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Documento

Doc. XXII, n. 83

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo

Presentata il 25 ottobre 2017

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  Onorevoli Colleghi  ! — Il 5 settembre 2010 Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, località in provincia di Salerno, veniva ucciso mentre rincasava alla guida della sua auto. Sette anni dopo quel barbaro omicidio, i suoi assassini sono ancora ignoti e impuniti.
  Esponente del Partito democratico, già consigliere provinciale, era presidente della Comunità del parco, organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed era stato presidente della Comunità montana Alento Monte Stella.
  Del sindaco pescatore, così era noto, si è scritto tanto. Angelo Vassallo è diventato un simbolo della lotta all'abusivismo e della difesa del territorio. Note sono le sue denunce, da cui sono partite le inchieste sulle strade fantasma in provincia di Salerno, nonostante i reati fossero stati perpetrati da uomini del suo stesso partito.
  Tanti gli eventi, le commemorazioni, le intitolazioni e i premi a lui dedicati. Molto è stato fatto anche grazie alla Fondazione che porta il suo nome, istituita dal fratello Dario.
  Incredibilmente, però, le indagini sulla sua morte non hanno finora prodotto risultati concreti. Non si conoscono gli esecutori né i mandanti di un delitto così efferato che sconvolse non solo la comunità cilentana, ma l'intero Paese. La verità sembrerebbe ancora lontana. L'arma non è mai stata trovata e l'uomo che ha sparato con la calibro 9x21 baby Tanfoglio utilizzata per l'omicidio non ha ancora un volto e un nome.
  La prima fase delle indagini, che come si sa è la più efficace, fu diretta dall'attuale Pag. 2Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, senza alcun credibile risultato. Nei mesi scorsi la procura ha disposto nuovi accertamenti su novantaquattro persone, anche ordinando nuovi esami del DNA.
  L'unico indagato noto per il delitto è Bruno Damiani Humberto, detto «il brasiliano», salernitano nato a Belo Horizonte trentaquattro anni fa, considerato dagli investigatori un frequentatore degli ambienti dello spaccio di stupefacenti. Durante l'estate del 2010, secondo i racconti di molti testimoni, il sindaco Vassallo aveva preso a cuore la problematica della droga nella sua Acciaroli e aveva affrontato personalmente gli spacciatori che vendevano stupefacenti sul molo. Damiani ha sempre respinto le accuse. La principale strada battuta dai magistrati resta, ad ogni modo, quella della vendetta scatenata dal sindaco contro lo spaccio di droga.
  Sette anni dopo quella tragica sera di settembre, la famiglia di Angelo Vassallo e la comunità cilentana attendono verità e giustizia.
  La presente proposta di inchiesta parlamentare si propone, pertanto, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta volta ad accertare eventuali inadempienze o ritardi nelle indagini su un caso per il quale non sono stati individuati gli esecutori e i possibili mandanti. La memoria di Angelo Vassallo va rispettata, così come non deve venir meno la determinazione a continuare la ricerca della verità.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
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Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di accertare eventuali inadempienze o ritardi nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo.
  3. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione nella quale espone le risultanze dell'inchiesta, i problemi eventualmente rilevati e le misure, di ordine legislativo e amministrativo, che ritenga utili per la loro soluzione. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venticinque deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e Pag. 4due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni della stessa Commissione.
  6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

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Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 40.000, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.