Il tema della risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è stato oggetto di discussione parlamentare solo nell’ultimo periodo della XVI legislatura, collegandosi in parte al dibattito sulle riforme costituzionali della forma di governo. E’ stato infatti sottolineato nel corso del dibattito come la questione della regolazione del conflitto d'interessi modifichi le sue caratteristiche a seconda della scelta del sistema istituzionale che si adotta.
La questione è stata in primo luogo affrontata nel corso delle audizioni, presso la I Commissione della Camera, del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (seduta del 29 marzo 2012) e del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (seduta del 4 aprile 2012), sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi. Nel dibattito condotto in occasione delle audizioni è emersa da più parti la volontà politica di modificare la normativa vigente in materia.
L’esame di alcune proposte di legge in materia è iniziato, presso la Commissione affari costituzionali della Camera, il 7 agosto 2012 con lo svolgimento delle relazioni da parte dei due relatori (on. Bressa e on. Calderisi). L’esame è stato quindi più volte rinviato e non è stato portato a conclusione.
I progetti di legge presentati (A.C. 442; A.C. 1915; A.C. 2664; A.C. 2668 e A.C. 4874) intervengono con diverse soluzioni legislative, ma hanno un tratto in comune che è costituito dall’individuazione di un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente recata dalla legge 215/2004.
Le questioni più rilevanti trattate dalle diverse proposte di legge sono le seguenti:
Con specifico riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si segnala che nel corso della XVI legislatura il Parlamento è intervenuto con riguardo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177). Nel corso della XVI legislatura il divieto è stato più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2013. E’ stato altresì ridefinito ( dall’articolo 3 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazione dalla legge L. 26 maggio 2011, n. 75) l’ambito di applicazione del divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Viene poi introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.