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La legge comunitaria 2011
informazioni aggiornate a mercoledì, 6 marzo 2013

Il disegno di legge comunitaria 2011, presentato in prima lettura alla Camera (A.C. 4623), reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. La Camera ha approvato, nella seduta del 2 febbraio 2012, in prima lettura il provvedimento, e lo ha trasmesso al Senato (A.S. 3129) che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura. Il disegno di legge (A.C. 4623-A) consta, al termine dell'esame della Camera, di 27 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, nel primo caso senza previsione di parere parlamentare (fatta eccezione per la previsione di sanzioni penali), nel secondo caso con parere parlamentare (i due allegati recano rispettivamente 1 e 23 direttive).

Si segnala come particolarmente rilevante la delega per il recepimento delle seguenti direttive, delega già prevista dal testo originario del provvedimento e confermata dall'esame in sede referente:
- la direttiva 2010/31/UE concernente il quadro comune di una metodologia di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia e l'applicazione dei requisiti minimi di tale prestazione; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica. 
- la direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro sul congedo parentale sottoscritto nel giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali;
- la direttiva 2010/41/UE, volta ad applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma;
- la direttiva 2010/53/UE, che delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano;
- la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- la direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali che prevede, in particolare, l'obbligo di autorizzazione di ogni installazione e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincerenimento dei rifiuti;
- la direttiva 2011/36/UE concernente la tratta degli esseri umani. La direttiva propone in particolare una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla definizione della "posizione di vulnerabilità" che deve caratterizzare gli individui vittime del reato. Viene infine introdotta una soglia minima per la sanzione penale di cinque anni, elevabile in alcuni casi a dieci.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito nel provvedimento il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Inoltre, nel corso dell'esame, sono stati introdotti specifici principi e criteri di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE, che tra le altre cose prevedono il divieto di allevamento di primati, cani e gatti sul territorio nazionale a fini di sperimentazione. E' stata inoltre prevista una delega per il recepimento della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Sono state infine introdotte disposizioni in materia di responsabilità civile della magistratura, facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011 (Causa 379 del 2010)

Il disegno di legge comunitaria 2011, presentato in prima lettura alla Camera (A.C. 4623), reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. La Camera ha approvato, nella seduta del 2 febbraio 2012, in prima lettura il provvedimento, e lo ha trasmesso al Senato (A.S. 3129) che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura. Il disegno di legge (A.C. 4623-A) consta, al termine dell'esame della Camera, di 27 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, nel primo caso senza previsione di parere parlamentare (fatta eccezione per la previsione di sanzioni penali), nel secondo caso con parere parlamentare (i due allegati recano rispettivamente 1 e 23 direttive).

Si segnala come particolarmente rilevante la delega per il recepimento delle seguenti direttive, delega già prevista dal testo originario del provvedimento e confermata dall'esame in sede referente:
- la direttiva 2010/31/UE concernente il quadro comune di una metodologia di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia e l'applicazione dei requisiti minimi di tale prestazione; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica. 
- la direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro sul congedo parentale sottoscritto nel giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali;
- la direttiva 2010/41/UE, volta ad applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma;
- la direttiva 2010/53/UE, che delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano;
- la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- la direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali che prevede, in particolare, l'obbligo di autorizzazione di ogni installazione e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincerenimento dei rifiuti;
- la direttiva 2011/36/UE concernente la tratta degli esseri umani. La direttiva propone in particolare una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla definizione della "posizione di vulnerabilità" che deve caratterizzare gli individui vittime del reato. Viene infine introdotta una soglia minima per la sanzione penale di cinque anni, elevabile in alcuni casi a dieci.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito nel provvedimento il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Inoltre, nel corso dell'esame, sono stati introdotti specifici principi e criteri di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE, che tra le altre cose prevedono il divieto di allevamento di primati, cani e gatti sul territorio nazionale a fini di sperimentazione. E' stata inoltre prevista una delega per il recepimento della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Sono state infine introdotte disposizioni in materia di responsabilità civile della magistratura, facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011 (Causa 379 del 2010)