Il disegno di legge in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 20, commi 16-20, del disegno di legge di stabilità disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014.
In particolare, il provvedimento in esame interviene sul DPR. N. 90 del 2010 nella parte in cui reca la disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza militare.
In particolare:
In ciascuno dei tre livelli della rappresentanza ( COBAR; COCER; COIR) sono attualmente presenti le categorie sottoelencate (art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010):
a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;
b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;
c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
d) per i militari di leva:
1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.
Da ultimo il comma 20 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.
In merito a tale comma la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che i conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.