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Temi dell'attività Parlamentare

Regno Unito: legge sugli istituti di istruzione primaria e secondaria

Academies Act 2010 (Legge promulgata il 27 luglio 2010)

La legge abilita gli istituti di istruzione scolastica primaria e secondaria ad ottenere la qualifica di academy, alla quale si correlano, oltre al conferimento di fondi pubblici, particolari condizioni di autonomia gestionale, organizzativa e con riguardo alla la predisposizione dell’offerta formativa.

Dotate di un riconoscimento ministeriale (academy order) che dà titolo a ricevere finanziamenti statali, le academies si avvalgono frequentemente del patrocinio di enti privati a carattere culturale, economico, volontaristico oppure confessionale, e si pongono in particolare relazione con l’ambito territoriale in cui esse sono istituite, talora con la finalità di rilevare le funzioni assolte da altri istituti scolastici e di migliorare l’offerta formativa.

La legge stabilisce i requisiti necessari affinché gli istituti scolastici esistenti possano convertirsi in accademie, differenziandoli sulla base dell’orientamento dei loro programmi, generalista oppure rivolto a specifiche esigenze educative.

Nel primo caso è richiesta a tali istituti la formulazione di programmi ampi e bilanciati nei contenuti (balanced and broadly based curriculum), nei quali sia previsto, ove si tratti di istituti di istruzione secondaria, l’insegnamento di alcune materie specialistiche; nel secondo caso sono fatte salve le caratteristiche organizzative dirette a soddisfare, come previsto dalla legislazione vigente, i particolari bisogni educativi degli alunni più svantaggiati (special educational needs).

Il finanziamento pubblico, della durata minima di sette anni, è conferito a questi istituti sulla base di un accordo tra l’autorità ministeriale e l’ente proprietario o titolare della loro gestione (academy arrangements), oppure attraverso specifici accordi di assistenza finanziaria già disciplinati dall’Education Act 2002 (arrangement for academy financial assistance). Gli accordi dell’uno e dell’altro tipo sono oggetto di una relazione presentata al Parlamento dal competente Secretary of State all’inizio di ogni anno accademico.