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Le modifiche alla durata del trattenimento degli immigrati nei CIE
informazioni aggiornate a lunedì, 17 novembre 2014
<p> </p> <p><em>Nella tabella che segue sono riportate le modifiche alla durata del trattenimento degli stranieri nei CIE, già CPTA, recate all'art. 14, co. 5, del Testo unico immigrazione, che si sono succedute nel tempo.</em></p> <p> </p> <table class="tabellaXHTML" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="990"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>Testo originario <br /> D.Lgs. 286/1998</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>L. 189/2002<br /> Bossi-Fini</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>L. 94/2009<br /> Pacchetto sicurezza</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>D.L. 89/2011<br /> Direttiva rimpatri<br /></em> </strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"><strong><em>L. 161/2014<br /> L. europea 2013-bis<br /></em></strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>30 gg.</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>60 gg.</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>180 gg</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>180 gg + 12 mesi</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>90 gg</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>venti giorni.</strong> Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori <strong>dieci giorni,</strong> qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di <strong>sessanta giorni.</strong> Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di <strong>sessanta giorni.</strong> Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a <strong>centottanta giorni.</strong> Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di <strong>sessanta giorni.</strong> Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di <strong>sessanta giorni.</strong> Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a <strong>centottanta giorni.</strong> Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori <strong>dodici mesi.</strong> Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a <strong>novanta</strong> giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;</p> </td> </tr> </tbody> </table>
<p> </p> <p><em>Nella tabella che segue sono riportate le modifiche alla durata del trattenimento degli stranieri nei CIE, già CPTA, recate all'art. 14, co. 5, del Testo unico immigrazione, che si sono succedute nel tempo.</em></p> <p> </p> <table class="tabellaXHTML" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="990"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>Testo originario <br /> D.Lgs. 286/1998</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>L. 189/2002<br /> Bossi-Fini</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>L. 94/2009<br /> Pacchetto sicurezza</em></strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong><em>D.L. 89/2011<br /> Direttiva rimpatri<br /></em> </strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"><strong><em>L. 161/2014<br /> L. europea 2013-bis<br /></em></strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>30 gg.</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>60 gg.</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>180 gg</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>180 gg + 12 mesi</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="165" valign="top"> <p><strong>90 gg</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>venti giorni.</strong> Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori <strong>dieci giorni,</strong> qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di <strong>sessanta giorni.</strong> Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di <strong>sessanta giorni.</strong> Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a <strong>centottanta giorni.</strong> Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di <strong>sessanta giorni.</strong> Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di <strong>sessanta giorni.</strong> Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a <strong>centottanta giorni.</strong> Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori <strong>dodici mesi.</strong> Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.</p> </td> <td width="165" valign="top"> <p>La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi <strong>trenta giorni.</strong> Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori <strong>trenta giorni.</strong> Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a <strong>novanta</strong> giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;</p> </td> </tr> </tbody> </table>