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Documento
Doc. XXII, n. 66




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di tortura, morte e occultamento di cadaveri durante la seconda guerra mondiale e nel periodo successivo, nonché sull'esistenza di fosse comuni nelle province di Udine e Gorizia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) indagare sui casi di torture, morte e occultamento di cadaveri riportati in documenti pubblici, custoditi anche presso gli archivi dello Stato e di amministrazioni locali;

b) svolgere indagini sulle azioni violente consumate nelle zone del confine orientale italiano negli anni quaranta, anche al termine del secondo conflitto mondiale;

c) individuare le connessioni tra i fatti emersi nei documenti di cui alla lettera a) e i gruppi armati che operavano nelle zone del confine orientale italiano;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti reticenti od omissivi da parte dei soggetti pubblici o privati operanti nelle zone del confine orientale italiano;

e) indagare sulla scomparsa di persone, deportate nel confine orientale dalle organizzazioni armate dipendenti dal Maresciallo Tito al termine della seconda guerra mondiale in particolare a Trieste e a Gorizia, perché potevano rappresentare un ostacolo ai progetti annessionistici allo scopo di acquisire informazioni sui fatti accaduti dopo il loro sequestro, sugli eventuali processi subiti e sul luogo in cui oggi riposano le loro spoglie mortali.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione. Obbligo del segreto).

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti di cui all'articolo 1.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2, 3 e 4, secondo periodo, sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 4.
(Durata dei lavori e relazioni della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 5.
(Organizzazione interna della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Spese per il funzionamento della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per il primo anno e di 100.000 euro per il secondo anno.


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