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La Corte dei Conti. Funzioni e struttura
informazioni aggiornate a lunedì, 7 luglio 2014
Funzioni

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Costituzione).

Accanto a queste, svolge anche funzioni consultive (pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti; pareri in materia di contabilità pubblica a richiesta di regioni, comuni ed enti locali).

Funzioni di controllo

In base alla Costituzione (art. 100), la Corte dei conti svolge:

• un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;

• un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;

• un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge. Il controllo sulla gestione serve invece a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge. A differenza del controllo preventivo di legittimità, il cui esito incide sul perfezionamento dell'efficacia di un atto, l'esito del controllo sulla gestione del bilancio consiste nella predisposizione di relazioni e osservazioni destinate alle amministrazioni controllate.

Un tipo particolare di controllo è costituito dalla verifica di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio (Art. 39 del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214).

La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, limitato agli atti fondamentali del Governo, ed estendendo a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio, comprendendo anche il controllo sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. Inoltre, viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Ulteriori disposizioni attribuiscono alla Corte:

-        un controllo di tipo generale sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate (art. 17, legge 31 dicembre 2009, n. 196; come già previsto dalla legge 468/1978);

-        la certificazione della compatibilità dei costi derivanti dai contratti collettivi con gli strumenti della programmazione e del bilancio (art. 47, D.Lgs. 165/2001);

-        il controllo sul rispetto da parte degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno (L. 266/2005, art. 1, co. 166 e segg.);

-        la verifica di parificazione dei rendiconti delle regioni (D.L. 174/2012, art. 1, co. 5).

Funzioni giurisdizionali

L'art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica" ossia in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

In primo luogo la Corte giudica sulla responsabilità amministrativa che è la responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata.

In secondo luogo, giudica sulla responsabilità contabile, ossia sulla responsabilità di quei soggetti (agenti contabili) che avendo avuto in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.

Inoltre, la Corte ha giurisdizione nella materia delle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia il suo ammontare. La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.

Composizione
Il Presidente

Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che abbiano effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni di Presidente di sezione ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o istituzioni dell'Unione europea (L. 21 luglio 2000, n. 202).

La procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura contabile (L. 117/1988, art. 10 e L. 9/2009, art. 11).

Il Consiglio di Presidenza è composto:

  • dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
  • dal Procuratore Generale della Corte dei conti;
  • dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
  • da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.

Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l'accesso in carriera, per l'assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.

In particolare:

  • verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • disciplina con regolamento interno il suo funzionamento, formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
  • delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
  • delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
  • delibera sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle funzioni istituzionali, in modo da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi e dei relativi compensi;
  • delibera sulle piante organiche del personale di magistratura;
  • delibera sul collocamento fuori ruolo e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Il personale

Il personale della Corte dei conti è costituito da magistrati e da impiegati amministrativi.

I magistrati sono: il Presidente, il Presidente aggiunto, il Procuratore Generale, il Procuratore Generale aggiunto, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i primi Referendari ed i Referendari.

Gli uffici della Corte sono presenti sull'intero territorio nazionale e sono organizzati su un polo centrale con sede a Roma e su sedi regionali ubicate presso ciascun capoluogo di regione e presso le province autonome di Trento e Bolzano.

Al 31 dicembre 2013 l'organico dei magistrati, che prevede una dotazione di 611 unità, ha una copertura effettiva di 435.

Per quanto riguarda la ripartizione del personale in questione sul territorio, va evidenziato che i magistrati assegnati alle diverse funzioni esercitano, in assegnazione principale, la propria attività per il 75% (337 unità) presso le sedi regionali e per il 25,8% (98 unità) presso gli uffici centrali con sede in Roma.

I magistrati addetti al controllo sono, a fine 2013, 186 (pari al 42,7%), quelli con funzioni giudicanti 139 (pari al 32%), mentre quelli con funzioni requirenti si attestano su 110 unità (pari al 25,2%), con conseguente scopertura rispetto alla vigente pianta organica di 70, 61 e 41 posti, rispettivamente con riguardo alle funzioni di controllo, giurisdizionali e requirenti.

 

La dotazione organica del personale amministrativo in questione è di 2.594 unità (era di 3.120 unità negli anni '90).

A fine 2013, tenendo conto anche delle unità in posizione di comando e di distacco, risultano 2.472 unità di personale amministrativo in servizio così distribuite: 1.232 unità presso la sede centrale di Roma e 1.181 unità presso le sedi regionali.

I dirigenti sono 59 (4 di prima fascia e 55 di seconda fascia).

Organizzazione

Gli uffici centrali della Corte dei conti sono articolati come segue.

Controllo

  1. Sezioni riunite in sede deliberante
  2. Sezioni riunite in sede di controllo
  3. Sezioni riunite in sede consultiva
  4. Sezioni riunite per la Regione siciliana
  5. Sezioni riunite per la regione Sardegna
  6. Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige
  7. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
  8. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
  9. Sezione del controllo sugli enti (già Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria)

10. Sezione delle autonomie

11. Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

Giurisdizione

  1. Sezioni riunite in sede giurisdizionale
  2. Sezione I giurisdizionale centrale di Appello
  3. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello
  4. Sezione III giurisdizionale centrale di Appello
  5. Sezione giurisdizionale appello Regione siciliana
  6. Procura generale
  7. Procura Generale di Appello per la Regione siciliana

Gli uffici territoriali della Corte dei conti sono presenti in tutte le regioni e province autonome e sono articolati nelle Sezioni regionali di controllo, nelle Sezioni regionali giurisdizionali e nelle Procure regionali

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Corte dei conti provengono dagli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

La spesa della Corte dei conti, è contraddistinta da un rilevante livello di rigidità. Il 76% circa della spesa ha, infatti, natura obbligatoria ed è in quota del tutto prevalente destinata al pagamento degli stipendi del personale.

Quanto alle altre voci di spesa che assumono rilievo nel bilancio della Corte (secondo le previsioni 2014), l'8,1% del totale degli stanziamenti è destinato alla spesa per lavori e all'acquisto di beni e servizi, mentre lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi assorbono finanziamenti pari a circa il 13%.

La ripartizione della spesa tra le diverse funzioni che realizzano la missione istituzionale della Corte vede le risorse destinate al controllo pari a circa il 37%, quelle per la funzione giudicante raggiungere circa il 23%, mentre le risorse per la funzione requirente sono pari a circa il 17%.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, la Corte dei conti, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia organizzativa, ha avviato nel 2010 l'integrazione del sistema di contabilità finanziaria con la contabilità economica analitica per centri di costo. I costi sono rilevati con riferimento alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; alla natura di costo, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate mediante il piano dei conti; alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla nuova classificazione per missioni e per programmi voluta dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), i cui principi sono stati recepiti nel nuovo regolamento di autonomia finanziaria dell'Istituto.

 

 

 

Analisi delle entrate e delle spese della Corte dei Conti
anni 2012-2015

(dati in milioni di euro)

 

 

2012

2013

var. 2013 su 2012

2014

var. 2014 su 2013

2015

var. 2015 su 2014

ENTRATE

361,5

347,1

-4,0

323,9

-6,7

310,7

-4,1

Trasferimenti da bilancio Stato

278,8

279,3

0,2

281,2

0,7

273,1

-2,9

Altre entrate

4,1

2,8

-31,7

2,7

-3,6

2,6

-3,7

Avanzo di gestione

78,6

65,0

-17,3

40,0

-38,5

35,0

-12,5

SPESE

314,8

299,7

-4,8

323,9

8,1

310,7

-4,1

Totale spesa corrente,
di cui: 

269,6

272,9

1,2

294,3

7,8

281,6

-4,3

% su totale spesa

85,6

91,1

90,9

90,6

- Personale

227,1

233,3

2,7

235,5

0,9

235,8

0,1

% su totale spesa

72,1

77,8

72,7

75,9

                       di magistratura (*)

109,3

118,3

8,2

118,7

0,3

119,0

0,3

% su totale spesa

34,7

39,5

36,6

38,3

                       amministrativo

117,8

115,0

-2,4

116,8

1,6

116,8

0,0

% su totale spesa

37,4

38,4

36,1

37,6

- Beni e servizi

39,9

38,3

-4,0

39,7

3,7

37,6

-5,3

% su totale spesa

12,7

12,8

12,3

12,1

Totale spesa conto capitale

45,2

26,8

-40,7

29,6

10,4

29,1

-1,7

% su totale spesa

14,4

8,9

9,1

9,4

Informatica - C.d.R. 4,
di cui:

32,2

38,5

19,6

42,2

9,6

40,5

-4,0

-spese correnti

17,1

18,7

9,4

16,8

-10,2

15,0

-10,7

-spese conto capitale

15,1

19,8

31,1

25,4

28,3

25,5

0,4

(*) comprensivo delle spese relative al personale del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza.

 

Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)

anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)

 

Costo medio del personale

 

2012

2013

2014

Unità di Personale di magistratura al 1° gennaio

453

427

435

Costo medio (euro)

241.280

277.049

272.874

 

Unità di personale amministrativo al 1° gennaio

2.515

2.387

2.472

Costo medio (euro)

46.839

48.178

47.249

 

 

 

 

 

Ripartizione delle spese tra sede centrale e sedi regionali

(dati in milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Attività in sede centrale

132,6

117,1

149,9

Governo dell'Istituto

11,1

8,3

27,5

Attività di controllo

53,0

45,3

55,0

Attività giudicante

13,5

13,5

14,7

Attività requirente

8,2

7,1

9,0

Servizi generali

46,8

42,9

43,7

Attività in sede regionale

182,3

182,6

174,0

Attività di controllo

78,9

83,5

65,3

Attività giudicante

57,7

54,7

60,8

Attività requirente

45,7

44,4

47,9

Totale spese Corte dei conti

314,9

299,7

323,9

 

Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)

anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)

 

Funzioni

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Costituzione).

Accanto a queste, svolge anche funzioni consultive (pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti; pareri in materia di contabilità pubblica a richiesta di regioni, comuni ed enti locali).

Funzioni di controllo

In base alla Costituzione (art. 100), la Corte dei conti svolge:

• un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;

• un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;

• un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge. Il controllo sulla gestione serve invece a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge. A differenza del controllo preventivo di legittimità, il cui esito incide sul perfezionamento dell'efficacia di un atto, l'esito del controllo sulla gestione del bilancio consiste nella predisposizione di relazioni e osservazioni destinate alle amministrazioni controllate.

Un tipo particolare di controllo è costituito dalla verifica di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio (Art. 39 del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214).

La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, limitato agli atti fondamentali del Governo, ed estendendo a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio, comprendendo anche il controllo sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. Inoltre, viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Ulteriori disposizioni attribuiscono alla Corte:

-        un controllo di tipo generale sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate (art. 17, legge 31 dicembre 2009, n. 196; come già previsto dalla legge 468/1978);

-        la certificazione della compatibilità dei costi derivanti dai contratti collettivi con gli strumenti della programmazione e del bilancio (art. 47, D.Lgs. 165/2001);

-        il controllo sul rispetto da parte degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno (L. 266/2005, art. 1, co. 166 e segg.);

-        la verifica di parificazione dei rendiconti delle regioni (D.L. 174/2012, art. 1, co. 5).

Funzioni giurisdizionali

L'art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica" ossia in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

In primo luogo la Corte giudica sulla responsabilità amministrativa che è la responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. L'accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata.

In secondo luogo, giudica sulla responsabilità contabile, ossia sulla responsabilità di quei soggetti (agenti contabili) che avendo avuto in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.

Inoltre, la Corte ha giurisdizione nella materia delle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia il suo ammontare. La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.

Composizione
Il Presidente

Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che abbiano effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni di Presidente di sezione ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o istituzioni dell'Unione europea (L. 21 luglio 2000, n. 202).

La procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura contabile (L. 117/1988, art. 10 e L. 9/2009, art. 11).

Il Consiglio di Presidenza è composto:

  • dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
  • dal Procuratore Generale della Corte dei conti;
  • dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
  • da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.

Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l'accesso in carriera, per l'assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.

In particolare:

  • verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • disciplina con regolamento interno il suo funzionamento, formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
  • delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
  • delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
  • delibera sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle funzioni istituzionali, in modo da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi e dei relativi compensi;
  • delibera sulle piante organiche del personale di magistratura;
  • delibera sul collocamento fuori ruolo e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Il personale

Il personale della Corte dei conti è costituito da magistrati e da impiegati amministrativi.

I magistrati sono: il Presidente, il Presidente aggiunto, il Procuratore Generale, il Procuratore Generale aggiunto, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i primi Referendari ed i Referendari.

Gli uffici della Corte sono presenti sull'intero territorio nazionale e sono organizzati su un polo centrale con sede a Roma e su sedi regionali ubicate presso ciascun capoluogo di regione e presso le province autonome di Trento e Bolzano.

Al 31 dicembre 2013 l'organico dei magistrati, che prevede una dotazione di 611 unità, ha una copertura effettiva di 435.

Per quanto riguarda la ripartizione del personale in questione sul territorio, va evidenziato che i magistrati assegnati alle diverse funzioni esercitano, in assegnazione principale, la propria attività per il 75% (337 unità) presso le sedi regionali e per il 25,8% (98 unità) presso gli uffici centrali con sede in Roma.

I magistrati addetti al controllo sono, a fine 2013, 186 (pari al 42,7%), quelli con funzioni giudicanti 139 (pari al 32%), mentre quelli con funzioni requirenti si attestano su 110 unità (pari al 25,2%), con conseguente scopertura rispetto alla vigente pianta organica di 70, 61 e 41 posti, rispettivamente con riguardo alle funzioni di controllo, giurisdizionali e requirenti.

 

La dotazione organica del personale amministrativo in questione è di 2.594 unità (era di 3.120 unità negli anni '90).

A fine 2013, tenendo conto anche delle unità in posizione di comando e di distacco, risultano 2.472 unità di personale amministrativo in servizio così distribuite: 1.232 unità presso la sede centrale di Roma e 1.181 unità presso le sedi regionali.

I dirigenti sono 59 (4 di prima fascia e 55 di seconda fascia).

Organizzazione

Gli uffici centrali della Corte dei conti sono articolati come segue.

Controllo

  1. Sezioni riunite in sede deliberante
  2. Sezioni riunite in sede di controllo
  3. Sezioni riunite in sede consultiva
  4. Sezioni riunite per la Regione siciliana
  5. Sezioni riunite per la regione Sardegna
  6. Sezioni riunite per la regione Trentino Alto Adige
  7. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
  8. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
  9. Sezione del controllo sugli enti (già Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria)

10. Sezione delle autonomie

11. Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali

Giurisdizione

  1. Sezioni riunite in sede giurisdizionale
  2. Sezione I giurisdizionale centrale di Appello
  3. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello
  4. Sezione III giurisdizionale centrale di Appello
  5. Sezione giurisdizionale appello Regione siciliana
  6. Procura generale
  7. Procura Generale di Appello per la Regione siciliana

Gli uffici territoriali della Corte dei conti sono presenti in tutte le regioni e province autonome e sono articolati nelle Sezioni regionali di controllo, nelle Sezioni regionali giurisdizionali e nelle Procure regionali

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Corte dei conti provengono dagli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

La spesa della Corte dei conti, è contraddistinta da un rilevante livello di rigidità. Il 76% circa della spesa ha, infatti, natura obbligatoria ed è in quota del tutto prevalente destinata al pagamento degli stipendi del personale.

Quanto alle altre voci di spesa che assumono rilievo nel bilancio della Corte (secondo le previsioni 2014), l'8,1% del totale degli stanziamenti è destinato alla spesa per lavori e all'acquisto di beni e servizi, mentre lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informativi assorbono finanziamenti pari a circa il 13%.

La ripartizione della spesa tra le diverse funzioni che realizzano la missione istituzionale della Corte vede le risorse destinate al controllo pari a circa il 37%, quelle per la funzione giudicante raggiungere circa il 23%, mentre le risorse per la funzione requirente sono pari a circa il 17%.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014, la Corte dei conti, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia organizzativa, ha avviato nel 2010 l'integrazione del sistema di contabilità finanziaria con la contabilità economica analitica per centri di costo. I costi sono rilevati con riferimento alla responsabilità organizzativa, attraverso il piano dei centri di costo; alla natura di costo, ossia alle caratteristiche fisico-economiche delle risorse utilizzate mediante il piano dei conti; alla finalità o destinazione, in relazione ai risultati da perseguire, rappresentati dalla nuova classificazione per missioni e per programmi voluta dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), i cui principi sono stati recepiti nel nuovo regolamento di autonomia finanziaria dell'Istituto.

 

 

 

Analisi delle entrate e delle spese della Corte dei Conti
anni 2012-2015

(dati in milioni di euro)

 

 

2012

2013

var. 2013 su 2012

2014

var. 2014 su 2013

2015

var. 2015 su 2014

ENTRATE

361,5

347,1

-4,0

323,9

-6,7

310,7

-4,1

Trasferimenti da bilancio Stato

278,8

279,3

0,2

281,2

0,7

273,1

-2,9

Altre entrate

4,1

2,8

-31,7

2,7

-3,6

2,6

-3,7

Avanzo di gestione

78,6

65,0

-17,3

40,0

-38,5

35,0

-12,5

SPESE

314,8

299,7

-4,8

323,9

8,1

310,7

-4,1

Totale spesa corrente,
di cui: 

269,6

272,9

1,2

294,3

7,8

281,6

-4,3

% su totale spesa

85,6

91,1

90,9

90,6

- Personale

227,1

233,3

2,7

235,5

0,9

235,8

0,1

% su totale spesa

72,1

77,8

72,7

75,9

                       di magistratura (*)

109,3

118,3

8,2

118,7

0,3

119,0

0,3

% su totale spesa

34,7

39,5

36,6

38,3

                       amministrativo

117,8

115,0

-2,4

116,8

1,6

116,8

0,0

% su totale spesa

37,4

38,4

36,1

37,6

- Beni e servizi

39,9

38,3

-4,0

39,7

3,7

37,6

-5,3

% su totale spesa

12,7

12,8

12,3

12,1

Totale spesa conto capitale

45,2

26,8

-40,7

29,6

10,4

29,1

-1,7

% su totale spesa

14,4

8,9

9,1

9,4

Informatica - C.d.R. 4,
di cui:

32,2

38,5

19,6

42,2

9,6

40,5

-4,0

-spese correnti

17,1

18,7

9,4

16,8

-10,2

15,0

-10,7

-spese conto capitale

15,1

19,8

31,1

25,4

28,3

25,5

0,4

(*) comprensivo delle spese relative al personale del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza.

 

Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)

anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)

 

Costo medio del personale

 

2012

2013

2014

Unità di Personale di magistratura al 1° gennaio

453

427

435

Costo medio (euro)

241.280

277.049

272.874

 

Unità di personale amministrativo al 1° gennaio

2.515

2.387

2.472

Costo medio (euro)

46.839

48.178

47.249

 

 

 

 

 

Ripartizione delle spese tra sede centrale e sedi regionali

(dati in milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Attività in sede centrale

132,6

117,1

149,9

Governo dell'Istituto

11,1

8,3

27,5

Attività di controllo

53,0

45,3

55,0

Attività giudicante

13,5

13,5

14,7

Attività requirente

8,2

7,1

9,0

Servizi generali

46,8

42,9

43,7

Attività in sede regionale

182,3

182,6

174,0

Attività di controllo

78,9

83,5

65,3

Attività giudicante

57,7

54,7

60,8

Attività requirente

45,7

44,4

47,9

Totale spese Corte dei conti

314,9

299,7

323,9

 

Fonte: anni 2012 e 2013: Conto finanziario (dati di gestione – accertamenti di entrata e impegni di spesa)

anni 2014 e 2015: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (previsioni di competenza)