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Lotta all'evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida OCSE
informazioni aggiornate a giovedì, 12 maggio 2016

L'attuale contesto internazionale è particolarmente favorevole alla lotta all'evasione fiscale transfrontaliera, anzitutto attraverso lo strumento dello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

Nell'Offshore Voluntary Disclosure - Comparative analysis, guidance and policy advice del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.

Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l'erario e di applicazione dei tributi. Un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.

Infine, un'efficace voluntary disclosure è finalizzata a migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.

In relazione alle iniziative per il contrasto all'evasione fiscale internazionale, si segnala che l'Italia è tra i cinque Stati dell'Unione europea (insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) promotori dell'approccio intergovernativo con gli USA che hannoformalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare unostrumento "pilota" di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA. I cinque Paesi hanno altresì invitato altri Stati membri a prendere parte al progetto, auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni. La Commissione europea e la Presidenza di turno dell'Unione europea hanno accolto con favore tale iniziativa. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo si è impegnato a dare priorità agli sforzi di estendere lo scambio di informazioni automatico a livello europeo e globale; il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva sulla cooperazione amministrativa.

La tematica è da tempo al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali, anche extra-UE. Il 6 settembre 2013 i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un modello di Common Reporting Standard (CRS),reso pubblico il 13 febbraio 2014.

La legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo con gli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) è stata pubblicata nella G.U. del 7 luglio 2015. La differenza fondamentale tra il CRS ed il FATCA è che, mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati, lo standard messo a punto dall'Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire. Il CRS riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA.

ll 21 luglio 2014 l'Ocse ha poi pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Esso si compone di tre parti:

-     la prima offre un'illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni;

-     la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e delCommon Reporting Standard (CRS). Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei reportable accounts e nella trasmissione dei dati;

-     la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

Le modifiche apportate al modello di convenzione contro le doppie imposizioni hanno tra l'altro ridefinito lostandard richiesto nello scambio di informazioni,perassicurare una procedura di scambio più trasparente. Si prevede dunque che lo scambio di informazioni avvenga previa richiesta dell'Amministrazione fiscale del Paese richiedente: l'informazione dovrà essere "prevedibilmente pertinente" (foreseeably relevant) ai fini fiscali, a prescindere dal segreto bancario che non sarà quindi opponibile come motivo del rifiuto.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni "reportable account"informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine. Il primo effettivo scambio di informazioni automatico dovrebbe avvenire al più tardi entro il 2017 e coinvolgere 40 Paesi.

Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE, l'Italia (assieme ad altri 50 Paesi) ha sottoscritto l'accordo per implementare il CRS, che si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018.

In qualità di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, poi, l'Italia ha, altresì, finalizzato il testo della nuova Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della riunione Ecofin del14 ottobre 2014. La nuova Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 impegna gli Stati membri dell'Unione Europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017.

Il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il predetto CRS e accolto positivamente il gruppo di documenti rilasciati dall'Ocse il 16 settembre 2014 nell'ambito del progetto "Base Erosion and Profit Shifting"- BEPS). Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società.

Convinzione comune dei Paesi del G20 è la necessità che la lotta all'evasione fiscale internazionale passi da accordi internazionali che consentano negoziati multilaterali, in quanto le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

Il progetto Beps è stato avviato dall'Ocse nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plancostituito da 15 keys.

Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

I Paesi del G20, riuniti a Brisbane nel novembre 2014, hanno fornito il proprio appoggio alle misure di contrasto all'evasione fiscale transfrontaliera, in particolare al Common Reporting Standardinternazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali su base reciproca (AEOI), impegnandosi adiniziare lo scambio informativo dal 2017 o 2018, in relazione al completamento del necessario iter legislativo.

Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società. 

 Il 18 marzo 2015 la Commissione UE ha presentato unpacchetto di misure di trasparenza fiscale, nell'ottica di lotta all'evasione fiscale internazionale da parte delle società e la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione; elemento chiave del pacchetto di trasparenza fiscale è la proposta di introdurre lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri. Il 19 marzo la stessa Commissione ha annunciato la conclusione del negoziato relativo al nuovo accordo di trasparenza fiscale con la Svizzera, secondo il quale gli Stati membri e la Confederazione elvetica si scambieranno automaticamente le informazioni finanziarie rilevanti dal 2018. 

  

L'11 maggio 2016 l'OCSE ha annunciato che Panama, insieme ad altri Paesi (Bahrein, Libano, Nauru e Vanuatu), si è impegnata a scambiare con modalità automatiche le informazioni fiscali e finanziarie, con lo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale 

L'attuale contesto internazionale è particolarmente favorevole alla lotta all'evasione fiscale transfrontaliera, anzitutto attraverso lo strumento dello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

Nell'Offshore Voluntary Disclosure - Comparative analysis, guidance and policy advice del settembre 2010, l'OCSE ha sottolineato l'efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati da diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti passivi coinvolti, conseguendo al contempo notevoli risparmi, anche in termini di contenzioso (ivi compreso il contenzioso penale). L'Organizzazione ha tuttavia sottolineato che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad incoraggiare l'adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misure di ricompensa o di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.

Di conseguenza, è stato elaborato un insieme di principi-guida per i Paesi che non hanno adottato ancora programmi di collaborazione volontaria. Tra questi, l'OCSE ha individuato la necessità che i programmi siano chiari nelle finalità e nei termini di completamento; essi dovrebbero consentire di ottenere un maggior gettito, nel breve periodo, che sia dimostrabile ed economicamente vantaggioso; dovrebbero essere coerenti con le regole generali di collaborazione con l'erario e di applicazione dei tributi. Un programma di collaborazione volontaria portato avanti dallo Stato dovrebbe inoltre avere lo scopo di migliorare il tasso di adesione all'obbligo tributario presso i contribuenti che possono accedere al programma stesso.

Infine, un'efficace voluntary disclosure è finalizzata a migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscali nel lungo periodo, presentandosi come un'opportunità specifica; non deve infatti rafforzare negli evasori la convinzione di poter perpetrare le condotte illecite, in attesa della successiva opportunità di sanare i rapporti con l'erario.

In relazione alle iniziative per il contrasto all'evasione fiscale internazionale, si segnala che l'Italia è tra i cinque Stati dell'Unione europea (insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) promotori dell'approccio intergovernativo con gli USA che hannoformalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013, di voler realizzare unostrumento "pilota" di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA. I cinque Paesi hanno altresì invitato altri Stati membri a prendere parte al progetto, auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni. La Commissione europea e la Presidenza di turno dell'Unione europea hanno accolto con favore tale iniziativa. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo si è impegnato a dare priorità agli sforzi di estendere lo scambio di informazioni automatico a livello europeo e globale; il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva sulla cooperazione amministrativa.

La tematica è da tempo al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali, anche extra-UE. Il 6 settembre 2013 i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un modello di Common Reporting Standard (CRS),reso pubblico il 13 febbraio 2014.

La legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo con gli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) è stata pubblicata nella G.U. del 7 luglio 2015. La differenza fondamentale tra il CRS ed il FATCA è che, mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati, lo standard messo a punto dall'Ocse si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire. Il CRS riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA.

ll 21 luglio 2014 l'Ocse ha poi pubblicato il modello completo e definitivo dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Il documento si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Esso si compone di tre parti:

-     la prima offre un'illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni;

-     la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e delCommon Reporting Standard (CRS). Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei reportable accounts e nella trasmissione dei dati;

-     la terza parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

Le modifiche apportate al modello di convenzione contro le doppie imposizioni hanno tra l'altro ridefinito lostandard richiesto nello scambio di informazioni,perassicurare una procedura di scambio più trasparente. Si prevede dunque che lo scambio di informazioni avvenga previa richiesta dell'Amministrazione fiscale del Paese richiedente: l'informazione dovrà essere "prevedibilmente pertinente" (foreseeably relevant) ai fini fiscali, a prescindere dal segreto bancario che non sarà quindi opponibile come motivo del rifiuto.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni "reportable account"informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine. Il primo effettivo scambio di informazioni automatico dovrebbe avvenire al più tardi entro il 2017 e coinvolgere 40 Paesi.

Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE, l'Italia (assieme ad altri 50 Paesi) ha sottoscritto l'accordo per implementare il CRS, che si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018.

In qualità di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, poi, l'Italia ha, altresì, finalizzato il testo della nuova Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della riunione Ecofin del14 ottobre 2014. La nuova Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 impegna gli Stati membri dell'Unione Europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017.

Il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il predetto CRS e accolto positivamente il gruppo di documenti rilasciati dall'Ocse il 16 settembre 2014 nell'ambito del progetto "Base Erosion and Profit Shifting"- BEPS). Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società.

Convinzione comune dei Paesi del G20 è la necessità che la lotta all'evasione fiscale internazionale passi da accordi internazionali che consentano negoziati multilaterali, in quanto le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

Il progetto Beps è stato avviato dall'Ocse nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plancostituito da 15 keys.

Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

I Paesi del G20, riuniti a Brisbane nel novembre 2014, hanno fornito il proprio appoggio alle misure di contrasto all'evasione fiscale transfrontaliera, in particolare al Common Reporting Standardinternazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali su base reciproca (AEOI), impegnandosi adiniziare lo scambio informativo dal 2017 o 2018, in relazione al completamento del necessario iter legislativo.

Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società. 

 Il 18 marzo 2015 la Commissione UE ha presentato unpacchetto di misure di trasparenza fiscale, nell'ottica di lotta all'evasione fiscale internazionale da parte delle società e la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione; elemento chiave del pacchetto di trasparenza fiscale è la proposta di introdurre lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri. Il 19 marzo la stessa Commissione ha annunciato la conclusione del negoziato relativo al nuovo accordo di trasparenza fiscale con la Svizzera, secondo il quale gli Stati membri e la Confederazione elvetica si scambieranno automaticamente le informazioni finanziarie rilevanti dal 2018. 

  

L'11 maggio 2016 l'OCSE ha annunciato che Panama, insieme ad altri Paesi (Bahrein, Libano, Nauru e Vanuatu), si è impegnata a scambiare con modalità automatiche le informazioni fiscali e finanziarie, con lo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale