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Finanziamento del Programma anti-tratta
informazioni aggiornate a giovedì, 1 gennaio 2015

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014. art. 1, co. 184) prevede che la Presidenza del Consiglio provvede al finanziamento delle spese relative al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.

Il finanziamento, nel limite di 8 milioni di euro per il 2015, avviene a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Non vengono dunque stanziate risorse aggiuntive, ma spetterà alla Presidenza del Consiglio il reperimento delle necessarie risorse attingendo da altri stanziamenti di bilancio.

 Non essendo il citato programma ancora operativo, il comma in esame fa salvi i progetti di protezione in essere al 31 dicembre 2014 adottati in attuazione al programma di assistenza delle vittime della tratta (di cui alla L. n. 228/2003) destinato a confluire nel nuovo programma unico.

 

Il programma unico di emersione e assistenza, oggetto del finanziamento, è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (articolo 8 che introduce una comma 3-bis l'art. 18 del testo unico immigrazione D.Lgs. n. 286/1998) emanato in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

 

La direttiva ha provveduto a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno della tratta sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo n. 24/2014, oltre a istituire il programma unico, tra l'altro:

  • prevede che i minori non accompagnati vittime di tratta debbano essere informati dei propri diritti, anche in riferimento al possibile accesso alla protezione internazionale (art. 4);
  • individua nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il punto di contatto nazionale, al quale sono affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore antitratta della UE (art. 7);
  • prevede che lo straniero - cui, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del TU immigrazione, può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – debba essere informato in una lingua a lui comprensibile dei propri diritti al permesso di soggiorno e del possibile accesso alla protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251/2007, da cui deriva il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (art. 10).

 

Con la novella operata dal D.Lgs. n. 24 si è provveduto a unificare due programmi:

  • il programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento di cui all'art. 18, comma 1. del testo unico immigrazione;
  • il programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della legge contro la tratta (L. n. 228/2003).

I due programmi sono destinati a confluire in un unico programma di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri (compresi i cittadini comunitari) vittime dei reati di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.) nonché degli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (o per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale.

I contenuti del Programma e le modalità di finanziamento sono definiti, entro sei mesi, con decreto del Ministro delegato alle pari opportunità, adottato di concerto con il ministro dell'interno, sentiti i ministri interessati ed acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il programma è adottato nell'ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato per le Pari opportunità e del ministro dell'interno, il Piano è finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta.

Il primo Piano nazionale avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 e non è stato ancora adottato. Di conseguenza non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle pari opportunità di disciplina del programma unificato.

Pertanto proseguono gli interventi del citato programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della L. n. 228/2003, come disciplinato dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014. art. 1, co. 184) prevede che la Presidenza del Consiglio provvede al finanziamento delle spese relative al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.

Il finanziamento, nel limite di 8 milioni di euro per il 2015, avviene a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio. Non vengono dunque stanziate risorse aggiuntive, ma spetterà alla Presidenza del Consiglio il reperimento delle necessarie risorse attingendo da altri stanziamenti di bilancio.

 Non essendo il citato programma ancora operativo, il comma in esame fa salvi i progetti di protezione in essere al 31 dicembre 2014 adottati in attuazione al programma di assistenza delle vittime della tratta (di cui alla L. n. 228/2003) destinato a confluire nel nuovo programma unico.

 

Il programma unico di emersione e assistenza, oggetto del finanziamento, è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (articolo 8 che introduce una comma 3-bis l'art. 18 del testo unico immigrazione D.Lgs. n. 286/1998) emanato in attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

 

La direttiva ha provveduto a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno della tratta sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo n. 24/2014, oltre a istituire il programma unico, tra l'altro:

  • prevede che i minori non accompagnati vittime di tratta debbano essere informati dei propri diritti, anche in riferimento al possibile accesso alla protezione internazionale (art. 4);
  • individua nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il punto di contatto nazionale, al quale sono affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore antitratta della UE (art. 7);
  • prevede che lo straniero - cui, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del TU immigrazione, può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – debba essere informato in una lingua a lui comprensibile dei propri diritti al permesso di soggiorno e del possibile accesso alla protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251/2007, da cui deriva il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (art. 10).

 

Con la novella operata dal D.Lgs. n. 24 si è provveduto a unificare due programmi:

  • il programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento di cui all'art. 18, comma 1. del testo unico immigrazione;
  • il programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della legge contro la tratta (L. n. 228/2003).

I due programmi sono destinati a confluire in un unico programma di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri (compresi i cittadini comunitari) vittime dei reati di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.) nonché degli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità (o per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio).

Il Programma di emersione prevede, transitoriamente, la garanzia alle vittime di un adeguato alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, a regime, la prosecuzione del programma di assistenza e dell'integrazione sociale.

I contenuti del Programma e le modalità di finanziamento sono definiti, entro sei mesi, con decreto del Ministro delegato alle pari opportunità, adottato di concerto con il ministro dell'interno, sentiti i ministri interessati ed acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il programma è adottato nell'ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato per le Pari opportunità e del ministro dell'interno, il Piano è finalizzato a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale emersione ed integrazione delle vittime della tratta.

Il primo Piano nazionale avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 e non è stato ancora adottato. Di conseguenza non è ancora stato emanato il decreto del Ministro delle pari opportunità di disciplina del programma unificato.

Pertanto proseguono gli interventi del citato programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all'art. 13 della L. n. 228/2003, come disciplinato dal D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.