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Le semplificazioni fiscali nel D.L. n. 193 del 2016
informazioni aggiornate a martedì, 6 dicembre 2016

L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 contiene numerose disposizioni di semplificazione fiscale. Tra le altre si segnalano le seguenti: è eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari. Con riferimento ai titolari di reddito di impresa la presunzione di evasione scatta per i prelievi di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (comma 1). Tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo sono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5; tale disciplina è stata modificata dalla legge n. 81 del 2017, con la quale si è prevista l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno). Il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione unica dei sostituti d'imposta è posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno (comma 14). E' introdotta la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 16). Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i  termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17). E' consentita la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (comma 18). Il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP è posticipato dal 16 al 30 giugno. Anche il termine per i versamenti IRES e IRAP è posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento (comma 19). E' soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA a decorrere dalle comunicazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 (commi 21-22). Nella dichiarazione dei redditi non debbono essere indicati gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (comma 23). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comma 24). E' soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro (comma 31). L'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario è elevato da 15.000 a 30.000 euro (comma 32). Sono aumentati gli orari di apertura delle conservatorie immobiliari (comma 38). Si prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali (comma 44). Le sanzioni previste per per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA sono eliminate (comma 45). Si posticipa al 23 luglio di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione (comma 47). In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso (comma 48).

L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 contiene numerose disposizioni di semplificazione fiscale. Tra le altre si segnalano le seguenti: è eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari. Con riferimento ai titolari di reddito di impresa la presunzione di evasione scatta per i prelievi di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (comma 1). Tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo sono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5; tale disciplina è stata modificata dalla legge n. 81 del 2017, con la quale si è prevista l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno). Il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione unica dei sostituti d'imposta è posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno (comma 14). E' introdotta la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (comma 16). Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i  termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (comma 17). E' consentita la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (comma 18). Il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP è posticipato dal 16 al 30 giugno. Anche il termine per i versamenti IRES e IRAP è posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento (comma 19). E' soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA a decorrere dalle comunicazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 (commi 21-22). Nella dichiarazione dei redditi non debbono essere indicati gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (comma 23). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comma 24). E' soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro (comma 31). L'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario è elevato da 15.000 a 30.000 euro (comma 32). Sono aumentati gli orari di apertura delle conservatorie immobiliari (comma 38). Si prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali (comma 44). Le sanzioni previste per per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA sono eliminate (comma 45). Si posticipa al 23 luglio di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata senza che questo determini la tardività della presentazione (comma 47). In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso (comma 48).

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