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I nuovi criteri di accesso ai contributi per le radio e le televisioni locali stabiliti dal d.P.R. 146 del 2017
informazioni aggiornate a venerdì, 16 marzo 2018

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) e dalle disposizioni della legge n. 198 del 2016, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rappresenta la principale fonte di finanziamento dell'emittenza locale.

In attuazione delle disposizioni della legge n. 198 del 2016 è stato emanato il d.P.R. n. 146 del 2017, entrato in vigore dal 13 ottobre 2017, che ha stabilito i nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle radio e alle televisioni locali sostituendo la vecchia normativa, molto articolata e complessa, che non era riuscita tuttavia a stimolare lo sviluppo di una emittenza locale di qualità.

L'inadeguatezza delle disciplina precedentemente vigente è ben rappresentata dalla relazione della Corte dei Conti del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive a carattere locale erogate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 45 della l. n. 448/1998. In tale documento la Corte ha rilevato che "la disciplina legislativa e regolamentare dei contributi non prevede una finalizzazione dei contributi stessi e appare quindi funzionale al mero sostegno economico alla gestione delle emittenti. È emerso inoltre un sostanziale fenomeno di polverizzazione delle provvidenze, tale da mettere in luce l'incongruenza dello strumento finanziario utilizzato, privo di qualunque misura di rendicontazione successiva. La tipologia di contributi è apparsa obsoleta anche rispetto al rapido cambiamento che ha subito il settore delle comunicazioni, grazie all'avvento del segnale televisivo in digitale terrestre, a cui si accompagnerà la radiofonia digitale".
Il nuovo sistema di contribuzione sia con riguardo all'anno 2016 sia con riferimento agli anni successivi è così articolato: l'85 per cento dei contributi provenienti dal Fondo e destinati al settore radiotelevisivo è assegnato alle emittenti televisive operanti in ambito locale (il 5 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario) e il 15 per cento dei contributi alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale (il 25 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario). Qualora emerga, nel corso dei controlli effettuati dall'amministrazione erogante i contributi, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina si prevede l'esclusione dei contributi. Se si tratta di soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, tale esclusione consegue qualora essi non risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.
I requisiti per le televisioni commerciali
Con riferimento alle emittenti televisive commerciali (ossia le emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica) i requisiti di ammissione ai contributi appaiono più stringenti rispetto al passato (ma comunque, a seguito dell'intervento parlamentare, meno rigorosi rispetto allo schema di regolamento presentato alle Camere, si veda a questo proposito lo schema di regolamento trasmesso A.G. 429):  si prevede come primo requisito uno specifico numero dei dipendenti rapportato al bacino territoriale di utenza. L'obiettivo del nuovo regolamento è infatti quello di aumentare la selettività del sistema premiando le strutture editoriali che presentino un maggior numero di personale qualificato, desumendo da questo criterio un miglioramento qualitativo del prodotto fornito.

Tale requisito verrà valorizzato per gradi: in via transitoria infatti, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prenderà in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente mentre per le domande a partire dall'anno 2020, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.

Si prevede in particolare che le imprese editoriali televisive abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi così calcolato:

  • almeno 14 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente più di 5 milioni di abitanti;
  • almeno 11 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 5 milioni di abitanti;
  • almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti, su un territorio avente fino a 1,5 milioni di abitanti.

Il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione  i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate)

Il secondo requisito riguarda i contenuti della programmazione. Si prescrive infatti che i marchi e palinsesti per i quali è presentata la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del regolamento; 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione; 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione).

Il terzo requisito prevede che le emittenti televisive aderiscano al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002.

Il quarto requisito impone che per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

I requisiti per le emittenti radiofoniche non comunitarie

Con riferimento alle emittenti radiofoniche (emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica a carattere commerciale ovvero autorizzate alla fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica) si prevede l'obbligo che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista, in regola con i contributi previdenziali. Anche in tal caso il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione  i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).

I requisiti per le emittenti radiofoniche e televisive comunitarie

Per le emittenti comunitarie l'ammontare annuo dello stanziamento per il 50 per cento è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. Per il restante 50% in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. Le emittenti comunitarie possono comunque chiedere l'applicazione dei criteri di calcolo previsti per le emittenti commerciali.

Le emittenti radiofoniche e televisive comunitarie, a differenza delle radio e delle televisioni commerciali, sono imprese che si caratterizzano per l'assenza dello scopo di lucro.
Le radio comunitarie sono state espressamente disciplinate originariamente dall'articolo 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990 e oggi sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), n.1 del decreto legislativo n.177 del 2005. Esse presentano i seguenti requisiti:
  • hanno forma giuridica di fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute o società cooperative senza scopo di lucro;
  • trasmettono programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
  • possono avvalersi di sponsorizzazioni;
  • non trasmettono più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Le emittenti televisive comunitarie sono state definite dalla delibera dell'Autorità garante delle comunicazioni n. 78/98 che ha ad oggetto la regolamentazione del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri (articolo 1, comma 1, lettera f). Tale definizione è stata poi ripresa dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del citato decreto legislativo n. 177 del 2005: si tratta in particolare di imprese di radiodiffusione televisiva: operanti in ambito locale; costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative senza scopo di lucro; che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; che non trasmettono più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Allo stato in Italia vi sono due radio comunitarie nazionali (Radio Maria e Radio Padania). Sono viceversa assai più numerose le radio e le televisioni comunitarie locali.

La procedura di erogazione dei contributi

Per il conseguimento dei contributi gli operatori presentano, con procedura telematica, domanda al Ministero dello sviluppo economico (una singola domanda per ogni regione nelle quali operano per ogni marchio/palinsesto per il quale richiedono il contributo) dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare sono state indicate con il decreto ministeriale 20 ottobre 2017, che ha anche fissato i termini di presentazione della  domanda per i contributi relativi agli anni competenza 2016 e 2017(rispettivamente nei periodi compresi dal 22 novembre al 21 dicembre 2017 e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018).  Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, con l'indicazione degli importi dei contributi spettanti (entro 30 giorni dalla pubblicazione ogni emittente può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda). Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito web. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi I criteri individuati sulla base dei quali sono formate le graduatorie  sono i seguenti (comma 1):
  • numero medio di dipendenti occupati e di giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti. Sono altresì inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Tale criterio, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata allo schema, e applicabile "in sede di prima attuazione" conta per l'80 per cento, ai fini della ripartizione per gli anni 2016 e 2017. Dal 2018 vale per il 67 per cento.
  • per le emittenti televisive, media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (tale criterio vale per il 17% per gli anni 2016 e 2017 e dal 2018 per il 30%);
  • per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazioni rese da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali (tale criterio vale per il 10 per cento). Il citato criterio -precisa la norma- potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione ascolti, qualora operativo;
  • totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologia innovative ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali (per il 3%).

 Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centounesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse.

Dal 2019 si prevede il riconoscimento di una maggiorazione:

  • del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente (2 per cento per ogni unità).
  • del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4).

La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5).


Con Decreto MISE 20 ottobre 2017 sono state definite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015) e dalle disposizioni della legge n. 198 del 2016, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rappresenta la principale fonte di finanziamento dell'emittenza locale.

In attuazione delle disposizioni della legge n. 198 del 2016 è stato emanato il d.P.R. n. 146 del 2017, entrato in vigore dal 13 ottobre 2017, che ha stabilito i nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle radio e alle televisioni locali sostituendo la vecchia normativa, molto articolata e complessa, che non era riuscita tuttavia a stimolare lo sviluppo di una emittenza locale di qualità.

L'inadeguatezza delle disciplina precedentemente vigente è ben rappresentata dalla relazione della Corte dei Conti del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive a carattere locale erogate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 45 della l. n. 448/1998. In tale documento la Corte ha rilevato che "la disciplina legislativa e regolamentare dei contributi non prevede una finalizzazione dei contributi stessi e appare quindi funzionale al mero sostegno economico alla gestione delle emittenti. È emerso inoltre un sostanziale fenomeno di polverizzazione delle provvidenze, tale da mettere in luce l'incongruenza dello strumento finanziario utilizzato, privo di qualunque misura di rendicontazione successiva. La tipologia di contributi è apparsa obsoleta anche rispetto al rapido cambiamento che ha subito il settore delle comunicazioni, grazie all'avvento del segnale televisivo in digitale terrestre, a cui si accompagnerà la radiofonia digitale".
Il nuovo sistema di contribuzione sia con riguardo all'anno 2016 sia con riferimento agli anni successivi è così articolato: l'85 per cento dei contributi provenienti dal Fondo e destinati al settore radiotelevisivo è assegnato alle emittenti televisive operanti in ambito locale (il 5 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario) e il 15 per cento dei contributi alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale (il 25 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario). Qualora emerga, nel corso dei controlli effettuati dall'amministrazione erogante i contributi, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina si prevede l'esclusione dei contributi. Se si tratta di soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, tale esclusione consegue qualora essi non risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.
I requisiti per le televisioni commerciali
Con riferimento alle emittenti televisive commerciali (ossia le emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica) i requisiti di ammissione ai contributi appaiono più stringenti rispetto al passato (ma comunque, a seguito dell'intervento parlamentare, meno rigorosi rispetto allo schema di regolamento presentato alle Camere, si veda a questo proposito lo schema di regolamento trasmesso A.G. 429):  si prevede come primo requisito uno specifico numero dei dipendenti rapportato al bacino territoriale di utenza. L'obiettivo del nuovo regolamento è infatti quello di aumentare la selettività del sistema premiando le strutture editoriali che presentino un maggior numero di personale qualificato, desumendo da questo criterio un miglioramento qualitativo del prodotto fornito.

Tale requisito verrà valorizzato per gradi: in via transitoria infatti, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prenderà in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente mentre per le domande a partire dall'anno 2020, si prenderà in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.

Si prevede in particolare che le imprese editoriali televisive abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi così calcolato:

  • almeno 14 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente più di 5 milioni di abitanti;
  • almeno 11 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 5 milioni di abitanti;
  • almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti, su un territorio avente fino a 1,5 milioni di abitanti.

Il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione  i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate)

Il secondo requisito riguarda i contenuti della programmazione. Si prescrive infatti che i marchi e palinsesti per i quali è presentata la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del regolamento; 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione; 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione).

Il terzo requisito prevede che le emittenti televisive aderiscano al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002.

Il quarto requisito impone che per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

I requisiti per le emittenti radiofoniche non comunitarie

Con riferimento alle emittenti radiofoniche (emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica a carattere commerciale ovvero autorizzate alla fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica) si prevede l'obbligo che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista, in regola con i contributi previdenziali. Anche in tal caso il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione  i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).

I requisiti per le emittenti radiofoniche e televisive comunitarie

Per le emittenti comunitarie l'ammontare annuo dello stanziamento per il 50 per cento è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. Per il restante 50% in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti. Le emittenti comunitarie possono comunque chiedere l'applicazione dei criteri di calcolo previsti per le emittenti commerciali.

Le emittenti radiofoniche e televisive comunitarie, a differenza delle radio e delle televisioni commerciali, sono imprese che si caratterizzano per l'assenza dello scopo di lucro.
Le radio comunitarie sono state espressamente disciplinate originariamente dall'articolo 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990 e oggi sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), n.1 del decreto legislativo n.177 del 2005. Esse presentano i seguenti requisiti:
  • hanno forma giuridica di fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute o società cooperative senza scopo di lucro;
  • trasmettono programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
  • possono avvalersi di sponsorizzazioni;
  • non trasmettono più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Le emittenti televisive comunitarie sono state definite dalla delibera dell'Autorità garante delle comunicazioni n. 78/98 che ha ad oggetto la regolamentazione del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri (articolo 1, comma 1, lettera f). Tale definizione è stata poi ripresa dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del citato decreto legislativo n. 177 del 2005: si tratta in particolare di imprese di radiodiffusione televisiva: operanti in ambito locale; costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative senza scopo di lucro; che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; che non trasmettono più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Allo stato in Italia vi sono due radio comunitarie nazionali (Radio Maria e Radio Padania). Sono viceversa assai più numerose le radio e le televisioni comunitarie locali.

La procedura di erogazione dei contributi

Per il conseguimento dei contributi gli operatori presentano, con procedura telematica, domanda al Ministero dello sviluppo economico (una singola domanda per ogni regione nelle quali operano per ogni marchio/palinsesto per il quale richiedono il contributo) dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare sono state indicate con il decreto ministeriale 20 ottobre 2017, che ha anche fissato i termini di presentazione della  domanda per i contributi relativi agli anni competenza 2016 e 2017(rispettivamente nei periodi compresi dal 22 novembre al 21 dicembre 2017 e dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018).  Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, con l'indicazione degli importi dei contributi spettanti (entro 30 giorni dalla pubblicazione ogni emittente può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda). Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito web. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi I criteri individuati sulla base dei quali sono formate le graduatorie  sono i seguenti (comma 1):
  • numero medio di dipendenti occupati e di giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti. Sono altresì inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Tale criterio, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata allo schema, e applicabile "in sede di prima attuazione" conta per l'80 per cento, ai fini della ripartizione per gli anni 2016 e 2017. Dal 2018 vale per il 67 per cento.
  • per le emittenti televisive, media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (tale criterio vale per il 17% per gli anni 2016 e 2017 e dal 2018 per il 30%);
  • per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazioni rese da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali (tale criterio vale per il 10 per cento). Il citato criterio -precisa la norma- potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione ascolti, qualora operativo;
  • totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologia innovative ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali (per il 3%).

 Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centounesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse.

Dal 2019 si prevede il riconoscimento di una maggiorazione:

  • del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente (2 per cento per ogni unità).
  • del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4).

La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5).


Con Decreto MISE 20 ottobre 2017 sono state definite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.