Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) e dalle disposizioni della legge n. 198 del 2016, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rappresenta la principale fonte di finanziamento dell'emittenza locale.
In attuazione delle disposizioni della legge n. 198 del 2016 è stato emanato il d.P.R. n. 146 del 2017, entrato in vigore dal 13 ottobre 2017, che ha stabilito i nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle radio e alle televisioni locali sostituendo la vecchia normativa, molto articolata e complessa, che non era riuscita tuttavia a stimolare lo sviluppo di una emittenza locale di qualità.
Tale requisito verrà valorizzato per gradi: in via transitoria infatti, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prenderà in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente mentre per le domande a partire dall'anno 2020, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.
Si prevede in particolare che le imprese editoriali televisive abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi così calcolato:
Il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate)
Il secondo requisito riguarda i contenuti della programmazione. Si prescrive infatti che i marchi e palinsesti per i quali è presentata la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del regolamento; 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione; 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione).
Il terzo requisito prevede che le emittenti televisive aderiscano al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002.
Il quarto requisito impone che per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.
Con riferimento alle emittenti radiofoniche (emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica a carattere commerciale ovvero autorizzate alla fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica) si prevede l'obbligo che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista, in regola con i contributi previdenziali. Anche in tal caso il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).
Per le emittenti comunitarie l'ammontare annuo dello stanziamento per il 50 per cento è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. Per il restante 50% in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. Le emittenti comunitarie possono comunque chiedere l'applicazione dei criteri di calcolo previsti per le emittenti commerciali.
Per il conseguimento dei contributi gli operatori presentano, con procedura telematica, domanda al Ministero dello sviluppo economico (una singola domanda per ogni regione nelle quali operano per ogni marchio/palinsesto per il quale richiedono il contributo) dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare sono state indicate con il decreto ministeriale 20 ottobre 2017, che ha anche fissato i termini di presentazione della domanda per i contributi relativi agli anni competenza 2016 e 2017(rispettivamente nei periodi compresi dal 22 novembre al 21 dicembre 2017 e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018). Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, con l'indicazione degli importi dei contributi spettanti (entro 30 giorni dalla pubblicazione ogni emittente può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda). Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito web. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione.
Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centounesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse.
Dal 2019 si prevede il riconoscimento di una maggiorazione:
La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5).
Con Decreto MISE 20 ottobre 2017 sono state definite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.