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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
   osservato che l'articolo 10, comma 4-ter, di fatto estende l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 del regime previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione e dalle sanzioni di cui al testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001);
   rilevato che:
    per effetto di tale previsione normativa i citati proventi potranno essere ancora destinati al finanziamento delle spese correnti degli enti locali, sottraendo in tal modo risorse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, originariamente previste dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi) come uniche finalizzazioni dei citati introiti;
    la questione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie è stata costantemente oggetto di dibattito in Commissione a seguito dell'abrogazione del citato articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e delle norme che successivamente hanno disposto in ordine al loro utilizzo;
    da ultimo, anche la proposta di legge di iniziativa parlamentare relativa al contenimento del consumo del suolo all'esame della Commissione reca una disposizione che, in linea con quanto auspicato dalla Commissione, restituisce o ripristina le originarie finalità vietando la destinazione dei citati proventi al finanziamento delle spese correnti;
    appare opportuno pervenire alla definizione di una disciplina della destinazione dei citati proventi che, in linea con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, destini tali risorse alle originarie finalità,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
   osservato che l'articolo 10, comma 4-ter, di fatto estende l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 del regime previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione e dalle sanzioni di cui al testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001);
   rilevato che:
    per effetto di tale previsione normativa i citati proventi potranno essere ancora destinati al finanziamento delle spese correnti degli enti locali, sottraendo in tal modo risorse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, originariamente previste dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi) come uniche finalizzazioni dei citati introiti;
    la questione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie è stata costantemente oggetto di dibattito in Commissione a seguito dell'abrogazione del citato articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e delle norme che successivamente hanno disposto in ordine al loro utilizzo;
    da ultimo, anche le proposte di legge di iniziativa parlamentare relativa al contenimento del consumo del suolo all'esame della Commissione recano disposizioni che, in linea con quanto auspicato dalla Commissione, restituiscono o ripristinano le originarie finalità vietando la destinazione dei citati proventi al finanziamento delle spese correnti;
    appare opportuno pervenire alla definizione di una disciplina della destinazione dei citati proventi che, in linea con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, destini tali risorse alle originarie finalità, salvaguardando comunque le esigenze di bilancio degli enti locali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità del mantenimento della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4-ter, in considerazione dell'avvio di iniziative parlamentari che mirano ad una riforma complessiva della disciplina in materia di consumo del suolo e alla restituzione degli oneri di urbanizzazione all'originaria finalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.