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Espulsione e allontanamento degli stranieri
informazioni aggiornate a mercoledì, 16 settembre 2009

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 30/2007 (che attua la direttiva 2004/38/CE) i cittadini comunitari soggiornanti in Italia possono essere allontanati dal territorio nazionale solamente per gravi motivi ed in particolare per:

  • motivi di sicurezza dello Stato;
  • motivi imperativi di pubblica sicurezza;
  • altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi residenti di lungo periodo che hanno ottenuto il permesso di soggiorno CE di lungo periodo non possono essere espulsi se non nei seguenti casi (art. 19 D.Lgs. 286/1998):

  • per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
  • appartenenza ad organizzazioni terroristiche;
  • appartenenza dello straniero alle categorie di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica oppure ad associazioni di tipo mafioso.

Gli altri cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi possono essere espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza oppure per violazione delle disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno (espulsione amministrativa), per esempio ingresso illegale, scadenza del permesso di soggiorno, ecc. (art. 13 D.Lgs. 286/1998) o ancora per decisione del giudice in relazione a procedimento penale (artt. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998). 

L'espulsione amministrativa dopo la legge Bossi-Fini si risolve, nella maggior parte dei casi, nell'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, disposto dal prefetto; più raramente si concreta in una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni e il mancato rispetto di quanto in esso disposto dà luogo a sanzione penale.

Non possono essere espulsi in nessun caso gli stranieri extracomunitari che possono essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine (art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998).

Possono essere espulsi solamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato gli stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie:

  • i minori di 18 anni (salvo il diritto di seguire il genitore espulso);
  • i parenti e il coniuge conviventi con cittadini italiani;
  • le donne in stato di gravidanza, o nei sei mesi successivi al parto, e il marito convivente per lo stesso periodo.

(art. 19, D.Lgs. 286/1998, sentenza Corte costituzionale 376/2000).

Il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:

  • sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
  • rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

(art. 20, D.Lgs. 251/2007)

Il richiedente lo status di rifugiato ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, ad eccezione di coloro che debbano essere:

  • estradati verso un altro Stato a causa di un mandato di arresto europeo;
  • consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  • avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

(art. 7 D.Lgs. 25/2008)

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 30/2007 (che attua la direttiva 2004/38/CE) i cittadini comunitari soggiornanti in Italia possono essere allontanati dal territorio nazionale solamente per gravi motivi ed in particolare per:

  • motivi di sicurezza dello Stato;
  • motivi imperativi di pubblica sicurezza;
  • altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi residenti di lungo periodo che hanno ottenuto il permesso di soggiorno CE di lungo periodo non possono essere espulsi se non nei seguenti casi (art. 19 D.Lgs. 286/1998):

  • per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
  • appartenenza ad organizzazioni terroristiche;
  • appartenenza dello straniero alle categorie di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica oppure ad associazioni di tipo mafioso.

Gli altri cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi possono essere espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza oppure per violazione delle disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno (espulsione amministrativa), per esempio ingresso illegale, scadenza del permesso di soggiorno, ecc. (art. 13 D.Lgs. 286/1998) o ancora per decisione del giudice in relazione a procedimento penale (artt. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998). 

L'espulsione amministrativa dopo la legge Bossi-Fini si risolve, nella maggior parte dei casi, nell'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, disposto dal prefetto; più raramente si concreta in una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni e il mancato rispetto di quanto in esso disposto dà luogo a sanzione penale.

Non possono essere espulsi in nessun caso gli stranieri extracomunitari che possono essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine (art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998).

Possono essere espulsi solamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato gli stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie:

  • i minori di 18 anni (salvo il diritto di seguire il genitore espulso);
  • i parenti e il coniuge conviventi con cittadini italiani;
  • le donne in stato di gravidanza, o nei sei mesi successivi al parto, e il marito convivente per lo stesso periodo.

(art. 19, D.Lgs. 286/1998, sentenza Corte costituzionale 376/2000).

Il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:

  • sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
  • rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

(art. 20, D.Lgs. 251/2007)

Il richiedente lo status di rifugiato ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, ad eccezione di coloro che debbano essere:

  • estradati verso un altro Stato a causa di un mandato di arresto europeo;
  • consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  • avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

(art. 7 D.Lgs. 25/2008)