MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Il contenuto della proposta di legge A.C. 2776
informazioni aggiornate a lunedì, 16 marzo 2015

La proposta di legge A.C. 2776 presentata dall'onorevole Palmizio, nel riformare l'attuale normativa che regola gli organismi della rappresentanza militare, stabilisce,  il principio generale in base al quale gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali.

A seguito di tale previsione normativa la proposta di legge in esame reca una serie di disposizioni volte a definire le caratteristiche delle nuove organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alle facoltà e ai limiti dell'azione sindacale. Si definiscono, poi, i compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari e le attività di competenza dei sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. La proposta di legge in esame reca infine una serie di abrogazioni espresse di articoli del Codice dell'ordinamento militare ritenuti non più compatibili con il nuovo assetto della rappresentanza militare delineato dalla medesima proposta di legge.

Per quanto concerne le disposizioni della proposta di legge riguardanti più direttamente l'attività sindacale degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che l'adesione sindacale è libera, volontaria e individuale.

A loro volta i sindacati sono diretti e rappresentati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, da appartenenti all'Esercito, all'Aeronautica militare, alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio.

Si contempla, inoltre, la facoltà per i sindacati e le organizzazioni professionali di coordinarsi tra loro e di avere relazioni di carattere organizzativo anche con associazioni sindacali di altre categorie di lavoratori.

In relazione ai compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari, la proposta di legge in esame prevede espressamente che ai medesimi spetti:

  • la trattazione della tutela individuale e collettiva dei militari;
  • la formulazione di pareri e proposte su leggi e regolamenti;
  • la facoltà di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento;
  • l'autofinanziamento tramite il contributo dei propri iscritti, in base alle modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;
  • la possibilità di fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

A sua volta il successivo articolo 2, nell'affermare che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono esercitare il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio, precisa, altresì, che l'attività sindacale deve esser svolta senza interferire con le attività di servizio e operative.

Infine, il medesimo articolo riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza per non più di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del citato orario.

Sempre con riferimento ai poteri dei sindacati il comma unico dell'articolo 3 sancisce che i sindacati dei militari detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata, mentre il comma unico dell'articolo 4 prevede che:

  1. i sindacati nazionali delle Forze armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare partecipino alle attività di contrattazione e concertazione ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 10 (Procedure di concertazione), 11 (Competenze dei sindacati nazionali) e 12 (Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base) della proposta di legge;
  2. i sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare e con rappresentanti di regioni ed enti locali.

Per quanto concerne poi la rappresentanza del personale militare, la proposta di legge prevede una classificazione del personale militare in diverse categorie corrispondenti ai diversi gradi di appartenenza del personale militare.

Per quanto concerne, poi, le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base si prevede che i rispettivi rappresentanti siano eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo. A loro volta e liste elettorali devono essere presentate dai sindacati nazionali costituiti con atto legale, ovvero da militari del comando di riferimento (articolo 6).

Con riferimento, poi, al numero degli eletti nell'ambito di ciascuna rappresentanza unitaria di base si dispone la presenza di un eletto ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e la presenza di un eletto ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti.

         Si prevede, infine, che nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli debba essere presente, se non eletta, almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (art. 6, comma 10).

Per quanto concerne, poi, il sistema elettorale, il comma unico dell'articolo 7 stabilisce che l'elezione dei citati delegati, deve essere effettuata con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con le preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eletti, mentre l'articolo 8 concerne i diritti dei dirigenti sindacali, mentre l'articolo 9 detta una articolata disciplina dei diritti dei componenti della rappresentanza militare.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di contrattazione e di concertazione il comma unico dell'articolo 10stabilisce che i sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale, devono presentare, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con contestuale comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze e ai Ministri interessati, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione e concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

A sua volta l'articolo 11 specifica che le competenze dei sindacati nazionali dei militari riguardano tutte le materie che interessano il personale, eccetto gli impieghi operativi. Il medesimo articolo reca, poi, nel dettaglio le singole materie di competenza dei sindacati nazionali e dispone che in relazione alle medesime i sindacati nazionali possano formulare pareri, proposte e richieste, ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

Si stabilisce, inoltre, he i medesimi sindacati sono incaricati della contrattazione e concertazione presso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e presso i Ministri interessati. Infine, i sindacati nazionali possono esprimere pareri anche sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale militare e che possono partecipare altresì al consiglio di amministrazione degli stessi attraverso propri delegati. Si precisa infine che i sindacati nazionali vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale riguardanti il personale militare.

Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base tale materia è disciplinata dall'articolo 12 della proposta di legge.

Al riguardo, tale norma dispone che le rappresentanze sono competenti a trattare le materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale. Si prevede, inoltre, che per quanto concerne i provvedimenti da adottare in tema di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione debba concordare con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere con gli enti locali, redigendo programmi trimestra

Le ultime disposizioni della proposta di legge riguardano l'adozione di un apposito regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base (art. 13), la propaganda elettorale (art. 14), la libertà di riunione (art.15).

Nello specifico, l'articolo 13 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i ministri della Difesa e dell'Economia adottino con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base.

Per quanto concerne, invece, la libertà di riunione del personale delle forze armate delle forze di polizia ad ordinamento militare, si stabilisce che:

  • sono vietate le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base;
  • al di fuori dei citati luoghi militari, sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.

Sono, infine, previste talune abrogazioni di articoli del Codice dell'ordinamento militare in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata dalla proposta di legge.

l

La proposta di legge A.C. 2776 presentata dall'onorevole Palmizio, nel riformare l'attuale normativa che regola gli organismi della rappresentanza militare, stabilisce,  il principio generale in base al quale gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali.

A seguito di tale previsione normativa la proposta di legge in esame reca una serie di disposizioni volte a definire le caratteristiche delle nuove organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alle facoltà e ai limiti dell'azione sindacale. Si definiscono, poi, i compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari e le attività di competenza dei sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. La proposta di legge in esame reca infine una serie di abrogazioni espresse di articoli del Codice dell'ordinamento militare ritenuti non più compatibili con il nuovo assetto della rappresentanza militare delineato dalla medesima proposta di legge.

Per quanto concerne le disposizioni della proposta di legge riguardanti più direttamente l'attività sindacale degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che l'adesione sindacale è libera, volontaria e individuale.

A loro volta i sindacati sono diretti e rappresentati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, da appartenenti all'Esercito, all'Aeronautica militare, alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio.

Si contempla, inoltre, la facoltà per i sindacati e le organizzazioni professionali di coordinarsi tra loro e di avere relazioni di carattere organizzativo anche con associazioni sindacali di altre categorie di lavoratori.

In relazione ai compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari, la proposta di legge in esame prevede espressamente che ai medesimi spetti:

  • la trattazione della tutela individuale e collettiva dei militari;
  • la formulazione di pareri e proposte su leggi e regolamenti;
  • la facoltà di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento;
  • l'autofinanziamento tramite il contributo dei propri iscritti, in base alle modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;
  • la possibilità di fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

A sua volta il successivo articolo 2, nell'affermare che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono esercitare il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio, precisa, altresì, che l'attività sindacale deve esser svolta senza interferire con le attività di servizio e operative.

Infine, il medesimo articolo riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza per non più di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del citato orario.

Sempre con riferimento ai poteri dei sindacati il comma unico dell'articolo 3 sancisce che i sindacati dei militari detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata, mentre il comma unico dell'articolo 4 prevede che:

  1. i sindacati nazionali delle Forze armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare partecipino alle attività di contrattazione e concertazione ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 10 (Procedure di concertazione), 11 (Competenze dei sindacati nazionali) e 12 (Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base) della proposta di legge;
  2. i sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano, nelle materie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare e con rappresentanti di regioni ed enti locali.

Per quanto concerne poi la rappresentanza del personale militare, la proposta di legge prevede una classificazione del personale militare in diverse categorie corrispondenti ai diversi gradi di appartenenza del personale militare.

Per quanto concerne, poi, le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base si prevede che i rispettivi rappresentanti siano eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo. A loro volta e liste elettorali devono essere presentate dai sindacati nazionali costituiti con atto legale, ovvero da militari del comando di riferimento (articolo 6).

Con riferimento, poi, al numero degli eletti nell'ambito di ciascuna rappresentanza unitaria di base si dispone la presenza di un eletto ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e la presenza di un eletto ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti.

         Si prevede, infine, che nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli debba essere presente, se non eletta, almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (art. 6, comma 10).

Per quanto concerne, poi, il sistema elettorale, il comma unico dell'articolo 7 stabilisce che l'elezione dei citati delegati, deve essere effettuata con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con le preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eletti, mentre l'articolo 8 concerne i diritti dei dirigenti sindacali, mentre l'articolo 9 detta una articolata disciplina dei diritti dei componenti della rappresentanza militare.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di contrattazione e di concertazione il comma unico dell'articolo 10stabilisce che i sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale, devono presentare, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con contestuale comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze e ai Ministri interessati, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione e concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

A sua volta l'articolo 11 specifica che le competenze dei sindacati nazionali dei militari riguardano tutte le materie che interessano il personale, eccetto gli impieghi operativi. Il medesimo articolo reca, poi, nel dettaglio le singole materie di competenza dei sindacati nazionali e dispone che in relazione alle medesime i sindacati nazionali possano formulare pareri, proposte e richieste, ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

Si stabilisce, inoltre, he i medesimi sindacati sono incaricati della contrattazione e concertazione presso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e presso i Ministri interessati. Infine, i sindacati nazionali possono esprimere pareri anche sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale militare e che possono partecipare altresì al consiglio di amministrazione degli stessi attraverso propri delegati. Si precisa infine che i sindacati nazionali vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale riguardanti il personale militare.

Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base tale materia è disciplinata dall'articolo 12 della proposta di legge.

Al riguardo, tale norma dispone che le rappresentanze sono competenti a trattare le materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale. Si prevede, inoltre, che per quanto concerne i provvedimenti da adottare in tema di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione debba concordare con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere con gli enti locali, redigendo programmi trimestra

Le ultime disposizioni della proposta di legge riguardano l'adozione di un apposito regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base (art. 13), la propaganda elettorale (art. 14), la libertà di riunione (art.15).

Nello specifico, l'articolo 13 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i ministri della Difesa e dell'Economia adottino con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base.

Per quanto concerne, invece, la libertà di riunione del personale delle forze armate delle forze di polizia ad ordinamento militare, si stabilisce che:

  • sono vietate le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base;
  • al di fuori dei citati luoghi militari, sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.

Sono, infine, previste talune abrogazioni di articoli del Codice dell'ordinamento militare in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata dalla proposta di legge.

l