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Polo unico delle visite fiscali
informazioni aggiornate a lunedì, 5 marzo 2018

L'articolo 18 del D.Lgs. 75/2017 ha modificato la disciplina in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, in primo luogo introducendo (attraverso la modifica dell'articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001) un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL.

Più specificamente, si attribuisce, in via esclusiva all'INPS (sul territorio nazionale), il compito di effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dello stesso Istituto, che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. A tal fine, il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale verrà disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle specifiche liste speciali ad esaurimento, sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto interministeriale che stabilirà anche la durata delle richiamate convenzioni, demandando a queste la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. Tale previsione si applica anche agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

 

Altra novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. A tal fine, viene demandata ad un apposito decreto interministeriale (per l'adozione del quale non viene fissato un termine) la definizione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento (anche con cadenza sistematica e ripetitiva) delle assenze dal servizio per malattia. Viene altresì previsto in capo all'amministrazione che riceve la comunicazione preventiva circa il fatto che il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, l'obbligo di darne comunicazione all'INPS.

 

Infine, i controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.ervizio sanitario nazionale restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate e che l'INPS utilizza la certificazione medica inviatagli per via telematica (che riporta anche il codice nosologico) per lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento medico-legale, anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposita sezione presente sul sito dell'INPS.

L'articolo 18 del D.Lgs. 75/2017 ha modificato la disciplina in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, in primo luogo introducendo (attraverso la modifica dell'articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001) un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL.

Più specificamente, si attribuisce, in via esclusiva all'INPS (sul territorio nazionale), il compito di effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dello stesso Istituto, che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. A tal fine, il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale verrà disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle specifiche liste speciali ad esaurimento, sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto interministeriale che stabilirà anche la durata delle richiamate convenzioni, demandando a queste la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. Tale previsione si applica anche agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

 

Altra novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. A tal fine, viene demandata ad un apposito decreto interministeriale (per l'adozione del quale non viene fissato un termine) la definizione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento (anche con cadenza sistematica e ripetitiva) delle assenze dal servizio per malattia. Viene altresì previsto in capo all'amministrazione che riceve la comunicazione preventiva circa il fatto che il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, l'obbligo di darne comunicazione all'INPS.

 

Infine, i controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.ervizio sanitario nazionale restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate e che l'INPS utilizza la certificazione medica inviatagli per via telematica (che riporta anche il codice nosologico) per lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento medico-legale, anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposita sezione presente sul sito dell'INPS.