L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.
L'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale ha l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale (comma 1).
Si segnala che l'articolo in esame riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, il cui esame era stato avviato alla Camera dalla Commissione Finanze.
Si ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. L'articolo in esame sostituisce e integra la disciplina prevista dal citato articolo 7-bis, che viene abrogato dal comma 18.
Il comma 2 prevede che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni. Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche interessate dagli indici. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il comma 3 dispone che i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali e dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL, la Guardia di Finanza, nonché da altre fonti.
Il comma 4 prevede che i contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale dichiarino i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base della documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare tali dati. Nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, l'obbligo di dichiarazione si applica anche ai parametri e agli studi di settore. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento volto a individuare i dati è emanato entro il termine previsto per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
Il comma 5 prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.
Il comma 6 definisce alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale: qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa (lettera a)); quando il contribuente dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici (lettera b)).
Con decreto ministeriale possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti (comma 7).
Il comma 8 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati. I membri della commissione sono designati dal Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che ha istituito gli studi di settore).
Il comma 9 consente ai contribuenti interessati di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA. Ai fini IVA, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato: ciò al fine di tener conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Il comma 10 esclude che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; è consentito il pagamento in rate mensili di uguale importo delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto (articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Il comma 11 disciplina il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Si prevede, in particolare:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
Ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento), e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile).
e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (articolo 38, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
Il comma 12 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11. I termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
Il comma 13 dispone che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non si applicano le agevolazioni previste dalle lettere c), d), e), f) del comma 11 in riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali.
Il comma 14 prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.
Il comma 15 prevede l'affidamento alla Sose – mediante concessione – le attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione. La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.
La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.
Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'INPS, con l'INAIL e con il Corpo della guardia di finanza.
Le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
Il comma 16 prevede che nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi (invito alla compliance). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.
Nei casi di omissione della comunicazione è prevista per l'Agenzia delle entrate la possibilità di procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo ai sensi del dell'articolo 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1972 e dell'articolo 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il comma 17 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni attuative.
Il comma 18 prevede la graduale cessazione dell'applicazione delle disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. È abrogata inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli in cui si applicano gli indici si considerano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Sono abrogate le precedenti disposizioni concernenti le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento (art. 10-bis della legge n. 146 del 1998) e l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore (art. 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016).
Il comma 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.