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Accordi in materia finanziaria tra lo Stato e le regioni a statuto speciale
informazioni aggiornate a giovedì, 15 marzo 2018

La caratteristica ‘pattizia' dell'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale deriva dalla particolare fonte normativa dello stesso. Le norme statutarie - statuto adottato con legge costituzionale e norme di attuazione adottate con decreto legislativo ma formate nell'ambito di Commissioni paritetiche al di fuori del Parlamento – elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione e stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione e possono essere modificate solo con l'accordo della regione stessa.

Si ricorda infatti che per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione a statuto speciale, gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. In tal senso sono state interpretate le diverse formulazioni contenute negli statuti, dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Di seguito sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e ciascuna autonomia.

Regione Valle d'Aosta

L'accordo sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015, riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. 78/2015. In particolare il comma 1 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015 (in riduzione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente) e il comma 2 stabilisce il subentro della regione Valle d'Aosta allo Stato nei rapporti con il gestore dei servizi di trasporto ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.), di cui la regione medesima assume in via definitiva gli oneri a far data dal 1° gennaio 2011; a tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120 milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, comma 518) ha provveduto (ancora in attuazione dell'accordo) a compensare definitivamente la regione Valle d'Aosta della perdita di gettito subita dalla regione negli anni 2011-2014 causata dalla diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (imposte che spettano alla regione rispettivamente per l'intero gettito e per i 9 decimi) e, in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla regione Valle d'Aosta delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2017 (comma 484). La legge di bilancio 2017 ha altresì stabilito (comma 517) la restituzione alla regione Valle d'Aosta delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso della regione stessa alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015, sulla base di norme censurate dalla Corte costituzionale.

Le norme in questione (dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 95/2012 e dall'articolo 1, comma 132, della legge 228/2012) hanno stabilito che, in attesa delle definizione delle procedure pattizie o degli accordi, l'importo del concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario, è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La regione Valle d'Aosta, che finanzia interamente il Servizio sanitario nazionale nel suo territorio senza oneri a carico del bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge 724/1994), ha impugnato le suddette norme e con sentenza n. 125 del 2015 la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui si applicano alla regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme incidono in modo unilaterale nell'ordinamento finanziario della regione.

La procedura pattizia ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale, con il D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184, esplicitamente adottato - oltre che in considerazione della normativa nazionale, statutaria ed europea – «tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti del territorio montano». La norma disciplina la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.

In particolare la regione può istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione e nuovi tributi locali; può modificare aliquote e prevedere esenzioni e detrazioni per i tributi interamente devoluti alla regione e disciplinare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge. Con riferimento ai tributi erariali devoluti, inoltre, la norma stabilisce la possibilità per la regione di prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura, alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa e al settore agro silvo pastorale. Vengono inoltre trasformati in tributi regionali propri, ferma restando la possibilità per la regione di non istituirli, una serie di tributi ‘minori' (abilitazione professionale, occupazione spazi e aree pubbliche, concessioni regionali, emissioni sonore aeromobili) ed è attribuita alla regione la competenza di disciplinare la tassa automobilistica (fermo restando i limiti previsti dalla legislazione statale) come già avvenuto per le regioni a statuto ordinario con il D.Lgs. 68/2011 (articolo 8).

In relazione all'ordinamento finanziario della regione, l'articolo 6 della norma di attuazione stabilisce che gli effetti finanziari della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 - che attribuisce alla regione un trasferimento di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a compensazione della perdita di gettito subita nella determinazione della accisa sull'energia elettrica (L. 190/2014, comma 525) - sono modificabili esclusivamente con la procedura per la formazione delle norme di attuazione (art. 48-bis statuto) e non invece con la procedura ‘semplificata' prevista dallo statuto (art. 50, comma 5) per l'emanazione e la modifica dell'ordinamento finanziario della regione (legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale).

Si ricorda che l'articolo 48-bis dello statuto (L.cost. 4/1948) stabilisce che le norme di attuazione dello statuto sono emanate con decreti legislativi sulla base del testo elaborato nell'ambito della sede concertativa della Commissione paritetica (costituita in modo paritario da rappresentanti del Governo e della regione) e sottoposto al parere del Consiglio regionale. L'art. 50 dello statuto disciplina invece la revisione dello statuto stesso; il comma 5, in riferimento all'ordinamento finanziario, stabilisce che l'ordinamento finanziario della regione è disciplinato e modificato - «con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale».

Con la legge di bilancio 2018 (comma 841), infine, sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.

Le sentenze citate riassumono in qualche modo l'ampia e ormai consolidata giurisprudenza costituzionale sul concorso delle regioni a statuto speciale alla finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale sono tenute come tutti gli altri enti a contribuire alla riduzione del debito; esse non possono per la loro specialità sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale di cui il coordinamento della finanza pubblica è espressione. Il loro ordinamento costituzionale fa sì che i rapporti finanziari tra Stato e singola regione debbano essere regolati dal principio dell'accordo inteso come «vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione». Anche se tale principio, in casi particolari, può anche essere derogato (nella forma consentita dagli statuti); permangono comunque dei limiti all'azione unilaterale dello Stato come la transitorietà delle misure e la possibilità per la regione di continuare a svolgere le funzioni ad essa attribuite.
La Corte esorta inoltre il Governo ad evitare iniziative che si limitino ad estendere di volta in volta il limite temporale del concorso alla finanza pubblica, anziché ridefinire il quadro delle relazioni economiche e ribadisce il «principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate».
Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Bolzano e di Trento

L'ultimo accordo con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato siglato il 15 ottobre 2014 ed è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 406 a 413). Il precedente accordo in materia finanziaria, sottoscritto in data 30 novembre 2009, è stato recepito dalla legge finanziaria 2010 (legge 191/2010, art. 2, commi da 106 a 125), con esso si è esplicitamente adeguato l'ordinamento finanziario dei tre enti agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.

L'accordo del 2014 modifica l'ordinamento finanziario dei tre enti (le norme dello statuto speciale che lo disciplinano, indicate tra parentesi a seguire) secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed interviene nei medesimi ambiti dell'accordo precedente: entrate tributarie, riserva all'erario e concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.

In relazione alle entrate tributarie spettanti alla regione e alle province sono apportate le seguenti modifiche:

  • è rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la regione e le province (è abbassata da due a un decimo l'aliquota spettante alla regione e, conseguentemente, aumentata da sette a otto l'aliquota spettante alle province, art. 69, comma 2, lettera b) e art. 75, lettera d);
  • è attribuita alle province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta (art. 73, comma 1-bis);
  • interviene nella quantificazione del gettito della quota di accise sugli 'altri prodotti energetici', spettante alle province nella misura dei nove decimi (art. 75 statuto, lettera f)) ed ora determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma (L. 190/2014, comma 411).

Per quanto attiene alla riserva all'erario viene integrata la disciplina generale (comma 3-bis, art. 75-bis, statuto) e quantificata la restituzione della specifica riserva all'erario di cui al comma 508 della legge di stabilità 2014 nella misura di 20 milioni annui a decorrere dal 2019 (L. 190/2014, comma 412).

In relazione alla disciplina generale, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 75-bis, conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile. In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.

L'accordo del 2014, come detto, interviene nella disciplina e nella quantificazione del concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, integrando l'articolo 79 dello statuto (già riscritto a seguito dell'accordo del 2009), al fine di specificare funzioni e limiti della regione e delle province ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica. In particolare la norma definisce il sistema territoriale regionale integrato, elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. La norma stabilisce inoltre il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio in via definitiva a decorrere dal 2018, determina il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e detta disposizioni sulle modalità di modifica del contributo stesso e sulle modalità di definizione del contributo a decorrere dal 2023.

 

Il nuovo articolo 79 definisce al comma 1 il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi (aziende sanitarie, università, camere di commercio), che nel suo complesso deve garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà, nonché i vincoli economici e finanziari posti dall'ordinamento dell'Unione europea. Sono quindi elencate le misure specifiche attraverso cui realizzare tali obiettivi:
  • a) la soppressione della imposta sostitutiva dell'IVA all'importazione e dei (lettera a);
  • b) la soppressione della quota variabile (art. 78 dello Statuto) e la rinuncia, a partire dal 2010, alla partecipazione alla ripartizione di fondi speciali assegnati anche alle Province autonome;
  • c) con l'assunzione da parte delle Province autonome degli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, senza corrispettivo da parte dello Stato; nonché attraverso il finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell'Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia;
  • d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite dal comma 3.
Il comma 2 specifica che le misure elencate possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale, vale a dire con l'accordo dei tre enti.
Il nuovo comma 3 specifica che le Province, fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato, attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati. Spetta alle stesse Province definire il concorso alla finanza pubblica e gli obblighi dei propri enti in relazione al conseguimento del saldo obiettivo.
Il comma 4 stabilisce che non sono applicabili alla Regione ed alle Province (e a tutti agli enti del sistema territoriale regionale integrato) disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal le norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse e che spetta a Regione e Province provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, adottare misure di contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico.
Il comma 4-bis determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di cui 15,9091 posti in capo alla Regione. Il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il comma 4-sexsies stabilisce che il contributo in termini di saldo netto da finanziare stabilito nell'accordo (per gli anni dal 2015 al 2017, la quantificazione del contributo è contenuta nella legge 190/2014, comma 410) a decorrere dall'anno 2015 è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il contributo illustrato sopra - pari a complessivi 905 milioni - a decorrere dall'anno 2023 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale (comma 4-ter)..
I commi 4-quater e 4-quinques disciplinano invece il passaggio dalla disciplina del patto di stabilità interno, per cui gli obiettivi di risparmio erano calcolati in riferimento al saldo programmatico, al pareggio del bilancio. A decorrere dal 2016, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome.
A decorrere dall'anno 2018, lo Stato per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica, potrà modificare i contributi richiesti - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento – solo per un periodo limitato e per un importo massimo del 10 % dei contributi già stabiliti; un ulteriore incremento – sempre per un periodo limitato di tempo e per ulteriori sopravvenute esigenze (come assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio di bilancio) non potrà anch'esso superare il 10 % (per un incremento complessivo non superiore al 20 per cento, stabilito in due tranche (comma 4-septies).
Il comma 4-octies, infine, stabilisce che Regione e Province autonome sono tenute a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011.

 

Successivamente la legge di bilancio 2017 (commi 502–505) ha apportato ulteriori modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province.

Il comma 502 assegna spazi finanziari alle due province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.
Il comma 503 stabilisce che le due province possono attuare il concorso alla finanza pubblica - consistente in contributi a carico delle province autonome quantificati dal citato articolo 79 dello statuto - anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).

Il contributo alla finanza pubblico dovuto dalle province autonome è stato ridotto, infine, con la legge di bilancio 2018 (comma 831) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per un importo pari a 10,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e 12,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano.

La legge di stabilità 2018 (commi da 832 a 834), ha modificato (secondo le procedura dell'art. 104 dello statuto) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018) indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Regione Friuli-Venezia Giulia

Con la Regione Friuli-Venezia Giulia è stato siglato un Protocollo di intesa il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione e definire il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2014 al 2017. L'accordo è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 512 a 523) e modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010, art. 1, commi 151-159).

In particolare i commi 513 - 516 e 522 - 523 della legge di stabilità 2015, determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già stabilito dalla citata legge di stabilità 2011.

I commi da 517 - 521 riguardano il patto di stabilità interno della regione e degli enti locali del proprio territorio, basato sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile; sono infatti definiti gli obiettivi programmatici, vale a dire il limite alle spese, per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

 

Successivamente la legge di bilancio 2017 interviene nel contenzioso tra lo Stato e la regione sulla quantificazione delle spettanze inerenti le modifiche dell'IMU, in attuazione della sentenza n. 188 del 2016 della Corte costituzionale. I commi 519 e 520, stabiliscono infatti la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 519), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, la norma quantifica ‘provvisoriamente' e ‘salvo conguaglio' le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 520).

Gli accantonamenti operati dallo Stato, che sono stati restituiti alla regione, erano basati su quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 711, 712 e 729) e riguardano la determinazione delle spettanze della regione (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche intervenute nella fiscalità territoriale, in particolare nella imposizione locale immobiliare (IMU). Si tratta in sostanza della determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione, stabilito prima dal comma 17 dell'art. 13 DL 201/2011 e confermato dal comma 729 della legge 147/2013, che lo Stato opera nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per il presunto maggior gettito risultante dalle modifiche apportate alla fiscalità territoriale. A seguito del ricorso delle regione Friuli Venezia Giulia, la Corte costituzionale con sentenza n. 188 del 2016 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme sono dichiarate illegittime in quanto contrastano con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contradditorio con la regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della regione, nonché con il principio di leale collaborazione.

A seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, inoltre, la legge di bilancio 2017 (comma 534) attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.

 

La legge di bilancio 2018 (commi da 815 a 826), a seguito di intesa con la regione, successivamente definita e formalizzata in data 30 gennaio 2018, interviene in ambiti importanti dell'ordinamento finanziario della regione.

In relazione al concorso alla finanza pubblica, viene innanzitutto sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Al fine di dare seguito all'accordo del 2014, inoltre, viene in sostanza ridotto il contributo alla finanza pubblica richiesto alla regione per le annualità 2018 e 2019, di un importo pari a 120 milioni di euro per ciascun anno (comma 816).

Con riguardo alle entrate tributarie della regione, la legge di bilancio 2018 (commi 817-820) apporta le modifiche più rilevanti. Le norme, infatti, ridefiniscono il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione e, conseguentemente, riscrivono l'articolo 49 dello statuto (Legge cost. 1/1963) che elenca, appunto, i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla regione. A seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Oltre alla definizione di aspetti contabili, viene specificato che la modifica dell'art. 49 segue la procedura stabilita dallo statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.

Altri interventi sulle entrate riguardano:

  • l'attribuzione alla regione, a seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, del gettito e della disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 822)
  • la soppressione dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia delle disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa e la soppressione di altri rimborsi sempre correlati all'ICI (commi 823-825).

Regione siciliana

L'accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana risponde alla necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell'accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'accordo, inoltre, risolve il contenzioso costituzionale pendente in materia finanziaria tra Stato e regione. Precedentemente, con la Regione siciliana era stato sottoscritto un accordo il 9 giugno 2014 con il quale si stabilivano gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità per gli anni dal 2014 al 2017 e veniva definito il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.

L'accordo del 20 giugno 2016 è stato recepito dal decreto legge 113/2016 (art. 11 comma 4) e dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 509-516), in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla Regione siciliana, della normativa sul pareggio di bilancio. Per gli esercizi 2016 e 2017, tuttavia, per bilanciare le maggiori entrate attribuite con l'accordo, il saldo obiettivo dovrà essere pari rispettivamente a 227,88 e 577,51 milioni di euro. A decorrere dal 2018, invece, la regione è tenuta a garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Altro punto importante dell'accordo riguarda le misure per la riduzione della spesa corrente regionale. La regione si impegna ad attuare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese (anche in recepimento della legislazione nazionale) concernente i servizi pubblici locali, il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, gli spazi occupati dagli uffici pubblici, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e la riduzione dei costi della politica in recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, incentivazione alle unioni di comuni. Sono escluse dall'obbligo di riduzione alcune voci di spesa tra cui la spesa sanitaria, il concorso alla finanza pubblica, gli oneri per i rinnovi contrattuali. In caso di non raggiungimento dell'obiettivo annuale di risparmio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

La rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito della persone fisiche è altro fondamentale contenuto dell'accordo. Le parti convengono che il gettito dell'IRPEF di spettanza regionale venga calcolato sulla base del ‘maturato' e non del riscosso come avvenuto fino ad oggi. La differenza sostanziale delle due modalità di calcolo fa sì che la misura della compartecipazione possa essere rideterminata a ribasso rispetto ai 10 decimi spettanti prima della modifica e portare comunque alla regione un maggiore introito. La quota della compartecipazione è così fissata in 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018.

Come già ricordato, la legge di bilancio del 2017 (art. 1, commi da 509 a 516), da applicazione normativa ai contenuti dell'accordo: viene definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 509); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 510-512); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 513); viene attribuito alla regione, un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale (commi 514 e 515); viene determinato in quota fissa quanto dovuto dalla regione allo Stato per il regime IVA cd. "split payment" nel caso questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 516).

Successivamente è intervenuta la norma di attuazione dello statuto speciale, emanata con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, che ha provveduto ha modificare la norma statutaria che disciplina l'ordinamento finanziario della regione (D.P.R. 1074/1965). Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i 7/10 dell'IRPEF afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori della territorio regionale.

La norma statutaria specifica che la quota spettante alla regione è costituita da:
«1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale».

 

Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA, stabilito il contributo della regione ai liberi consorzi di comuni (enti che hanno sostituito le province siciliane) e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016. La regione si è impegnata inoltre a dare seguito al calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali siciliani, tema già presente nell'accordo del 20 giugno 2016 e recepito dalla legge di bilancio 2017 (comma 513).

In relazione alla compartecipazione regionale all'IVA, l'accordo è stato successivamente formalizzato con la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 che va a modificare l'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, norma di attuazione che disciplina l'ordinamento finanziario della Regione siciliana. Il modificato articolo 2 stabilisce ora che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso); in particolare il gettito spettante alla regione deve essere determinato «applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'esportazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile».

Per quanto concerne i liberi consorzi di comuni la regione si impegna a destinare a tali enti un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell'accordo si precisa l'esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, nonché l'esclusione delle spese sostenute per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti (esclusioni recepite dalla legge di bilancio 2018, art. 1, comma 829).

Regione Sardegna

L'accordo con la Regione Sardegna, sottoscritto il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013, oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, stabilisce per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015. Con quell'accordo, inoltre, è stata avviata la definizione della cosiddetta ‘vertenza entrate', il contenzioso esistente tra lo Stato e la regione concernente la quantificazione di entrate tributarie dovute alla regione sulla base delle norme statutarie.

La procedura ‘concordataria' ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, con il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con le quali è stata definita la vertenza entrate e dato piena attuazione a quanto stabilito all'art. 8 dello statuto (riscritto con la legge finanziaria 2007 e in vigore dal 2010) dove sono elencate le quote dei tributi erariali di spettanza regionale. Le norme disciplinano, infatti, le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali, nonché la determinazione delle quote di gettito per ciascuna tipologia di tributo: tasse automobilistiche, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale accise, entrate derivanti dalla raccolta del gioco, imposte e tasse sugli affari, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche. La norma di attuazione stabilisce inoltre le competenze della regione in materia di agevolazioni fiscali e definisce in quali casi sono legittime riserve all'erario di gettito in relazione alle compartecipazioni ad essa spettanti.

In via generale le entrate spettanti alla regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale (riferito allo stesso territorio) e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale. Le suddette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento del tributo ma non includono le sanzioni amministrative. La norma inoltre (art. 2) rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione, per stabilire tempi, procedure e modalità per arrivare alla riscossione diretta da parte della regione, delle quote erariali spettanti (vale a dire il riversamento diretto sul conto infruttifero intestato alla regione istituito presso la tesoreria centrale dello Stato). L'articolo 18 stabilisce infine che le norme del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dunque alla regione dovranno essere ricalcolate le spettanze sulla base delle norme suddette.

Con la legge di bilancio 2018, infine, sono stati attribuiti alla regione due contributi. Il primo riguarda le province e la città metropolitana di Cagliari (comma 840) viene infatti aumentato, di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019, il contributo già attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari dall'art.15 del decreto legge 50/2017 (pari a 20 milioni a decorrere dal 2018)

Il secondo (comma 851) è un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017 (sulle quali si rinvia a quanto scritto in relazione alla regione Valle d'Aosta).

La caratteristica ‘pattizia' dell'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale deriva dalla particolare fonte normativa dello stesso. Le norme statutarie - statuto adottato con legge costituzionale e norme di attuazione adottate con decreto legislativo ma formate nell'ambito di Commissioni paritetiche al di fuori del Parlamento – elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione e stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione e possono essere modificate solo con l'accordo della regione stessa.

Si ricorda infatti che per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione a statuto speciale, gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. In tal senso sono state interpretate le diverse formulazioni contenute negli statuti, dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Di seguito sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e ciascuna autonomia.

Regione Valle d'Aosta

L'accordo sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015, riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e regione. I contenuti principali dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 8-bis del D.L. 78/2015. In particolare il comma 1 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015 (in riduzione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente) e il comma 2 stabilisce il subentro della regione Valle d'Aosta allo Stato nei rapporti con il gestore dei servizi di trasporto ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.), di cui la regione medesima assume in via definitiva gli oneri a far data dal 1° gennaio 2011; a tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120 milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, comma 518) ha provveduto (ancora in attuazione dell'accordo) a compensare definitivamente la regione Valle d'Aosta della perdita di gettito subita dalla regione negli anni 2011-2014 causata dalla diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (imposte che spettano alla regione rispettivamente per l'intero gettito e per i 9 decimi) e, in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla regione Valle d'Aosta delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2017 (comma 484). La legge di bilancio 2017 ha altresì stabilito (comma 517) la restituzione alla regione Valle d'Aosta delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso della regione stessa alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015, sulla base di norme censurate dalla Corte costituzionale.

Le norme in questione (dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 95/2012 e dall'articolo 1, comma 132, della legge 228/2012) hanno stabilito che, in attesa delle definizione delle procedure pattizie o degli accordi, l'importo del concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario, è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La regione Valle d'Aosta, che finanzia interamente il Servizio sanitario nazionale nel suo territorio senza oneri a carico del bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge 724/1994), ha impugnato le suddette norme e con sentenza n. 125 del 2015 la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui si applicano alla regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme incidono in modo unilaterale nell'ordinamento finanziario della regione.

La procedura pattizia ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale, con il D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184, esplicitamente adottato - oltre che in considerazione della normativa nazionale, statutaria ed europea – «tenendo presenti gli svantaggi strutturali permanenti del territorio montano». La norma disciplina la capacità impositiva della regione in relazione all'istituzione di tributi propri e nuovi tributi locali e la capacità di manovra sui tributi locali istituiti con legge statale e sui tributi erariali devoluti, in special modo su quei tributi afferenti alle attività più strettamente connesse con l'agricoltura montana.

In particolare la regione può istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione e nuovi tributi locali; può modificare aliquote e prevedere esenzioni e detrazioni per i tributi interamente devoluti alla regione e disciplinare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge. Con riferimento ai tributi erariali devoluti, inoltre, la norma stabilisce la possibilità per la regione di prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura, alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa e al settore agro silvo pastorale. Vengono inoltre trasformati in tributi regionali propri, ferma restando la possibilità per la regione di non istituirli, una serie di tributi ‘minori' (abilitazione professionale, occupazione spazi e aree pubbliche, concessioni regionali, emissioni sonore aeromobili) ed è attribuita alla regione la competenza di disciplinare la tassa automobilistica (fermo restando i limiti previsti dalla legislazione statale) come già avvenuto per le regioni a statuto ordinario con il D.Lgs. 68/2011 (articolo 8).

In relazione all'ordinamento finanziario della regione, l'articolo 6 della norma di attuazione stabilisce che gli effetti finanziari della norma contenuta nella legge di stabilità 2015 - che attribuisce alla regione un trasferimento di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a compensazione della perdita di gettito subita nella determinazione della accisa sull'energia elettrica (L. 190/2014, comma 525) - sono modificabili esclusivamente con la procedura per la formazione delle norme di attuazione (art. 48-bis statuto) e non invece con la procedura ‘semplificata' prevista dallo statuto (art. 50, comma 5) per l'emanazione e la modifica dell'ordinamento finanziario della regione (legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale).

Si ricorda che l'articolo 48-bis dello statuto (L.cost. 4/1948) stabilisce che le norme di attuazione dello statuto sono emanate con decreti legislativi sulla base del testo elaborato nell'ambito della sede concertativa della Commissione paritetica (costituita in modo paritario da rappresentanti del Governo e della regione) e sottoposto al parere del Consiglio regionale. L'art. 50 dello statuto disciplina invece la revisione dello statuto stesso; il comma 5, in riferimento all'ordinamento finanziario, stabilisce che l'ordinamento finanziario della regione è disciplinato e modificato - «con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale».

Con la legge di bilancio 2018 (comma 841), infine, sono stati ridotti gli accantonamenti a carico della Valle d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017.

Le sentenze citate riassumono in qualche modo l'ampia e ormai consolidata giurisprudenza costituzionale sul concorso delle regioni a statuto speciale alla finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale sono tenute come tutti gli altri enti a contribuire alla riduzione del debito; esse non possono per la loro specialità sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale di cui il coordinamento della finanza pubblica è espressione. Il loro ordinamento costituzionale fa sì che i rapporti finanziari tra Stato e singola regione debbano essere regolati dal principio dell'accordo inteso come «vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione». Anche se tale principio, in casi particolari, può anche essere derogato (nella forma consentita dagli statuti); permangono comunque dei limiti all'azione unilaterale dello Stato come la transitorietà delle misure e la possibilità per la regione di continuare a svolgere le funzioni ad essa attribuite.
La Corte esorta inoltre il Governo ad evitare iniziative che si limitino ad estendere di volta in volta il limite temporale del concorso alla finanza pubblica, anziché ridefinire il quadro delle relazioni economiche e ribadisce il «principio dell'eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate».
Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Bolzano e di Trento

L'ultimo accordo con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato siglato il 15 ottobre 2014 ed è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 406 a 413). Il precedente accordo in materia finanziaria, sottoscritto in data 30 novembre 2009, è stato recepito dalla legge finanziaria 2010 (legge 191/2010, art. 2, commi da 106 a 125), con esso si è esplicitamente adeguato l'ordinamento finanziario dei tre enti agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.

L'accordo del 2014 modifica l'ordinamento finanziario dei tre enti (le norme dello statuto speciale che lo disciplinano, indicate tra parentesi a seguire) secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed interviene nei medesimi ambiti dell'accordo precedente: entrate tributarie, riserva all'erario e concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.

In relazione alle entrate tributarie spettanti alla regione e alle province sono apportate le seguenti modifiche:

  • è rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la regione e le province (è abbassata da due a un decimo l'aliquota spettante alla regione e, conseguentemente, aumentata da sette a otto l'aliquota spettante alle province, art. 69, comma 2, lettera b) e art. 75, lettera d);
  • è attribuita alle province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta (art. 73, comma 1-bis);
  • interviene nella quantificazione del gettito della quota di accise sugli 'altri prodotti energetici', spettante alle province nella misura dei nove decimi (art. 75 statuto, lettera f)) ed ora determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma (L. 190/2014, comma 411).

Per quanto attiene alla riserva all'erario viene integrata la disciplina generale (comma 3-bis, art. 75-bis, statuto) e quantificata la restituzione della specifica riserva all'erario di cui al comma 508 della legge di stabilità 2014 nella misura di 20 milioni annui a decorrere dal 2019 (L. 190/2014, comma 412).

In relazione alla disciplina generale, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 75-bis, conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile. In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.

L'accordo del 2014, come detto, interviene nella disciplina e nella quantificazione del concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, integrando l'articolo 79 dello statuto (già riscritto a seguito dell'accordo del 2009), al fine di specificare funzioni e limiti della regione e delle province ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica. In particolare la norma definisce il sistema territoriale regionale integrato, elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. La norma stabilisce inoltre il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio in via definitiva a decorrere dal 2018, determina il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e detta disposizioni sulle modalità di modifica del contributo stesso e sulle modalità di definizione del contributo a decorrere dal 2023.

 

Il nuovo articolo 79 definisce al comma 1 il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi (aziende sanitarie, università, camere di commercio), che nel suo complesso deve garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà, nonché i vincoli economici e finanziari posti dall'ordinamento dell'Unione europea. Sono quindi elencate le misure specifiche attraverso cui realizzare tali obiettivi:
  • a) la soppressione della imposta sostitutiva dell'IVA all'importazione e dei (lettera a);
  • b) la soppressione della quota variabile (art. 78 dello Statuto) e la rinuncia, a partire dal 2010, alla partecipazione alla ripartizione di fondi speciali assegnati anche alle Province autonome;
  • c) con l'assunzione da parte delle Province autonome degli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, senza corrispettivo da parte dello Stato; nonché attraverso il finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell'Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti, per un importo complessivo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia;
  • d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite dal comma 3.
Il comma 2 specifica che le misure elencate possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale, vale a dire con l'accordo dei tre enti.
Il nuovo comma 3 specifica che le Province, fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato, attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati. Spetta alle stesse Province definire il concorso alla finanza pubblica e gli obblighi dei propri enti in relazione al conseguimento del saldo obiettivo.
Il comma 4 stabilisce che non sono applicabili alla Regione ed alle Province (e a tutti agli enti del sistema territoriale regionale integrato) disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal le norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse e che spetta a Regione e Province provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, adottare misure di contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico.
Il comma 4-bis determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di cui 15,9091 posti in capo alla Regione. Il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il comma 4-sexsies stabilisce che il contributo in termini di saldo netto da finanziare stabilito nell'accordo (per gli anni dal 2015 al 2017, la quantificazione del contributo è contenuta nella legge 190/2014, comma 410) a decorrere dall'anno 2015 è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il contributo illustrato sopra - pari a complessivi 905 milioni - a decorrere dall'anno 2023 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale (comma 4-ter)..
I commi 4-quater e 4-quinques disciplinano invece il passaggio dalla disciplina del patto di stabilità interno, per cui gli obiettivi di risparmio erano calcolati in riferimento al saldo programmatico, al pareggio del bilancio. A decorrere dal 2016, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome.
A decorrere dall'anno 2018, lo Stato per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica, potrà modificare i contributi richiesti - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento – solo per un periodo limitato e per un importo massimo del 10 % dei contributi già stabiliti; un ulteriore incremento – sempre per un periodo limitato di tempo e per ulteriori sopravvenute esigenze (come assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio di bilancio) non potrà anch'esso superare il 10 % (per un incremento complessivo non superiore al 20 per cento, stabilito in due tranche (comma 4-septies).
Il comma 4-octies, infine, stabilisce che Regione e Province autonome sono tenute a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011.

 

Successivamente la legge di bilancio 2017 (commi 502–505) ha apportato ulteriori modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province.

Il comma 502 assegna spazi finanziari alle due province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.
Il comma 503 stabilisce che le due province possono attuare il concorso alla finanza pubblica - consistente in contributi a carico delle province autonome quantificati dal citato articolo 79 dello statuto - anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).

Il contributo alla finanza pubblico dovuto dalle province autonome è stato ridotto, infine, con la legge di bilancio 2018 (comma 831) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per un importo pari a 10,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e 12,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano.

La legge di stabilità 2018 (commi da 832 a 834), ha modificato (secondo le procedura dell'art. 104 dello statuto) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018) indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Regione Friuli-Venezia Giulia

Con la Regione Friuli-Venezia Giulia è stato siglato un Protocollo di intesa il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione e definire il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2014 al 2017. L'accordo è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 512 a 523) e modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010, art. 1, commi 151-159).

In particolare i commi 513 - 516 e 522 - 523 della legge di stabilità 2015, determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già stabilito dalla citata legge di stabilità 2011.

I commi da 517 - 521 riguardano il patto di stabilità interno della regione e degli enti locali del proprio territorio, basato sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile; sono infatti definiti gli obiettivi programmatici, vale a dire il limite alle spese, per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

 

Successivamente la legge di bilancio 2017 interviene nel contenzioso tra lo Stato e la regione sulla quantificazione delle spettanze inerenti le modifiche dell'IMU, in attuazione della sentenza n. 188 del 2016 della Corte costituzionale. I commi 519 e 520, stabiliscono infatti la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l'accantonamento di somme (comma 519), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all'accantonamento. Nelle more della definizione dell'intesa, inoltre, la norma quantifica ‘provvisoriamente' e ‘salvo conguaglio' le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 520).

Gli accantonamenti operati dallo Stato, che sono stati restituiti alla regione, erano basati su quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 711, 712 e 729) e riguardano la determinazione delle spettanze della regione (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche intervenute nella fiscalità territoriale, in particolare nella imposizione locale immobiliare (IMU). Si tratta in sostanza della determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione, stabilito prima dal comma 17 dell'art. 13 DL 201/2011 e confermato dal comma 729 della legge 147/2013, che lo Stato opera nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per il presunto maggior gettito risultante dalle modifiche apportate alla fiscalità territoriale. A seguito del ricorso delle regione Friuli Venezia Giulia, la Corte costituzionale con sentenza n. 188 del 2016 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme sono dichiarate illegittime in quanto contrastano con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contradditorio con la regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della regione, nonché con il principio di leale collaborazione.

A seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, inoltre, la legge di bilancio 2017 (comma 534) attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.

 

La legge di bilancio 2018 (commi da 815 a 826), a seguito di intesa con la regione, successivamente definita e formalizzata in data 30 gennaio 2018, interviene in ambiti importanti dell'ordinamento finanziario della regione.

In relazione al concorso alla finanza pubblica, viene innanzitutto sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Al fine di dare seguito all'accordo del 2014, inoltre, viene in sostanza ridotto il contributo alla finanza pubblica richiesto alla regione per le annualità 2018 e 2019, di un importo pari a 120 milioni di euro per ciascun anno (comma 816).

Con riguardo alle entrate tributarie della regione, la legge di bilancio 2018 (commi 817-820) apporta le modifiche più rilevanti. Le norme, infatti, ridefiniscono il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione e, conseguentemente, riscrivono l'articolo 49 dello statuto (Legge cost. 1/1963) che elenca, appunto, i tributi erariali che spettano in tutto o in parte alla regione. A seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Oltre alla definizione di aspetti contabili, viene specificato che la modifica dell'art. 49 segue la procedura stabilita dallo statuto per le norme finanziarie (con legge ordinaria sentita la regione) e rinvia alle norme di attuazione per la definizione dei criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali.

Altri interventi sulle entrate riguardano:

  • l'attribuzione alla regione, a seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, del gettito e della disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 822)
  • la soppressione dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia delle disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa e la soppressione di altri rimborsi sempre correlati all'ICI (commi 823-825).

Regione siciliana

L'accordo sottoscritto il 20 giugno 2016 tra lo Stato e la Regione siciliana risponde alla necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell'accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'accordo, inoltre, risolve il contenzioso costituzionale pendente in materia finanziaria tra Stato e regione. Precedentemente, con la Regione siciliana era stato sottoscritto un accordo il 9 giugno 2014 con il quale si stabilivano gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità per gli anni dal 2014 al 2017 e veniva definito il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la regione.

L'accordo del 20 giugno 2016 è stato recepito dal decreto legge 113/2016 (art. 11 comma 4) e dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 509-516), in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce l'applicazione, anche alla Regione siciliana, della normativa sul pareggio di bilancio. Per gli esercizi 2016 e 2017, tuttavia, per bilanciare le maggiori entrate attribuite con l'accordo, il saldo obiettivo dovrà essere pari rispettivamente a 227,88 e 577,51 milioni di euro. A decorrere dal 2018, invece, la regione è tenuta a garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.

Altro punto importante dell'accordo riguarda le misure per la riduzione della spesa corrente regionale. La regione si impegna ad attuare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese (anche in recepimento della legislazione nazionale) concernente i servizi pubblici locali, il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, gli spazi occupati dagli uffici pubblici, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e la riduzione dei costi della politica in recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, incentivazione alle unioni di comuni. Sono escluse dall'obbligo di riduzione alcune voci di spesa tra cui la spesa sanitaria, il concorso alla finanza pubblica, gli oneri per i rinnovi contrattuali. In caso di non raggiungimento dell'obiettivo annuale di risparmio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

La rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'imposta sul reddito della persone fisiche è altro fondamentale contenuto dell'accordo. Le parti convengono che il gettito dell'IRPEF di spettanza regionale venga calcolato sulla base del ‘maturato' e non del riscosso come avvenuto fino ad oggi. La differenza sostanziale delle due modalità di calcolo fa sì che la misura della compartecipazione possa essere rideterminata a ribasso rispetto ai 10 decimi spettanti prima della modifica e portare comunque alla regione un maggiore introito. La quota della compartecipazione è così fissata in 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018.

Come già ricordato, la legge di bilancio del 2017 (art. 1, commi da 509 a 516), da applicazione normativa ai contenuti dell'accordo: viene definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 509); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 510-512); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 513); viene attribuito alla regione, un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'IRPEF, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale (commi 514 e 515); viene determinato in quota fissa quanto dovuto dalla regione allo Stato per il regime IVA cd. "split payment" nel caso questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 516).

Successivamente è intervenuta la norma di attuazione dello statuto speciale, emanata con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, che ha provveduto ha modificare la norma statutaria che disciplina l'ordinamento finanziario della regione (D.P.R. 1074/1965). Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i 7/10 dell'IRPEF afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori della territorio regionale.

La norma statutaria specifica che la quota spettante alla regione è costituita da:
«1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale».

 

Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA, stabilito il contributo della regione ai liberi consorzi di comuni (enti che hanno sostituito le province siciliane) e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016. La regione si è impegnata inoltre a dare seguito al calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali siciliani, tema già presente nell'accordo del 20 giugno 2016 e recepito dalla legge di bilancio 2017 (comma 513).

In relazione alla compartecipazione regionale all'IVA, l'accordo è stato successivamente formalizzato con la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 che va a modificare l'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, norma di attuazione che disciplina l'ordinamento finanziario della Regione siciliana. Il modificato articolo 2 stabilisce ora che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso); in particolare il gettito spettante alla regione deve essere determinato «applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'esportazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile».

Per quanto concerne i liberi consorzi di comuni la regione si impegna a destinare a tali enti un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell'accordo si precisa l'esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, nonché l'esclusione delle spese sostenute per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti (esclusioni recepite dalla legge di bilancio 2018, art. 1, comma 829).

Regione Sardegna

L'accordo con la Regione Sardegna, sottoscritto il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013, oltre a definire la misura del concorso alla finanza pubblica della regione, stabilisce per essa il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015. Con quell'accordo, inoltre, è stata avviata la definizione della cosiddetta ‘vertenza entrate', il contenzioso esistente tra lo Stato e la regione concernente la quantificazione di entrate tributarie dovute alla regione sulla base delle norme statutarie.

La procedura ‘concordataria' ha portato successivamente all'adozione delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, con il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con le quali è stata definita la vertenza entrate e dato piena attuazione a quanto stabilito all'art. 8 dello statuto (riscritto con la legge finanziaria 2007 e in vigore dal 2010) dove sono elencate le quote dei tributi erariali di spettanza regionale. Le norme disciplinano, infatti, le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali, nonché la determinazione delle quote di gettito per ciascuna tipologia di tributo: tasse automobilistiche, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale accise, entrate derivanti dalla raccolta del gioco, imposte e tasse sugli affari, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche. La norma di attuazione stabilisce inoltre le competenze della regione in materia di agevolazioni fiscali e definisce in quali casi sono legittime riserve all'erario di gettito in relazione alle compartecipazioni ad essa spettanti.

In via generale le entrate spettanti alla regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale (riferito allo stesso territorio) e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale. Le suddette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento del tributo ma non includono le sanzioni amministrative. La norma inoltre (art. 2) rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione, per stabilire tempi, procedure e modalità per arrivare alla riscossione diretta da parte della regione, delle quote erariali spettanti (vale a dire il riversamento diretto sul conto infruttifero intestato alla regione istituito presso la tesoreria centrale dello Stato). L'articolo 18 stabilisce infine che le norme del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dunque alla regione dovranno essere ricalcolate le spettanze sulla base delle norme suddette.

Con la legge di bilancio 2018, infine, sono stati attribuiti alla regione due contributi. Il primo riguarda le province e la città metropolitana di Cagliari (comma 840) viene infatti aumentato, di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019, il contributo già attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari dall'art.15 del decreto legge 50/2017 (pari a 20 milioni a decorrere dal 2018)

Il secondo (comma 851) è un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017 (sulle quali si rinvia a quanto scritto in relazione alla regione Valle d'Aosta).