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La disciplina della mobilità
informazioni aggiornate a venerdì, 16 febbraio 2018

Per quanto attiene, più in dettagio, la disciplina contenuta nella L. 190/2014, in merito alla definizione delle procedure che regolano la mobilità del personale eccedentario:

• si dispone che venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente (tale individuazione, da effettuarsi entro il 31 marzo 2015, non risulta ancora operata). Tale procedura opera secondo le modalità e i criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori contenuti nell'Accordo dell'11 settembre 2014 (stipulato in sede di Conferenza unificata) sul riordino delle funzioni non fondamentali delle province (di cui all'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014) ;

• si dispongono specifici piano di riassetto organizzativo, economico e patrimoniale dei richiamati enti, nel contesto delle procedure del predetto accordo del'11 settembre 2014. In tale contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati da uno specifico D.M. (che non risulta ancora emanato). Il personale destinatario delle procedure di mobilità conserva la posizione giuridica ed economica maturata (mentre i compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo il 1° gennaio 2015), nonché l'anzianità di servizio maturata, ed è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre P.A.;

• si disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, si dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, secondo specifici ambiti prioritari di intervento). Inoltre, è prevista la comunicazione a determinati organi del numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile. Si stabilisce, infine, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate disposizioni;

• si regolamenta il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (la disciplina in esame si applica anche nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana, mentre non si applica al personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigile del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Fino al completamento del procedimento di mobilità  le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure descritte e con le medesime modalità, acquisisce un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria;

• si prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimanga in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni. E' inoltre previsto che le regioni, per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili, ricorrendo anche ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali (con relativa rendicontazione di spesa). A conclusione del processo di ricollocazione in precedenza richiamato, le regioni e i comuni dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante (previa convenzione con gli enti destinatari).

Nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80% dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi.

Sul tema, si ricorda che con Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Si segnala, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica, con Nota del 27 marzo 2015, ha fornito indicazioni tecniche in merito ad alcuni aspetti segnalati dalle amministrazioni come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane. Nel testo della citata Nota si fa riferimento alla conclusione della fase istruttoria relativa al decreto di cui all'art. 29-bis del D.Lgs. 165/2001, che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle PP.AA.. Con il DPCM 26 giugno 2015 (pubblicato nella GU del 17 settembre 2015) sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Al riguardo, si ricorda che la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 234, L. 208/2015) prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della L. 190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia) soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. In relazione alla suddetta previsione, con Nota del Dipartimento della funzione pubblica del 18 luglio 2016, si è proceduto al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali delle regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto, "attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare".

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il decreto ministeriale 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015).

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015 (decreto enti locali) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Secondo quanto previsto nel decreto ministeriale del 14 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "Portale della mobilità". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità.

Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016.

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento.

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università ed enti pubblici non economici (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo).  

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale.

Nell'ambito del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province, la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 764-769, 770, 771, 772, 774, L. 208/2015) reca disposizioni relative alla ricollocazione del personale delle Province e delle città metropolitane.

Si prevede, in particolare, la costituzione di un fondo per il 2016, presso il Ministero dell'interno, con dotazione di 60 milioni di euro, di cui il 66 per cento è destinato alle province che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria per il 2016 mentre il 34 per cento è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto personale. La ripartizione del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), in proporzione alle unità di personale in mobilità quali risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 e del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

E' altresì disposta l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali, che deve attenersi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015 circa i criteri e le procedure da adottare per gestire la mobilità di personale tra gli enti. Sono, al contempo, dettate previsioni in ordine al trasferimento di personale provinciale al Ministero della giustizia.

Successivamente, l'articolo 16, comma 1-ter, del D.L. 113/2016 ha previsto la possibilità, per i Comuni e le città metropolitane delle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119 stesso, di riattivare le procedure di mobilità.

Da ultimo, la L.  205/2017 è intervenuta su alcuni profili (relativi alla dotazione organica, agli oneri, al trattamento economico) del trasferimento alle regioni del personale delle città metropolitane e delle Province, in soprannumero e in servizio a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego, nonché in relazione al trattamento economico e giuridico del personale delle Città metropolitane e delle Province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede il trasferimento del richiamato personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della regione - o dell'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego (con corrispondente incremento della dotazione organica) (articolo 1, comma 793), con attribuzione al medesimo personale del trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione (articolo 1, comma 799).

Inoltre, si prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti entro la data del 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 798); fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del personale (anticipando gli oneri connessi), rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

Si ricorda che la ricollocazione del personale provinciale presso altre amministrazioni dello Stato è stata prevista dalla legge n. 190 del 2014 in via prioritaria presso gli uffici giudiziari. Essa prevede altresì (a seguito di novella recata dal decreto legge n. 83 del 2015) che, con urgenza e in via prioritaria, l'amministrazione della giustizia sia destinata ad assorbire, entro il 2017, 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta.
In relazione a tali previsioni, il disegno di legge di stabilità 2016 dispone per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza (art. 1, commi 768 e 769). Il comma 771 infine dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Il comma 772 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

Per quanto attiene, più in dettagio, la disciplina contenuta nella L. 190/2014, in merito alla definizione delle procedure che regolano la mobilità del personale eccedentario:

• si dispone che venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente (tale individuazione, da effettuarsi entro il 31 marzo 2015, non risulta ancora operata). Tale procedura opera secondo le modalità e i criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori contenuti nell'Accordo dell'11 settembre 2014 (stipulato in sede di Conferenza unificata) sul riordino delle funzioni non fondamentali delle province (di cui all'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014) ;

• si dispongono specifici piano di riassetto organizzativo, economico e patrimoniale dei richiamati enti, nel contesto delle procedure del predetto accordo del'11 settembre 2014. In tale contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati da uno specifico D.M. (che non risulta ancora emanato). Il personale destinatario delle procedure di mobilità conserva la posizione giuridica ed economica maturata (mentre i compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo il 1° gennaio 2015), nonché l'anzianità di servizio maturata, ed è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre P.A.;

• si disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, si dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, secondo specifici ambiti prioritari di intervento). Inoltre, è prevista la comunicazione a determinati organi del numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile. Si stabilisce, infine, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate disposizioni;

• si regolamenta il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (la disciplina in esame si applica anche nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana, mentre non si applica al personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigile del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Fino al completamento del procedimento di mobilità  le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure descritte e con le medesime modalità, acquisisce un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria;

• si prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimanga in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni. E' inoltre previsto che le regioni, per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili, ricorrendo anche ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali (con relativa rendicontazione di spesa). A conclusione del processo di ricollocazione in precedenza richiamato, le regioni e i comuni dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante (previa convenzione con gli enti destinatari).

Nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80% dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi.

Sul tema, si ricorda che con Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Si segnala, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica, con Nota del 27 marzo 2015, ha fornito indicazioni tecniche in merito ad alcuni aspetti segnalati dalle amministrazioni come particolarmente rilevanti nell'applicazione della disciplina in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane. Nel testo della citata Nota si fa riferimento alla conclusione della fase istruttoria relativa al decreto di cui all'art. 29-bis del D.Lgs. 165/2001, che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle PP.AA.. Con il DPCM 26 giugno 2015 (pubblicato nella GU del 17 settembre 2015) sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Al riguardo, si ricorda che la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 234, L. 208/2015) prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della L. 190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia) soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. In relazione alla suddetta previsione, con Nota del Dipartimento della funzione pubblica del 18 luglio 2016, si è proceduto al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali delle regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto, "attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare".

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il decreto ministeriale 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015).

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015 (decreto enti locali) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Secondo quanto previsto nel decreto ministeriale del 14 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "Portale della mobilità". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità.

Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016.

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento.

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università ed enti pubblici non economici (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo).  

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale.

Nell'ambito del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province, la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 764-769, 770, 771, 772, 774, L. 208/2015) reca disposizioni relative alla ricollocazione del personale delle Province e delle città metropolitane.

Si prevede, in particolare, la costituzione di un fondo per il 2016, presso il Ministero dell'interno, con dotazione di 60 milioni di euro, di cui il 66 per cento è destinato alle province che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria per il 2016 mentre il 34 per cento è volto a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del predetto personale. La ripartizione del Fondo è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), in proporzione alle unità di personale in mobilità quali risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 e del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

E' altresì disposta l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali, che deve attenersi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015 circa i criteri e le procedure da adottare per gestire la mobilità di personale tra gli enti. Sono, al contempo, dettate previsioni in ordine al trasferimento di personale provinciale al Ministero della giustizia.

Successivamente, l'articolo 16, comma 1-ter, del D.L. 113/2016 ha previsto la possibilità, per i Comuni e le città metropolitane delle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119 stesso, di riattivare le procedure di mobilità.

Da ultimo, la L.  205/2017 è intervenuta su alcuni profili (relativi alla dotazione organica, agli oneri, al trattamento economico) del trasferimento alle regioni del personale delle città metropolitane e delle Province, in soprannumero e in servizio a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego, nonché in relazione al trattamento economico e giuridico del personale delle Città metropolitane e delle Province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede il trasferimento del richiamato personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della regione - o dell'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego (con corrispondente incremento della dotazione organica) (articolo 1, comma 793), con attribuzione al medesimo personale del trattamento giuridico ed economico (compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione (articolo 1, comma 799).

Inoltre, si prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti entro la data del 30 giugno 2018 (articolo 1, comma 798); fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del personale (anticipando gli oneri connessi), rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

Si ricorda che la ricollocazione del personale provinciale presso altre amministrazioni dello Stato è stata prevista dalla legge n. 190 del 2014 in via prioritaria presso gli uffici giudiziari. Essa prevede altresì (a seguito di novella recata dal decreto legge n. 83 del 2015) che, con urgenza e in via prioritaria, l'amministrazione della giustizia sia destinata ad assorbire, entro il 2017, 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta.
In relazione a tali previsioni, il disegno di legge di stabilità 2016 dispone per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza (art. 1, commi 768 e 769). Il comma 771 infine dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Il comma 772 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.