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Il decreto-legge n. 7 del 2015
informazioni aggiornate a martedì, 31 maggio 2016

Il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo. Si tratta della legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2015.

Il provvedimento, definitivamente approvato dal Senato il 15 aprile 2015, contiene:

  • una serie di misure di contrasto del terrorismo, anche internazionale;
  • il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale;
  • la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
  • la relativa copertura finanziaria.

Lotta al terrorismo

Il provvedimento interviene in primo luogo sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire:

  • con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
  • con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi all'estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo;
  • con la reclusione da 5 a 10 anni colui che, dopo avere autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonchè alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.

La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Una ulteriore disposizione specifica che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore».

Sono poi introdotte misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei c.d. foreign fighters. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (anzichè, come ora, facoltativo).

Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale sulle intercettazioni preventive, anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico.

Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.

Sono  introdotti in capo agli Internet providers  specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.

Sulla black list e sui provvedimenti di oscuramento  e rimozione adottati, sono introdotti obblighi di relazione  in capo al Ministro dell'interno in apposita sezione della Relazione annuale sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono introdotte nel codice penale due nuove contravvenzioni:

  • la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, che sanziona con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento UE 98/2013;
  • la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori, con l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro.

Oltre ad una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, si impongono specifici obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti.

Viene poi modificato il decreto legislativo n. 8 del 2010 in modo da raffozare l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) prevedono:

  • obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi;
  • l'esonero da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o  comunque di vendita).

E' integrato il contenuto dell'art. 697 c.p., con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

E' poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria.

Sono poi modificati l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e l'art. 380 del codice di procedura penale. Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonchè coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale  possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.

Con la modifica dell'art. 380 c.p.p., si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'intervento sul Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) è diretto a introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Tra le molteplici misure è previsto un nuovo delitto, relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (reclusione da 1 a 5 anni).

Nel testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) viene prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

Infine, nelle disposizioni di attuazione del c.p.p.,viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate.

E' poi introdotta una deroga alla disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico contenuta nel Codice della privacy: per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo, infatti, a decorrere dalla conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, il fornitore dovrà conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico telefonico. Analogamente, dovranno essere conservati, fino a tale data, anche i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

E' prorogata fino al 29 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego, con utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Inoltre, incrementa di 1.800 unità il contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Infine, consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione «terra dei fuochi».

A decorrere dal 30 giugno 2015 il predetto contingente potrà essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complesse esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ulteriori modifiche sono dirette a:

  • potenziare le risorse umane dell' Arma dei Carabinieri;
  •  autorizzare, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per  il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.In relazione a tale disposizione è stato, altresì, previsto che Il Governo riferisca entro il 15 giugno 2015 alle competenti Commissioni parlamentari sugli sviluppi della situazione e delle misure adottate;
  •  consentire all'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione a alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale.

E' estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.

Si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

E' modificato il decreto legislativo n. 231 del 2007, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Modifiche al Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) estendono l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – già previste dal Codice.

Sono introdotte disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE e il DIS).

E' anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni.

E' stabilita una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018.

 Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. E' tra l'altro prevista, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.

All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Il Presidente del Consiglio dei ministri  informa mensilmente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica su tali attività.

Il provvedimento interviene poi sul Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.

Sono modificati in particolare alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Nell'ambito della Procura generale della cassazione è quindi istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo

Il decreto legge contiene poi disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Sono previste le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici  (Europa - Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo – art. 11 –, Asia Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi – art.12 –, Africa Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana – art. 13–).

Le disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali, autorizzano, tra l'altro, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modifiche. In particolare:

  • è stata soppressa l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia;
  • è stato subordinato il prosieguo della missione Atalanta - una volta conclusa tale missione e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 - alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India e comunque sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  • è stata autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari;

  • sono state soppresse le disposizioni che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza di tale categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria;
  • è stato previsto l'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea.

Inoltre, il decreto-legge interessa iniziative di cooperazione allo sviluppo e il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e il regime degli interventi.

Le modifiche apportare dalle Commissioni riguardano:

  • la possibilità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
  • l'individuazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari in altri Paesi;
  • la pubblicità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle condizioni e degli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. È stato, infine, stabilito che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi
  • la dotazione di 500.000 euro dell'apposito fondo per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo. Si tratta della legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2015.

Il provvedimento, definitivamente approvato dal Senato il 15 aprile 2015, contiene:

  • una serie di misure di contrasto del terrorismo, anche internazionale;
  • il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale;
  • la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
  • la relativa copertura finanziaria.

Lotta al terrorismo

Il provvedimento interviene in primo luogo sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire:

  • con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
  • con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi all'estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo;
  • con la reclusione da 5 a 10 anni colui che, dopo avere autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonchè alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.

La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Una ulteriore disposizione specifica che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore».

Sono poi introdotte misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei c.d. foreign fighters. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (anzichè, come ora, facoltativo).

Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale sulle intercettazioni preventive, anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico.

Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.

Sono  introdotti in capo agli Internet providers  specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.

Sulla black list e sui provvedimenti di oscuramento  e rimozione adottati, sono introdotti obblighi di relazione  in capo al Ministro dell'interno in apposita sezione della Relazione annuale sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono introdotte nel codice penale due nuove contravvenzioni:

  • la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, che sanziona con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento UE 98/2013;
  • la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori, con l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro.

Oltre ad una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, si impongono specifici obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti.

Viene poi modificato il decreto legislativo n. 8 del 2010 in modo da raffozare l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) prevedono:

  • obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi;
  • l'esonero da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o  comunque di vendita).

E' integrato il contenuto dell'art. 697 c.p., con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

E' poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria.

Sono poi modificati l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e l'art. 380 del codice di procedura penale. Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonchè coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale  possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.

Con la modifica dell'art. 380 c.p.p., si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'intervento sul Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) è diretto a introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Tra le molteplici misure è previsto un nuovo delitto, relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (reclusione da 1 a 5 anni).

Nel testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) viene prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

Infine, nelle disposizioni di attuazione del c.p.p.,viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate.

E' poi introdotta una deroga alla disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico contenuta nel Codice della privacy: per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo, infatti, a decorrere dalla conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, il fornitore dovrà conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico telefonico. Analogamente, dovranno essere conservati, fino a tale data, anche i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

E' prorogata fino al 29 giugno 2015 l'operatività del piano di impiego, con utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare per il controllo del territorio nazionale in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia. Inoltre, incrementa di 1.800 unità il contingente massimo sopra citato, in considerazione delle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Infine, consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo nelle province della Campania interessate da criminalità ambientale di un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare, da impiegare nelle operazioni di sicurezza e di controllo afferenti alla cosiddetta operazione «terra dei fuochi».

A decorrere dal 30 giugno 2015 il predetto contingente potrà essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complesse esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ulteriori modifiche sono dirette a:

  • potenziare le risorse umane dell' Arma dei Carabinieri;
  •  autorizzare, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per  il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.In relazione a tale disposizione è stato, altresì, previsto che Il Governo riferisca entro il 15 giugno 2015 alle competenti Commissioni parlamentari sugli sviluppi della situazione e delle misure adottate;
  •  consentire all'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione a alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale.

E' estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.

Si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

E' modificato il decreto legislativo n. 231 del 2007, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Modifiche al Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) estendono l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – già previste dal Codice.

Sono introdotte disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE e il DIS).

E' anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni.

E' stabilita una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018.

 Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. E' tra l'altro prevista, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.

All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Il Presidente del Consiglio dei ministri  informa mensilmente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica su tali attività.

Il provvedimento interviene poi sul Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.

Sono modificati in particolare alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Nell'ambito della Procura generale della cassazione è quindi istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Missioni internazionali e iniziative di cooperazione allo sviluppo

Il decreto legge contiene poi disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Sono previste le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici  (Europa - Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo – art. 11 –, Asia Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi – art.12 –, Africa Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana – art. 13–).

Le disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali, autorizzano, tra l'altro, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modifiche. In particolare:

  • è stata soppressa l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia;
  • è stato subordinato il prosieguo della missione Atalanta - una volta conclusa tale missione e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 - alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India e comunque sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  • è stata autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari;

  • sono state soppresse le disposizioni che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza di tale categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria;
  • è stato previsto l'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea.

Inoltre, il decreto-legge interessa iniziative di cooperazione allo sviluppo e il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e il regime degli interventi.

Le modifiche apportare dalle Commissioni riguardano:

  • la possibilità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
  • l'individuazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari in altri Paesi;
  • la pubblicità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle condizioni e degli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. È stato, infine, stabilito che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi
  • la dotazione di 500.000 euro dell'apposito fondo per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.