infantile, in pedagogia e pediatria, esperti che potrebbero essere inseriti nelle scuole dell'obbligo, ma anche nelle scuole di secondo grado, ove l'ascolto non dovrebbe essere limitato ai soggetti vittime di eventuali reati legati alla prostituzione minorile, ma anche ai genitori, ai compagni e ai docenti.
  La Commissione suggerisce, altresì, quale strumento di efficace sostegno, la promozione di una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile e, pertanto, un più agevole accesso alla giustizia; l'incremento delle aule protette anche attraverso il contributo degli enti di cui all'articolo 609-decies, comma 3, del codice penale, con i quali a livello nazionale e locale siano stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in diversi tribunali per i minorenni del Paese. Auspica, infine, l'attuazione del predetto comma ed in particolare che venga assicurata alle vittime l'assistenza affettiva e psicologica, nonché la tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.
  Sul versante delle politiche di prevenzione, prioritariamente, appare centrale la promozione di alcune misure quali: l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, che formino ad una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una formazione ad una sessualità consapevole e responsabile che appare di primaria importanza anche alla luce del diffondersi delle forme di prostituzione che hanno visto protagonisti minorenni e adolescenti, come anche testimoniato dai recenti fatti di cronaca. A tal riguardo, alla luce del diffondersi di tale fenomeno, in particolare con riferimento alla prostituzione che si consuma sul web, la Commissione ritiene di evidenziare l'importanza di attivare dei profili esca, mediante i quali potrebbero essere facilmente intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li adescano e conseguentemente ne abusano e li sfruttano sessualmente.Pag. 58
  Ma le politiche di prevenzione, nonché di formazione, alla luce dell'approccio integrato raccomandato dalla Commissione, non possono certo limitarsi ai soli adolescenti e alle sole realtà familiari. Occorre attuare politiche ad ampio spettro e che si rivolgano all'intera platea di soggetti che si trovano ad operare in tale contesto. E, quindi, appare necessaria l'erogazione di moduli formativi e coformativi al proprio personale da parte dei Ministeri competenti (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Università e Ricerca, Lavoro e Politiche sociali), al fine di garantire l'acquisizione delle necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio; la promozione di accordi e protocolli per formare e disciplinare le competenze di tutti i predetti soggetti; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.
  Ulteriore misura, infine, che appare necessaria, consiste nella diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine.
  Alla luce di quanto esposto, la Commissione invita a valutare la proposta di inserire le discipline di psicologia dello sviluppo e delletà evolutiva fra le materie oggetto delle prove scritte ed orali per potere accedere ai concorsi per l'assunzione nelle forze dell'ordine, per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni, nonché per la nomina di giudice minorile, così come per accedere ai concorsi a posti e cattedre per il personale docente, ai concorsi per assistenti sociali o per l'attribuzione di incarico libero professionale a psicologo-psicoterapeuta per le strutture complesse di neuropsichiatria infantile.
  Infine, la Commissione rileva l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche e, a tal fine, appare opportuno dotare la magistratura minorile del potere ispettivo delle comunità di accoglienza, non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti, ma anche al fine di verificare il rispetto degli standard minimi (sanitari, edilizi, educativi, di sicurezza) in attuazione delle disposizioni di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia.

Pag. 59

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

ELENCO DEI SOGGETTI AUDITI

04/03/2014 – Audizione del presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, Melita Cavallo.

10/07/2014 – Audizione del Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese.

06/11/2014 – Audizione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri.

27/11/2014 – Audizione di Gianna Maria Nanna, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari.

13/01/2015 – Audizione di rappresentanti della Comunità Papa Giovanni XXIII: Valter Martini, responsabile del servizio affidamento, Antonella Perricelli, responsabile del servizio legale, e Maurizio Berghia, responsabile del servizio politico sociale.

20/01/2015 – Audizione di rappresentanti del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (SACRAI): Ugo Sabatello, direttore responsabile, e Giovanni Tortorolo, volontario.

29/01/2015 – Audizione di rappresentanti dell'ECPAT-Italia Onlus «End Child Prostitution, Pornography and Trafficking»: Marco Scarpati, vicepresidente, Fabio Nestola, consigliere, nonché coordinatore del centro studi, e Yasmin Abo Loha, segretario generale.

10/02/2015 – Audizione di Ilaria Boiano, componente dell'Ufficio legale dell'Associazione «Differenza Donna».

17/02/2015 – Audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.

10/03/2015 – Audizione della responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, Mirta Da Pra Pocchesia.

17/03/2015 – Audizione di rappresentanti della Fondazione Exodus: Franco Taverna, coordinatore nazionale del settore accoglienza e Luigi Maccaro, coordinatore della comunicazione.

24/03/2015 – Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino, Mario Zevola e Stefano Scovazzo (Rinvio dello svolgimento).

Pag. 60

31/03/2015 – Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli.

05/05/2015 – Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

07/07/2015 – Audizione della Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordeglia, e della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo.

22/07/2015 – Audizione di Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus, di Andrea Bollini, consigliere del centro studi sociali del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI), e di Luigi Cancrini, coordinatore della Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui minorenni.

20/10/2015 – Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino, Mario Zevola e Stefano Scovazzo.

27/10/2015 – Audizione del Presidente e della Vicepresidente della ONLUS «La Caramella Buona», Roberto Mirabile e Anna Maria Pilozzi.

   (1) Cfr. Doc. XVII-bis n.2, approvato nella seduta del 16 febbraio 2014.

   (2) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 5 maggio 2015.

   (3) Per una dettagliata descrizione della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di prostituzione minorile si rinvia all'approfondita analisi contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile svolta dalla Commissione nella XVI legislatura (Doc. XVII-bis n.7).

   (4) La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1o luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

   (5) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 6 novembre 2014.

   (6) Si ricorda che la L. n.269 del 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) ha introdotto i due reati richiamati.

   (7) Il secondo comma dell'articolo 600-bis c.p., che prevede la possibilità di punire il cliente del minorenne di età compresa tra i 14 e i 18 anni che si prostituisce, è stato introdotto dalla L. n.38 del 2006.

   (8) Si ricorda che nel nostro ordinamento i rapporti sessuali con minorenni sono sanzionati dai citati articoli, mentre il termine pedofilia ricorre esclusivamente nell'art. 414-bis c.p.: «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia».

   (9) Cfr. sul punto l'articolo 600-septies che prevede tra le pene accessorie: la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un'aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma); la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione e/o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

   (10) Cfr. l'art. 4, co.1, lettera a), della L.172/2012 che novella l'art. 157 c.p.

   (11) Cfr. Doc. XVII-bis n. 2, approvato nella seduta del 16 febbraio 2014.

   (12) Si sottolinea come la pena prevista dalla nuova fattispecie sia più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall'art. 414 c.p. per l'istigazione a commettere delitti e per l'apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

   (13) L'art. 4, comma 1, lettera c), novella l'art. 416 del c.p.

   (14) Si ricorda al riguardo che la sezione I del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale contempla i reati dall'art. 600 al 604 che prevedono le ipotesi di: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quater 1); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies); impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies); tratta delle persone (art. 601).

   (15) Articolo introdotto dall'art. 4, co. 1, lettera p), della L. 172/2012.

   (16) Cfr. l'art. 5, co. 1, lettera e), della L. 172/2012.

   (17) Cfr. il d.lgs. 4 marzo 2014, n.39: «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI».

   (18) Cfr. l'audizione del Ministro Orlando (5/05/2015).

   (19) Tali aspetti saranno analizzati dettagliatamente nel prosieguo del presente documento (Cfr. par. nn. 3-4).

   (20) Il precedente Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori costituiva parte integrante del III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

   (21) Cfr. art. 17, co. 1, L. 269/1998; cfr. inoltre per la legislatura XVII i Doc. CX n.1 e n.2.

   (22) La legge n.172 rinvia sul punto alla disciplina prevista dalla L. 85/2009, di ratifica del Trattato di Prum (v. L. 85/2009 – Istituzione della banca dati del DNA).

   (23) Come si evince dai dati relativi ai procedimenti in fase GIP.

   (24) In merito alle sentenze di proscioglimento, si rileva che i dati riguardano solo quelle di non luogo a procedere per difetto di imputabilità.

   (25) Cfr. l'art. 609-decies, co. 4, introdotto dall'art. 11 della legge n.66 del 1996.

   (26) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

   (27) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

   (28) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 20/10/2015.

   (29) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

   (30) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

   (31) Da tale rapporto si evince che la maggioranza delle persone contattate mediante l'attività di strada ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre la presenza di minori in strada appare residuale. A tale proposito si rileva che ovviamente più si abbassa l'età della vittima più si alza la sua vulnerabilità da tutti i punti di vista (sudditanza agli sfruttatori, possibilità di tutelarsi da situazioni violente o a rischio).

   (32) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/11/2014.

   (33) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

   (34) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

   (35) Cfr. il Doc. XVII-bis n.2, approvato nella seduta del 16 dicembre 2014.

   (36) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

   (37) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

   (38) Cass., Sez. Unite, sent. n.16207, 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014).

   (39) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

   (40) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

   (41) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

   (42) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 20/10/2015.

   (43) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

   (44) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

   (45) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

   (46) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

   (47) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

   (48) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

   (49) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

   (50) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

   (51) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

   (52) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

   (53) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

   (54) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

   (55) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

   (56) Cfr. i resoconti stenografici delle audizioni rispettivamente del 10/07/2014 e del 27/10/2015.

   (57) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

   (58) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 24/03/2015.

   (59) Cass., III Sez. penale – sent. n. 16616, 21 aprile 2015.

   (60) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

   (61) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

   (62) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

   (63) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

   (64) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

   (65) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015, audizione della Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio.

   (66) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 17/02/2015.

   (67) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dalla dott.ssa Monteleone.

   (68) Cfr. sul punto il resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2015 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, e Valle D'Aosta, Stefano Scovazzo.

   (69) Cfr. sul punto l'audizione del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone.

   (70) Cfr. in tal senso le parole del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Stefano Scovazzo.

   (71) Si ricorda che il 20 maggio 2015 è stato approvato al Senato il d.d.l. (S.1261) recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», attualmente all'esame della Camera.

   (72) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, Melita Cavallo, nella seduta del 4 marzo 2014 e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, nella seduta del 17 febbraio 2015.

   (73) Cfr. le considerazioni espresse in tal senso dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna.

   (74) Cfr. sul punto le considerazioni espresse dalle sen. Blundo e Mattesini e dai deputati Cesaro e Zampa, nella seduta del 17 febbraio 2015.

   (75) La Carta di Treviso è il Protocollo del 5/10/1990, sottoscritto dall'ordine dei giornalisti, dalla FNSI e da Telefono azzurro, con la finalità di disciplinare i rapporti tra il diritto di cronaca e la tutela dell'infanzia. Cfr. il d.lgs. n.196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (T.U. sulla privacy).