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Le black list
informazioni aggiornate a martedì, 4 aprile 2017

Per "black list" si intende l'elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato, in quanto non consentono un adeguato scambio di informazioni e presentano un livello di tassazione basso.

In Italia esistono tre black list:

1. Black list persone fisiche
Individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche, allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all'estero per finalità tributarie di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR - DPR n. 917 del 1986). Il decreto ministeriale del 4 maggio 1999 (e successive modifiche) contiene la lista dei Paesi per cui scatta l'inversione dell'onere della prova ai fini dell'individuazione della residenza fiscale.

2. Black list indeducibilità componenti negativi

La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR) è stata sottoposta incisive modifiche nel corso degli ultimi anni. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere fosse la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, mentre è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. Il D.Lgs. n. 147 del 2015 (decreto "internazionalizzazione delle imprese") ha sostituito la precedente presunzione di indeducibilità con una limitata deducibilità: è fatta salva la dimostrazione della prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (articolo 110, comma 12-bis del TUIR).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 142), abrogando i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 del TUIR , ha eliminato la disciplina speciale della indeducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Di conseguenza, dal periodo d'imposta 2016, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR. La nuova disciplina, inoltre, fa venire meno la black list degli Stati o territori a fiscalità privilegiata (decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e successive modifiche: si ricorda, in particolare, che il decreto 27 aprile 2015 ha riscritto la black list sulla "indeducibilità dei costi" mantenendo nell'elenco 46 Paesi e giurisdizioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015; mentre idecreto 18 novembre 2015 ha espunto da tale black list anche Hong Kong, in considerazione della ratifica ed esecuzione dell'accordo con il suo governo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (legge 18 giugno 2015, n. 96).

Si segnala la circolare 39/E del 26 settembre 2016 con la quale l'Agenzia delle entrate ripercorre l'evoluzione della normativa, precisando i periodi d'imposta ai quali si applicano le diverse discipline.

 

3. Black list Società controllate estere (Controlled foreign companies Cfc)
Tale lista riguarda l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni (Cfc, controlled foreign companies). Tale lista viene richiamata negli articoli del TUIR che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89), nonché negli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio d'impresa (articolo 58) e da soggetti Ires (articolo 89). Tale lista è contenuta nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 40 del 2010, i soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi black list") individuati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 (per le persone fisiche) e dal Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 (per le società).

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 680) ha previsto che è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano.

In base a tale criterio con il decreto 30 marzo 2015 sono stati eliminati dalla "black list CFC" quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore. Il decreto 18 novembre 2015 ha espunto da tale black list anche Hong Kong, in considerazione della ratifica ed esecuzione dell'accordo con il suo governo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (legge 18 giugno 2015, n. 96). In precedenza con il decreto 16 dicembre 2014 da tale lista è stato espunto il Lussemburgo.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 142), modificando l'articolo 167 del TUIR, ha eliminato l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Peraltro la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge relative in particolare ai livelli bassi di tassazione, si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. 

Si evidenzia che con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha ripercorso la disciplina delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies), fornendo chiarimenti sulle ultime novità legislative. Con il provvedimento del 16 settembre 2016 l'Agenzia ha disciplinato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.  

White list

Per "white list" si intende l'elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni. La normativa antielusione mira a contrastare quei comportamenti finalizzati a trasferire i redditi in Paesi esteri con il preciso scopo di evitare il pagamento delle imposte. Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, all'articolo 6 stabilisce che non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, ripetutamente modificato, è stato approvato l'elenco degli Stati con cui risulta attuabile lo scambio di informazioni. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96. Il decreto 29 dicembre 2014 ha introdotto in tale lista la Repubblica di San Marino. Con il decreto 9 agosto 2016 la white list è stata notevolmente allargata con l'inserimento di nuovi Paesi con cui l'Italia ha concluso accordi per assicurare lo scambio di informazioni. Da ultimo, con il decreto 23 marzo 2017, in considerazione dei recenti accordi sottoscritti contro la doppia imposizione e sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, sono stati inseriti nella white list la Santa Sede (Città del Vaticano), la Repubblica del Cile e il Principato di Monaco il cui accordo di trasparenza e tassazione con l'Ue è in vigore dal 1° febbraio 2017. Gli altri nuovi Stati rientranti nella white list italiana in virtù del loro recepimento della convenzione multilaterale Ocse sulla reciproca assistenza ammnistrativa sono invece Nauru e Niue dal 1° ottobre 2016, Barbados dal 1° novembre 2016, Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa ed infine l' Uruguay dal 1° dicembre 2016.

Per "black list" si intende l'elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato, in quanto non consentono un adeguato scambio di informazioni e presentano un livello di tassazione basso.

In Italia esistono tre black list:

1. Black list persone fisiche
Individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche, allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all'estero per finalità tributarie di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR - DPR n. 917 del 1986). Il decreto ministeriale del 4 maggio 1999 (e successive modifiche) contiene la lista dei Paesi per cui scatta l'inversione dell'onere della prova ai fini dell'individuazione della residenza fiscale.

2. Black list indeducibilità componenti negativi

La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR) è stata sottoposta incisive modifiche nel corso degli ultimi anni. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere fosse la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, mentre è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. Il D.Lgs. n. 147 del 2015 (decreto "internazionalizzazione delle imprese") ha sostituito la precedente presunzione di indeducibilità con una limitata deducibilità: è fatta salva la dimostrazione della prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (articolo 110, comma 12-bis del TUIR).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 142), abrogando i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 del TUIR , ha eliminato la disciplina speciale della indeducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Di conseguenza, dal periodo d'imposta 2016, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR. La nuova disciplina, inoltre, fa venire meno la black list degli Stati o territori a fiscalità privilegiata (decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e successive modifiche: si ricorda, in particolare, che il decreto 27 aprile 2015 ha riscritto la black list sulla "indeducibilità dei costi" mantenendo nell'elenco 46 Paesi e giurisdizioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015; mentre idecreto 18 novembre 2015 ha espunto da tale black list anche Hong Kong, in considerazione della ratifica ed esecuzione dell'accordo con il suo governo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (legge 18 giugno 2015, n. 96).

Si segnala la circolare 39/E del 26 settembre 2016 con la quale l'Agenzia delle entrate ripercorre l'evoluzione della normativa, precisando i periodi d'imposta ai quali si applicano le diverse discipline.

 

3. Black list Società controllate estere (Controlled foreign companies Cfc)
Tale lista riguarda l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni (Cfc, controlled foreign companies). Tale lista viene richiamata negli articoli del TUIR che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89), nonché negli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio d'impresa (articolo 58) e da soggetti Ires (articolo 89). Tale lista è contenuta nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 40 del 2010, i soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi black list") individuati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 (per le persone fisiche) e dal Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 (per le società).

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 680) ha previsto che è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano.

In base a tale criterio con il decreto 30 marzo 2015 sono stati eliminati dalla "black list CFC" quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore. Il decreto 18 novembre 2015 ha espunto da tale black list anche Hong Kong, in considerazione della ratifica ed esecuzione dell'accordo con il suo governo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (legge 18 giugno 2015, n. 96). In precedenza con il decreto 16 dicembre 2014 da tale lista è stato espunto il Lussemburgo.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 142), modificando l'articolo 167 del TUIR, ha eliminato l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Peraltro la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge relative in particolare ai livelli bassi di tassazione, si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. 

Si evidenzia che con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha ripercorso la disciplina delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies), fornendo chiarimenti sulle ultime novità legislative. Con il provvedimento del 16 settembre 2016 l'Agenzia ha disciplinato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.  

White list

Per "white list" si intende l'elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni. La normativa antielusione mira a contrastare quei comportamenti finalizzati a trasferire i redditi in Paesi esteri con il preciso scopo di evitare il pagamento delle imposte. Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, all'articolo 6 stabilisce che non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, ripetutamente modificato, è stato approvato l'elenco degli Stati con cui risulta attuabile lo scambio di informazioni. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96. Il decreto 29 dicembre 2014 ha introdotto in tale lista la Repubblica di San Marino. Con il decreto 9 agosto 2016 la white list è stata notevolmente allargata con l'inserimento di nuovi Paesi con cui l'Italia ha concluso accordi per assicurare lo scambio di informazioni. Da ultimo, con il decreto 23 marzo 2017, in considerazione dei recenti accordi sottoscritti contro la doppia imposizione e sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, sono stati inseriti nella white list la Santa Sede (Città del Vaticano), la Repubblica del Cile e il Principato di Monaco il cui accordo di trasparenza e tassazione con l'Ue è in vigore dal 1° febbraio 2017. Gli altri nuovi Stati rientranti nella white list italiana in virtù del loro recepimento della convenzione multilaterale Ocse sulla reciproca assistenza ammnistrativa sono invece Nauru e Niue dal 1° ottobre 2016, Barbados dal 1° novembre 2016, Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa ed infine l' Uruguay dal 1° dicembre 2016.