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Temi dell'attività parlamentare

Dichiarazione integrativa a favore
informazioni aggiornate a lunedì, 5 dicembre 2016

L'articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016 ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale (modifica al D.P.R. n. 322 del 1998). Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata estesa alla dichiarazione integrativa IVA la disciplina sopra prevista da applicare in caso di dichiarazione presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successiva, ma sempre entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal caso il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di legge, ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono stati inclusi i produttori agricoli.

La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, è stata estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

L'articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016 ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale (modifica al D.P.R. n. 322 del 1998). Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata estesa alla dichiarazione integrativa IVA la disciplina sopra prevista da applicare in caso di dichiarazione presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successiva, ma sempre entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal caso il credito d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di legge, ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono stati inclusi i produttori agricoli.

La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, è stata estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.