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Il decreto-legge n. 114 del 2013 sul finanziamento delle missioni internazionali
informazioni aggiornate a venerdì, 7 marzo 2014

Il decreto legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, ha previsto disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, limitatamente al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013, nelle aree di crisi dove sono impegnati contingenti italiani, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, ha previsto disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (capo I, articoli 1-4), per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013, nelle aree di crisi dove sono impegnati contingenti italiani, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e per partecipazione italiana alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace (capo II, articoli 5-7).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza la spesa di 124,5 milioni di euro per la partecipazione del personale militare italiane alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, il comma successivo autorizza la spesa di 40,2 milioni per la partecipazione del contingente italiano in Libano (missione UNIFIL), mentre il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa di 22,4 milioni per la prosecuzione delle presenza militare italiana nei Balcani.

Ulteriori autorizzazioni di spesa, sempre riferiti all'ultimo trimestre del 2013, sono previste per la prosecuzione della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo (5 milioni di euro), all'operazione militare dell'UE denominata Atalanta ed all'operazione NATO denominata Ocean Shield per il contrasto alla pirateria (11,4 milioni di euro), per la proroga dell'impiego del personale militare in alcuni paesi arabi e nella base di Tampa per esigenze connesse alla missione in Afghanistan (5,5 milioni di euro), per la prosecuzione delle missioni dell'UE in Somalia, nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano (3,7 milioni di euro), per la partecipazione alla missione dell'UE in Libia EUBAM (2,5 milioni di euro), per la partecipazione del personale della Guardia di Finanza in attuazione degli accordi di cooperazione italo-libici per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta di essere umani (2,9 milioni di euro) nonchè per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni (4 milioni di euro).

Gli articoli 2, 3 e 4 recano rispettivamente disposizioni in materia di personale, in materia penale ed in materia contabile.

Particolare rilievo assume altresì l'articolo 5, dedicato alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi che prevede, per l'ultimo trimestre del 2013, uno stanziamento di 23,6 milioni di euro. Tali stanziamenti possono essere destinati dal Ministero degli Affari esteri, fino ad un massimo del 15%, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi.

L'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Tra questi stanziamenti spicca il contributo di 4 milioni di euro all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), finalizzato allo smantellamento del programma chimico siriano. Anche in questo caso tali stanziamenti possono essere destinati con decreto del Ministro degli Affari esteri, fino ad un massimo del 15%, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi.

L'articolo 7 disciplina il regime degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge è stato incrementato di 300.000 euro lo stanziamento a favore delle associazioni combattentistiche, vincolandone l'erogazione alla rendicontazione ed alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni ed è stato finalizzato uno stanziamento di 2 milioni per dare continuità alle attività di cooperazione civile da parte dei contingenti militari a favore delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa. Si è inoltre previsto che la relazione analitica sulle missioni, già prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 107 del 2011 contenga una sintesi operativa nonché i dettagli attualizzati della missione.

L'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 1, sono stati altresì modificati nel senso di prevedere la trasmissione al Parlamento del decreto ministeriale che destina una parte degli stanziamenti ad aree di crisi diverse da quelle contemplate dalle rispettive disposizioni. E' inoltre stata adottata una proposta emendativa, sempre riferita all'art. 5, che dispone la pubblicizzazione, nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali, del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione.

Due ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esameparlamentare hanno inoltre disposto rispettivamente che gli interventi di cooperazione civile di cui all'articolo 5 diano priorità a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile e siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

Il decreto legge n. 114 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, ha previsto disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, limitatamente al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013, nelle aree di crisi dove sono impegnati contingenti italiani, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, ha previsto disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (capo I, articoli 1-4), per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013, nelle aree di crisi dove sono impegnati contingenti italiani, degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e per partecipazione italiana alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace (capo II, articoli 5-7).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, autorizza la spesa di 124,5 milioni di euro per la partecipazione del personale militare italiane alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, il comma successivo autorizza la spesa di 40,2 milioni per la partecipazione del contingente italiano in Libano (missione UNIFIL), mentre il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa di 22,4 milioni per la prosecuzione delle presenza militare italiana nei Balcani.

Ulteriori autorizzazioni di spesa, sempre riferiti all'ultimo trimestre del 2013, sono previste per la prosecuzione della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo (5 milioni di euro), all'operazione militare dell'UE denominata Atalanta ed all'operazione NATO denominata Ocean Shield per il contrasto alla pirateria (11,4 milioni di euro), per la proroga dell'impiego del personale militare in alcuni paesi arabi e nella base di Tampa per esigenze connesse alla missione in Afghanistan (5,5 milioni di euro), per la prosecuzione delle missioni dell'UE in Somalia, nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano (3,7 milioni di euro), per la partecipazione alla missione dell'UE in Libia EUBAM (2,5 milioni di euro), per la partecipazione del personale della Guardia di Finanza in attuazione degli accordi di cooperazione italo-libici per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta di essere umani (2,9 milioni di euro) nonchè per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni (4 milioni di euro).

Gli articoli 2, 3 e 4 recano rispettivamente disposizioni in materia di personale, in materia penale ed in materia contabile.

Particolare rilievo assume altresì l'articolo 5, dedicato alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi che prevede, per l'ultimo trimestre del 2013, uno stanziamento di 23,6 milioni di euro. Tali stanziamenti possono essere destinati dal Ministero degli Affari esteri, fino ad un massimo del 15%, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi.

L'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Tra questi stanziamenti spicca il contributo di 4 milioni di euro all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), finalizzato allo smantellamento del programma chimico siriano. Anche in questo caso tali stanziamenti possono essere destinati con decreto del Ministro degli Affari esteri, fino ad un massimo del 15%, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi.

L'articolo 7 disciplina il regime degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge è stato incrementato di 300.000 euro lo stanziamento a favore delle associazioni combattentistiche, vincolandone l'erogazione alla rendicontazione ed alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni ed è stato finalizzato uno stanziamento di 2 milioni per dare continuità alle attività di cooperazione civile da parte dei contingenti militari a favore delle missioni in atto nei Balcani, in Libano, in Afghanistan e nel Corno d'Africa. Si è inoltre previsto che la relazione analitica sulle missioni, già prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 107 del 2011 contenga una sintesi operativa nonché i dettagli attualizzati della missione.

L'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, comma 1, sono stati altresì modificati nel senso di prevedere la trasmissione al Parlamento del decreto ministeriale che destina una parte degli stanziamenti ad aree di crisi diverse da quelle contemplate dalle rispettive disposizioni. E' inoltre stata adottata una proposta emendativa, sempre riferita all'art. 5, che dispone la pubblicizzazione, nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali, del trattamento economico e delle spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione.

Due ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esameparlamentare hanno inoltre disposto rispettivamente che gli interventi di cooperazione civile di cui all'articolo 5 diano priorità a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile e siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.