La proposta di legge Corda ed altri A.C. 2591, composta da 19 articoli, nell'abrogare le disposizioni di cui al Capo III del libro III del Codice dell'ordinamento militare in materia di organismi della rappresentanza militare reca una serie di norme concernenti l'esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.
In particolare, la proposta di legge riconosce agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto di associarsi in sindacati, costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e autofinanziati con il contributo dei propri iscritti.
I sindacati in esame:
A loro volta le rappresentanze unitarie di base sono costituite proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie rappresentate e, in particolare: la categoria «A» degli ufficiali; la categoria «B» dei marescialli ed ispettori; la categoria «C» dei sergenti e sovrintendenti; la categoria «D» dei volontari e assimilati in servizio permanente, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo; la categoria «E» dei volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati; la categoria f dei carabinieri e dei finanzieri in ferma quadriennale.
I rappresentanti componenti delle rappresentanze unitarie di base
Nello specifico, i primi 4 articoli della proposta di legge recano disposizioni concernenti il diritto di associazione sindacale e delineano le caratteristiche principali delle organizzazioni sindacali delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati nei limiti specificati dal medesimo articolo. In particolare, è fatto divieto di:
A loro volta i sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, autofinanziati con il contributo dei propri iscritti, sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle stesse Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali (artt, 3 e 4).
Con riferimento, poi, alle competenze specifiche dei sindacati, il successivo articolo 2, prevede una competenza generale a trattare le questioni inerenti alla tutela individuale e collettiva dei militari
Ulteriori profili riguardano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, nonché quello di missione e di trasferimento; l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio; le licenze, le aspettative e i permessi; alla disciplina generale in materia di alloggi; la formazione e la qualificazione professionali; alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari; la mobilità del personale e l'attribuzione degli incarichi; la vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute; i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale; ai trattamenti relativi alla previdenza pubblica e a quella integrativa.
I sindacati formulano, inoltre, pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari e i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono altresì fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e di concertazione ai vari livelli.
Il successivo articolo 5 dispone, invece, l'abrogazione degli articoli da 1476 a 1482 del Codice dell'ordinamento militare che attualmente disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. il medesimo articolo novella, poi, l'articolo 1470 del codice che regola il diritto di riunione. In particolare, in base alla nuova disposizione sono vietate:
I successivi articoli da 6 a 16 recano disposizioni in materia di rappresentanze unitarie di base.
In particolare, in base alla disposizione di cui all'articolo 6 il personale militare è suddiviso in categorie: la categoria «A» degli ufficiali; la categoria «B» dei marescialli ed ispettori; la categoria «C» dei sergenti e sovrintendenti; la categoria «D» dei volontari e assimilati in servizio permanente, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo; la categoria «E» dei volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati; la categoria « F» dei carabinieri e dei finanzieri in ferma quadriennale.
Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente le richiamate categorie. Sono costituite proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie. Spetta, invece, ad un apposito regolamento disciplinato dal successivo articolo 19 il compito di definire la composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base.
Per quanto concerne, invece, le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base, l'articolo 7 della proposta di legge in esame prevede che l'elezione abbia luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo. Ai sensi del successivo articolo 8 l'elezione dei delegati avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino ad un massimo di un terzo degli eletti. Le liste elettorali possono essere presentate unicamente dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento. Le diverse liste devono prevedere al proprio interno la candidatura di un militare donna.
Si dispone, inoltre, che i rappresentanti siano eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo. I militari eleggibili sono votati in base a liste elettorali, formate da un numero almeno pari a quello dei delegati da eleggere.
Si prevede, inoltre, che:
In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
Ulteriori disposizioni riguardano, poi la propaganda elettorale, l'organizzazione dei lavori delle rappresentanze unitarie di base, i diritti dei militari componenti i sindacati nazionali e territoriali, le facoltà ed i limiti del mandato (artt. 9, 10, 11 e 12).
Nello specifico si prevede che le riunioni dei consigli delle rappresentanze unitarie di base siano presiedute dal presidente, che organizza e dirige i lavori e dà attuazione e pubblicità alle decisioni del consiglio. Il presidente è eletto nella prima riunione della rappresentanza unitaria di base, convocata dal delegato più anziano, che è colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il presidente è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni; dalla terza votazione, per la sua elezione è sufficiente la maggioranza semplice. Il presidente può essere sfiduciato con il voto dei quattro quinti dei rappresentati del consiglio della rappresentanza unitaria di base.
In particolare, i militari componenti del sindacato nazionale o territoriale ovvero eletti delegati della rappresentanza unitaria di base non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
Inoltre:
I delegati hanno, inoltre, facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi della rappresentanza unitaria di base o dei singoli membri.
Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
L'aver svolto il ruolo di delegato della rappresentanza unitaria di base è motivo di merito da considerare nella valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.
I successivi articoli 14, 15 e 16, recano, invece disposizioni sulla convocazione delle assemblee, le procedure di concertazione e le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base.
In particolare, si prevede che i sindacati nazionali delle Forze armate firmatari dei contratti nazionali e che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il 5 per cento dei voti a livello nazionale, presentano, un mese prima della scadenza contrattuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base a tali organismi si riconosce la competenza a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, concertano sulla distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.
Le rappresentanze unitarie di base sono altresì competenti a trattare con le regioni e con gli enti locali di riferimento le questioni attinenti all' edilizia residenziale, i trasporti, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale; l'igiene del lavoro, l'antinfortunistica e l'applicazione della normativa vigente sui luoghi di lavoro, la promozione umana e il benessere del personale.
Le competenze delle rappresentanze unitarie di base riguardano, inoltre, i settori della conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; le provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari; l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari; gli alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea a tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione, o l'acquisto degli stessi; la cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni, economiche e normative introdotte dai contratti di lavoro; il diritto d'informazione; la formulazione di pareri e di proposte ai sindacati nazionali delle Forze armate.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari, l'amministrazione concorda con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni, con le province e con i comuni, redigendo programmi trimestrali.
Disposizioni specifiche prevedono, poi, sia il regime di pubblicità delle delibere, delle relazioni, dei verbali, delle votazioni e delle dichiarazioni dei delegati, sia taluni obblighi di informazione in merito agli organismi delle rappresentanze unitarie di base e alle relative attività da fornire ad ogni militare all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto (articoli 17 e 18).
Da ultimo, l'articolo 19 dispone che il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adottano con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rispettivamente il regolamento di attuazione ed elettorale delle rappresentanze unitarie di base in conformità alle disposizioni della legge e in attuazione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali dei militari, da concludere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I regolamenti di attuazione sono successivamente sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.