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La nuova tariffa sui rifiuti - TARI
informazioni aggiornate a martedì, 20 maggio 2014

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

 Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 E' escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

 Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

 Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

 Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (comma 649).

 Il regolamento comunale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) - deve quindi disciplinare (comma 682):

  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  • le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  • l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

 Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

    La determinazione della tariffa

    La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

     Il D.P.R. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'art. 3 del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

     In alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

    Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, consentendo ai comuni - nelle more della revisione del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e 2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

    La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 27 della legge 208 del 2015) ha prorogato, per gli anni 2016 e 2017, la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

    È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013). La legge di bilancio 2018 non ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione che prevede che i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il Dipartimento delle Finanze del MEF, pertanto, l'8 febbraio 2018 ha pubblicato le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. In particolare, sono forniti gli elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

     

     La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Il decreto-legge n. 16 del 2014 – modificando il comma 649 – ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.

     Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI (comma 683), che devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).

    Il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche

    Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

    Le riduzioni tariffarie

    Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. La TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale. Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

     Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

    Il servizio per le occupazioni temporanee

    Il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico è disciplinato dai comuni che stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

    Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

    La norma fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

    Sistemi di misurazione puntuale

    Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono fissati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

    • sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

    ovvero di

    • sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (comma 667).

     I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

    Riscossione e accertamento della TARI

    L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 690). Il comune può tuttavia affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva (per la quale il regolamento comunale disciplina le modalità di versamento), al soggetto affidatario nel 2013 del servizio di gestione dei rifiuti.

      La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

      L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

      Il presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile

      Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

       Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

       E' escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

       Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

       In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

       Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

      I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

       Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

       Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (comma 649).

       Il regolamento comunale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) - deve quindi disciplinare (comma 682):

      • i criteri di determinazione delle tariffe;
      • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
      • le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
      • l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

       Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

        La determinazione della tariffa

        La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

         Il D.P.R. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'art. 3 del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

         In alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

        Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, consentendo ai comuni - nelle more della revisione del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e 2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

        La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 27 della legge 208 del 2015) ha prorogato, per gli anni 2016 e 2017, la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

        È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013). La legge di bilancio 2018 non ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione che prevede che i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Il Dipartimento delle Finanze del MEF, pertanto, l'8 febbraio 2018 ha pubblicato le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione. In particolare, sono forniti gli elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

         

         La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. Il decreto-legge n. 16 del 2014 – modificando il comma 649 – ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.

         Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI (comma 683), che devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).

        Il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche

        Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

        Le riduzioni tariffarie

        Sono previste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. La TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale. Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

         Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

        Il servizio per le occupazioni temporanee

        Il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico è disciplinato dai comuni che stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

        Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

        La norma fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

        Sistemi di misurazione puntuale

        Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono fissati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

        • sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

        ovvero di

        • sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (comma 667).

         I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

        Riscossione e accertamento della TARI

        L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 690). Il comune può tuttavia affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva (per la quale il regolamento comunale disciplina le modalità di versamento), al soggetto affidatario nel 2013 del servizio di gestione dei rifiuti.