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Documento
Doc. XXII, n. 62




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.

1. All'articolo 1 della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della XVII legislatura»;
2) le parole: «e di identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di identificazione ed espulsione»;
3) le parole: «nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle risorse pubbliche impegnate per fronteggiare il fenomeno migratorio»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti»;
2) alla lettera b), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti»;
3) alla lettera d), le parole: «nei CDA e nei CARA e» sono sostituite dalla seguente: «nonché» e la parola: «CIE» è sostituita dalle seguenti: «centri di identificazione ed espulsione (CIE)»;
4) alla lettera e), le parole: «trattenute all'interno di ciascun CIE e di quelle ospitate all'interno di ciascun CDA e di ciascun CARA» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti» e le parole: «altri CIE, CDA e CARA» sono sostituite dalle seguenti: «altri centri di accoglienza e di trattenimento»;
5) alla lettera g), le parole: «dei CDA, dei CARA e dei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di accoglienza e di trattenimento»;
6) alla lettera i), le parole: «nei CDA, nei CARA e nei CIE» sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di accoglienza e di trattenimento»;
7) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale relative al fenomeno migratorio»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La Commissione, in relazione ai compiti di cui al comma 2:
a) accerta le modalità di svolgimento della procedura di identificazione e il rispetto delle garanzie di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale, in relazione agli obblighi di protezione umanitaria e alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione nazionale;
b) verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria, a tutela della salute dei migranti e della popolazione residente;
c) valuta l'attuale sistema dei centri di accoglienza, sia in relazione alla loro distribuzione nel territorio nazionale, sia in termini comparativi con altri possibili modelli organizzativi, nonché le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei medesimi centri, con particolare riguardo ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, agli strumenti di gestione contabile e al sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e sulla qualità del servizio;
d) svolge una specifica indagine sulle modalità di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili;
e) accerta il rispetto della normativa vigente riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei CIE e valuta le opportune modifiche volte a rendere più efficienti il meccanismo di rimpatrio e l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;
f) indaga sulla gestione e verifica l'entità delle risorse pubbliche e dei fondi dell'Unione europea destinati e stanziati, in maniera distinta, per il sistema di accoglienza, di trattenimento e di rimpatrio dei migranti, accertando eventuali irregolarità nell'uso delle risorse e nell'esercizio della funzione di controllo.
2-ter. La Commissione acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da agenzie o enti non governativi dati ed evidenze statistiche utili a rappresentare il fenomeno migratorio, anche ai fini della diffusione pubblica dei dati non coperti da riservatezza, con le modalità individuate dall'ufficio di presidenza della Commissione medesima».

2. All'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, dopo le parole: «La Commissione,» sono inserite le seguenti: «ogni dodici mesi e comunque».
3. All'articolo 5, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, le parole: «nel limite massimo di 100.000 euro, di cui 10.000 euro per l'anno 2014 e 90.000 euro per l'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 90.000 euro annui».
4. Al titolo della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e di identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, di identificazione ed espulsione»;
b) le parole: «nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle risorse pubbliche impegnate per fronteggiare il fenomeno migratorio».


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