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Il contenuto della proposta di legge A.C. 2679 novies
informazioni aggiornate a lunedì, 16 marzo 2015

Il disegno di legge in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 20, commi 16-20, del disegno di legge di stabilità  disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014.

In particolare, il provvedimento in esame interviene sul DPR. N. 90 del 2010 nella parte in cui reca la disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza   militare.

 

In particolare:

 

  • il comma 16 abroga l'articolo 872 che attualmente suddivide, ai fini della rappresentanza militare, il personale militare in diverse categorie;

 

In ciascuno dei tre livelli della rappresentanza ( COBAR; COCER; COIR) sono attualmente presenti le categorie sottoelencate (art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010):

a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d) per i militari di leva:

1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

 

  • il comma 17 sostituisce il comma 3 dell'articolo 873 riducendo da 63 a 32 il numero complessivo massimo dei componenti del COCER e affidando ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito, di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite la composizione dei COCER;

 

Il Consiglio Centrale della rappresentanza militare(COCER), ai sensi degli articoli 1476 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e dell'articolo 873 del D.P.R. n. 90 del 2010, a carattere nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza e in commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa). Può formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. L'organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell'art. 1478 del Codice almeno una volta all'anno per formulare il programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle Sezioni costituite all'interno dell'organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze Armate o le forze militari ad ordinamento militare.

 

  • il comma 18 sostituisce il comma 2 dell'articolo 874 riducendo da 240 a 120 il numero complessivo massimo dei componenti del COIR e affidando ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite il la composizione dei COIR;

 

I Consigli Intermedi di rappresentanza (COIR) sono il secondo anello dell'organo consultivo. Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR. Oltre alle competenze generali sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività assistenziali e, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari.

 

  • il comma 19 interviene sull'articolo 935 al fine di prevedere ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 500 elettori, o frazione superiore alla metà, in sostituzione dell'attuale previsione che prevede un rappresentante ogni 250 elettori.

 

I Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l'unità elementare della rappresentanza militare ed è collocato presso le unità di base con il criterio di affiancarlo ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale (art. 875 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 sono, quindi, l'insieme più piccolo in cui si articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E". Le competenze dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti.

 

Da ultimo il comma 20 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

 

In merito a tale comma la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che i conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.

 

Il disegno di legge in esame trae origine dallo stralcio dell'articolo 20, commi 16-20, del disegno di legge di stabilità  disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014.

In particolare, il provvedimento in esame interviene sul DPR. N. 90 del 2010 nella parte in cui reca la disciplina riguardante gli organismi della rappresentanza   militare.

 

In particolare:

 

  • il comma 16 abroga l'articolo 872 che attualmente suddivide, ai fini della rappresentanza militare, il personale militare in diverse categorie;

 

In ciascuno dei tre livelli della rappresentanza ( COBAR; COCER; COIR) sono attualmente presenti le categorie sottoelencate (art. 872 del D.P.R. n. 90 del 2010):

a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d) per i militari di leva:

1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

 

  • il comma 17 sostituisce il comma 3 dell'articolo 873 riducendo da 63 a 32 il numero complessivo massimo dei componenti del COCER e affidando ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito, di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite la composizione dei COCER;

 

Il Consiglio Centrale della rappresentanza militare(COCER), ai sensi degli articoli 1476 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e dell'articolo 873 del D.P.R. n. 90 del 2010, a carattere nazionale ed interforze, è articolato in sezioni: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza e in commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa). Può formulare pareri, proposte e richieste su materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. L'organo centrale si riunisce normalmente in sessione congiunta con tutte le Sezioni costituite. Tale sessione si aduna, ai sensi dell'art. 1478 del Codice almeno una volta all'anno per formulare il programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle Sezioni costituite all'interno dell'organo centrale di rappresentanza sono convocate ogniqualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze Armate o le forze militari ad ordinamento militare.

 

  • il comma 18 sostituisce il comma 2 dell'articolo 874 riducendo da 240 a 120 il numero complessivo massimo dei componenti del COIR e affidando ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito di rideterminare, nel rispetto del richiamato limite il la composizione dei COIR;

 

I Consigli Intermedi di rappresentanza (COIR) sono il secondo anello dell'organo consultivo. Sono costituiti da rappresentanti di tutte le categorie eletti tra i delegati dei dipendenti COBAR. Oltre alle competenze generali sulla rappresentanza, si rileva che le norme riservano ai COIR una specifica funzione di tenuta dei rapporti con gli Enti locali in materia di attività assistenziali e, culturale, ricreativa, di promozione sociale anche a favore dei familiari dei militari.

 

  • il comma 19 interviene sull'articolo 935 al fine di prevedere ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 500 elettori, o frazione superiore alla metà, in sostituzione dell'attuale previsione che prevede un rappresentante ogni 250 elettori.

 

I Consigli di Base della Rappresentanza Militare (COBAR) rappresentano l'unità elementare della rappresentanza militare ed è collocato presso le unità di base con il criterio di affiancarlo ad una autorità gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine alle problematiche di carattere locale (art. 875 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010 sono, quindi, l'insieme più piccolo in cui si articola la Rappresentanza e sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E". Le competenze dei COBAR attengono prioritariamente ad istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi della rappresentanza e le Autorità militari competenti.

 

Da ultimo il comma 20 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

 

In merito a tale comma la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che i conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.