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Documento

Doc. XXIII, N. 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Bianchi, Bossa, Bruno Bossio, Carfagna, Dadone, Di Lello, Segretario, D'Uva, Faraone, Fava, Vicepresidente, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Piepoli, Sarro, Sarti, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori: Albano, Bilardi, Bonfrisco, Bruni, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Fazzone, Gaetti, Vicepresidente, Giarrusso, Giovanardi, Lumia, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Torrisi e Vaccari)

RELAZIONE SULLE DISPOSIZIONI PER UNA REVISIONE ORGANICA DEL CODICE ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

(Relatrice: On. Rosy Bindi)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 22 ottobre 2014

Comunicata alle Presidenze il 20 novembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 19 luglio 2013, n. 87

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  La legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, anche straniere, per la durata della XVII legislatura, le affida come primo compito, all'articolo 1, comma 1, lettera a), quello di «verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali».
  Sin dall'avvio dei propri lavori, pertanto, la Commissione ha immediatamente individuato il tema della gestione dei beni sequestrati e confiscati come assolutamente prioritario all'interno della propria attività di inchiesta.
  È stata quindi svolta un'ampia istruttoria mediante audizioni, sopralluoghi e approfondimenti a carattere specifico, con il coinvolgimento di soggetti ai massimi livelli istituzionali, amministrativi e della società civile, sia nella sede parlamentare sia direttamente sul territorio nazionale, in ossequio a una funzione di inchiesta parlamentare in cui i peculiari poteri attribuiti alla Commissione dalla legge in base all'articolo 82 della Costituzione sono legislativamente orientati, così come la collocazione sistematica del medesimo articolo, inserito nella Parte seconda della Costituzione, Titolo I, sezione II, «La formazione delle leggi», lascia del resto intendere e suggerire.
  In tale quadro, sono stati convocati in audizione, o incontrati nel corso delle missioni, i Ministri della giustizia e dell'interno, numerosi magistrati, giudicanti e requirenti, che operano nei distretti più impegnati nell'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata (dalla Direzione Nazionale Antimafia alle Direzioni Distrettuali Antimafia, alle sezioni dei diversi tribunali incaricate delle misure di prevenzione), i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, i direttori pro tempore dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (a più riprese), i presidenti delle due commissioni ministeriali istituite con il compito di approfondire la materia della legislazione antimafia, i prefetti delle città più coinvolte dalla problematica della gestione dei beni, i componenti delle Commissioni istituite presso i Consigli di alcune Regioni particolarmente coinvolte, gli esponenti di enti locali, gli amministratori giudiziari di compendi patrimoniali particolarmente rilevanti, i presidenti di importanti associazioni di categoria come Confindustria e Confcommercio, gli esponenti di cooperative sociali con esperienze nella gestione dei beni confiscati a livello nazionale e locale.
  La Commissione parlamentare di inchiesta antimafia si è perciò rivelata, in questo come in altri casi, una sede particolarmente idonea per mettere a confronto, in modo pubblico e trasparente, gli orientamenti dei diversi soggetti, istituzionali e non, operanti nel campo delle misure di prevenzione e della gestione dei beni sequestrati e confiscati nell'ottica della loro composizione in una sintesi politica condivisa, da porre all'attenzione del Parlamento, il quale è e deve essere sempre il luogo e la forma della sovranità popolare, in ossequio Pag. 5ai valori costituzionali e all'idea della democrazia come «potere visibile».
  All'esito di tale istruttoria, la Commissione parlamentare di inchiesta antimafia ha approvato all'unanimità, nella seduta del 9 aprile 2014, una «relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
  Tale relazione è stata inserita nel calendario dei lavori d'Aula sia alla Camera sia al Senato, dando luogo alla circostanza del tutto eccezionale del pronunciamento da parte di entrambe le Camere sulla relazione di una Commissione parlamentare di inchiesta.
  La discussione, che ha registrato un'ampia e concorde partecipazione da parte dei gruppi parlamentari, si è svolta nelle sedute del 16 e 18 giugno alla Camera dei deputati e del 17 giugno al Senato della Repubblica, e si è conclusa con l'approvazione all'unanimità di due risoluzioni di identico contenuto in cui ciascuna Camera «fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed impegna il Governo, per quanto di propria competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione» (Risoluzioni 6-00055 n. 1 del 17 giugno 2014 del Senato e 6-00075 del 18 giugno della Camera).
  Alla luce degli orientamenti delle due Camere, in attuazione del compito di verificare l'attuazione «del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e degli «indirizzi del Parlamento», assegnati dalla legge istitutiva, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno assumere su di sé l'onere non solo dell'indicazione dei principi e criteri direttivi per una riforma del sistema, già contenuti nella relazione approvata il 9 aprile 2014 e fatti propri dalla Camera e dal Senato, ma anche di sviluppare e tradurre tali principi in un complesso di disposizioni organiche, di cui si auspica l'introduzione nell'ordinamento giuridico allo scopo di migliorare l'efficacia delle procedure di prevenzione patrimoniale e l'incisività economica e sociale del sequestro e della confisca dei beni e delle aziende.
  A questo fine la Commissione ha elaborato un articolato normativo (Allegati 1 e 2) che vuole sottoporre al dibattito politico e parlamentare, proponendosi di trovare anche un punto di sintesi tra le diverse altre proposte di riforma già contenute nel documento della «Commissione Fiandaca» istituita presso il Ministero della giustizia, nella relazione conclusiva della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei diversi disegni di legge relativi alla medesima materia, presentati in Parlamento. Nella ricerca di questa sintesi, tuttavia, verranno comunque privilegiati i principi e le direttive contenuti nella relazione approvata il 9 aprile 2014, che già hanno raccolto il consenso della Camera e del Senato.
  Il primo ambito di intervento, più ampio e significativo, riguarda proprio il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, che contiene la disciplina di riferimento dell'aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata.
  Limitando al minimo le modificazioni del testo vigente del codice antimafia, la Commissione propone di trasformarne i meccanismi procedurali rendendoli più snelli e fluidi, e soprattutto più aderenti alle dinamiche reali dei procedimenti di prevenzione, alle esigenze di Pag. 6gestione dei beni e delle aziende in sequestro, alle non sempre prevedibili situazioni del mercato in cui convivono economie lecite ed economie illecite.
  Le scelte tecniche dell'articolato vogliono conseguire i seguenti obiettivi:
   1) la semplificazione della normativa del codice antimafia, superando alcune imprecisioni che rendono difficile ricollegare la disciplina delle misure di prevenzione ai sistemi processuali vigenti, ma anche optando per soluzioni che operativamente consentano la più agevole applicazione delle norme ai casi concreti;
   2) il recepimento dei correttivi alle criticità della disciplina vigente, ricavabili dalle migliori prassi delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali più impegnati sul territorio nazionale, acquisite ed elaborate durante le attività conoscitive della commissione antimafia;
   3) il contemperamento delle esigenze della giurisdizione che permeano il giudizio di prevenzione e che pertanto richiedono la formalizzazione di scansioni procedurali garantite e rigide, con le esigenze operative della gestione dei beni in sequestro, poco compatibili con la procedimentalizzazione stringente di ogni passaggio decisionale che toglierebbe ossigeno alla vita dell'impresa in sequestro, astraendola dalle concrete dinamiche del mercato in cui opera e comportandone una sorta di morte per asfissia.

  Al fine di modernizzare l'assetto complessivo del codice antimafia, i pur numerosi e significativi interventi di modifica, che di seguito si illustreranno, si fanno carico di tutte le esigenze avvertite nei diversi disegni di legge sinora già elaborati, pur pregevoli, ma hanno privilegiato un approccio eccessivamente prudente. In questa prospettiva, si rinuncia a creare nuovi ambiti di disciplina o a dettagliarne ulteriormente i contenuti, e anzi ci si vuole ispirare all'antico monito secondo il quale la legge penale è un'opera d'arte, nella quale, come in ogni specie dell'arte, è richiesta prima di tutto la misura.
  Il disegno complessivo che ispira l'articolato si può così sintetizzare:
   L'aggiornamento delle ipotesi di «pericolosità sociale». L'elenco dei soggetti destinatari della proposta di applicazione delle misure viene reso più completo rispetto alle condotte criminali che oggi suscitano il maggiore allarme sociale (articolo 4 del codice antimafia): e così si aggiungono gli indiziati dei reati di cui all'articolo 416-ter c.p., di cui all'articolo 418 c.p., nonché le persone che risultino dedite alla commissione di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive (non solo coloro che agevolano gruppi violenti, visto che il D.L. n. 119/2014 ha esteso la possibilità di applicare la misura di prevenzione personale a coloro che violano reiteratamente il c.d. «Daspo»). Vengono aggiunti gli indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, sempreché risulti che siano dediti abitualmente a traffici illeciti o vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali delitti.Pag. 7
   Il coordinamento tra i soggetti che promuovono le misure di prevenzione e la specializzazione dei giudici che le decidono. Si introducono scansioni processuali che agevolano il coordinamento dei soggetti legittimati alla proposta, ai quali si aggiunge anche per le misure personali il procuratore nazionale antimafia (articolo 17 del codice antimafia); al contempo si creano sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione, fatta salva la creazione di sezioni distaccate per i tribunali circondariali che risultano avere carichi di lavoro particolarmente rilevanti per specifiche ragioni territoriali ed ambientali (come Trapani e Santa Maria Capua Vetere) (articolo 5 del codice antimafia e conseguenti modifiche dell'ordinamento giudiziario); per garantire il coordinamento, visto che, tra i soggetti titolari della proposta, la procura distrettuale sarà quella chiamata a seguire il procedimento nella fase giurisdizionale, oltre che un espresso richiamo al «previo coordinamento» del procuratore circondariale con quello distrettuale nell'articolo 5, oltre all'obbligo di comunicazione della proposta da parte degli altri soggetti legittimati al procuratore distrettuale, introdotto con il nuovo articolo 81, viene inserito anche il nuovo articolo 5-bis che stabilisce che quando gli altri soggetti legittimati non depositano la loro proposta congiuntamente con il procuratore distrettuale, prima della fissazione dell'udienza, il tribunale trasmette la copia della proposta al procuratore distrettuale perché formuli un proprio parere e, se lo ritiene, integri gli atti o segnali la pendenza di procedimenti connessi.
   Sempre nell'ottica del coordinamento, ma stavolta tra l'ufficio requirente di procura che segue il giudizio di prevenzione in primo grado e quello di procura generale che lo segue in secondo grado, si prevede la regola della trasmissione degli atti investigativi sopravvenuti e rilevanti per il procedimento di prevenzione al procuratore generale che sostiene l'accusa in appello, stabilendo anche che tali atti siano posti tempestivamente a disposizione della difesa (articolo 27, comma 4-bis).
   Maggiori garanzie per le parti del procedimento. Vengono resi più effettivi i diritti di difesa in un procedimento che ha oramai un'incontestabile connotazione giurisdizionale; in particolare si prevede che il soggetto nei cui confronti viene formulata la proposta ne conosca i contenuti già in occasione della notifica del decreto di fissazione della prima udienza e che la partecipazione del detenuto fuori dal circondario sia sempre consentita quantomeno nelle forme della videoconferenza (cfr. modifiche all'articolo 7 e connesse modifiche all'artt. 146 disp. Att. c.p.p.); in un'ottica di garanzia si colloca anche la modifica dell'articolo 31, comma 3, che prevede la possibilità di rateizzare la cauzione che il tribunale può porre a carico della parte sottoposta a procedimento di prevenzione.
   Semplificazione e tempi certi del procedimento di prevenzione. Si rende più agevole la trattazione del procedimento disciplinato dall'articolo 8, consentendo di sentire le persone informate sui fatti anche a mezzo videoconferenza, fissando dei precisi sbarramenti alla proponibilità delle eccezioni di competenza, regolando anche gli effetti delle pronunce sulla competenza in grado di impugnazione (articolo Pag. 827), stabilendo tempi certi per il deposito dei provvedimenti, per la durata del sequestro e per la cause di sospensione di questo termine tutte da ricollegare ad esigenze di difesa (proposta di istanza di ricusazione, legittimo impedimento del difensore, integrazione del contraddittorio: articolo 24), nonché stabilendo delle precise regole nel caso in cui la misura di prevenzione personale non venga eseguita o la sua esecuzione venga sospesa per la sopravvenuta detenzione del proposto.
   Interventi necessari per una più efficace aggressione ai patrimoni: morte del proposto, evasione fiscale, accesso alle banche dati. Si incide sugli ambiti di concreta operatività delle misure di prevenzione patrimoniale, estendendo la possibilità di confisca anche in caso di morte del proposto non solo nei confronti degli eredi ma anche nei confronti delle persone fisiche che risultano avere convissuto con il defunto nell'ultimo quinquennio o delle persone giuridiche del cui patrimonio il defunto risultava poter disporre anche indirettamente (articolo 18); escludendo che la disponibilità di beni possa essere giustificata con proventi di evasione fiscale (articolo 24); estendendo le fonti investigative con l'accesso alle banche dati istituzionali dell'Agenzia delle entrate.
   Nuove e più flessibili misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel mercato: il controllo giudiziario. Si introducono alcuni strumenti più flessibili per contrastare le infiltrazioni mafiose nel mercato, senza ricorrere alle misure più invasive già consacrate dalla vigente disciplina: tali strumenti sono stati già predisposti nella proposta della Commissione Fiandaca, sul punto integralmente recepita dalla Commissione parlamentare antimafia e dai due rami del Parlamento, e si identificano nell'amministrazione giudiziaria e nel controllo giudiziario, istituto quest'ultimo del tutto innovativo e particolarmente adatto alle ipotesi più attenuate di agevolazione da parte dell'impresa all'attività di persone nei cui confronti è stata proposta misura di prevenzione (artt. 34 e 34-bis); il controllo giudiziario viene concepito anche come strumento di controllo in favore dell'impresa che, a seguito di mancato rilascio di certificazione antimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso di affrancamento dai rischi derivanti dalle contiguità e ottenere così la validazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica in prospettiva di recupero della legalità; conseguentemente dall'introduzione del controllo giudiziario deriva la necessità di raccordare il testo della disciplina in materia di documentazione antimafia e tutte le altre norme che riguardano ambiti sui quali il nuovo istituto è destinato ad incidere.
   La scelta degli amministratori giudiziari. Vengono fissati criteri per la scelta dell'amministratore giudiziario in via del tutto generale, stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debba essere dato conto in un provvedimento motivato del tribunale che conferisce l'incarico; si vogliono così evitare criteri e meccanismi di selezioni rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascuna procedura ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari; dal canto suo prima di assumere l'incarico Pag. 9l'amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo.
   L'organizzazione del lavoro degli amministratori giudiziari. Viene introdotta la previsione in base alla quale gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuzione indicandone i componenti e gli oneri, così da sottoporlo all'autorizzazione (previa) del giudice (articolo 35).
   Il superamento definitivo della concezione del ruolo dell'amministratore giudiziario come mero custode e la continuità della gestione. Vengono riscritte le norme che ancora fanno riferimento alla persona cui sono affidati i beni definendola custode, con particolare riguardo all'articolo 30 nella parte relativa al ruolo dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento penale ordinario, dove ancora rimanevano margini di equivoco. Nella visione più dinamica dei compiti di gestione, nel procedimento penale ordinario, si stabilisce che deve essere sempre lo stesso giudice delegato ad occuparsi di sovrintendere alle attività di amministrazione, anche quando il procedimento transiti in una fase successiva o in un altro grado (appello e cassazione) in modo da assicurare la continuità di gestione in tutti i casi in cui la competenza si trasferisca ad uffici diversi. In questa logica si iscrivono anche tutte le norme che prevedono l'intervento dell'Agenzia nazionale per la destinazione dei beni confiscati solo alla fine del procedimento, nonché quelle che mirano a garantire la continuità della gestione sia con la condivisione del piano di prosecuzione dell'azienda approvato dal tribunale anche da parte dell'Agenzia fin dal suo avvio, sia con la previsione in base alla quale gli stessi soggetti mantengano i compiti di gestione anche dopo il passaggio di competenza all'Agenzia, salvo espresso e motivato provvedimento di sostituzione da parte della stessa Agenzia (cfr. artt. 35 ss.).
   Una nuova prospettiva gestionale per il tribunale e per l'amministratore giudiziario, senza incertezze nella gestione del credito. La modifica degli articoli 36 e 41 disegna il contenuto generale della relazione particolareggiata dei beni sequestrati con una specifica e in parte differenziata disciplina della relazione richiesta all'amministratore che si immette in possesso di aziende. Anzitutto va sin d'ora richiamata la nuova centralità che questa proposta vuole dare alla norma di cui all'articolo 37, comma 5, sulla contabilità separata dei beni e delle aziende sequestrate in relazione ai vari soggetti o enti proposti, norma già presente nel testo vigente ma mai adeguatamente richiamata negli snodi fondamentali dell'attività dell'amministratore giudiziario. La relazione dell'amministratore giudiziario dovrà porre le condizioni di questa gestione separata, distinguendo le aziende e i patrimoni di riferimento, nonché i patrimoni individuali, i beni personali, i beni astrattamente riconducibili a terzi dei quali si assume nel giudizio che siano intestatari fittizi. Questo comporta che l'amministratore in caso di sequestro che ricomprenda beni personali e beni di aziende può essere chiamato a relazioni particolareggiate di contenuto diverso.

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  L'articolato propone un diverso binario anche sui termini di redazione per la relazione riguardante le aziende (articolo 41). Data la complessità dell'analisi e delle valutazioni che essa può comportare, si è mantenuto il termine di sei mesi; tuttavia è stato stabilito che entro trenta giorni l'amministratore deve depositare un primo documento di analisi e di proposta sulla base del quale il giudice delegato lo autorizza – in via provvisoria e salvo le valutazioni che svolgerà il tribunale sulla relazione completa depositata entro la scadenza del termine semestrale – a proseguire l'attività o a sospenderla. Si anticipano così in via provvisoria e urgente le eventuali autorizzazioni che deriveranno dall'approvazione del programma di prosecuzione.
  Alla scadenza dei sei mesi deve essere depositata la relazione. Rispetto al programma di prosecuzione si propone in via innovativa che l'amministratore predisponga un elenco separato dei creditori titolari di un rapporto giuridico pendente (cioè con prestazioni ancora non eseguite, anche solo parzialmente), dei creditori con i quali l'azienda intrattiene rapporti commerciali essenziali alla prosecuzione e dei creditori i cui diritti afferiscano a rapporti esauriti, incerti o non essenziali alla prosecuzione dell'azienda; non si è ritenuto necessario precisare – perché tale profilo è già implicito e connotativo per un'azienda in sequestro, quasi un vero e proprio core business – che essenziali alla prosecuzione dell'azienda possono essere i rapporti pienamente informati a principi e prassi di legalità e di trasparenza.
  Per le prime due tipologie, fatte salve anche le valutazioni di opportunità da parte del tribunale, la prosecuzione dei rapporti e l'adempimento dei debiti pregressi possono essere autorizzati anche a prescindere dalla verifica di buona fede del credito in base alla complessa procedura prevista dagli articoli 52 e seguenti che rimane riservata ai crediti afferenti rapporti di incerta origine, esauriti o non essenziali all'azienda. Si evita così la «fuga dei fornitori» che, nella prospettiva della defatigante attesa della procedura di ammissione al passivo, sono spesso scoraggiati dal proseguire i rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria. Si fornisce altresì uno strumento di verifica «allo stato degli atti» da parte del tribunale con l'ausilio dell'amministratore per gestire insieme all'azienda anche la sua esposizione debitoria, destinata altrimenti a rimanere un fardello che graverà sulle sorti della destinazione dei beni. In questa prospettiva viene anche ridefinita la disciplina dei rapporti pendenti e viene introdotta la possibilità di autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare il debito o ad attivare procedure di concordato alternative alla messa in liquidazione dell'azienda.
  Tutte queste valutazioni dovranno essere incanalate nei binari di ciascuna gestione separata come emergente dai criteri di contabilità separata fissati dall'articolo 37, comma 5. E tali binari delimiteranno anche attività separate di verifica dei crediti di buona fede ai sensi degli articoli 52 e seguenti.
   La gestione dei rapporti di lavoro e la partecipazione dei sindacati. Il nuovo articolato prevede espressamente che l'amministratore, in occasione della prima relazione sulle aziende sequestrate, operi un dettagliato censimento dei rapporti di lavoro, reali e fittizi, regolari e irregolari, con le connesse problematiche in ordine alla corretta tenuta della contabilità e all'adempimento degli oneri fiscali Pag. 11e previdenziali. In relazione a tale verifica e al piano di prosecuzione da proporre l'amministratore offrirà al tribunale tutti gli elementi di valutazione necessari per regolare in una prospettiva di legalità i rapporti di lavoro esistenti e reali. Si applicheranno – e questa è la ragione della rinuncia ad una specifica e differenziata disciplina da inserire nel codice antimafia – le norme di sistema del diritto del lavoro, non solo con riguardo alle tutele ma anche con riguardo alle ipotesi di licenziamento per giusta causa ricorrenti nei casi di rapporti di lavoro fittizio, nei casi di soggetti fidelizzati al proposto o alla criminalità organizzata cui fa capo l'azienda e in ogni altro caso di incompatibilità o di infedeltà rispetto alla gestione dell'amministratore giudiziario.
  All'amministratore si fa carico anche di verificare se e quali organizzazioni sindacali siano presenti nell'azienda e ne sente il parere sul programma di prosecuzione da proporre al tribunale. Altre forme di partecipazione del sindacato alle attività di gestione dei beni sequestrati e confiscati sono previste con la partecipazione di propri rappresentanti al Comitato consultivo e di indirizzo dell'Agenzia.
   Concentrare l'impegno dell'Agenzia nelle attività di destinazione dei beni confiscati. L'articolo 38 fissa i compiti dell'Agenzia limitando quelli di amministrazione giudiziaria alla fase e alle attività più immediatamente connesse alla destinazione del bene, quindi dopo la confisca definitiva di prevenzione o dopo l'irrevocabilità della confisca disposta con sentenza nel procedimento penale ordinario. Nella fase del procedimento giurisdizionale l'Agenzia svolge funzioni di ausilio e può conoscere gli atti dell'amministrazione giudiziaria, anche al fine di formulare proposte e osservazioni. Particolarmente significativo il suo ruolo nella fase dell'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'azienda. Tale approvazione, secondo la proposta di riforma dell'articolo 41, deve avvenire a seguito di udienza della quale devono essere avvisati anche il pubblico ministero e l'Agenzia, che possono interloquire sul piano, se compaiono. Questo momento di condivisione del piano da parte dell'Agenzia pone le premesse per una futura attività (informata e, ove l'Agenzia lo ritenga necessario, costante) di ausilio all'amministratore giudiziario e al tribunale. Ed è altresì coerente con la continuità della gestione che viene stabilita espressamente anche con riguardo al momento in cui i compiti di amministrazione giudiziaria passeranno in capo all'Agenzia e l'amministratore nominato dal tribunale diverrà, salvo revoca, suo ausiliario. Inoltre, alla luce della ridefinizione delle competenze, diventa vieppiù urgente la riscrittura delle norme di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. A tal fine la sede principale dell'Agenzia viene trasferita a Roma sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio al fine di rendere più efficace il coordinamento delle attività che coinvolgono la partecipazione di più istituzioni e che riguardano tutto il territorio nazionale. Viene mantenuta, come sede vicaria, la già esistente sede di Reggio Calabria per esigenze di continuità e per la prossimità della medesima ai territori tradizionalmente e maggiormente interessati dalla presenza delle organizzazioni criminali. Inoltre, con apposita delega al governo, si demanda la emanazione di un decreto legislativo integrativo che, abrogando l'articolo 113-bis del codice antimafia, si faccia carico di strutturare l'Agenzia con una Pag. 12dotazione di personale adeguata e proporzionata rispetto al rilevantissimo numero di beni e aziende attualmente in sequestro o già confiscate e da troppo tempo in attesa di destinazione. La Commissione intende così porre con urgenza il tema del superamento di una disposizione, come quella in atto vigente, che prefigurando un contingente di sole 30 unità complessive in pianta stabile, di 100 in temporaneo distacco o comando e, comunque, selezionate indipendentemente dalle specifiche professionalità di volta in volta necessarie per l'assolvimento dei suoi delicati compiti, ha suscitato le più che giustificate critiche unanimi della dottrina e degli operatori nonché l'altrettanto giustificato disagio dei pur valenti funzionari che si sono avvicendati al servizio della Agenzia. Infine si interviene sull'articolo 112, comma 3, stabilendo che i nuclei di supporto istituiti presso le prefetture diventino uno snodo essenziale di raccordo tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria territorialmente competente ai fini della attività di ausilio alla gestione dei beni in sequestro, nonché rappresentino un braccio operativo per la stessa Agenzia con riguardo alle attività prodromiche alla destinazione. A tal fine si stabiliscono criteri specifici di selezione dei suoi componenti.
   L'intervento delle parti per l'immediata verifica del valore di stima se contestato. L'articolo 36, comma 4, fissa la regola dell'ostensibilità della relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario alle parti, limitatamente ai contenuti inerenti la determinazione del valore di stima. Per converso, pertanto, ne discende che, in via ordinaria e salvo specifica autorizzazione, gli altri atti dell'amministratore giudiziario trasmessi al giudice non sono accessibili alle parti private. Si evitano così rischi di ingerenza e di condizionamento dell'impresa da parte dei soggetti cui è stata sottratta e si tutela la riservatezza delle scelte aziendali dell'impresa in sequestro, che può essere esposta – come anche le cronache recenti dimostrano – alla concorrenza sleale degli esponenti della criminalità economica operante nello stesso mercato di riferimento.
  A fronte di questa scelta di tutela della riservatezza degli atti di interlocuzione tra l'amministratore giudiziario e l'autorità giurisdizionale, il controllo delle parti è comunque garantito in sede di discussione sul rendiconto, momento conclusivo della gestione prima del trasferimento del bene in capo all'Agenzia, nonché nella fase iniziale quando con la determinazione del valore l'amministratore giudiziario pone un parametro di riferimento essenziale per tutte le valutazioni successive. Per rendere effettiva la partecipazione degli interessati a questa fase, si prevedono il deposito della parte della relazione relativa al valore, l'avviso della cancelleria alle parti, la possibilità di formulare le contestazioni, una previa valutazione di ammissibilità da parte del giudice, l'eventuale procedimento di accertamento in contraddittorio nelle forme della perizia. Il tutto però senza fermare la gestione che viene affidata al prudente apprezzamento del giudice delegato, il quale valuterà nelle sue decisioni quale rilievo dare alle contestazioni ancora soggette a verifica peritale.
   La semplificazione del procedimento di verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione. Modifiche significative sono state introdotte Pag. 13al procedimento di accertamento dei crediti e all'impugnazione dei provvedimenti ammessi o esclusi dal passivo. Si è stabilito che si procede alla verifica dei crediti dopo l'emanazione del provvedimento di confisca di primo grado, ancorché non definitiva; ciò in quanto la conoscenza del dato effettivo dell'indebitamento, della sua origine e del suo ammontare è possibile, anche con riguardo alle connessioni del debito con l'attività illecita, solo dopo la conclusione dell'istruttoria di primo grado. Per altro verso, iniziando la verifica mentre possono essere in corso i giudizi di impugnazione, è possibile un intervento mirato al perseguimento delle finalità proprie della procedura, rendendo possibile per un verso la prosecuzione dell'azienda, per altro verso l'anticipazione dell'eventuale censimento dei crediti di buona fede da onorare prima della definitività della confisca.

  Le modifiche introdotte incidono sensibilmente sulla fase del procedimento di verifica, privilegiando quegli aspetti del procedimento che si sono rivelati in grado di garantire una maggiore tempestività nelle formazione dello stato passivo, anticipando la fase di istaurazione del contraddittorio tra i creditori ed organi della procedura ad una fase antecedente all'udienza di verifica.
  L'articolo 57 prevede che l'amministratore formi l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi i crediti ritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell'attività di impresa e per la conservazione del valore economico e sociale dell'azienda sequestrata, di cui al nuovo articolo 54-bis. Tali ultimi crediti pur esclusi dal procedimento di verifica di cui all'articolo 58, in quanto già soddisfatti, ove il giudice ne abbia autorizzato il pagamento in ragione della riscontrata essenziale strumentalità, devono essere comunque inseriti dall'amministratore nell'elenco dei creditori, per consentire a tutti gli altri creditori la verifica dei presupposti del trattamento preferenziale ricevuto e la conseguente possibilità di impugnare il provvedimento del giudice che ne ha autorizzato il pagamento, nei modi e nei termini previsti all'articolo 59, comma 6, per le impugnazione dei crediti ammessi o esclusi dal passivo.
  Il procedimento delineato prevede che il giudice delegato assegni ai creditori il termine perentorio di sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e con lo stesso decreto fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (articolo 57, comma 2). È stato previsto, come elemento di novità, che l'amministratore giudiziario provveda a redigere un progetto di stato passivo, che deve depositare prima dell'udienza di verifica in un tempo utile da consentire ai creditori di prendere conoscenza delle conclusioni rassegnate e di interloquire nel merito, attraverso osservazioni scritte ed integrazioni probatorie fino a cinque giorni prima dell'udienza, termine che è stato previsto a pena di decadenza per consentire al giudice di avere a disposizione in udienza tutti gli elementi utili per la decisione. La preventiva verifica delle domande ad opera dell'amministratore giudiziario, così come la possibilità per i creditori di controdedurre alle conclusioni rassegnate e di produrre nuovi documenti, agevola l'attività del giudice in udienza garantendo la speditezza della trattazione e riducendo i tempi Pag. 14dell'accertamento definitivo dei crediti, limita le ipotesi di un rinvio dell'udienza per esigenze istruttorie connesse e/o conseguenti alla necessità di produzioni documentali, e agevola soluzioni condivise tra le parti, nei limiti della disponibilità dei diritti, atte a ridurre le ipotesi di impugnazioni.
  Non è stata prevista per la fase della verifica dinanzi al giudice delegato la difesa tecnica, obbligatoria invece in ogni caso di impugnazione dinanzi al tribunale. Nel giudizio di impugnazione non sono ammesse prove nuove se non sopravvenute.
  Il regime delle domande tardive è stato, del pari, oggetto di rivisitazione, prevedendosi la possibilità di presentarle solo entro il limite temporale di un anno dal decreto di esecutorietà dello stato passivo emanato all'esito della verifica delle domande tempestive. L'ammissibilità della domanda tardiva presuppone che il creditore provi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile nel termine assegnato.
  La fase della vendita e del riparto viene devoluta integralmente all'Agenzia perché avrà luogo solo dopo la confisca irrevocabile. Viene ribadito il criterio di sussidiarietà della vendita dei beni al solo caso in cui la liquidità di cui si dispone risulti insufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori. Al fine di evitare che si verifichino situazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valore a fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto, è stata prevista la possibilità che l'Agenzia possa differire la vendita ad un momento successivo ove confidi di reperire le risorse necessarie dalla gestione del patrimonio. Si prevede che l'Agenzia predisponga un progetto del piano dei pagamenti, da sottoporre all'attenzione dei creditori ai quali viene riconosciuta la facoltà di presentare osservazioni sia sulla graduazione, sia sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati. L'Agenzia, tenuto anche conto delle osservazioni, predispone il piano di pagamento che può essere impugnato dai creditori dinanzi al giudice civile. Si tratta infatti dell'accertamento di un diritto, che, se pur trova il suo presupposto nel procedimento di prevenzione, prescinde da esso, inserendosi nel rapporto tra l'Agenzia, tenuta al pagamento, ed il creditore che in ragione della titolarità del credito ammesso al passivo vanta ora una pretesa creditoria direttamente nei confronti dello Stato, non già della procedura di prevenzione. Per effetto dell'opposizione si instaura un giudizio di natura civile, che si svolge con rito camerale nelle forme del procedimento sommario di cui all'articolo 702-bis e ss c.p.c. dinanzi alla corte d'appello del distretto di competenza del giudizio presupposto (di prevenzione o penale).
  In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendosi all'assegnazione di quelle non controverse. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento la proposta opposizione sospende l'esecutività dei pagamenti.
   La semplificazione delle regole sulle eventuali interferenze tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive. Viene precisato che l'eventuale processo esecutivo sul singolo bene sottoposto a sequestro non possa essere iniziato (regola fissata già dal testo vigente) e, se iniziato, rimanga sospeso (il testo vigente in maniera equivoca afferma che non poteva essere proseguito ma non precisava che sorti Pag. 15potesse avere il procedimento in caso di dissequestro del bene). Dalla sospensione la possibilità di riassunzione in caso di dissequestro, facendo salvi gli effetti prodottosi prima della sospensione in favore del creditore.

  Quanto ai rapporti con il fallimento si sfoltisce la disciplina di cui agli articoli 63 e 64: si esclude che il giudice del fallimento debba procedere alla verifica di buona fede dei crediti, come previsto da una norma vigente ma unanimemente criticata da dottrina e operatori sia del diritto fallimentare sia del diritto di prevenzione; si stabilisce che i beni sottoposti a sequestro, sia nell'ipotesi di fallimento dichiarato prima del sequestro sia nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo il sequestro, sono esclusi dalla massa attiva del fallimento ed in conseguenza i crediti connessi a diritti su di essi gravanti non possono essere conosciuti dal giudice del fallimento, ma possono solo essere fatti valere davanti al giudice delegato della prevenzione nel procedimento di verifica della buona fede, ai sensi degli articoli 52 e seguenti. I crediti esclusi dall'accertamento del passivo in sede fallimentare si identificano in quelli che realizzano cause legittime di prelazione sui beni sottoposti a sequestro (in particolare diritti reali di garanzia o privilegi speciali).
  Accanto a questo articolato, la Commissione propone un separato testo di legge che ha ad oggetto la specifica tematica della tutela dei livelli occupazionali all'interno delle aziende in sequestro, nonché le problematiche inerenti l'accesso al credito ed il finanziamento della riorganizzazione delle aziende sottratte alla criminalità.

  Gli obiettivi della legge delega possono così sintetizzarsi:
   prevedere strumenti che consentano all'azienda sequestrata e confiscata – dotata di una reale capacità economica – di neutralizzare, o attutire, l'incidenza negativa del venire meno, al momento del sequestro, di volani illeciti che fino a quel momento avevano garantito e agevolato la presenza di quell'azienda sul mercato (ampio accesso a liquidità di incerta o illecita provenienza, abbattimento dei costi della legalità per la sistematica violazione delle norme in materia fiscale, tributaria, di tutela previdenziale, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, impiego di manodopera irregolare, capacità di acquisire spazi di mercato non in forza di capacità imprenditoriale ma grazie alla caratura criminale del proposto);
   prevedere che le misure e gli strumenti di sostegno alle aziende sequestrate o confiscate abbiano applicazione limitata nel tempo, fino alla destinazione delle aziende;
   prevedere che la richiesta di accesso alle misure e agli strumenti di sostegno alle imprese sia formulata solo ove sia approvato dal tribunale il programma di prosecuzione o ripresa dell'impresa;
   in considerazione della presumibile contrazione, dopo il sequestro, del fatturato dell'azienda, del presumibile aumento dei costi in caso di emersione di lavoro irregolare, nonché dei costi necessari per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevedere la possibilità che l'impresa sequestrata abbia accesso, ove necessario, alla cassa integrazione Pag. 16e alle altre forme di ammortizzatori sociali previste per le aziende sottoposte a procedure concorsuali;
   escludere dall'accesso a tali forme di ammortizzatori sociali i lavoratori portatori di un'autonoma pericolosità sociale (i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni), il proposto, nonché i familiari (coniuge, parenti, affini e persone conviventi) che abbiano avuto un ruolo concreto nella gestione dell'azienda e non si siano limitati a un'attività meramente esecutiva nonché coloro che hanno svolto attività di gestione e che, dunque, avevano un rapporto fiduciario con il proposto;
   prevedere che i datori di lavoro che diano opportunità di occupazione ai dipendenti delle aziende sequestrate o confiscate, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo e non rientrino tra i lavoratori per i quali è escluso l'accesso agli ammortizzatori sociali, fruiscano di sgravi contributivi;
   prevedere che coloro i quali effettuino acquisti dalle aziende sequestrate o confiscate fruiscano di una riduzione dell'aliquota IVA;
   prevedere che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte a gestione giudiziale;
   al fine di rimediare alla crisi di liquidità causata dalla frequente revoca degli affidamenti bancari in conseguenza del sequestro, istituire un fondo di garanzia strutturato in una sezione di garanzia per la continuità e per l'accesso al credito bancario e in una sezione per gli investimenti necessari a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, a sostenere gli investimenti e gli interventi di ristrutturazione aziendale, a promuovere misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui all'articolo 43-bis;
   prevedere che l'accesso al fondo possa essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e solo dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater;
   prevedere che le condizioni di accesso e di utilizzo dei finanziamenti siano stabilite con decreto del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   prevedere che il fondo sia costituito ed alimentato, per una parte, da una quota delle risorse intestate al fondo unico, per altra parte con un contributo a carico degli istituti bancari, per una terza parte con un contributo della Cassa depositi e prestiti;
   prevedere che le somme erogate per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale siano restituite usufruendo di un Pag. 17tasso agevolato e che in ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal fondo e che in tal caso l'Erario sia garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni del proposto;
   prevedere che l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro, compatibilmente con il piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stato autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56; che siano previsti sgravi contributivi e un credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; escludere la possibilità di cumulo dei predetti benefici;
   prevedere che le risorse da destinare al finanziamento delle misure di cui si è detto siano reperite nel fondo unico giustizia secondo termini e modalità la cui determinazione è affidata a un decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro;
   tracciare una cesura netta fra la gestione giudiziale e quella prima affidata al proposto, prevedendo che, dopo l'approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, l'azienda ora abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e che, a decorrere dalla medesima data, non abbiano effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   prevedere che le cooperative dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate, che hanno colto l'opportunità connessa alla confisca di prevenzione, che hanno riconosciuto il valore fortemente simbolico di un gruppo di lavoratori, prima dipendenti di imprese prosperate nell'illegalità, che optano nettamente per lo Stato trasformandosi, a loro volta, in imprenditori nel rispetto della legge, parte fieramente attiva nel percorso di reinserimento dell'impresa nel circuito della legalità e che da questo traggono opportunità di lavoro, di benessere per sé e le loro famiglie, abbiano titolo preferenziale nell'accesso a una serie di contributi ed incentivi economici che potranno essere meglio specificati nell'articolato di legge.

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ALLEGATO 1

Proposte di modifica per una revisione organica del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Modifiche proposte

Libro I

LE MISURE DI PREVENZIONE

Libro I

LE MISURE DI PREVENZIONE

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Capo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DAL QUESTORE

Capo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DAL QUESTORE

Art. 1.
(Soggetti destinatari).

Art. 1.
(Soggetti destinatari).

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:   Articolo identico.
   a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;  
   b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  
   c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.  
Pag. 19
Art. 2.
(Foglio di via obbligatorio).

Art. 2.
(Foglio di via obbligatorio).

  1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.   Articolo identico.

 
Pag. 20
Art. 3.
(Avviso orale).

Art. 3.
(Avviso orale).

  1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.   Articolo identico.
  2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.  
  3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.  
  4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.  
Pag. 21
  5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.  
  6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.  
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Capo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Capo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI APPLICATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sezione I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

Sezione I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

Art. 4.
(Soggetti destinatari).

Art. 4.
(Soggetti destinatari).

  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

  1. Identico:
   a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;    a) identica;
   b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti di cui agli artt. 416-ter c.p., 418 c.p.;
   c) ai soggetti di cui all'articolo 1;    c) identica;
   d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;    d) identica;
   e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;    e) identica;  
Pag. 23
   f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;    f) identica;
   g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);    g) identica;
   h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;    h) identica;
   i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.    i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
     l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b).  
Pag. 24
Art. 5.
(Titolarità della proposta. Competenza).

Art. 5.
(Titolarità della proposta. Competenza).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.   1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.   2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.   3. Identico.  
Pag. 25
  4. La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.   4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
    5. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.  
Pag. 26
 

Art. 5-bis.
(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).

  1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.
    2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.
    3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2.  
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Art. 6.
(Tipologia delle misure e loro presupposti).

Art. 6.
(Tipologia delle misure e loro presupposti).

  1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.   1. Identico.
  2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.   2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni.
  3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.   3. Identico.  
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Art. 7.
(Procedimento applicativo).

Art. 7.
(Procedimento applicativo).

  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.   1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o del decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
  2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.   2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
  3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.   3. Identico.
  4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.   4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p., salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.
  5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.   5. Identico.  
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  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.   6. Identico.
  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.   7. Identico.
  8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.   8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.   9. Identico.
  10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   10. Identico.
    11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.
    12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
    13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
 
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    14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
    15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
    16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
    17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. att. c.p.p.  
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Art. 8.
(Decisione).

Art. 8.
(Decisione).

  1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.   1. Identico.
  2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.   2. Identico.
  3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.   3. Identico.
  4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.   4. Identico.
  5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.   5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Regioni.  
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  6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:   6. Identico.
   1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;  
   2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.  
  7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.   7. Identico.
  8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte di appello ed all'interessato.   8. Identico.  
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Art. 9.
(Provvedimenti d'urgenza).

Art. 9.
(Provvedimenti d'urgenza).

  1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.   Articolo identico.
  2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.  
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Art. 10.
(Impugnazioni).

Art. 10.
(Impugnazioni).

  1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.   Articolo identico.
  2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.  
  3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.  
  4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.  
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Art. 11.
(Esecuzione).

Art. 11.
(Esecuzione).

  1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.   Articolo identico.
  2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.  
  3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.  
  4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.  
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Art. 12.
(Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale).

Art. 12.
(Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale).

  1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.   Articolo identico.
  2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.  
  3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.  
  4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.  
  5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.  
  6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.  
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Art. 13.
(Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata).

Art. 13.
(Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata).

  1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.   Articolo identico.

 
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Art. 14.
(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

Art. 14.
(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.   1. Identico.
  2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.   2. Identico.
    3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.  
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    4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.  
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Art. 15.
(Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata).

Art. 15.
(Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata).

  1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.   Articolo identico.
  2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.  
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Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Capo I

IL PROCEIMENTO APPLICATIVO

Capo I

IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

Art. 16.
(Soggetti destinatari).

Art. 16.
(Soggetti destinatari).

  1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:   Articolo identico.
   a) ai soggetti di cui all'articolo 4;  
   b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.  
  2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.  
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Art. 17.
(Titolarità della proposta).

Art. 17.
(Titolarità della proposta).

  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.   1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
  2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.   2. Identico.
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.   3. Identico.  
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Art. 18.
(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto).

Art. 18.
(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto).

  1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.   1. Identico.
  2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.   2. Identico.
  3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.   3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26.
  4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.   4. Identico.  
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  5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.   5. Identico.  
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Art. 19.
(Indagini patrimoniali).

Art. 19.
(Indagini patrimoniali).

  1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.   1. Identico.
  2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.   2. Identico.
  3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.   3. Identico.  
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  4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.   4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
  5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.   5. Identico.  
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Art. 20.
(Sequestro).

Art. 20.
(Sequestro).

  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.   1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.   2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
  3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.   3. Identico.
    4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.  
Pag. 48
Art. 21.
(Esecuzione del sequestro).

Art. 21.
(Esecuzione del sequestro).

  1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.   1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.
  2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.   2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.
  3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.   3. Identico.  
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Art. 22.
(Provvedimento d'urgenza).

Art. 22.
(Provvedimento d'urgenza).

  1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.   1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del Procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis.
  2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.   2. Identico.  
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Art. 23.
(Procedimento applicativo).

Art. 23.
(Procedimento applicativo).

  1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.   1. Identico.
  2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.   2. Identico.
  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.   3. Identico.
  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.   4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali di godimento o di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.  
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Art. 24.
(Confisca).

Art. 24.
(Confisca).

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.   1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.   2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del  
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  proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.   3. Identico.  
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Art. 25.
(Sequestro e confisca per equivalente).

Art. 25.
(Sequestro e confisca per equivalente).

  1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.   Articolo identico.

 
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Art. 26.
(Intestazione fittizia).

Art. 26.
(Intestazione fittizia).

  1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.   Articolo identico.
  2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:  
   a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;  
   b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.  
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Capo II

LE IMPUGNAZIONI

Capo II

LE IMPUGNAZIONI

Art. 27.
(Comunicazioni e impugnazioni).

Art. 27.
(Comunicazioni e impugnazioni).

  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.   1. Identico.
  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.   2. Identico.
    2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.
    2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
    2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. 
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    2-quinquies. Se la corte di appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente decreto.
  3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.   3. Identico.
    3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.
  4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.   4. Identico.  
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    4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.
  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.   5. Identico.
  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.   6. Identico.  
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Capo III

LA REVOCAZIONE DELLA CONFISCA

Capo III

LA REVOCAZIONE DELLA CONFISCA

Art. 28.
(Revocazione della confisca).

Art. 28.
(Revocazione della confisca).

  1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale:   1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:
   a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;    a) identica;
   b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;    b) identica;
   c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.    c) identica.
  2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.   2. Identico.
  3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.   3. Identico.
  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.   4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.  
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Capo IV

RAPPORTI CON I PROCEDIMENTI PENALI

Capo IV

RAPPORTI CON I PROCEDIMENTI PENALI

Art. 29.
(Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale).

Art. 29.
(Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale).

  1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.   Articolo identico.

 
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Art. 30.
(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali).

Art. 30.
(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali).

  1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.   1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia» non provveda alla revoca.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.   2. Identico.  
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  3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale.   3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.   4. Identico.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.   5. Identico.
    6. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III vengono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1.  
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Art. 30-bis.
(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali).

  Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II.

 
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Capo V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI DIVERSE DALLA CONFISCA

Capo V

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI DIVERSE DALLA CONFISCA

Art. 31.
(Cauzione. Garanzie reali).

Art. 31.
(Cauzione. Garanzie reali).

  1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.   1. Identico.
  2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.   2. Identico.
  3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.   3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili.
  4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.   4. Identico.  
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  5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.   5. Identico.  
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Art. 32.
(Confisca della cauzione).

Art. 32.
(Confisca della cauzione).

  1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.   Articolo identico.
  2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.  
  3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.  
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Art. 33.
(L'amministrazione giudiziaria dei beni personali).

Art. 33.
(L'amministrazione giudiziaria dei beni personali).

  1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.   Articolo identico.
  2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.  
  3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.  
  4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.  
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Art. 34.
(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

Art. 34.(1)
(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.   1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

(1) Il testo del nuovo articolo 34 è stato totalmente messo in neretto poiché si intende completamente sostitutivo di quello vigente, nonostante in alcune disposizioni i testi corrispondano. Pag. 68
  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.   2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
  3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.   3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.   4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
  5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.   5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III. 
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  6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.   6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34- bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
  7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.   7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.  
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  8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.  
  9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.  
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Art. 34-bis.
(Controllo giudiziario delle aziende).

  1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
    2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
  Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
     a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
     b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. 
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  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:
     1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
     2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;
     3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
     4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
     5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

 
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    5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 c.p.p. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.
    6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.
    7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.  
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Titolo III

L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Titolo III

L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 35.
(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario).

Art. 35.
(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario).

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.   1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari.   2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.  
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  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.   3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
  4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.   4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.   5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.   6. Identico.  
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  7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.   7. Identico.
  8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.   8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.
  9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.   9. Identico.  
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Art. 36.
(Relazione dell'amministratore giudiziario).

Art. 36.
(Relazione dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:   1. Identico:
   a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;    a) identica;
   b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;    b) identica;
   c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;    c) identica;
   d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;    d) identica;
   e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.    e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.
  2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.   2. Identico.

 
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  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.   3. Identico.
  4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.   4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.  
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Art. 37.
(Compiti dell'amministratore giudiziario).

Art. 37.
(Compiti dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.   1. Identico.
  2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.   2. Identico.
  3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.   3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.
  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.   4. Identico.  
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  5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.   5. Identico.  
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Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.   1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.   2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.
  3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.   3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.  
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  4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.   4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
  5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.   5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
  6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.   6. Identico.
  7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.   7. Identico.  
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Art. 39.
(Assistenza legale alla procedura).

Art. 39.
(Assistenza legale alla procedura).

  1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.   1. Identico.
    2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.  
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Art. 40.
(Gestione dei beni sequestrati).

Art. 40.
(Gestione dei beni sequestrati).

  1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).   1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112.
  2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.   2. Identico.
  3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.   3. Identico.
  4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.   4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
  5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.   5. Identico.  
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  5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.   5-bis. Identico.
  5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.   5-ter. Identico.
  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.   5-quater. Identico.  
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  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.   5-quinquies. Identico.  
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Art. 41.
(Gestione delle aziende sequestrate).

Art. 41.
(Gestione delle aziende sequestrate).

  1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.   1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa.

 
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    1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.
    1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.  
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    1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
    1-quinquies. Non operano la cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.
  2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.   2. Identico.
  3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.   3. Identico.
  4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.   4. Identico.  
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  5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.   5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:
   a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;
   b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.
  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro.  
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Art. 42.
(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi).

Art. 42.
(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi).

  1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.   1. Identico.
  2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.   2. Identico.
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.   3. Identico.
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.   4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 9, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.  
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  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.   5. Identico.
  6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.   6. Identico.
  7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.   7. Identico.  
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Art. 43.
(Rendiconto di gestione).

Art. 43.
(Rendiconto di gestione).

  1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.   1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.
  2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.   2. Identico.
  3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.   3. Identico.
  4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.   4. Identico.
  5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.   5. Identico.  
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Art. 44.
(Gestione dei beni confiscati).

Art. 44.
(Gestione dei beni confiscati).

  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.   1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.   2. Soppresso.  
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Capo III

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Capo III

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Art. 45.
(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato).

Art. 45.
(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato).

  1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.   1. A seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
  2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.   2. Identico.  
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Art. 46.
(Restituzione per equivalente).

Art. 46.
(Restituzione per equivalente).

  1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.   1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
  2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.   2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:   3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia.
   a) del Fondo unico giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;  
   b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.  
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Art. 47.
(Procedimento di destinazione).

Art. 47.
(Procedimento di destinazione).

  1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.   1. Identico.
  2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.   2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.  
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Art. 48.
(Destinazione dei beni e delle somme).

Art. 48.
(Destinazione dei beni e delle somme).

  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:   1. Identico.
   a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;  
   b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;  
   c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.  
  1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.   1-bis. Identico.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.   2. Identico.
  3. I beni immobili sono:   3. I beni immobili sono:
   a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata    a) identica;  
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al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;  
   b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;    b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
   c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i    c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati da 
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relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura; gli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
   d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.    d) identica.
  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.   4. Identico.

 
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  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.   5. Identico.  
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  6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.   6. Identico.
  7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.   7. Identico.
  8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:   8. Identico.
   a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
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   b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;  
   c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).  
  9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.   9. Identico.
  10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.   10. Identico.  
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  11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.   11. Identico.
  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.   12. Identico.
  12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.   12-bis. Identico.
  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.   13. Identico.
  14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.   14. Identico.
  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.   15. Identico.  
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Art. 49.
(Regolamento).

Art. 49.
(Regolamento).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.   Articolo identico.
  2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.  
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.  
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Art. 50.
(Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica).

Art. 50.
(Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica).

  1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.   Articolo identico.
  2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
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Art. 51.
(Regime fiscale e degli oneri economici).

Art. 51.
(Regime fiscale e degli oneri economici).

  1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.   1. Identico.
  2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.   3. Identico.
  3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.   3-bis. Identico.  
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  3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.   3-ter. Identico.  
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Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52.
(Diritti dei terzi).

Art. 52.
(Diritti dei terzi).

  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:   1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
   a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;    a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
   b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;    b) identica;
   c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;    c) identica;
   d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.    d) identica.
  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.   2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

 
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  2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).   2-bis. Identico.
  3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.   3. Identico.
  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.   4. Identico.
  5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.   5. Identico.
  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.   6. Identico.  
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  7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.   7. Identico.
  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.   8. Identico.
  9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.   9. Identico.  
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Art. 53.
(Limite della garanzia patrimoniale).

Art. 53.
(Limite della garanzia patrimoniale).

  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.   1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

 
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Art. 54.
(Pagamento di crediti prededucibili).

Art. 54.
(Pagamento di crediti prededucibili).

  1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.   Articolo identico.
  2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.  
  3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.  
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Art. 54-bis.
(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

  1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
    2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti.  
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Art. 55.
(Azioni esecutive).

Art. 55.
(Azioni esecutive).

  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.   1. Identico.
  2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.   2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
  3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.   3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.
  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.   4. Identico.  
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Art. 56.
(Rapporti pendenti).

Art. 56.
(Rapporti pendenti).

  1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.   1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.
  2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.   2. Identico.
  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.   3. Identico.
  4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.   4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.  
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  5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.   5. Identico.  
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Capo II

ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

Capo II

ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

Art. 57.
(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

Art. 57.
(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.   1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.   2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.   3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.  
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Art. 58.
(Domanda del creditore).

Art. 58.
(Domanda del creditore).

  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.   1. Identico.
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:   2. Identico.
   a) le generalità del creditore;  
   b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;  
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;  
   d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.  
  3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.   3. Identico.
  4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.   4. Identico.  
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  5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.   5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
    6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.
    7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza.  
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Art. 59.
(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

Art. 59.
(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

  1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.   1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.
  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.   2. Identico.
  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.   3. Identico.
  4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.   4. Identico.
  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.   5. Identico.  
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  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.   6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.
  7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.   7. Identico.
  8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.   8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.
  9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.   9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
  10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.   10. Soppresso.  
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Art. 60.
(Liquidazione dei beni).

Art. 60.
(Liquidazione dei beni).

  1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.   1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
  2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.   2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
  3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.   3. Identico.
  4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.   4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
  5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.   5. Soppresso.  
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Art. 61.
(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

Art. 61.
(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

  1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.   1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
  2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:   2. Identico.
   1) pagamento dei crediti prededucibili;  
   2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;  
   3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.  
  3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.   3. Identico.
  4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.   4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.   5. Identico.  
Pag. 125
  6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.   6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.   7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.
  8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.   8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.   9. Identico.
  10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.   10. Identico.  
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Art. 62.
(Revocazione).

Art. 62.
(Revocazione).

  1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.   Articolo identico.

 
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Capo III

RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Capo III

RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 63.
(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

Art. 63.
(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.   1. Identico.
  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.   2. Identico.
  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.   3. Identico.
  4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.   4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.  
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  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.   5. Soppresso.
  6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.   6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero.   7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.
  8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.   8. Identico.  
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    9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48.  
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Art. 64.
(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

Art. 64.
(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.   1. Identico.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.   2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.
  3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.   3. Soppresso.
  4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.   4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.
  5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.   5. Soppresso.  
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  6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.   6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.   7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.   8. Identico.
  9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.   9. Identico.
  10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.   10. Identico.
  11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.   11. Identico.  
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Art. 65.
(Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento).

Art. 65.
(Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento).

  1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.   Articolo identico.
  2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.  
  3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.  
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Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

EFFETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Capo I

EFFETTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 66.
(Principi generali).

Art. 66.
(Principi generali).

  1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.   Articolo identico.
  2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.  
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Art. 67.
(Effetti delle misure di prevenzione).

Art. 67.
(Effetti delle misure di prevenzione).

  1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:   Articolo identico.
   a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  
   b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;  
   c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;  
   d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;  
   e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;  
   f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;  
   g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;  
   h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.  
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  2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
  3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.  
  4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.  
  5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.  
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  6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.  
  7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.  
  8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.  
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Art. 68.
(Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi).

Art. 68.
(Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi).

  1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.   Articolo identico.
  2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.  
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.  
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Art. 69.
(Elenco generale degli enti e delle amministrazioni).

Art. 69.
(Elenco generale degli enti e delle amministrazioni).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.   Articolo identico.
  2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.  
  3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.  
  4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.  
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  5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.  
  6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.  
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Capo II

LA RIABILITAZIONE

Capo II

LA RIABILITAZIONE

Art. 70.
(Riabilitazione).

Art. 70.
(Riabilitazione).

  1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.   Articolo identico.
  2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.  
  3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.  
  4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.  
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Art. 71.
(Circostanza aggravante).

Art. 71.
(Circostanza aggravante).

  1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.   Articolo identico.
  2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  
  3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.  
Pag. 142
Art. 72.
(Reati concernenti le armi e gli esplosivi).

Art. 72.
(Reati concernenti le armi e gli esplosivi).

  1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.   Articolo identico.

 
Pag. 143
Art. 73.
(Violazioni al codice della strada).

Art. 73.
(Violazioni al codice della strada).

  1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.   Articolo identico.

 
Pag. 144
Art. 74.
(Reati del pubblico ufficiale).

Art. 74.
(Reati del pubblico ufficiale).

  1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.   Articolo identico.
  2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.  
  3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni.  
  4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.  
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Art. 75.
(Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale).

Art. 75.
(Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale).

  1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.   Articolo identico.
  2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  
  3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.  
  4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.  
Pag. 146
Art. 76.
(Altre sanzioni penali).

Art. 76.
(Altre sanzioni penali).

  1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.   1. Identico.
  2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.   2. Identico.
  3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.   3. Identico.
  4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.   4. Identico.
  5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.   5. Identico.  
Pag. 147
  6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.   6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, lettera b), e comma 9 n. 2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.
  7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.   7. Identico.
  8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.   8. Identico.  
Pag. 148
  9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.   9. Identico.  
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Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.
(Fermo di indiziato di delitto).

Art. 77.
(Fermo di indiziato di delitto).

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.   Articolo identico.

 
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Art. 78.
(Intercettazioni telefoniche).

Art. 78.
(Intercettazioni telefoniche).

  1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.   Articolo identico.
  2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268 del codice di procedura penale.  
  3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.  
  4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.  
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Art. 79.
(Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

Art. 79.
(Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.   Articolo identico.
  2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.  
  3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.  
  4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  
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  5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.  
  6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.  
  7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121.  
Pag. 153
Art. 80.
(Obbligo di comunicazione).

Art. 80.
(Obbligo di comunicazione).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.   Articolo identico.
  2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna  3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.  
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Art. 81.
(Registro delle misure di prevenzione).

Art. 81.
(Registro delle misure di prevenzione).

  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.   1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis allegandone copia. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.   2. Identico.
  3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.   3. Identico.  
Pag. 155
Libro II

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Libro II

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 82.
(Oggetto).

Art. 82.
(Oggetto).

  1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   Articolo identico.

 
Pag. 156
Art. 83.
(Ambito di applicazione della documentazione antimafia).

Art. 83.
(Ambito di applicazione della documentazione antimafia).

  1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.   Articolo identico.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».  
  3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:  
   a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;  
   b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;  
   c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;  
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   d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;  
   e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.  
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Capo II

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Capo II

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 84.
(Definizioni).

Art. 84.
(Definizioni).

  1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.   Articolo identico.
  2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.  
  3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.  
  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:  
   a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;  
   b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;  
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   c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;  
   d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;  
   e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);  
   f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.  
Pag. 160
  4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.  
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Art. 85.
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).

Art. 85.
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).

  1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.   Articolo identico.
  2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
   a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  
   b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  
   c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;  
   d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  
   e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  
   f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
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   g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
   h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  
   i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.  
  2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.  
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  2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.  
  3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.  
  4. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.  
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Art. 86.
(Validità della documentazione antimafia).

Art. 86.
(Validità della documentazione antimafia).

  1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.   Articolo identico.
  2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.  
  2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.  
  3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.  
  4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.  
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  5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.  
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Capo III

COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

Capo III

COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

Art. 87.
(Competenza al rilascio della comunicazione antimafia).

Art. 87.
(Competenza al rilascio della comunicazione antimafia).

  1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.   Articolo identico.
  2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:  
   a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;  
   b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.  
  3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.  
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Art. 88.
(Termini per il rilascio della comunicazione antimafia).

Art. 88.
(Termini per il rilascio della comunicazione antimafia).

  1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.   Articolo identico.
  2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.  
  3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.
  3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.  
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.  
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  4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.  
  4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  
  4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.  
  4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.  
  4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
Pag. 169
Art. 89.
(Autocertificazione).

Art. 89.
(Autocertificazione).

  1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   Articolo identico.
  2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:  
   a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;  
   b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.  
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Art. 89-bis.
(Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia).

Art. 89-bis.
(Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia).

  1. Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.   Articolo identico.
  2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.  
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Capo IV

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Capo IV

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Art. 90.
(Competenza al rilascio dell'informazione antimafia).

Art. 90.
(Competenza al rilascio dell'informazione antimafia).

  1. L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed è conseguita mediante consultazione della banca dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.   Articolo identico.
  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.  
  3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.  
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Art. 90.
(Competenza al rilascio dell'informazione antimafia).

Art. 90.
(Competenza al rilascio dell'informazione antimafia).

  1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.   Articolo identico.
  2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:  a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;  b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.  
  3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.  
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Art. 91.
(Informazione antimafia).

Art. 91.
(Informazione antimafia).

  1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:   1. Identico.
   a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;  
   b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;  
   c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.  
  2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.   2. Identico.
  3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.   3. Identico.
  4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:   4. Identico. 
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   a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;  
   b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;  
   c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;  
   d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85.  
  5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.   5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.
    5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.  
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    5-ter. Qualora l'istanza di cui al precedente comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.
    5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva.
  6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.   6. Identico.  
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  7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.   7. Identico.
  7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:   7-bis. Identico.
   a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;  
   b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;  
   c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;  
   d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;  
   e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;  
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   f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  
   g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;  
   h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;  
   i) al Ministero dello sviluppo economico;  
   l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.  
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Art. 92.
(Termini per il rilascio delle informazioni).

Art. 92.
(Termini per il rilascio delle informazioni).

  1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.   Articolo identico.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.  
  2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.  
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  3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  
  4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.  
  5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.  
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Art. 93.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).

Art. 93.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).

  1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.   1. Identico.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.   2. Identico.
  3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.   3. Identico.
  4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.   4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.  
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  5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.   5. Identico.

[Comma 6 abrogato dall’ articolo 5, comma 1, lettera b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.]

  7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.   7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
  8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.   8. Identico.
  9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.   9. Identico.
  10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.   10. Identico.
  11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le prefetture – uffici Territoriali del Governo.   11. Identico. 
Pag. 182
Art. 94.
(Effetti delle informazioni del prefetto).

Art. 94.
(Effetti delle informazioni del prefetto).

  1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.   Articolo identico.
  2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  
  3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.  
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.  
Pag. 183
Art. 95.
(Disposizioni relative ai contratti pubblici).

Art. 95.
(Disposizioni relative ai contratti pubblici).

  1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.   Articolo identico.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.  
  3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.  
Pag. 184
Capo V

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Capo V

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 96.
(Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

Art. 96.
(Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

  1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica».   Articolo identico.
  2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121.  
Pag. 185
Art. 97.
(Consultazione della banca dati nazionale unica).

Art. 97.
(Consultazione della banca dati).

  1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:   Articolo identico.
   a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;  
   b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
   c) gli ordini professionali;  
   c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
Pag. 186
Art. 98.
(Contenuto della banca dati nazionale unica).

Art. 98.
(Consultazione della banca dati).

  1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.   Articolo identico.
  2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.  
  3. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.  
Pag. 187
Art. 99.
(Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica).

Art. 99.
(Consultazione della banca dati).

  1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:   Articolo identico.
   a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;  
   b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;  
   c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;  
   d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;  
   e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;  
   f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.  

  2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

Pag. 188
  2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.  
  2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121.  
Pag. 189
Art. 99-bis.
(Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

Art. 99-bis.
(Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

  1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

  Articolo identico.

  2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.  
  3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione «Amministrazione trasparente».  
Pag. 190
Capo VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI SCIOLTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Capo VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI SCIOLTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 100.
(Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Art. 100.
(Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.   Articolo identico.

 
Pag. 191
Art. 101.
(Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante).

Art. 101.
(Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante).

  1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.   Articolo identico.
  2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.  
Pag. 192
Libro III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Libro III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Titolo I

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA E DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Capo I

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA E DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Art. 102.
(Direzione distrettuale antimafia).

Art. 102.
(Direzione distrettuale antimafia).

  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.   Articolo identico.

 
Pag. 193
  2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.  
  3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.  
  4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.  
Pag. 194
Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia).

Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia).

  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

  Articolo identico.

  2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.  
  3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.  
  4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.  
  5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.  
  6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.  
Pag. 195
  7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.  
Pag. 196
Art. 104.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo).

Art. 104.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo).

  1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.   Articolo identico.

 
Pag. 197
Art. 105.
(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari).

Art. 105.
(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari).

  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.   Articolo identico.
  2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.  
  3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.  
  4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.  
Pag. 198
Art. 106.
(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione).

Art. 106.
(Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione).

  1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.   Articolo identico.
  2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.  
Pag. 199
Capo II

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Capo II

CONSIGLIO GENERALE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Art. 107.
(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

Art. 107.
(Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

  1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:   Articolo identico.
   a) dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;  
   b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;  
   c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;  
   d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;  
   e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;  
   f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.  
  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
   a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;  
Pag. 200
   b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;  
   c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;  
   d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.  
  3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.
  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.  
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Art. 108.
(Direzione investigativa antimafia).

Art. 108.
(Direzione investigativa antimafia).

  1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.   Articolo identico.
  2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.  
  3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.  
Pag. 202
  4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1o gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.  
  5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.  
  6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.  
  7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.  
Pag. 203
  8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.  
  9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:  
   a) reparto investigazioni preventive;  
   b) reparto investigazioni giudiziarie;  
   c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.  
Pag. 204
  10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.  
Pag. 205
Art. 109.
(Relazione al Parlamento).

Art. 109.
(Relazione al Parlamento).

  1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

  Articolo identico.

 
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Titolo II

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Titolo II

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 110.
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Art. 110.
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.   1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:   2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:  
Pag. 207
   a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;    a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
   b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;    b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;  
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   c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;    c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;    d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;    e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
   f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.    f) identica.
  3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.   3. Identico.

 
Pag. 209
Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:   1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;    a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;    b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori.    c) il Collegio dei revisori;
     d) il Comitato consultivo di indirizzo.
  2. Il Direttore è scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.   2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:   3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;    a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;    b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.    c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
     d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.  
Pag. 210
  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.   4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.   5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
    5-bis. il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
     a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
     b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;
     c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
     d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;
     e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;
     f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;
     g) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI;
     h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; 
Pag. 211
     i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
  6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.
  I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.
  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.   7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

 
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Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.   1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.   2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.  
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  3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.   3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:   4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:
   a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;    a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;    b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;    c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;  
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     d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
     e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
   d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);    f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
   e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;    g) identica;
   f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;    h) identica;
   g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;    i) identica;
   h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;    l) identica;
   i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;    m) identica;  
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   l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;   Soppressa.
   m) adotta un regolamento di organizzazione interna.    n) identica.
  5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.   5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
   a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
   b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
   c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.
  6. Il collegio dei revisori provvede:   6. Identico.
   a) al riscontro degli atti di gestione;  
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.  
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Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

  1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:   1. Identico.
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;    a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;    b) identica;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.    c) identica.
  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.   2. Identico.

 
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  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.   3. Identico.
  3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.   3-bis. Identico.
  4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.   4. Identico.  
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Art. 113-bis.
(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia).

Art. 113-bis.
(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia).

  1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.   Articolo identico.
  2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  
  3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.  
  4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  
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  5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.  
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Art. 114.
(Foro esclusivo).

Art. 114.
(Foro esclusivo).

  1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.   Articolo identico.
  2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.  
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Libro IV

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE PENALE COMPLEMENTARE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Libro IV

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE PENALE COMPLEMENTARE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 115.
(Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646).

Art. 115.
(Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646).

  1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».   Articolo identico.

 
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Art. 116.
(Disposizioni di coordinamento).

Art. 116.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.   Articolo identico.
  2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.  
  3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.  
  4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.  
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Art. 117.
(Disciplina transitoria).

Art. 117.
(Disciplina transitoria).

  1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.   Articolo identico.

[Comma soppresso dall’ articolo 1, comma 189, lett. i), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1o gennaio 2013.]

  3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. Pag. 224
  4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.  
  5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.  
  6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.  
Pag. 225
  7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.  
  8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.  
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Art. 118.
(Disposizioni finanziarie).

Art. 118.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. [74].   Articolo identico.

 
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  2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
  3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.  
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Art. 118-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta».

 
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Art. 118-ter.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
    «2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.  
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Art. 119.
(Entrata in vigore).

Art. 119.
(Entrata in vigore).

  1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.   Articolo identico.

 
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Art. 120.
(Abrogazioni).

Art. 120.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:   Articolo identico.
   a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
   b) legge 31 maggio 1965, n. 575;  
   c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;  
   d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;  
   e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;  
   f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;  
   g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;  
   h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
   i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;  
   l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.  
  2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni;
   a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;  
   b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;  
   c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
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ALLEGATO 2

Proposta di legge recante delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
   a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;
   b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
   c) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede ad integrare la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinando e armonizzando in modo organico le nuove norme con le modifiche previste dal disegno di legge allegato aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) che tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicurezza, siano richieste previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
   b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;Pag. 233
   c) che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
   d) che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;
   e) che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
   f) che la richiesta di integrazione salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera b) del presente comma, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
   g) che sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;
   h) che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell’ aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b);
   i) che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41, comma 1-bis comma 1, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
   j) che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca – fino alla destinazione o alla vendita – possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
   k) che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   l) che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:
    1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;
    2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
    3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;
    4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera b);
   m) che il fondo sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;Pag. 234
   n) che il Governo fissi le modalità di accesso al fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater;
   o) che le spese di funzionamento delle sezioni del fondo di garanzia siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari, per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti prevedendo, per la restituzione, un tasso agevolato;
   p) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal fondo, e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale e/o del proposto a favore dell'Erario;
   q) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56;
   r) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
   s) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
   t) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter e comma 1-quater, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera q), l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   u) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i casi di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera b) del presente comma;
   v) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili Pag. 235e delle modalità di gestione, che esercitano il diritto di prelazione.

  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, in armonia con le nuove disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, della presente legge e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;
   b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) del presente articolo e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a);
   d) prevedere che il personale, se proveniente da altro ramo dell'amministrazione, conservi il trattamento economico del settore di appartenenza.

  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.