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Imposta municipale (IMU) - la disciplina generale
informazioni aggiornate a lunedì, 7 aprile 2014

L'applicazione dell'imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), è stata anticipata al 2012 dall'articolo 13 del D. L. 201 del 2012.

Per l'anno 2013 l'applicazione dell'IMU è stata fortemente limitata ad opera dei decreti-legge n. 54 e 102 del 2013 - che hanno rispettivamente sospeso ed eliminato la prima rata per numerosi immobili, tra cui la "prima casa"; successivamente il D.L. n. 133 del 2013 ha eliminato la seconda rata dell'imposta per ulteriori tipologie di immobili.

Col nuovo assetto della fiscalità immobiliare delineato dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), a partire dal 2014 l'IMU rappresenta una componente della IUC – imposta comunale unica (accanto alla TASI - tributo per i servizi indivisibili, e alla TARI – tassa sui rifiuti) e non grava su alcuni beni (quali la "prima casa").

La legge di stabilità prevede un limite massimo all'ammontare della TASI e dell'IMU, che in particolare non può complessivamente avere un'aliquota superiore al 10,6 per mille (articolo 1, comma 677 della legge di stabilità 2014).

Il decreto-legge n. 16 del 2014 incrementa tale limite dello 0,8 per mille.

La disciplina IMU è contenuta nell'articolo 13, comma 1, che prevede l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 (come successivamente modificato nel tempo).

L'IMU nel sistema del federalismo fiscale municipale

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 hanno istituito l'imposta municipale propria; essa, in origine, si sarebbe dovuta applicare a partire dal 2014, con l'attribuzione del relativo gettito ai Comuni.

Nel quadro del federalismo municipale, le caratteristiche dell'IMU erano profondamente diverse da quanto poi previsto nel D.L. 201/2011; le principali differenze riguardavano l'ambito applicativo (non era colpita l'abitazione principale), il calcolo della base imponibile (che rinviava del tutto alle norme ICI); le aliquote e la possibilità di modifica da parte dei Comuni; il quadro delle esenzioni e agevolazioni.

La disciplina IMU a partire dal 2012

In questa sezione sono esaminate le principali caratteristiche dell'IMU, in particolare soffermandosi sulle modalità con cui l'imposta è stata applicata nell'anno 2012.

Diversi provvedimenti di urgenza hanno interessato l'IMU nel 2013, di fatto esentando dal pagamento dell'imposta specifiche categorie di immobili (prima fra tutte, l'abitazione principale).

Successivamente, l'assetto per il 2014 è stato profondamente mutato dall'istituzione, con la legge di stabilità 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Nella sula formulazione originaria, l'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Tuttavia, con applicazione dal periodo d'imposta 2013, i redditi degli immobili "a disposizione", siti nel Comune dove il contribuente ha l'abitazione principale, saranno sottoposti a IRPEF nella misura del 50% (articolo 1, commi 717 e 718 della legge di stabilità 2014).

Base imponibile

Base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile.

In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI (articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992). In particolare, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti (da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011).

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, invece, secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'articolo 13. Rispetto alla disciplina ICI,  il D.L. n. 201 del 2011 ha aumentato i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore (base imponibile a cui applicare l'aliquota) è così determinato: rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per un valore fisso (detto "moltiplicatore") fissato dalla legge.

I valori del moltiplicatore sono i seguenti, distinti per gruppo catastale:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a)) ;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c)) ;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (comma 4, lettera d)), con l'eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l'importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

Per i terreni agricoli (comma 5) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore da ultimo innalzato (articolo 4, comma 5, lettera d) del D.L. 16/2012) a 135.

Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 vi era un moltiplicatore pari a 110 per i terreni agricoli, per i terreni quelli non coltivati e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dal 1° gennaio 2014 la misura del moltiplicatore è 75.

Si ricorda che i terreni agricoli hanno usufruito dell'abolizione IMU 2013 (D.L. 102 e 133 del 2013), fatta salva una quota (cosiddetta "mini IMU") per i comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.

Si prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile (articolo 13, comma 3 del D.L. 201 del 2011):

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali.
Aliquote

L'aliquota base dell'imposta (comma 6 dell'articolo 13) è dello 0,76 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

I commi 7 e 8 dell'articolo 13 disciplinano alcune ipotesi di aliquota ridotta per legge. In particolare, l'aliquota:

  • è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
  • è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Anche le predette categorie di immobili hanno usufruito dell'abolizione IMU 2013, fatta salva la cosiddetta mini IMU. Dal 2014 essi non pagheranno IMU.

L'aliquota può essere ridotta dai comuni fino allo 0,4 per cento per gli immobili non che non hanno reddito fondiario, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero ancora nel caso di immobili locati.

Nel 2012 è stato possibile per i comuni ridurre l'aliquota sino allo 0,38 per cento per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanesse tale destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (comma 9-bis dell'articolo 13). L'articolo 2 del decreto-legge 102 del 2013 ha esentato tali immobili dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, esentandoli del tutto dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, purché essi siano destinati alla vendita e non siano affittati.

    L'IMU nell'anno 2013

    Come già sottolineato in precedenza, diversi provvedimenti di urgenza hanno interessato l'IMU nel 2013, di fatto esentando dal pagamento dell'imposta specifiche categorie di immobili.

    In particolare, il D.L. n. 54 e 102 del 2013 hanno prima sospeso e poi eliminato la prima rata dell'imposta 2013 per le seguenti categorie di beni:

    • abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa); hanno tuttavia pagato la prima rata i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9;
    • case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (come si evince dall'interpretazione data con la circolare del Dipartimento Finanze del MEF n 2 del 2013, che ha precisato alcuni aspetti relativi alla sospensione della prima rata IMU 2013;
    • terreni agricoli;
    • fabbricati rurali strumentali.

    Per quanto riguarda la seconda rata 2013, per effetto dell'articolo 1 del D.L. n. 133 del 2013, essa è stata eliminata per le seguenti tipologie di immobili:

    • abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa). Hanno pagato la seconda rata i già menzionati fabbricati di lusso;
    • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102);
    • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
    • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

    La seconda rata IMU è stata però dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.

    Inoltre hanno goduto dell'esenzione dalla seconda rata dell'IMU 2013 i seguenti immobili equiparabili dai comuni all'abitazione principale:

    • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011);
    • le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013).

     

    L'abolizione della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è stata, tuttavia, integrale. Il contribuente ha dovuto comunque versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la "prima casa" deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.  Nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti hanno versato entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune (cd. mini IMU).

    Inoltre, il D.L. 102 del 2013 ha modificato il panorama delle agevolazioni ed esenzioni IMU.

    Anzitutto sono dispensati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati; per tali immobili è stata versata la prima rata dell'imposta.

    L'articolo 2 del D.L. 102 del 2013 ha equiparato alle abitazioni principali gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (dal 1° luglio 2013); analoga considerazione vale per gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si dispone l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale.

    I comuni possono inoltre considerare direttamente adibita ad abitazione principale (con l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione):

    • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    • l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. I comuni potranno dunque, con regolamento, estendere a tali immobili il trattamento agevolato dell'abitazione principale.

    Si consente ai Comuni (articolo 2-bis), ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tali immobili dunque godranno del trattamento fiscale agevolato (aliquota allo 0,4 per cento e detrazioni) riservato dalla disciplina generale dell'IMU alle abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata del tributo per l'anno 2013.

    Inoltre si considera ex lege abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 2, comma 5 del D.L. 102 del 2013). Tale agevolazione si applica a decorrere dal 1o luglio 2013, purché non si tratti di un immobile "di lusso".

    Per l'IMU 2014 si rinvia all'approfondimento specifico.

    Presupposto d'imposta

    Presupposto dell'imposta municipale propria (articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011) è il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

    Sono (articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011) soggetti passivi IMU:

    • il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
    • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
    • il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, se l'immobile - anche da costruire o in corso di costruzione – è concesso in locazione finanziaria.

    Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

    Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'esito dell'iter procedurale presso la regione o dall'adozione di strumenti attuativi.

    Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti alla previdenza agricola (si veda in merito il paragrafo sui terreni agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

    Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

    Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell'IMU include qualsiasi immobile, dunque anche i terreni incolti; chiarisce inoltre che, in tal caso, il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992 è inteso al solo scopo di mantenere a fini IMU le definizioni già utilizzate a fini ICI.

    Per "abitazione principale" del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

    Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l'immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciò innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l'abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica "salvo prova contraria". Di conseguenza, le agevolazioni "prima casa" (aliquota ridotta e detrazione) sono collegate dal legislatore al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di dimora abituale e residenza anagrafica.

    La richiamata circolare chiarisce anche che, nell'ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare.

    Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, per cui in tale ipotesi a ciascun coniuge spettano le agevolazioni "prima casa": in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

     

    Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, la circolare chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza solo un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

    L'applicazione dell'imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), è stata anticipata al 2012 dall'articolo 13 del D. L. 201 del 2012.

    Per l'anno 2013 l'applicazione dell'IMU è stata fortemente limitata ad opera dei decreti-legge n. 54 e 102 del 2013 - che hanno rispettivamente sospeso ed eliminato la prima rata per numerosi immobili, tra cui la "prima casa"; successivamente il D.L. n. 133 del 2013 ha eliminato la seconda rata dell'imposta per ulteriori tipologie di immobili.

    Col nuovo assetto della fiscalità immobiliare delineato dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), a partire dal 2014 l'IMU rappresenta una componente della IUC – imposta comunale unica (accanto alla TASI - tributo per i servizi indivisibili, e alla TARI – tassa sui rifiuti) e non grava su alcuni beni (quali la "prima casa").

    La legge di stabilità prevede un limite massimo all'ammontare della TASI e dell'IMU, che in particolare non può complessivamente avere un'aliquota superiore al 10,6 per mille (articolo 1, comma 677 della legge di stabilità 2014).

    Il decreto-legge n. 16 del 2014 incrementa tale limite dello 0,8 per mille.

    La disciplina IMU è contenuta nell'articolo 13, comma 1, che prevede l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 (come successivamente modificato nel tempo).

    L'IMU nel sistema del federalismo fiscale municipale

    Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 hanno istituito l'imposta municipale propria; essa, in origine, si sarebbe dovuta applicare a partire dal 2014, con l'attribuzione del relativo gettito ai Comuni.

    Nel quadro del federalismo municipale, le caratteristiche dell'IMU erano profondamente diverse da quanto poi previsto nel D.L. 201/2011; le principali differenze riguardavano l'ambito applicativo (non era colpita l'abitazione principale), il calcolo della base imponibile (che rinviava del tutto alle norme ICI); le aliquote e la possibilità di modifica da parte dei Comuni; il quadro delle esenzioni e agevolazioni.

    La disciplina IMU a partire dal 2012

    In questa sezione sono esaminate le principali caratteristiche dell'IMU, in particolare soffermandosi sulle modalità con cui l'imposta è stata applicata nell'anno 2012.

    Diversi provvedimenti di urgenza hanno interessato l'IMU nel 2013, di fatto esentando dal pagamento dell'imposta specifiche categorie di immobili (prima fra tutte, l'abitazione principale).

    Successivamente, l'assetto per il 2014 è stato profondamente mutato dall'istituzione, con la legge di stabilità 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

    Nella sula formulazione originaria, l'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

    Tuttavia, con applicazione dal periodo d'imposta 2013, i redditi degli immobili "a disposizione", siti nel Comune dove il contribuente ha l'abitazione principale, saranno sottoposti a IRPEF nella misura del 50% (articolo 1, commi 717 e 718 della legge di stabilità 2014).

    Base imponibile

    Base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile.

    In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI (articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992). In particolare, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti (da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011).

    Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

    Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, invece, secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'articolo 13. Rispetto alla disciplina ICI,  il D.L. n. 201 del 2011 ha aumentato i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali.

    Per i fabbricati iscritti in catasto il valore (base imponibile a cui applicare l'aliquota) è così determinato: rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per un valore fisso (detto "moltiplicatore") fissato dalla legge.

    I valori del moltiplicatore sono i seguenti, distinti per gruppo catastale:

    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a)) ;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis);
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c)) ;
    • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (comma 4, lettera d)), con l'eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l'importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

    Per i terreni agricoli (comma 5) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore da ultimo innalzato (articolo 4, comma 5, lettera d) del D.L. 16/2012) a 135.

    Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 vi era un moltiplicatore pari a 110 per i terreni agricoli, per i terreni quelli non coltivati e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dal 1° gennaio 2014 la misura del moltiplicatore è 75.

    Si ricorda che i terreni agricoli hanno usufruito dell'abolizione IMU 2013 (D.L. 102 e 133 del 2013), fatta salva una quota (cosiddetta "mini IMU") per i comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge.

    Si prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile (articolo 13, comma 3 del D.L. 201 del 2011):

    • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
    • per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali.
    Aliquote

    L'aliquota base dell'imposta (comma 6 dell'articolo 13) è dello 0,76 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

    I commi 7 e 8 dell'articolo 13 disciplinano alcune ipotesi di aliquota ridotta per legge. In particolare, l'aliquota:

    • è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
    • è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

    Anche le predette categorie di immobili hanno usufruito dell'abolizione IMU 2013, fatta salva la cosiddetta mini IMU. Dal 2014 essi non pagheranno IMU.

    L'aliquota può essere ridotta dai comuni fino allo 0,4 per cento per gli immobili non che non hanno reddito fondiario, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero ancora nel caso di immobili locati.

    Nel 2012 è stato possibile per i comuni ridurre l'aliquota sino allo 0,38 per cento per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanesse tale destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (comma 9-bis dell'articolo 13). L'articolo 2 del decreto-legge 102 del 2013 ha esentato tali immobili dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, esentandoli del tutto dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, purché essi siano destinati alla vendita e non siano affittati.

      L'IMU nell'anno 2013

      Come già sottolineato in precedenza, diversi provvedimenti di urgenza hanno interessato l'IMU nel 2013, di fatto esentando dal pagamento dell'imposta specifiche categorie di immobili.

      In particolare, il D.L. n. 54 e 102 del 2013 hanno prima sospeso e poi eliminato la prima rata dell'imposta 2013 per le seguenti categorie di beni:

      • abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa); hanno tuttavia pagato la prima rata i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9;
      • case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (come si evince dall'interpretazione data con la circolare del Dipartimento Finanze del MEF n 2 del 2013, che ha precisato alcuni aspetti relativi alla sospensione della prima rata IMU 2013;
      • terreni agricoli;
      • fabbricati rurali strumentali.

      Per quanto riguarda la seconda rata 2013, per effetto dell'articolo 1 del D.L. n. 133 del 2013, essa è stata eliminata per le seguenti tipologie di immobili:

      • abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa). Hanno pagato la seconda rata i già menzionati fabbricati di lusso;
      • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      • l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102);
      • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
      • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

      La seconda rata IMU è stata però dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.

      Inoltre hanno goduto dell'esenzione dalla seconda rata dell'IMU 2013 i seguenti immobili equiparabili dai comuni all'abitazione principale:

      • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011);
      • le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013).

       

      L'abolizione della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è stata, tuttavia, integrale. Il contribuente ha dovuto comunque versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la "prima casa" deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.  Nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti hanno versato entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune (cd. mini IMU).

      Inoltre, il D.L. 102 del 2013 ha modificato il panorama delle agevolazioni ed esenzioni IMU.

      Anzitutto sono dispensati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati; per tali immobili è stata versata la prima rata dell'imposta.

      L'articolo 2 del D.L. 102 del 2013 ha equiparato alle abitazioni principali gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (dal 1° luglio 2013); analoga considerazione vale per gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si dispone l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale.

      I comuni possono inoltre considerare direttamente adibita ad abitazione principale (con l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione):

      • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      • l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. I comuni potranno dunque, con regolamento, estendere a tali immobili il trattamento agevolato dell'abitazione principale.

      Si consente ai Comuni (articolo 2-bis), ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tali immobili dunque godranno del trattamento fiscale agevolato (aliquota allo 0,4 per cento e detrazioni) riservato dalla disciplina generale dell'IMU alle abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata del tributo per l'anno 2013.

      Inoltre si considera ex lege abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 2, comma 5 del D.L. 102 del 2013). Tale agevolazione si applica a decorrere dal 1o luglio 2013, purché non si tratti di un immobile "di lusso".

      Per l'IMU 2014 si rinvia all'approfondimento specifico.

      Presupposto d'imposta

      Presupposto dell'imposta municipale propria (articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011) è il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

      Sono (articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011) soggetti passivi IMU:

      • il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
      • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
      • il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, se l'immobile - anche da costruire o in corso di costruzione – è concesso in locazione finanziaria.

      Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

      Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'esito dell'iter procedurale presso la regione o dall'adozione di strumenti attuativi.

      Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti alla previdenza agricola (si veda in merito il paragrafo sui terreni agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

      Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

      Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell'IMU include qualsiasi immobile, dunque anche i terreni incolti; chiarisce inoltre che, in tal caso, il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992 è inteso al solo scopo di mantenere a fini IMU le definizioni già utilizzate a fini ICI.

      Per "abitazione principale" del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

      Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l'immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciò innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l'abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica "salvo prova contraria". Di conseguenza, le agevolazioni "prima casa" (aliquota ridotta e detrazione) sono collegate dal legislatore al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di dimora abituale e residenza anagrafica.

      La richiamata circolare chiarisce anche che, nell'ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare.

      Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, per cui in tale ipotesi a ciascun coniuge spettano le agevolazioni "prima casa": in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

       

      Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, la circolare chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza solo un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.